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Decisione

14.2009.34

Limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. Doppio grado di giurisdizione

16 luglio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 2/6 agosto 2007 __________ AP 1 ha escusso AO 1 per

l’incasso di fr. 8’392.80 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 2007, indicando quale

titolo di credito: “ Fattura no. 502541 del 16.05.2007 secondo contratto del

7.2.2007.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura __________.

B.

All’udienza di

contraddittorio la procedente ha evidenziato che il riconoscimento di debito da

parte del convenuto emergerebbe dalla documentazione prodotta.

Il

contratto di fornitura di assistenza domiciliare del 7 febbraio 2007 (doc. C),

sottoscritto dall’escusso quale acquisitore e dalla procedente quale

prestatrice di personale a prestito, recherebbe una clausola di indennizzo -in

base all’art. 22 della Legge federale sul collocamento e il personale a

prestito- a favore del prestatore di personale in caso di assunzione da parte

dell’acquisitore del personale prestato. Nella lettera del 22 maggio 2007 (doc.

F) il convenuto ammetterebbe che, dopo aver usufruito per un periodo inferiore

ai tre mesi, del servizio dell’istante, avrebbe disdetto il contratto e avrebbe

assunto la signora __________ per l’espletamento di mansioni che non avrebbe

voluto specificare.

L’ammontare

della pretesa di AP 1 risulterebbe dai conteggi di salario della signora __________,

dai quali emergerebbe che ella ha lavorato presso il convenuto nel mese di

febbraio 2007 per 200 ore in 13 giorni percependo dall’istante un salario lordo

di fr. 4'000.-- e nel mese di marzo 2007 per 60 ore in 6 giorni percependo un salario

di fr. 1'200.--. Ritenuto che il salario lordo mensile a tempo pieno della

signora __________ sarebbe di fr. 6'153.-- (fr. 4'000.-- : 13 x 20) corrispondenti

Considerandi

a fr. 79'989.-- annuali comprensivi della tredicesima mensilità, l’indennità di

intermediazione fatturata di fr. 7'800.-- non raggiungerebbe nemmeno il 10% dello

stipendio lordo annuo contemplato nella clausola di indennizzo contenuta nel

contratto del 7 febbraio 2007.

Per

la procedente anche nell’ipotesi che in concreto si volesse applicare l’art. 22

cpv. 3 LC, essa avrebbe diritto ad un’indennità superiore a fr. 10'000.--,

atteso che nel mese di marzo la dipendente le sarebbe costata fr. 4'000.-- a

fronte di un onorario fatturato al convenuto di fr. 7'150: quindi il suo margine

lordo sarebbe stato di fr. 242.-- al giorno, che, moltiplicato per 60 giorni

lavorativi in 3 mesi (art. 22 LC cpv. 3 e 4), dedotto l’importo già pagato

nello stesso periodo trimestrale dall’acquisitore per le spese amministrative e

per l’utile in relazione alla dipendente assunta, corrisponderebbe a fr. 10'538

(fr. 14'538.-- ./. fr. 4'000), somma superiore a quanto richiesto.

C.

Con sentenza 3 marzo 2008 il Segretario

assessore della __________ aveva respinto l’istanza.

D.

Contro quella sentenza era tempestivamente

insorta AP 1chiedendo l’accoglimento dell’istanza.

E.

Con pronunciato del 5 agosto 2008 (inc. n.

14.2008

) questa Camera, per i motivi noti alle parti, ha annullato la

sentenza del Segretario assessore e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo

giudizio.

F. Con sentenza 25 marzo 2009 il Pretore __________ __________ ha

respinto l’istanza, perché agli atti non vi sarebbe alcun riconoscimento di

debito sottoscritto dall’escusso. Inoltre, a mente del primo giudice, non

sarebbe stato provato che l’escusso avrebbe assunto una collaboratrice della

procedente.

G. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP

1.

sostenendo che nello scritto del 22 maggio 2007 AO 1 avrebbe implicitamente

ammesso di aver assunto la signora __________.

A

mente della ricorrente il Pretore non avrebbe esaminato la fattispecie con

piena cognizione ma si sarebbe limitato a riprendere i considerandi ed il

Dispositivo

dispositivo del precedente giudizio emanato dal Segretario assessore e

annullato dal Tribunale di appello. Così facendo egli avrebbe commesso un

diniego di giustizia formale e avrebbe violato il principio del doppio grado di

giurisdizione.

H. Con

osservazioni 29 aprile 2009 AP 1 si é opposta al gravame con motivazioni che,

se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

1.

1.1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto

può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto

l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

1.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e

nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti

prodotti (Cometta, op. cit. in

Rep 1989 pag. 331).

1.3. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di

volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,

deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

1.4. Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

2. AP

1 fonda la propria pretesa sul contratto di fornitura di assistenza domiciliare

del 7 febbraio 2007 (doc. C), che prevede che nel caso in cui l’acquisitore assume

direttamente un collaboratore di AP 1 è applicabile l’art 22 della Legge

federale sul collocamento e il personale a prestito.

In

base all’art. 22 cpv. 3 LC sono ammessi accordi

secondo i quali il prestatore può esigere un’indennità dall’impresa

acquisitrice qualora l’impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore,

entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell’impiego, passi a questa impresa.

L’indennità poi non può superare l’importo che l’impresa acquisitrice avrebbe

dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle

spese amministrative e dell’utile. Il prestatore deve computare tale indennità

nell’importo già pagato per le spese amministrative e per l’utile (art. 22 cpv.

4 LC).

Il carattere sommario della procedura e il limitato potere di

cognizione del giudice del rigetto non permettono un'indagine approfondita

volta a stabilire quale sia stata la reale volontà di AO 1 quando, in

riferimento alla fattura del 16 maggio 2007 (doc. F), nello scritto del 22

maggio 2007 (doc. F) ha affermato di non aver mai assunto la signora __________

con la mansione di assistere la signora __________. Tale questione non ha

comunque rilevanza nella fattispecie. Infatti nel contratto di cui al doc. C le

parti non hanno stabilito l’esatto ammontare dell’indennità dovuta da AO 1 nel

caso in cui avesse assunto un collaboratore di AP 1. Nel contratto AP 1 e AO 1

si sono infatti limitati a richiamare l’applicabilità dell’art. 22 LC, prevedendo

unicamente per il caso in cui il collaboratore avesse lavorato a tempo parziale

e venisse assunto con grado di occupazione maggiore, un onorario di

intermediazione del 10% dello stipendio lordo annuo pattuito. Questo contratto non

può pertanto costituire valido titolo di rigetto dell’opposizione, ritenuto che

con la sottoscrizione dello stesso il convenuto non ha riconosciuto a favore

della procedente alcuna obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in

precedenza, sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla

volontà delle parti.

3.

Considerato che l'istanza non è suffragata

da un valido titolo di rigetto, l'appello deve così essere respinto, e la decisione

pretorile confermata. Anche la censura secondo cui il

Pretore non avrebbe esaminato la fattispecie con piena cognizione, limitandosi

a riprendere i considerandi ed il dispositivo già contenuti nel precedente

giudizio del Segretario assessore, annullato dal Tribunale di appello, e quindi

avrebbe commesso un diniego di giustizia formale e violato il principio del

doppio grado di giurisdizione deve essere disattesa.

Il principio del doppio grado

di giurisdizione, come è noto, assicura un duplice esame della controversia da

parte di due diversi giudici, segnatamente e per quanto riguarda il tipo di

procedura che ci occupa, un giudice di primo grado e un giudice di appello: non

vi può pertanto essere violazione di questo principio se il Pretore avesse

effettivamente fatte sue le argomentazioni formulate dal Segretario assessore

nella sentenza del 3 marzo 2008, argomentazioni che il primo giudice,

condividendone i contenuti, poteva legittimamente riprendere nella propria

decisione senza commettere diniego di giustizia, atteso che la sentenza del

Segretario assessore è stata annullata da questa Camera per carenza di un

presupposto processuale e non per motivi di merito.

4. Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’istante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF; 22 LC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.--, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

controparte un’indennità di fr. 300.--.

3.

Intimazione a:

- __________

PA 2, __________:

- __________.

PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché

il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'392.80, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--., contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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