14.2009.46
Fallimento internazionale. Cessione crediti all'amministrazione fallimentare estera. Disposizione del ricavo senza preventivo riconoscimento della graduatoria estera
8 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2009.46
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CEF
Titolo:
Fallimento internazionale. Cessione crediti all'amministrazione fallimentare estera. Disposizione del ricavo senza preventivo riconoscimento della graduatoria estera
RICONOSCIMENTO GRADUATORIA ESTERA
art. 173 LDIP
art. 260 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.46
Lugano
8 marzo 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 maggio 2009 da
IS 1
tendente alla chiusura della procedura di fallimento
secondario di
CO 1 (Isole Vergini Britanniche)
rappr. dal liquidatore estero D__________, __________
ritenuto
Fatti
A. Con
sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera, su istanza della
creditrice E__________ __________ (Malesia) – in
seguito: E__________ –, ha riconosciuto in Svizzera la
procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern Carribean
Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, Tortola
(Isole Vergini Britanniche), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei
beni della fallita situati in Svizzera.
B. Dagli
estratti prodotti dalla banca B__________ nell’ambito della procedura
d’inventario è emerso che i conti intestati alla fallita presentavano un saldo
complessivo negativo di fr. 206,97 mentre il portafoglio azionario veniva
valutato in fr. 0.--.
C. Il
12 febbraio 2008, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo
della procedura svizzera di liquidazione (inc. 14.2007.115). Nel termine
impartito dall’IS 1, E__________ ha anticipato le
presumibili spese di liquidazione, stabilite dall’Ufficio in fr. 5000.--.
D. Entro
il termine impartito con pubblicazione del 7 marzo 2008, nessun creditore privilegiato
ai sensi dell’art. 172 cpv. 1 LDIP si è annunciato.
E. Il
22 gennaio 2009, l’Ufficio, in conformità degli art. 171 LDIP e 260 LEF, ha assegnato
all’amministrazione estera (con copia a E__________) un
termine di 60 giorni per chiedere la cessione delle pretese revocatorie e delle
pretese contro gli organi della fallita. Nessuna richiesta è pervenuta
all’Ufficio. L’amministrazione estera non ha neppure reagito alla comunicazione
via email del 28 agosto 2009, con cui l’Ufficio l’ha informata del
trasferimento dei titoli depositati presso B__________ sul deposito titoli
dello Stato del Canton Ticino a Lugano.
F. Il
18 settembre 2009, la Camera ha comunicato l’istanza alle parti, impartendo
loro un termine di 20 giorni per opporsi alla chiusura della liquidazione
secondaria. Il 9 ottobre, E__________ ha chiesto una proroga del
termine, segnalando che il curatore del fallimento principale, PI 1, era stato nel
frattempo sostituito dal nuovo “Official Receiver”, D__________, il quale non
aveva ricevuto le comunicazioni dell’Ufficio e aveva manifestato la volontà di
farsi consegnare le azioni della società A__________ inventariate nella
liquidazione secondaria, siccome la società risultava direttamente o
indirettamente la beneficiaria di un importo considerevole (oltre 200 milioni
di dollari) reclamato in una procedura di arbitrato promossa in Inghilterra, le
cui prospettive di successo sarebbero state giudicate “ottime” da un rinomato
studio legale internazionale. La Camera ha concesso la proroga richiesta il 12
ottobre 2009. Il 2 novembre 2009, E__________ si è formalmente opposta alla
chiusura.
G. Con ordinanza 16
novembre 2009, il Presidente della Camera ha impartito al nuovo liquidatore un
termine – poi prorogato l’11 gennaio 2010 – per produrre un’attestazione
legalizzata della sua qualità di amministratore del fallimento principale e per
presentare istanza di riconoscimento dell’atto ufficiale che assume nel diritto
delle Isole Vergini Britanniche la funzione della graduatoria svizzera giusta
l’art. 173 LDIP. Con scritto 6 gennaio 2010, ricevuto il 20 gennaio, D__________
ha prodotto l’attestazio-ne richiesta e chiesto la consegna delle azioni,
rilevando di non aver ancora iniziato la procedura di accettazione delle
istanze dei creditori – tra cui non figura nessun creditore con domicilio in
Svizzera –, in quanto gli attivi della massa principale sono attualmente
insufficienti a consentire una distribuzione ai creditori.
