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Decisione

14.2009.35

Rigetto provvisorio. 1) Acquiescenza e ripartizione di spese e ripetibili - 2)Identitâ

7 luglio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________8 del 28 gennaio 2009

dell’UEF __________ (doc. P) AP 2 e AP 1 hanno escusso AO 1 per l’incasso di

fr. 24'500.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “rate

arretrate come da punto 4 della convenzione del 30.09.2008 per complessivi fr.

8'000.-- e rimborso cauzione affitto fr. 16'500.--“.

Con

PE n. __________5 del 26 gennaio 2009 dell’UEF __________ (doc. O) AP 2 e AP 1

hanno escusso AO 1 per il pagamento di fr. 30'108.64 oltre interessi, indicando

quale titolo di credito: “Contratto birra __________

__________

SA del 24.08.2007 (Ristorante __________) – Dichiarazione di subingresso

30.07.2008. Vari scritti __________”.

Interposte

tempestive opposizioni ai citati PE, gli istanti ne hanno chiesto il rigetto

provvisorio.

B. Il 24 agosto 2007 __________ SA ha concluso con AP 2 e AP 1,

nell’ambito della conduzione dell’esercizio pubblico “__________”, un contratto

di fornitura di bevande e di mutuo, con cui, tra l’altro, __________ SA ha

concesso ai coniugi __________ un prestito di fr. 20'000.-- per la loro

disponibilità a vendere o lasciar vendere determinati prodotti della mutuante

(doc. A). L’inizio del contratto é stato stabilito per il 1. settembre 2007. Il

25 aprile 2008 le parti hanno sottoscritto un’appendice al contratto in merito

al conteggio e al pagamento dei ristorni (doc. A). Nell’ambito della cessione

del ristorante “__________” a AO 1, il 30 settembre 2008 i coniugi __________

hanno concluso con quest’ultimo un “accordo di subingresso nel contratto di

fornitura di bevande e mutuo del 1. settembre 2007 __________ SA” (doc. C). Con

scritto 6 ottobre 2008 (doc. E) la __________ SA ha rifiutato di procedere al

trasferimento del contratto, non avendo AO 1 consegnato la documentazione

necessaria a formalizzare il subingresso (doc. da D a G). Di conseguenza il

rappresentante legale della __________ SA ha chiesto ai coniugi __________, con

scritto 16 dicembre 2008 (doc. H), fr. 15'790.45 corrispondenti all’importo

scoperto del mutuo e fr. 14'318.19 a titolo di risarcimento per la rottura

contrattuale in seguito alla cessazione della conduzione dell’esercizio

pubblico prima della restituzione del mutuo, complessivamente fr. 30'108.64

(doc. da H a N).

Con la

procedura esecutiva in oggetto n. __________5 i coniugi __________ pretendono

da AO 1 il pagamento del predetto importo di fr. 30'108.64, fondando la loro

pretesa sul contratto concluso con __________ il 24 agosto 2007 e la

dichiarazione di subingresso di AO 1 del 30 settembre 2008 (doc. A e C), mentre

con la procedura esecutiva n. __________8 chiedono il pagamento di 4 rate

arretrate per l’acquisizione dell’inventario, come previsto al punto 4 della

convenzione stipulata dalle parti il 30 settembre 2008 (doc. B), per

complessivi fr. 8'000.-- e il rimborso della cauzione affitto di fr. 16'500.--,

come previsto al punto 8 sempre della predetta convenzione.

C. All’udienza di contraddittorio del 13 marzo 2009 gli istanti hanno

confermato le loro istanze.

Con

la risposta il convenuto le ha contestate, rilevando di non avere sottoscritto

alcun contratto di fornitura di bevande e di essersi limitato a ritirare il

ristorante. In merito all’acquisizione dell’inventario ha asserito di avere

pagato le rate di ottobre, novembre e dicembre il giorno precedente, mentre

un’ulteriore rata di fr. 2'000.-- è stata versata il 30 gennaio 2009 (doc. 4).

