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Decisione

14.2009.43

Appello contro la dichiarazione di fallimento

5 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.43

Data decisione, Autorità:

05.06.2009, CEF

Titolo:

Appello contro la dichiarazione di fallimento

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 312 CPC-TI

art. 25 LALEF

art. 12 LTG

art. 48 OTLEF

art. 49 OTLEF

Incarto n.

14.2009.43

Lugano

5 giugno 2009

B/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi

dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF presentata il 17 giugno 2008 da

AO 1 (rappr. dall’RA 1 __________)

Contro

AP 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,

con sentenza 28 aprile 2009 (EF.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,

a far tempo da mercoledì 29 aprile 2009 alle

ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP

1 che con atto 29 aprile 2009 ne postula l’annullamento;

rilevato che con ordinanza presidenziale 5 maggio

2009 all’appello non

è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la AO

1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di AP 1 per contributi

IVA rimasti impagati;

che all’udienza

di contraddittorio del 22 aprile 2009 nessuno è comparso;

che con

sentenza 28 aprile 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 10.00;

che con

appello 29 aprile 2009 AP 1 ne postula l’annullamento;

che con

invito per anticipo 5 maggio 2009 il Presidente di questa Camera ha assegnato

all’appellante un termine di 15 giorni dal ricevimento dell’invito per

effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello – introiti AGITI – un

deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie,

con la comminatoria che, in caso di mancato versamento entro il termine

assegnato, l’appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 25 LALEF e art.

312 CPC);

che la

summenzionata richiesta d’anticipo 5 maggio 2009, spedita il 7 maggio 2009 all’appellante

per invio raccomandato, è stata rispedita, con l’indicazione “non ritirato”, trascorsi

7 giorni di giacenza, a questa Camera il 18 maggio 2009;

che in

diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola,

mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in

conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù

dell’art. 25 LALEF);

che un

invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è

considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni

stabilito al numero 2.3.7b. delle “Condizioni generali Servizi postali” della

Posta, edizione dell’aprile 2008;

che la

richiesta d’anticipo 5 maggio 2009 va di conseguenza considerata notificata il

15 maggio 2009;

che il

termine di 15 giorni in questione per il pagamento dell’anticipo, scadente per

l’art. 131 cpv. 3 CPC martedì 2 giugno 2009, è decorso infruttuoso, per cui

l’appello va stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo;

che non

essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale, il fallimento

va solamente confermato;

che in

via abbondanziale va osservato che non avendo l’appellante provato di avere

adempiuto nessuno dei presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2, ossia né di

avere estinto il debito in oggetto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere

depositato l’importo dovuto presso questa autorità a disposizione del creditore

(art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF), né avendo la creditrice ritirato la domanda di

fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), l’appello sarebbe stato respinto;

che oltre

a ciò l’appellante non avrebbe nemmeno reso verosimile la sua solvibilità,

dall’estratto dell’UE di __________ al 26 maggio 2009 risultando che a suo carico

sono pendenti 30 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 40'477.15 - di cui

negli ultimi mesi per una è già stata emessa la comminatoria di fallimento e

per due altre sono stati emessi gli avvisi di pignoramento - e 33 attestati di

carenza di beni per un totale di fr. 56'573.25;

richiamati

gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF 48 e 49 OTLEF

decreta:

1. L’appello

29 aprile 2009 di AP 1, __________, è stralciato dai ruoli per mancato

versamento dell’anticipo.

È

confermato il fallimento di AP 1, __________, pronunciato a

far

tempo da mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 10.00.

Considerandi

2.

Le

spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 80.--

sono poste a carico dell’appellante.

3.

Intimazione: - AP

1, __________ - RA 1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Uffico

cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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