H. Preso
atto di questa situazione, il Presidente della Camera, con ordinanza 26 gennaio
2010, ha ordinato la pubblicazione dell’istanza del liquidatore estero sul
Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, dando
la facoltà ai creditori con domicilio in Svizzera, in conformità dell’art. 173
cpv. 3 LDIP, di opporsi alla consegna degli attivi inventariati nella liquidazione
secondaria. Le pubblicazioni in questione sono apparse il 29 gennaio 2009 sui
menzionati fogli (FUC 8/2010, p. 806 e FUSC 20/2010, p. 41). Il termine
impartito è scaduto inutilizzato.
Considerato
Considerandi
1.
Visto
il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di
fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento
secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513
cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta
alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio
2005.
[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).
2.
Nel
caso concreto, la liquidazione secondaria non può ancora essere chiusa, siccome
– senza che l’ufficio dei fallimenti ne abbia colpa, dal momento che l’ex liquidatore
della procedura principale non gli aveva comunicato il cambiamento di amministrazione
fallimentare – è pendente una richiesta del nuovo liquidatore tendente alla
consegna dei titoli inventariati nel procedimento ancillare.
3.
L’art.
173.
LDIP subordina la consegna del saldo del ricavo delle realizzazioni dopo
pagamento dei crediti privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP al
riconoscimento – previo concessione ai creditori domiciliati in Svizzera della
facoltà di essere sentiti – della graduatoria estera. La stessa regola vale
anche per la consegna in natura di attivi non liquidi inventariati nella
procedura secondaria, quando la loro realizzazione non è necessaria al
pagamento dei crediti privilegiati e delle spese dell’ufficio dei fallimenti
(CEF 20 dicembre 2004, inc. 14.04.27, cons. 3). Nel caso concreto, il riconoscimento
della graduatoria principale è impossibile, dal momento che tale atto verrà
allestito solo se – e dopo che – le azioni inventariate in Svizzera saranno
state consegnate all’amministratore estero e quest’ultimo sarà riuscito a
realizzarle. Tuttavia siccome risulta sia dalle dichiarazioni del curatore
estero che dall’assenza di reazioni alle pubblicazioni 29 gennaio 2010 che
nessun creditore con domicilio o sede in Svizzera faccia valere pretese contro
la fallita, nulla osta alla consegna delle azioni all’amministratore del
fallimento principale. Il riconoscimento della graduatoria estera tende
infatti a verificare che i crediti insinuati da persone domiciliate o con sede
in Svizzera siano trattati come quelli degli altri creditori, senza inutili
vessazioni o discriminazioni, e che l’ordine pubblico svizzero (ai sensi
dell’art. 27 cpv. 1 LDIP) non sia violato (cfr. ad es. CEF 12 luglio 2006, inc.
14.06
, cons. 2.3), controllo che diviene perlopiù privo di oggetto se nessun
creditore svizzero fa valere pretese contro il fallito. Per la
buona regola, si chiederà comunque al curatore estero di produrre la
graduatoria se e quando verrà allestita nella procedura principale.
4.
L’IS
1.
offrirà in cessione all’amministratore estero anche le pretese revocatorie e
le pretese contro gli organi della fallita domiciliati in Svizzera. Qualora la
cessione di queste ultime non verrà chiesta, l’Ufficio potrà rinunciare
alla loro messa all'asta o alla vendita a trattative private giusta
l’art. 260 cpv. 3 LEF (la norma non è invece applicabile alle pretese
revocatorie: art. 256 cpv. 4 LEF), dal momento che vi
è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle
spese da non giustificare la sua realizzazione (cfr. i
combinati art. 224 e 92 cpv. 2 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 6 ad art. 260).
5.
La
presente decisione non viene pubblicata. L’IS 1 è tuttavia invitato a chiedere
la chiusura del fallimento dopo aver consegnato le azioni all’istante,
producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la
chiusura del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità
dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.
6.
La tassa e le spese di
questa procedura sono a carico della massa fallimentare, nell’interesse della
quale sono state esposte.
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
1.
È ordinata all’IS 1, dopo aver se del caso ottenuto dal liquidatore
David Abednego l’anticipo delle tasse e spese eventualmente scoperte, la
trasmissione a quest’ultimo degli attivi inventariati nella procedura di
fallimento secondario.
2.
L’IS
1, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato
al considerando 5.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della
Massa fallimentare.
4.
Intimazione a:
– __________,
Office of the Official Receiver, __________ (con raccomanda internazionale con
ricevuta di ritorno)
– avv. __________, __________;
– avv.
__________, __________;
– IS
1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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