14.2009.41
Riconoscimento di un fallimento estero
26 maggio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2009.41
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, CEF
Titolo:
Riconoscimento di un fallimento estero
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 166 LDIP
Incarto n.
14.2009.41
Lugano
26 maggio
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza di riconoscimento di fallimento
estero promossa con istanza presentata il 24 aprile 2009 da
CO 1
rappr. dal curatore fallimentare dott. IS 1,
a sua volta patr. dall’ RA 1
ritenuto:
Fatti
A. Il 21 marzo 2008, il
Tribunale di Modena (I) ha dichiarato il fallimento di CO 1, nominando a
curatore il dott. IS 1.
B. Con l’istanza in
esame, il curatore fallimentare chiede il riconoscimento del fallimento in
Svizzera, facendo valere che tale giudizio gli è necessario per poter stare in
giudizio nella procedura d’appello promossa dalla società V__________ SA contro
la sentenza 23 dicembre 2008 (inc. OA.2006.676), con cui il Pretore di Lugano,
Sezione 2, ha condannato quest’ultima a pagare all’istante la somma di fr.
16'209,45 oltre accessori.
C. Con scritto 9 aprile
2009, __________, che era liquidatore della fallita prima della sua decozione,
ha dichiarato di rinunciare ad essere sentito nella presente procedura.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.
LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo l’
art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura
contenziosa – quindi contraddittoria – di camera di consiglio (art. 361 e segg.
CPC). Per diritto federale, la procedura è retta dal principio inquisitorio (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 16 ad art. 167 LDIP, con
rif.), ma le parti sono tenute a collaborare attivamente all’accertamento dei
fatti pertinenti.
2.
Le condizioni e gli
effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento
sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati
internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la
Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera
e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto
unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei
creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei
crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si
svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
3.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:
1) la
decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.
166.
LDIP;
2) vi
siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso
di specie nel Cantone Ticino);
3) il
fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del
fallito;
4) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
5) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare straniero;
6) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
7) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il
riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2);
8) lo
Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.
3.1
Nel
caso di specie, non vi sono dubbi che il “fallimento” decretato dal Tribunale
di Modena sia un fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP.
3.2
In virtù dell’art. 167
cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero
presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel
circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È
sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF
5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; Dutoit,
op. cit., n. 3 ad art. 167; Volken,
op. cit., n. 22 art. 167; Berti,
Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 2007, n. 5 ad
art. 167). I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di
domicilio del suo debitore (art. 167 cpv. 3 LEF). In concreto, la società V__________
SA contro la quale l’istante fa valere il credito oggetto della contestazione
in essere presso la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ha la sede a
__________. Questa Camera è quindi territorialmente competente per pronunciarsi
sull’istanza di riconoscimento.
3.3
Risulta
inoltre dagli atti prodotti dall’istante che la sentenza di cui si chiede il
riconoscimento è stata emessa nello Stato in cui la società
aveva la sede al momento dell’apertura del fallimento (cfr. la “visura”
prodotta con l’istanza).
3.4
Il dott. IS 1 è stato regolarmente nominato curatore del fallimento
ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).
3.5
La
sentenza prodotta risulta essere una fotocopia dell’originale, ma la sua
conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 9
aprile 2009 dal cancelliere del Tribunale di Modena. Tale autenticazione è
sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il
rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale
relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta
dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non è pertanto necessario che la
decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia del
5.
ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS
0.172.030
).
3.6
Il
carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il
riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come
del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze
civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia
definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).
3.7
Non appaiono
dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. In particolare si evince
dalla sentenza da delibare che la società è stata rappresentata da un avvocato
nella procedura italiana.
3.8
È
garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s.,
cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti,
op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets d’une faillite
ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 46).
4.
Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, l’istanza va
pertanto accolta. Per analogia con gli art. 169 cpv. 1 LEF e 49 cpv. 2 OTLEF,
le spese relative a questa procedura, il cui importo è determinato in funzione
della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), oltre a quelle
dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione
per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai
creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante, che
le deve anticipare (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
n. 19 ad art. 167 LDIP).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 1 cpv. 2, 27, 29, 166, 167 LDIP; 148, 361 segg. e 513 CPC;
decreta:
1.
L’istanza
di delibazione è accolta.
1.1
Di
conseguenza, il fallimento decretato il 21 marzo 2008 dal Tribunale
di Modena (I) nei confronti di CO 1, Carpi (Modena), è
riconosciuto in Svizzera.
1.1.1
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione
fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.
1.1.2
Le
ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del
fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare,
nella misura richiesta dall’Ufficio __________.
2.
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
3.
La
tassa di giustizia e le spese, determinate in fr. 1’000.--, sono poste a carico
della IS 1di CO 1.
4.
Intimazione:
– avv. RA 1, __________.
– Ufficio del registro fondiario di __________,
sede;
– Ufficio del registro di commercio,
Lugano;
– Ufficio __________, __________.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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