14.2009.40
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione fondata sull'assenza di firma della conferma d'ordine da parte del presidente del consiglio d'amministrazione della società escussa. Apppello respinto
26 maggio 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2009.40
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione fondata sull'assenza di firma della conferma d'ordine da parte del presidente del consiglio d'amministrazione della società escussa. Apppello respinto
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.40
Lugano
26 maggio
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 novembre 2008 da
AP 1, __________
contro
AP 1, __________(patrocinata dall’avv. PA 1)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________
notificato in data 25 novembre 2008 per il pagamento di fr. 10'965.30 oltre
interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del
27 marzo 2009 (EF.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr.
180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.- a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto di appello del 22
aprile 2009 chiede la reiezione dell’istanza;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 24 aprile all’appello non è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 24 novembre 2008
dell’Ufficio esecuzione di __________ la ditta AO 1, __________, ha escusso AP
1, __________, per l’incasso di fr. 10'965.30 oltre interessi e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito: “fattura no 13222 del 21.7. 2008
– fr. 10'965.30 – opere da tende tecniche presso gli uffici”. Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. All’udienza di discussione del 27 marzo 2009 la parte istante si è
confermata nell’istanza sulla base della documentazione pro- dotta, segnatamente
dell’offerta datata 14 maggio 2008 - seguita dall’accettazione per ordinazione
della committente il 19 maggio successivo - relativa alla fornitura e montaggio
di tende tecniche interne presso gli uffici di M__________, per la somma di fr.
10'965.30 (act. D), della richiesta di acconto del 23 maggio 2008 per fr.
4'300.- (act. C) e della fattura del 21 luglio 2009 relativa alla fornitura e
al montaggio degli articoli, di cui alla citata ordinazione, per complessivi
fr. 10'965.30 (act. B).
Dal canto
suo la parte convenuta vi si è opposta, adducendo che agli atti non vi sarebbe
un valido riconoscimento di debito atto a sorreggere l’istanza, l’act. D
prodotto da controparte, il solo en- trante in linea di conto, non essendo
stato sottoscritto da perso- na abilitata a impegnare la società convenuta.
Come risulterebbe dall’estratto del registro di commercio, ha obiettato la
convenuta, i tre membri del consiglio di amministrazione della società – i
signori J__________ S__________, presidente, e i signori Y__________ R__________
e N__________ G__________ - avrebbero, al momento in cui fu sottoscritto tale
documento, avuto firma collettiva a due (act. 1). Anzi, sempre stando al
registro di commercio, qualsiasi documento a firma della società, avrebbe
dovuto essere controfirmato dal suo presidente, ciò che non si è però
verificato, la firma posta nell’act. D non essendo di certo quella del
presidente J__________ S__________ (act. 2).
In
replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando come
alla stessa sia stata inviata una offerta detta- gliata, che essa avrebbe
sottoscritto per accettazione, ed obiettando che non si poteva pretendere
dall’istante che avesse a sincerarsi chi fosse l’avente diritto di firma della
società. Del resto, ha proseguito la creditrice, né la fattura né le richieste
di acconto sono state contestate dalla convenuta, ritenuto altresì che l’opera
è stata correttamente eseguita e che basterebbe recarsi presso gli uffici della
stessa convenuta per constatare l’esecuzione e la posa delle tende. In duplica
la convenuta ha di nuovo insistito sul fatto che nessuno dei documenti agi atti
è stato sottoscritto da persona abilitata a vincolare la società.
C. Con sentenza del 27 marzo 2008 il Pretore del Distretto di __________,
ha accolto l’istanza argomentando – in estrema sintesi – che la documentazione
prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione ex
art. 82 LEF, atteso che l’offerta dettagliata per la fornitura e la posa delle
tende è stata sottoscritta “per accettazione (ordinazione)” sopra il timbro
della società convenuta (act. D), e che non si può, in buona fede, esigere che
un artigiano al beneficio di un documento confezionato come quello testé
descritto, abbia a verificare a registro di commercio i poteri di firma della
committenza. Del resto, ha fatto presente il giudice, nessuna contestazione è
stata sollevata né contro la richiesta di acconto (act. C), né contro la
fattura finale (act. B), né in riferimento alla corretta esecuzione dell’opera.