La cauzione è stata invece pagata il 14 gennaio 2009 (doc. 5), per cui ha

dichiarato di ritenere la relativa istanza di rigetto presentata per fr.

24'500.-- infondata.

Replicando

gli istanti si sono riservati di verificare i pagamenti che il convenuto ha

sostenuto di avere effettuato. Per il resto hanno osservato che l’escusso ha

sottoscritto personalmente, la dichiarazione di subingresso del 30 settembre

2008 (doc. C) , la quale costituisce parte integrante della convenzione doc. B

conclusa lo stesso giorno. Il convenuto ha però omesso di mettere a

disposizione della __________ SA la documentazione necessaria a formalizzare il

subingresso.

Duplicando

il convenuto ha rilevato che gli istanti non hanno mai inviato il doc. C alla __________

SA, la quale dal canto suo non l’ha mai interpellato.

D. Con sentenza 27 marzo 2009 il Pretore __________ ha dapprima

ritenuto evasa la procedura relativa al PE n. __________8, avendo il convenuto

provveduto al pagamento dell’importo posto in esecuzione come segue: fr.

16'500.-- il 22 gennaio 2009 (doc. 5), fr. 2'000.-- il 30 gennaio 2009 (doc. 4)

e fr. 6'000.-- il 13 marzo 2009 (doc. 4).

In merito

all’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione relativa al PE n. __________5

presentata dagli istanti per fr. 30'108.64 il primo giudice ha ritenuto valido

l’accordo interno concluso tra i coniugi __________ e AO 1, argomentando

tuttavia che tale documento non costituisce riconoscimento di debito da parte

dell’escusso nei confronti degli istanti, AO 1 essendosi assunto l’onere di

adempiere il contratto nei confronti della __________ SA e non dei coniugi __________,

per cui l’istanza di rigetto provvisorio è stata respinta, per carenza di

legittimazione attiva degli istanti.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente gli istanti sostenendo, in

merito alla procedura relativa al PE n. __________8, che essendo l’istanza di

rigetto dell’opposizione stata introdotta l’11 febbraio 2009, quando il

convenuto già aveva pagato fr. 2'000.--, ma era ancora debitore di fr.

6'000.--, la tassa di giustizia andava caricata per ¾ al convenuto e solo per

1/4 alla parte istante. Il pagamento di fr. 6'000.-- il 13 marzo 2009

costituisce infatti acquiescenza per ¾ dell’importo richiesto.

In

relazione al PE n. __________5 i coniugi __________ sostengono che istante non

è la __________ SA, ma loro stessi, nei cui confronti il convenuto ha rilasciato

una dichiarazione vincolante e giuridicamente valida. D’altro canto dall’insieme

dei documenti prodotti risulta in modo liquido l’importo posto in esecuzione. Gli

appellanti rilevano poi che il primo giudice ha omesso di considerare il doc. R,

ossia il contratto nel quale l’importo di fr. 20'000.-- relativo alla posizione

__________ SA, in merito alla società __________ e al ristorante __________, è

stato espressamente riconosciuto.

Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Istanza

di rigetto nell’ambito del PE n. __________8

Secondo

l’art. 148 CPC - applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 LALEF -

il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse,

le spese e le ripetibili. Il giudice, se vi è soccombenza reciproca o

concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti,

le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili. Egli può condannare, in ogni

caso, la parte al pagamento delle spese e delle ripetibili da essa inutilmente

cagionate.

L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione in esame è stata promossa l’11 febbraio

2009.

per soli fr. 8'000.--.

Come

sostenuto dagli appellanti, dalla documentazione agli atti risulta che AO 1 ha versato una rata il 30 gennaio 2009 (doc. 4), e pertanto precedentemente alla presentazione

dell’istanza di rigetto e tre rate per complessivi fr. 6'000.—il 13 marzo 2009

(doc. 4), e quindi posteriormente alla presentazione dell’istanza di rigetto,

riconoscendo così il suo debito (acquiescenza). La tassa di giustizia e le

ripetibili di prima sede andavano di conseguenza ripartite per ¼ a carico degli

istanti e per ¾ a carico del convenuto. L’appello va in questo punto accolto,

con tassa di giustizia e indennità d’appello a carico della parte appellata

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 LEF).

