14.2009.36
Rigetto definitivo. Appello irricevibile perché redatto in tedesco e fondato su fatti nuovi
27 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2009.36
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Appello irricevibile perché redatto in tedesco e fondato su fatti nuovi
PROCEDURA DI RICORSO
art. 21 cpv. 1 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
Fatti
14.2009.36
14.2009.37
Lugano
27 aprile
2009
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con
istanze 5 dicembre 2008 dallo
RA 1, __________)
Contro
AO 1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di __________,
notificato in data 01.09.2008 per il pagamento di fr. 8'722.50 oltre interessi
e spese esecutive, rispettivamente al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________, notificato in data 05.09.2008 per il pagamento di fr.
8’561.- oltre interessi e spese esecutive;
istanze
accolte dal Pretore del Distretto di __________, con sentenze del 2 aprile 2009
(EF.__________-EF.__________), con addebito di tassa di giustizia di fr. 160.-
e indennità di fr. 100.- all’escussa;
sentenze
tempestivamente impugnate da AP 1 con atto del 14 aprile 2009 indirizzato alla
Pretura del Distretto di __________, e da quest’ultima trasmessa a questa
Camera per competenza;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che con
sentenze del 2 aprile 2009 il Pretore del Distretto di __________, in
accoglimento delle istanze 5 dicembre 2008 presentate dallo AO 1 e dalla __________,
e per essi dalla amministrazione cantonale delle contribuzioni, ha respinto in
via definitiva sia l’opposizione interposta dalla comunione ereditaria
(successione) fu U__________ E__________-Z__________, __________, al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per la somma di
fr. 8'722.50.- consistente nell’imposta cantonale 2006 sulle liquidazioni in
capitale della previdenza professionale a carico della citata successione (fr.
8'550), negli interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr.
142.50) e nelle tassa di diffida di pagamento (fr. 30.-), oltre interessi e
spese esecutive, sia l’opposizione interposta dalla medesima escussa al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per
complessivi fr. 8’561.- consistente nell’imposta federale diretta 2006 sulle
prestazioni in capitale a carico della successione (fr. 8'374.90), negli
interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr. 186.10), oltre
interessi e spese esecutive;
che le
citate sentenze sono state pronunciate dopo che il primo giudice ha constatato
che nessuna delle parti, tanto meno AP 1, rappresentante della successione
oggetto della procedura esecutiva, era comparsa all’udienza fissata per il 2
aprile 2009;
che con
scritto 14 aprile 2009 in lingua tedesca AP 1 si è rivolta alla Pretura del
Distretto di __________, facen- do presente di non essere in grado di leggere
le sentenze impu- gnate in quanto redatte in italiano e di non trovarsi perciò
nelle condizioni di darvi seguito e spiegando perché ha interposto opposizione
ai precetti esecutivi in rassegna, ovvero asserendo che senza certificato
Considerandi
ereditario essa non riesce a ricevere informazioni né dalla banca, né dalla
assicurazione e che l’intera faccenda relativa alla divisione della successione
è pendente davanti al tribunale di __________, ciò che le impedisce di
contestare le valutazioni del giudice, benché esse siano errate;
che per i
motivi citati, ha proseguito AP 1, le è impossibile presentare la dichiarazione
fiscale per il 2007, ritenuto che non le è dipoi dato da capire perché le è
stata intimata una dichiarazione di imposta per il 2008, visto l’atto di morte
annesso, riguardante il decesso al 7 agosto 2007 di U__________ J__________ M__________
E__________;
che
fintanto che l’eredità rimane indivisa, sempre secondo AP 1, non è possibile
procedere esecutivamente per i crediti fiscali in rassegna, per cui non sono
nemmeno trascorsi i termini per fare opposizione;
che il 20
aprile 2008 la cancelleria della Pretura del Distretto di __________, ha
comunicato alla parte istante che in data 2 aprile la convenuta ha presentato
appello contro le sentenze di rigetto dell’opposizione, trasmettendo l’incarto
a questa Camera per competenza;
che
secondo l’art. 21 cpv. 1 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e
fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana;
che i
documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere
accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non
prodotti;
che resta
riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del
prescritto linguistico (art. 21 cpv. 3 LALEF);
che avuto
riguardo a quanto precede, l’allegato trasmesso dalla Pretura a questa Camera
per competenza, andrebbe dichiarato inammissibile senza ulteriori formalità
(sull’interpretazione dell’art. 21 LALEF v. CEF, sentenza del 9 marzo 2009,
inc. n. 14.2009.8, consid. 1) in quanto, per l’appunto, redatto in lingua diversa
da quella prescritta dall’art. 21 cpv. 1 LALEF;
che
tuttavia è lecito chiedersi se tale normativa possa essere così rigorosamente
applicata anche nel caso in cui l’atto non presentato in lingua italiana
riguardi un ricorso indirizzato all’autorità superiore, a sua volta proponibile
soltanto se presentato entro un determinato termine, con la conseguenza che -
fosse ciò il caso – trascorso il termine utile, esso non potrebbe più essere
inoltrato nell’ossequio del prescritto linguistico;
che, in
altri termini, è lecito interrogarsi se non costituisce un atto contrario al
divieto dell’eccesso di formalismo dichiarare tout court improponibile un
ricorso in tedesco, senza assegnare al ricorrente un termine per presentare la
traduzione italiana (cfr. mutatis mutandis, Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 117 m 4);
che la
specifica questione non ha da essere qui decisa;
che si
volesse essere anche meno rigorosi, ossia derogare al tenore letterale
dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, l’esito nella sostanza non muterebbe, giacché nel
caso specifico si potrebbe persino rinunciare al rinvio dello scritto 14 aprile
2009.
per la relativa traduzione in lingua italiana, i rimedi (appelli) in esso
contenuti – così deve essere interpretato lo stesso scritto indirizzato da AP 1
alla Pretura del Distretto di __________ – essendo comunque sia destinati
ugualmente, ancorché per altri motivi, a un giudizio di inammissibilità (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 117 m 5);
che per
tacere del fatto che i singoli ricorsi vengono presentati da AP 1 personalmente
e non come rappresentante della comunione ereditaria fu U__________–Z__________,
contro la quale sono state dirette le singole procedure esecutive da parte del
fisco, la stessa AP 1 fonda i gravami su allegazioni che non aveva sollevato
davanti al primo giudice in occasione dell’udienza appositamente indetta -
alla quale non è comparsa - ciò che non è però consentito, ostandovi l’art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC (applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25
LALEF) che vieta alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed
eccezioni;
che
già per questo motivo gli appelli vanno perciò dichiarati inammissibili, con un
giudizio unico, ancorché riferito a due im-pugnative distinte (inc. 14.2009.36
per la causa EF.__________) promossa dallo AO 1 e inc. 14.2009.37 per la causa
EF. __________ promossa dalla __________) e ove si consideri anche che
l’insorgente nemmeno si confronta con i motivi che hanno spinto il giudice a
considerare la documentazione prodotta dalla parte istante titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che ne
consegue l’inammissibilità dei rimedi;
che la
tassa di giustizia e le spese dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere
poste a carico di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è
cognita della lingua italiana, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
PRONUNCIA:
1. Gli
appelli sono inammissibili
2. Non
si riscuotono oneri processuali.
3. Intimazione: - AP
1, __________, __________;
- AO
1 (RA 1, __________);
- __________
(RA 1)
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché i valori delle vertenze, di fr. 8'722.50, rispettivamente di 8'561.- non raggiungono
il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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