Di fronte a una situazione del genere, ha concluso il giudice, l’eccezione di
carenza del potere di rappresentanza del firmatario dell’ordinazione di cui
all’act. D appare perciò abusiva e, come tale, inammissibile ex art. 2 CC.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escus- sa,
proponendo di nuovo la reiezione dell’istanza. Essa fa carico al primo giudice
di avere abusato del potere di apprezzamento conferitogli dalla legge
nell’ambito della procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio
dell’opposizione. Giacché, essa rile- va, il Pretore doveva limitarsi alla mera
verifica del titolo, cosa che però non ha fatto, avendo egli medesimo
sottolineato come l’act. D, su cui è apposta la presunta firma della AP 1, non
risulta essere un valido riconoscimento di debito, posto che la sottoscrizione
non emana da un valido rappresentante delle debitrice. Tale considerazione,
secondo l’appellante, doveva perciò comportare la reiezione dell’istanza, non
potendo al riguardo giovare le considerazioni del primo giudice, secondo cui
non si può esigere che un artigiano sia tenuto a verificare ogni qualvolta i
poteri di firma del committente e che nessuna contestazione è stata sollevata
dalla escussa riguardo alla richiesta di acconto, alla fattura e alla corretta
esecuzione all’opera.
E. L’appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerandi
In diritto:
1.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi essenziali. Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente individuabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989 pag. 337/338 con
riferimenti).
2.
Dall’incarto risulta che con scritto 14 maggio 2008 la parte
istante, riferendosi a un sopralluogo effettuato da un suo incaricato, ha
sottoposto alla convenuta un’offerta per la fornitura e il montaggio di tende e
lamelle verticali interne negli uffici di M__________, sua sede, per una
mercede complessiva di fr. 10'965.30 (act. D). Su tale scritto figura una
stampiglia con la menzione “per accettazione (ordinazione)” seguita
dell’indica- cazione del luogo (M__________) e della data (19.05.2008), da una
firma (illeggibile) “po AP 1, __________, Ch-__________ M__________”, e dalla
dicitura “NB. La presente è da ritornare SUBITO alla ditta AO 1 Con la firma
della presente si accettano le condizioni elencate” (act. D). Dall’incarto
risulta dipoi che il 13 maggio 2008 l’istante ha chiesto alla convenuta un
anticipo (acconto di fr. 4'300.-; act. C), mai però versato. Il 21 luglio 2008
la stessa istante ha infine inviato alla convenuta la fattura no. 13222
relativa ai lavori eseguiti negli uffici di M__________ per fr. 10'965.30.
3.
Pur non ritrattando quanto addotto in prima sede, ovvero che di per sé
l’act. D (ordinazione dei lavori, cosi come al preventivo del 14 maggio 2008),
potrebbe costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi
dell’unico documento che reca apposta una sottoscrizione, presumibilmente
riconducibile a AP 1 (v. verbale di udienza, pag. 3 consid. 3), l’appellante
reitera nel negare tale prerogativa, asserendo che la relativa sottoscrizione
non promana da un valido rappresentante della debitrice, come peraltro
riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure. Ora, si può senz’altro
convenire che all’epoca della apposizione della firma sull’act. D, ossia il 19
maggio 2008, facevano parte del Consiglio di amministrazione della AP 1 J__________
S__________, presidente con firma collettiva a due, Y__________ R__________ e N__________
G__________, entrambi con firma collettiva a due con il presidente (act. 1).
