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Decisione

14.2009.32

Ricorso c/ decreto di fallimento

12 maggio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. 767699 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di __________ AO 1, ha chiesto il fallimento della AP 1, __________,

per il mancato pagamento della somma di fr. 3'863.60 compresi interessi e

spese;

B. All’udienza di contradditorio del 16 marzo 2009 nessuno è comparso,

di modo che con sentenza del 25 marzo 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dallo stesso giorno alle

11.00.

C. Con l’appello che ci occupa AP 1 osserva preliminarmente di non

avere preso conoscenza della citazione all’udienza del 16 marzo 2009, per cui

non ha avuto la possibilità di liquidare l’importo posto in esecuzione. A

seguito dell’intima- zione del decreto di fallimento, essa ha nondimeno

provveduto a liquidare integralmente tutte le procedure esecutive pendenti nei

suoi confronti (act. 1 annesso al ricorso). La tacitazione di tutti i

creditori, conclude l’appellante, comporta pertanto l’annullamen- to e la

revoca del fallimento decretato nei suoi confronti.

D. Chiamata a esprimesi, AO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto:

1.

Nella misura in cui si propone di giustificare il mancato pagamento

della somma posta in esecuzione per non avere preso conoscenza della citazione

per l’udienza di contradditorio indetta per il 16 marzo 2009, l’appellante non

può essere seguita. Stando alla sentenza impugnata, la circostanza è da

addebitare al mancato ritiro del plico raccomandato contenente l’istanza di

fallimento e la relativa citazione all’udienza; per cui, ha spiegato il primo

giudice, tale invio è da ritenersi validamente notificato l’ultimo giorno di

giacenza in posta, vale a dire il 6 marzo 2009, come da attestazione 18 marzo

2009.

della “Posta Svizzera” (act. 3 inc. della Pretura). Sennonché, per tacere

del fatto che l’appellante non trae alcuna conclusione dal rilievo – essa

chiede sì l’annullamento della decisione impugnata, ma non in relazione alla

pretesa mancata conoscenza della citazione per l’udienza, ma per avere

successivamente saldato tutte le procedure esecutive a suo carico – nel gravame

non viene preteso che la citata circostanza sia imputabile a un disguido

capitato nel corso dell’iter relativo all’invio e alla distribuzione del plico

raccomandato di cui all’attestazione 18 marzo 2009 della posta (act. 3 inc.

della Pretura), segnatamente non viene asserito che il funzionario incaricato

della distribuzione della raccomandata abbia omesso di porre nella sua buca

lettera, rispettivamente nella sua cassetta postale l’avviso di ritiro (foglio giallo)

della spedizione stessa. Ciò posto, non vi è motivo per soffermarsi oltre

sull’argomento.

2.

L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti, tra l’altro, che nel frattempo il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n.

1.

LEF).

3.

Nella fattispecie l’appellante ha prodotto un’attestazione datata 3

aprile 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti dei Locarno, da cui risulta

che successivamente alla decisione di fallimento ma prima della scadenza del

termine per impugnarla, essa ha versato la somma di fr. 34'615.95 a tacitazione

delle sette esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Dalla stessa attestazione

risulta altresì che nei confronti della stessa società non sono vi sono

attestati di carenza beni. Ciò porta a concludere che l’appellante non solo ha

saldato l’esecuzione all’origine della presente procedura esecutiva posteriormente

alla dichiarazione di fallimento, ma che essa dispone di liquidità sufficiente

a far fronte ai suoi impegni. Le condizioni richieste dall’art 174 cpv. 2 n. 1

LEF sono pertanto soddisfatte. In accoglimento dell’appello, il fallimento

della AP 1 va pertanto annullato.

4.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico

dell’appellante (art. 49 OTLEF), che con il proprio comportamento ha

determinato la pronuncia del fallimento da parte del Pretore e, quindi, il

presente appello, mentre non si assegnano indennità di seconda sede, la parte

appellata non avendo presentato osservazioni al gravame (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti sono anche esse caricate

all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 25 marzo 2009 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di __________,

inc. EF.2009.43 nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della AP 1

3. Le spese

dell’ufficio di esecuzione e fallimento di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione

a: - AP 1;

- __________ - __________ - __________;

- __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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