Lexipedia

Decisione

14.2009.40

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione fondata sull'assenza di firma della conferma d'ordine da parte del presidente del consiglio d'amministrazione della società escussa. Apppello respinto

26 maggio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 24 novembre 2008

dell’Ufficio esecuzione di __________ la ditta AO 1, __________, ha escusso AP

1, __________, per l’incasso di fr. 10'965.30 oltre interessi e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito: “fattura no 13222 del 21.7. 2008

– fr. 10'965.30 – opere da tende tecniche presso gli uffici”. Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio.

B. All’udienza di discussione del 27 marzo 2009 la parte istante si è

confermata nell’istanza sulla base della documentazione pro- dotta, segnatamente

dell’offerta datata 14 maggio 2008 - seguita dall’accettazione per ordinazione

della committente il 19 maggio successivo - relativa alla fornitura e montaggio

di tende tecniche interne presso gli uffici di M__________, per la somma di fr.

10'965.30 (act. D), della richiesta di acconto del 23 maggio 2008 per fr.

4'300.- (act. C) e della fattura del 21 luglio 2009 relativa alla fornitura e

al montaggio degli articoli, di cui alla citata ordinazione, per complessivi

fr. 10'965.30 (act. B).

Dal canto

suo la parte convenuta vi si è opposta, adducendo che agli atti non vi sarebbe

un valido riconoscimento di debito atto a sorreggere l’istanza, l’act. D

prodotto da controparte, il solo en- trante in linea di conto, non essendo

stato sottoscritto da perso- na abilitata a impegnare la società convenuta.

Come risulterebbe dall’estratto del registro di commercio, ha obiettato la

convenuta, i tre membri del consiglio di amministrazione della società – i

signori J__________ S__________, presidente, e i signori Y__________ R__________

e N__________ G__________ - avrebbero, al momento in cui fu sottoscritto tale

documento, avuto firma collettiva a due (act. 1). Anzi, sempre stando al

registro di commercio, qualsiasi documento a firma della società, avrebbe

dovuto essere controfirmato dal suo presidente, ciò che non si è però

verificato, la firma posta nell’act. D non essendo di certo quella del

presidente J__________ S__________ (act. 2).

In

replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando come

alla stessa sia stata inviata una offerta detta- gliata, che essa avrebbe

sottoscritto per accettazione, ed obiettando che non si poteva pretendere

dall’istante che avesse a sincerarsi chi fosse l’avente diritto di firma della

società. Del resto, ha proseguito la creditrice, né la fattura né le richieste

di acconto sono state contestate dalla convenuta, ritenuto altresì che l’opera

è stata correttamente eseguita e che basterebbe recarsi presso gli uffici della

stessa convenuta per constatare l’esecuzione e la posa delle tende. In duplica

la convenuta ha di nuovo insistito sul fatto che nessuno dei documenti agi atti

è stato sottoscritto da persona abilitata a vincolare la società.

C. Con sentenza del 27 marzo 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha accolto l’istanza argomentando – in estrema sintesi – che la documentazione

prodotta dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione ex

art. 82 LEF, atteso che l’offerta dettagliata per la fornitura e la posa delle

tende è stata sottoscritta “per accettazione (ordinazione)” sopra il timbro

della società convenuta (act. D), e che non si può, in buona fede, esigere che

un artigiano al beneficio di un documento confezionato come quello testé

descritto, abbia a verificare a registro di commercio i poteri di firma della

committenza. Del resto, ha fatto presente il giudice, nessuna contestazione è

stata sollevata né contro la richiesta di acconto (act. C), né contro la

fattura finale (act. B), né in riferimento alla corretta esecuzione dell’opera.

Di fronte a una situazione del genere, ha concluso il giudice, l’eccezione di

carenza del potere di rappresentanza del firmatario dell’ordinazione di cui

all’act. D appare perciò abusiva e, come tale, inammissibile ex art. 2 CC.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escus- sa,

proponendo di nuovo la reiezione dell’istanza. Essa fa carico al primo giudice

di avere abusato del potere di apprezzamento conferitogli dalla legge

nell’ambito della procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio

dell’opposizione. Giacché, essa rile- va, il Pretore doveva limitarsi alla mera

verifica del titolo, cosa che però non ha fatto, avendo egli medesimo

sottolineato come l’act. D, su cui è apposta la presunta firma della AP 1, non

risulta essere un valido riconoscimento di debito, posto che la sottoscrizione

non emana da un valido rappresentante delle debitrice. Tale considerazione,

secondo l’appellante, doveva perciò comportare la reiezione dell’istanza, non

potendo al riguardo giovare le considerazioni del primo giudice, secondo cui

non si può esigere che un artigiano sia tenuto a verificare ogni qualvolta i

poteri di firma del committente e che nessuna contestazione è stata sollevata

dalla escussa riguardo alla richiesta di acconto, alla fattura e alla corretta

esecuzione all’opera.

E. L’appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

In diritto:

1.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi essenziali. Determinante è che la somma di denaro riconosciuta sia

facilmente individuabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e

sottratti a possibilità unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, Il rigetto provvisorio

dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 1989 pag. 337/338 con

riferimenti).

2.

