14.2009.32
Ricorso c/ decreto di fallimento
12 maggio 2009Italiano6 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.32
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, CEF
Titolo:
Ricorso c/ decreto di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.32
Lugano
12 maggio
2009
FP/B/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare
dipendente dall’istanza 25 febbraio 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1,
sulla quale istanza il Pretore della
Giurisdizione di __________, con sentenza 25 marzo 2009 (EF.2009.43) ha così
deciso:
“1. E’ pronunciato il fallimento della AP 1. __________ a far
tempo dal giorno mercoledì 25 marzo 2009 alle ore 11.00.
2./3./4. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dalla AP 1, che con atto di appello del 3 aprile 2009 ne postula
l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 6
aprile 2009 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. 767699 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ AO 1, ha chiesto il fallimento della AP 1, __________,
per il mancato pagamento della somma di fr. 3'863.60 compresi interessi e
spese;
B. All’udienza di contradditorio del 16 marzo 2009 nessuno è comparso,
di modo che con sentenza del 25 marzo 2009 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo dallo stesso giorno alle
11.00.
C. Con l’appello che ci occupa AP 1 osserva preliminarmente di non
avere preso conoscenza della citazione all’udienza del 16 marzo 2009, per cui
non ha avuto la possibilità di liquidare l’importo posto in esecuzione. A
seguito dell’intima- zione del decreto di fallimento, essa ha nondimeno
provveduto a liquidare integralmente tutte le procedure esecutive pendenti nei
suoi confronti (act. 1 annesso al ricorso). La tacitazione di tutti i
creditori, conclude l’appellante, comporta pertanto l’annullamen- to e la
revoca del fallimento decretato nei suoi confronti.
D. Chiamata a esprimesi, AO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto:
1.
Nella misura in cui si propone di giustificare il mancato pagamento
della somma posta in esecuzione per non avere preso conoscenza della citazione
per l’udienza di contradditorio indetta per il 16 marzo 2009, l’appellante non
può essere seguita. Stando alla sentenza impugnata, la circostanza è da
addebitare al mancato ritiro del plico raccomandato contenente l’istanza di
fallimento e la relativa citazione all’udienza; per cui, ha spiegato il primo
giudice, tale invio è da ritenersi validamente notificato l’ultimo giorno di
giacenza in posta, vale a dire il 6 marzo 2009, come da attestazione 18 marzo
2009.
della “Posta Svizzera” (act. 3 inc. della Pretura). Sennonché, per tacere
del fatto che l’appellante non trae alcuna conclusione dal rilievo – essa
chiede sì l’annullamento della decisione impugnata, ma non in relazione alla
pretesa mancata conoscenza della citazione per l’udienza, ma per avere
successivamente saldato tutte le procedure esecutive a suo carico – nel gravame
non viene preteso che la citata circostanza sia imputabile a un disguido
capitato nel corso dell’iter relativo all’invio e alla distribuzione del plico
raccomandato di cui all’attestazione 18 marzo 2009 della posta (act. 3 inc.
della Pretura), segnatamente non viene asserito che il funzionario incaricato
della distribuzione della raccomandata abbia omesso di porre nella sua buca
lettera, rispettivamente nella sua cassetta postale l’avviso di ritiro (foglio giallo)
della spedizione stessa. Ciò posto, non vi è motivo per soffermarsi oltre
sull’argomento.
2.
L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti, tra l’altro, che nel frattempo il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n.
1.
LEF).
3.
Nella fattispecie l’appellante ha prodotto un’attestazione datata 3
aprile 2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti dei Locarno, da cui risulta
che successivamente alla decisione di fallimento ma prima della scadenza del
termine per impugnarla, essa ha versato la somma di fr. 34'615.95 a tacitazione
delle sette esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Dalla stessa attestazione
risulta altresì che nei confronti della stessa società non sono vi sono
attestati di carenza beni. Ciò porta a concludere che l’appellante non solo ha
saldato l’esecuzione all’origine della presente procedura esecutiva posteriormente
alla dichiarazione di fallimento, ma che essa dispone di liquidità sufficiente
a far fronte ai suoi impegni. Le condizioni richieste dall’art 174 cpv. 2 n. 1
LEF sono pertanto soddisfatte. In accoglimento dell’appello, il fallimento
della AP 1 va pertanto annullato.
4.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico
dell’appellante (art. 49 OTLEF), che con il proprio comportamento ha
determinato la pronuncia del fallimento da parte del Pretore e, quindi, il
presente appello, mentre non si assegnano indennità di seconda sede, la parte
appellata non avendo presentato osservazioni al gravame (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti sono anche esse caricate
all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
“1. La dichiarazione di
fallimento 25 marzo 2009 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di __________,
inc. EF.2009.43 nei confronti della AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della AP 1
3. Le spese
dell’ufficio di esecuzione e fallimento di __________, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - AP 1;
- __________ - __________ - __________;
- __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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