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Decisione

14.2009.36

Rigetto definitivo. Appello irricevibile perché redatto in tedesco e fondato su fatti nuovi

27 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.36

14.2009.37

Lugano

27 aprile

2009

FP/b/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur-Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con

istanze 5 dicembre 2008 dallo

RA 1, __________)

Contro

AO 1

tendente

ad ottenere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dalla parte

convenuta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di __________,

notificato in data 01.09.2008 per il pagamento di fr. 8'722.50 oltre interessi

e spese esecutive, rispettivamente al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________, notificato in data 05.09.2008 per il pagamento di fr.

8’561.- oltre interessi e spese esecutive;

istanze

accolte dal Pretore del Distretto di __________, con sentenze del 2 aprile 2009

(EF.__________-EF.__________), con addebito di tassa di giustizia di fr. 160.-

e indennità di fr. 100.- all’escussa;

sentenze

tempestivamente impugnate da AP 1 con atto del 14 aprile 2009 indirizzato alla

Pretura del Distretto di __________, e da quest’ultima trasmessa a questa

Camera per competenza;

ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

che con

sentenze del 2 aprile 2009 il Pretore del Distretto di __________, in

accoglimento delle istanze 5 dicembre 2008 presentate dallo AO 1 e dalla __________,

e per essi dalla amministrazione cantonale delle contribuzioni, ha respinto in

via definitiva sia l’opposizione interposta dalla comunione ereditaria

(successione) fu U__________ E__________-Z__________, __________, al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per la somma di

fr. 8'722.50.- consistente nell’imposta cantonale 2006 sulle liquidazioni in

capitale della previdenza professionale a carico della citata successione (fr.

8'550), negli interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr.

142.50) e nelle tassa di diffida di pagamento (fr. 30.-), oltre interessi e

spese esecutive, sia l’opposizione interposta dalla medesima escussa al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per

complessivi fr. 8’561.- consistente nell’imposta federale diretta 2006 sulle

prestazioni in capitale a carico della successione (fr. 8'374.90), negli

interessi di mora maturati fino alla domanda di esecuzione (fr. 186.10), oltre

interessi e spese esecutive;

che le

citate sentenze sono state pronunciate dopo che il primo giudice ha constatato

che nessuna delle parti, tanto meno AP 1, rappresentante della successione

oggetto della procedura esecutiva, era comparsa all’udienza fissata per il 2

aprile 2009;

che con

scritto 14 aprile 2009 in lingua tedesca AP 1 si è rivolta alla Pretura del

Distretto di __________, facen- do presente di non essere in grado di leggere

le sentenze impu- gnate in quanto redatte in italiano e di non trovarsi perciò

nelle condizioni di darvi seguito e spiegando perché ha interposto opposizione

ai precetti esecutivi in rassegna, ovvero asserendo che senza certificato

Considerandi

ereditario essa non riesce a ricevere informazioni né dalla banca, né dalla

assicurazione e che l’intera faccenda relativa alla divisione della successione

è pendente davanti al tribunale di __________, ciò che le impedisce di

contestare le valutazioni del giudice, benché esse siano errate;

che per i

motivi citati, ha proseguito AP 1, le è impossibile presentare la dichiarazione

fiscale per il 2007, ritenuto che non le è dipoi dato da capire perché le è

stata intimata una dichiarazione di imposta per il 2008, visto l’atto di morte

annesso, riguardante il decesso al 7 agosto 2007 di U__________ J__________ M__________

E__________;

che

fintanto che l’eredità rimane indivisa, sempre secondo AP 1, non è possibile

procedere esecutivamente per i crediti fiscali in rassegna, per cui non sono

nemmeno trascorsi i termini per fare opposizione;

che il 20

aprile 2008 la cancelleria della Pretura del Distretto di __________, ha

comunicato alla parte istante che in data 2 aprile la convenuta ha presentato

appello contro le sentenze di rigetto dell’opposizione, trasmettendo l’incarto

a questa Camera per competenza;

che

secondo l’art. 21 cpv. 1 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e

fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana;

che i

documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere

accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non

prodotti;

che resta

riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del

prescritto linguistico (art. 21 cpv. 3 LALEF);

che avuto

riguardo a quanto precede, l’allegato trasmesso dalla Pretura a questa Camera

per competenza, andrebbe dichiarato inammissibile senza ulteriori formalità

(sull’interpretazione dell’art. 21 LALEF v. CEF, sentenza del 9 marzo 2009,

inc. n. 14.2009.8, consid. 1) in quanto, per l’appunto, redatto in lingua diversa

da quella prescritta dall’art. 21 cpv. 1 LALEF;

che

tuttavia è lecito chiedersi se tale normativa possa essere così rigorosamente

applicata anche nel caso in cui l’atto non presentato in lingua italiana

riguardi un ricorso indirizzato all’autorità superiore, a sua volta proponibile

soltanto se presentato entro un determinato termine, con la conseguenza che -

fosse ciò il caso – trascorso il termine utile, esso non potrebbe più essere

inoltrato nell’ossequio del prescritto linguistico;

che, in

altri termini, è lecito interrogarsi se non costituisce un atto contrario al

divieto dell’eccesso di formalismo dichiarare tout court improponibile un

ricorso in tedesco, senza assegnare al ricorrente un termine per presentare la

traduzione italiana (cfr. mutatis mutandis, Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 117 m 4);

che la

specifica questione non ha da essere qui decisa;

che si

volesse essere anche meno rigorosi, ossia derogare al tenore letterale

dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, l’esito nella sostanza non muterebbe, giacché nel

caso specifico si potrebbe persino rinunciare al rinvio dello scritto 14 aprile

2009.

per la relativa traduzione in lingua italiana, i rimedi (appelli) in esso

contenuti – così deve essere interpretato lo stesso scritto indirizzato da AP 1

alla Pretura del Distretto di __________ – essendo comunque sia destinati

ugualmente, ancorché per altri motivi, a un giudizio di inammissibilità (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 117 m 5);

che per

tacere del fatto che i singoli ricorsi vengono presentati da AP 1 personalmente

e non come rappresentante della comunione ereditaria fu U__________–Z__________,

contro la quale sono state dirette le singole procedure esecutive da parte del

fisco, la stessa AP 1 fonda i gravami su allegazioni che non aveva sollevato

davanti al primo giudice in occasione dell’udienza appositamente indetta -

alla quale non è comparsa - ciò che non è però consentito, ostandovi l’art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC (applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25

LALEF) che vieta alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed

eccezioni;

che

già per questo motivo gli appelli vanno perciò dichiarati inammissibili, con un

giudizio unico, ancorché riferito a due im-pugnative distinte (inc. 14.2009.36

per la causa EF.__________) promossa dallo AO 1 e inc. 14.2009.37 per la causa

EF. __________ promossa dalla __________) e ove si consideri anche che

l’insorgente nemmeno si confronta con i motivi che hanno spinto il giudice a

considerare la documentazione prodotta dalla parte istante titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

che ne

consegue l’inammissibilità dei rimedi;

che la

tassa di giustizia e le spese dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere

poste a carico di AP 1 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è

cognita della lingua italiana, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 313bis CPC

PRONUNCIA:

1. Gli

appelli sono inammissibili

2. Non

si riscuotono oneri processuali.

3. Intimazione: - AP

1, __________, __________;

- AO

1 (RA 1, __________);

- __________

(RA 1)

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché i valori delle vertenze, di fr. 8'722.50, rispettivamente di 8'561.- non raggiungono

il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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