Dall’incarto risulta che con scritto 14 maggio 2008 la parte

istante, riferendosi a un sopralluogo effettuato da un suo incaricato, ha

sottoposto alla convenuta un’offerta per la fornitura e il montaggio di tende e

lamelle verticali interne negli uffici di M__________, sua sede, per una

mercede complessiva di fr. 10'965.30 (act. D). Su tale scritto figura una

stampiglia con la menzione “per accettazione (ordinazione)” seguita

dell’indica- cazione del luogo (M__________) e della data (19.05.2008), da una

firma (illeggibile) “po AP 1, __________, Ch-__________ M__________”, e dalla

dicitura “NB. La presente è da ritornare SUBITO alla ditta AO 1 Con la firma

della presente si accettano le condizioni elencate” (act. D). Dall’incarto

risulta dipoi che il 13 maggio 2008 l’istante ha chiesto alla convenuta un

anticipo (acconto di fr. 4'300.-; act. C), mai però versato. Il 21 luglio 2008

la stessa istante ha infine inviato alla convenuta la fattura no. 13222

relativa ai lavori eseguiti negli uffici di M__________ per fr. 10'965.30.

3.

Pur non ritrattando quanto addotto in prima sede, ovvero che di per sé

l’act. D (ordinazione dei lavori, cosi come al preventivo del 14 maggio 2008),

potrebbe costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi

dell’unico documento che reca apposta una sottoscrizione, presumibilmente

riconducibile a AP 1 (v. verbale di udienza, pag. 3 consid. 3), l’appellante

reitera nel negare tale prerogativa, asserendo che la relativa sottoscrizione

non promana da un valido rappresentante della debitrice, come peraltro

riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure. Ora, si può senz’altro

convenire che all’epoca della apposizione della firma sull’act. D, ossia il 19

maggio 2008, facevano parte del Consiglio di amministrazione della AP 1 J__________

S__________, presidente con firma collettiva a due, Y__________ R__________ e N__________

G__________, entrambi con firma collettiva a due con il presidente (act. 1).

L’ordinazione dei lavori a favore della parte istante essendo stata

sottoscritta per ordine della convenuta soltanto da una sola persona (che si

presume comunque sia, come sotteso dall’escussa all’udienza, essere soggetto

riconducibile alla committente), la stessa firma di per sé non adempie quanto

richiesto nel registro di commercio, ossia l’esigenza della firma collettiva a

due degli organi della ditta a tale scopo abilitati, in ogni caso quella del

presidente del suo consiglio di ammini- strazione. Tuttavia, al di la di ogni

considerazione sull’identità della firma di chi ha dato l’ordine dei lavori a

nome dell’escussa, non è controverso che la persona che ha firmato l’ordinazione

dei lavori è riconducibile alla convenuta stessa. E al riguardo, giova subito

rilevare, non è mai stato preteso dall’appellante che tale persona abbia dato

luce verde alla ditta istante abusando dei propri poteri e alla totale insaputa

degli organi della conve- nuta. E non si vede come l’appellante avrebbe potuto

spingersi sino a tanto, considerato che i lavori in questione (fornitura e posa

di tende) sono stati eseguiti negli uffici della committenza stessa alla luce

del giorno e non di notte, profittando della chiusura degli uffici, magari con

la complicità di qualche dipen- dente della AP 1. Nell’incarto, del resto, non

figura una sola – lo si ripete, una sola - esternazione da parte di uno degli

organi della convenuta (v. act. E/annessi): né quando in data 29 ottobre 2008,

ore 9.10, K__________ V__________, per l’istante, ha inviato all’avv. Y__________

R__________ - non una persona qualsiasi, ma un autorevole membro del Consiglio

di amministrazione della AP 1, visto che ne è poi diventato l’amministratore

unico (act.1) – un e-mail per ottenere finalmente la sacrosanta mercede di

appalto, allegando la relativa fattura, dopo che la stessa convenuta era stata

più volte sollecitata a far fronte al contratto (l’avv. Y__________ R__________,

ben si è guardato dal ribattere che si è trattato di un lavoro commissionato

abusivamente all’insaputa dei titolari della ditta; ha semplicemente optato per

un imbarazzante silenzio); né tanto meno dopo l’intimazione del precetto

esecutivo nelle mani dell’allora presidente del Consiglio di amministrazione J__________

S__________. Soltanto all’udienza di discussio- ne del 27 marzo 2009 l’escussa

ha per la prima volta – stando agli atti - sollevato questioni relative alla

validità della firma all’origine del presente procedimento. Trattasi, a non

averne dubbio, di una strategia perdente su tutta la linea, in quanto tardiva e

in quanto che, per finire, nemmeno in quella specifica occasione è stato

preteso – come visto – che il soggetto che ha ordinato i lavori avesse agito ad

insaputa degli organi abilitati a vincolare la ditta con firma collettiva a

due, rispettivamente che i lavori di posa delle tende siano avvenuti

profittando di tale circostanza, ossia tramando contro gli stessi aventi

diritto di firma. Di fronte a una pretesa nata nelle descritte condizioni,

appare perciò al limite della spregiudicatezza eccepire la mancanza dei poteri

di rappresentanza a chi aveva sottoscritto l’act. D. Giacché l’unico scenario

ragionevolmente prospettabile, a meno di passare per ingenui, è che i lavori

sono stati ordinati e comunque eseguiti con il totale beneplacito di chi cerca

ora di sottrarsi alle proprie responsabilità, verosimilmente per mancanza di

liquidità della ditta, come peraltro adombrato dall’appellante nella motivazione

a sostegno della richiesta di effetto sospensivo all’appello (pag. 4 in fondo.

5.

in alto).

4.

Ciò posto, non può che discenderne la reiezione dell’appello,

proposto invero con leggerezza. Le spese e la tassa di giustizia seguono la

soccombenza (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC su rinvio

dell’art. 25 LALEF e richiamata la OTLEF

PRONUNCIA:

1. L’appello

è respinto.

2. La

spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 270.-,

già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.

3. Intimazione a:

- avv. __________,

__________

- AO 1, __________

Comunicazione alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore della vertenza, di fr. 10'965,30, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000, Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster