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Decisione

14.2009.41

Riconoscimento di un fallimento estero

26 maggio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 21 marzo 2008, il

Tribunale di Modena (I) ha dichiarato il fallimento di CO 1, nominando a

curatore il dott. IS 1.

B. Con l’istanza in

esame, il curatore fallimentare chiede il riconoscimento del fallimento in

Svizzera, facendo valere che tale giudizio gli è necessario per poter stare in

giudizio nella procedura d’appello promossa dalla società V__________ SA contro

la sentenza 23 dicembre 2008 (inc. OA.2006.676), con cui il Pretore di Lugano,

Sezione 2, ha condannato quest’ultima a pagare all’istante la somma di fr.

16'209,45 oltre accessori.

C. Con scritto 9 aprile

2009, __________, che era liquidatore della fallita prima della sua decozione,

ha dichiarato di rinunciare ad essere sentito nella presente procedura.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino competente per

riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.

LEF è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Secondo l’

art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme della procedura

contenziosa – quindi contraddittoria – di camera di consiglio (art. 361 e segg.

CPC). Per diritto federale, la procedura è retta dal principio inquisitorio (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 16 ad art. 167 LDIP, con

rif.), ma le parti sono tenute a collaborare attivamente all’accertamento dei

fatti pertinenti.

2.

Le condizioni e gli

effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento

sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati

internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Tra la

Svizzera e l'Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di

riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari. L'art. 8 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera

e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), che regola del resto

unicamente la questione molto particolare della parità di trattamento dei

creditori di entrambi gli Stati nella procedura interna di collocazione dei

crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello Stato in cui essi si

svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento secondario (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

3.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che:

1) la

decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.

166.

LDIP;

2) vi

siano beni della massa fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso

di specie nel Cantone Ticino);

3) il

fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio o di sede del

fallito;

4) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

5) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare straniero;

6) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

7) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il

riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico

materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2);

8) lo

Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità.

3.1

Nel

caso di specie, non vi sono dubbi che il “fallimento” decretato dal Tribunale

di Modena sia un fallimento ai sensi dell’art. 166 LDIP.

3.2

In virtù dell’art. 167

cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero

presuppone in particolare che vi siano beni della massa fallimentare nel

circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone Ticino). È

sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (cfr. STF

5P.284/2004, c. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 3 ad art. 167 LDIP; Dutoit,

op. cit., n. 3 ad art. 167; Volken,

op. cit., n. 22 art. 167; Berti,

Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 2007, n. 5 ad

art. 167). I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di

domicilio del suo debitore (art. 167 cpv. 3 LEF). In concreto, la società V__________

SA contro la quale l’istante fa valere il credito oggetto della contestazione

in essere presso la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ha la sede a

__________. Questa Camera è quindi territorialmente competente per pronunciarsi

sull’istanza di riconoscimento.

3.3

Risulta

inoltre dagli atti prodotti dall’istante che la sentenza di cui si chiede il

riconoscimento è stata emessa nello Stato in cui la società

aveva la sede al momento dell’apertura del fallimento (cfr. la “visura”

prodotta con l’istanza).

3.4

Il dott. IS 1 è stato regolarmente nominato curatore del fallimento

ed è pertanto legittimato a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Volken, op. cit., n. 65 ad art. 166).

3.5

La

sentenza prodotta risulta essere una fotocopia dell’originale, ma la sua

conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti il 9

aprile 2009 dal cancelliere del Tribunale di Modena. Tale autenticazione è

sufficiente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il

rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale

relativo a siffatta norma precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta

dall’autorità giudicante” (FF 1983 I 306). Non è pertanto necessario che la

decisione da delibare sia munita della postilla della Convenzione dell’Aia del

5.

ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS

0.172.030

).

3.6

Il

carattere provvisoriamente esecutivo della sentenza di cui si chiede il

riconoscimento risulta direttamente dal dispositivo della medesima, così come

del resto dalla legge (art. 16 cpv. 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Contrariamente a quanto imposto dall’art. 25 lett. b LDIP per le sentenze

civili, non è necessario per il riconoscimento che la sentenza fallimentare sia

definitiva (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP; DTF 126 III 103 ss., cons. 2).

3.7

Non appaiono

dati motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP. In particolare si evince

dalla sentenza da delibare che la società è stata rappresentata da un avvocato

nella procedura italiana.

3.8

È

garantito il diritto di reciprocità con l'Italia (cfr. DTF 126 III 105 s.,

cons. 2d; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 80 ad art. 166 Berti,

op. cit., n. 38 ad art. 166; con qualche riserva: Volken, op. cit., n. 103 ad art. 166; Jaques, La reconnaissance et les effets d’une faillite

ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 46).

4.

Essendo realizzati tutti i presupposti di legge, l’istanza va

pertanto accolta. Per analogia con gli art. 169 cpv. 1 LEF e 49 cpv. 2 OTLEF,

le spese relative a questa procedura, il cui importo è determinato in funzione

della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), oltre a quelle

dell'ufficio dei fallimenti riferite al periodo fino all'eventuale sospensione

per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione della grida ai

creditori (art. 232 LEF), sono in linea di massima a carico dell’istante, che

le deve anticipare (Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

n. 19 ad art. 167 LDIP).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 1 cpv. 2, 27, 29, 166, 167 LDIP; 148, 361 segg. e 513 CPC;

decreta:

1.

L’istanza

di delibazione è accolta.

1.1

Di

conseguenza, il fallimento decretato il 21 marzo 2008 dal Tribunale

di Modena (I) nei confronti di CO 1, Carpi (Modena), è

riconosciuto in Svizzera.

1.1.1

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio __________ perché proceda alla liquidazione

fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera.

1.1.2

Le

ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del

fallimento secondario sono a carico e da anticipare dalla Massa fallimentare,

nella misura richiesta dall’Ufficio __________.

2.

È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.1.1 sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

3.

La

tassa di giustizia e le spese, determinate in fr. 1’000.--, sono poste a carico

della IS 1di CO 1.

4.

Intimazione:

– avv. RA 1, __________.

– Ufficio del registro fondiario di __________,

sede;

– Ufficio del registro di commercio,

Lugano;

– Ufficio __________, __________.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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