L’ordinazione dei lavori a favore della parte istante essendo stata
sottoscritta per ordine della convenuta soltanto da una sola persona (che si
presume comunque sia, come sotteso dall’escussa all’udienza, essere soggetto
riconducibile alla committente), la stessa firma di per sé non adempie quanto
richiesto nel registro di commercio, ossia l’esigenza della firma collettiva a
due degli organi della ditta a tale scopo abilitati, in ogni caso quella del
presidente del suo consiglio di ammini- strazione. Tuttavia, al di la di ogni
considerazione sull’identità della firma di chi ha dato l’ordine dei lavori a
nome dell’escussa, non è controverso che la persona che ha firmato l’ordinazione
dei lavori è riconducibile alla convenuta stessa. E al riguardo, giova subito
rilevare, non è mai stato preteso dall’appellante che tale persona abbia dato
luce verde alla ditta istante abusando dei propri poteri e alla totale insaputa
degli organi della conve- nuta. E non si vede come l’appellante avrebbe potuto
spingersi sino a tanto, considerato che i lavori in questione (fornitura e posa
di tende) sono stati eseguiti negli uffici della committenza stessa alla luce
del giorno e non di notte, profittando della chiusura degli uffici, magari con
la complicità di qualche dipen- dente della AP 1. Nell’incarto, del resto, non
figura una sola – lo si ripete, una sola - esternazione da parte di uno degli
organi della convenuta (v. act. E/annessi): né quando in data 29 ottobre 2008,
ore 9.10, K__________ V__________, per l’istante, ha inviato all’avv. Y__________
R__________ - non una persona qualsiasi, ma un autorevole membro del Consiglio
di amministrazione della AP 1, visto che ne è poi diventato l’amministratore
unico (act.1) – un e-mail per ottenere finalmente la sacrosanta mercede di
appalto, allegando la relativa fattura, dopo che la stessa convenuta era stata
più volte sollecitata a far fronte al contratto (l’avv. Y__________ R__________,
ben si è guardato dal ribattere che si è trattato di un lavoro commissionato
abusivamente all’insaputa dei titolari della ditta; ha semplicemente optato per
un imbarazzante silenzio); né tanto meno dopo l’intimazione del precetto
esecutivo nelle mani dell’allora presidente del Consiglio di amministrazione J__________
S__________. Soltanto all’udienza di discussio- ne del 27 marzo 2009 l’escussa
ha per la prima volta – stando agli atti - sollevato questioni relative alla
validità della firma all’origine del presente procedimento. Trattasi, a non
averne dubbio, di una strategia perdente su tutta la linea, in quanto tardiva e
in quanto che, per finire, nemmeno in quella specifica occasione è stato
preteso – come visto – che il soggetto che ha ordinato i lavori avesse agito ad
insaputa degli organi abilitati a vincolare la ditta con firma collettiva a
due, rispettivamente che i lavori di posa delle tende siano avvenuti
profittando di tale circostanza, ossia tramando contro gli stessi aventi
diritto di firma. Di fronte a una pretesa nata nelle descritte condizioni,
appare perciò al limite della spregiudicatezza eccepire la mancanza dei poteri
di rappresentanza a chi aveva sottoscritto l’act. D. Giacché l’unico scenario
ragionevolmente prospettabile, a meno di passare per ingenui, è che i lavori
sono stati ordinati e comunque eseguiti con il totale beneplacito di chi cerca
ora di sottrarsi alle proprie responsabilità, verosimilmente per mancanza di
liquidità della ditta, come peraltro adombrato dall’appellante nella motivazione
a sostegno della richiesta di effetto sospensivo all’appello (pag. 4 in fondo.
5.
in alto).
4.
Ciò posto, non può che discenderne la reiezione dell’appello,
proposto invero con leggerezza. Le spese e la tassa di giustizia seguono la
soccombenza (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC su rinvio
dell’art. 25 LALEF e richiamata la OTLEF
PRONUNCIA:
1. L’appello
è respinto.
2. La
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 270.-,
già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.
3. Intimazione a:
- avv. __________,
__________
- AO 1, __________
Comunicazione alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore della vertenza, di fr. 10'965,30, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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