2.

Istanza di rigetto nell’ambito del

PE n. __________5

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

Il

creditore che chiede il rigetto deve essere identico con il creditore indicato

nel riconoscimento di debito e nel precetto esecutivo. In via di principio, unicamente

la persona, alla quale il riconoscimento di debito conferisce il potere di

disporre della pretesa, può chiedere il rigetto dell’opposizione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 pag. 37; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra, Monaco, 1998, n. 67 ad art. 82).

Dal

tenore dell’ “Accordo di subingresso nel contratto di fornitura di bevande e

mutuo del 1. settembre 2007 __________ SA”, concluso tra le parti il 30

settembre 2008 (doc.C) si evince che con questo accordo i coniugi __________

intendevano trasferire a AO 1 l’intero contratto di fornitura di bevande e

mutuo stipulato a suo tempo con la __________ SA (doc. A) con tutti i diritti e

gli obblighi. Secondo la dottrina, questo tipo di contratto (contratto sui

generis) deve essere concluso con la partecipazione delle tre parti contraenti

(Tschäni, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2007, n. 2 ad art. 175). Dalla

documentazione agli atti (doc. da D a G) emerge che la __________ SA si è

rifiutata di procedere al trasferimento del citato contratto doc. A a AO 1, per

cui l’accordo di subingresso doc. C non si è perfezionato. Orbene da questo documento

non può essere dedotto che l’escusso si sia assunto gli obblighi derivanti dal

contratto di fornitura di bevande e di mutuo nei confronti dei coniugi __________,

che pertanto non dispongono di un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 LEF.

Gli

appellanti rinviano al doc. R, ossia al “contratto di debito” del 29 gennaio 2008, in cui sono stati elencati diversi importi oggetto di rimborso nell’ambito della ripresa da

parte di AO 1 del ristorante “__________”. Questo documento non solo è stato

superato dall’accordo di subingresso del 30 settembre 2008 (doc. C), di cui al

precedente considerando, ma è stato sottoscritto solo dall’escusso e da AP 2,

per cui non vi è nemmeno identità tra gli istanti AP 2 e AP 1, che hanno

presentato l’istanza di rigetto in esame e AP 2 che da solo, con il convenuto,

ha sottoscritto il documento.

In

mancanza di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF di AO 1 nei

confronti degli appellanti, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione è

stata correttamente respinta.

L’appello

è respinto con tassa di giustizia a carico di AP 2 e AP 1, mentre non si

assegnano indennità, per mancanza di petitum in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. L’appello

9.

aprile 2009 di AP 2 e AP 1, __________, in relazione all’istanza 11 febbraio

2009.

nell’ambito del PE n. __________8 è accolto. Di conseguenza la

sentenza 27 marzo 2009 del Pretore __________ è così riformata:

“1. “invariato”

2.

Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 340.--, da anticipare dalla parte istante,

sono poste per ¼ a carico di AP 2 e AP 1 e per ¾ a carico di AO 1, il quale

rifonderà a AP 2 e AP 1 comples-sivamente fr. 250.-- quale parte di

indennità.”

I.1. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 275.--, già anticipata dagli

appellanti, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà complessivamente a AP

2.

e AP 1 fr. 300.-- quale parte di indennità.

II. L’appello

9.

aprile 2009 di AP 2 e AP 1, __________, in relazione all’istanza 11 febbraio

nell’ambito del PE. __________5 è respinto.

II.1. La

tassa di giustizia di fr. 275.--, già anticipata dagli appellanti, resta a loro

carico.

III. Intimazione: -;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di

complessivi fr. 54'608.64 (fr. 24'500.– e fr. 30'108.64), contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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