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Decisione

14.2009.46

Fallimento internazionale. Cessione crediti all'amministrazione fallimentare estera. Disposizione del ricavo senza preventivo riconoscimento della graduatoria estera

8 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

sentenza 22 novembre 2007 (inc. 14.2006.123), questa Camera, su istanza della

creditrice E__________ __________ (Malesia) – in

seguito: E__________ –, ha riconosciuto in Svizzera la

procedura fallimentare decretata il 15 febbraio 2006 dall’Eastern Carribean

Supreme Court in the High Court of Justice, nei confronti di CO 1, Tortola

(Isole Vergini Britanniche), e ha incaricato l’IS 1 di liquidare la massa dei

beni della fallita situati in Svizzera.

B. Dagli

estratti prodotti dalla banca B__________ nell’ambito della procedura

d’inventario è emerso che i conti intestati alla fallita presentavano un saldo

complessivo negativo di fr. 206,97 mentre il portafoglio azionario veniva

valutato in fr. 0.--.

C. Il

12 febbraio 2008, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo

della procedura svizzera di liquidazione (inc. 14.2007.115). Nel termine

impartito dall’IS 1, E__________ ha anticipato le

presumibili spese di liquidazione, stabilite dall’Ufficio in fr. 5000.--.

D. Entro

il termine impartito con pubblicazione del 7 marzo 2008, nessun creditore privilegiato

ai sensi dell’art. 172 cpv. 1 LDIP si è annunciato.

E. Il

22 gennaio 2009, l’Ufficio, in conformità degli art. 171 LDIP e 260 LEF, ha assegnato

all’amministrazione estera (con copia a E__________) un

termine di 60 giorni per chiedere la cessione delle pretese revocatorie e delle

pretese contro gli organi della fallita. Nessuna richiesta è pervenuta

all’Ufficio. L’amministrazione estera non ha neppure reagito alla comunicazione

via email del 28 agosto 2009, con cui l’Ufficio l’ha informata del

trasferimento dei titoli depositati presso B__________ sul deposito titoli

dello Stato del Canton Ticino a Lugano.

F. Il

18 settembre 2009, la Camera ha comunicato l’istanza alle parti, impartendo

loro un termine di 20 giorni per opporsi alla chiusura della liquidazione

secondaria. Il 9 ottobre, E__________ ha chiesto una proroga del

termine, segnalando che il curatore del fallimento principale, PI 1, era stato nel

frattempo sostituito dal nuovo “Official Receiver”, D__________, il quale non

aveva ricevuto le comunicazioni dell’Ufficio e aveva manifestato la volontà di

farsi consegnare le azioni della società A__________ inventariate nella

liquidazione secondaria, siccome la società risultava direttamente o

indirettamente la beneficiaria di un importo considerevole (oltre 200 milioni

di dollari) reclamato in una procedura di arbitrato promossa in Inghilterra, le

cui prospettive di successo sarebbero state giudicate “ottime” da un rinomato

studio legale internazionale. La Camera ha concesso la proroga richiesta il 12

ottobre 2009. Il 2 novembre 2009, E__________ si è formalmente opposta alla

chiusura.

G. Con ordinanza 16

novembre 2009, il Presidente della Camera ha impartito al nuovo liquidatore un

termine – poi prorogato l’11 gennaio 2010 – per produrre un’attestazione

legalizzata della sua qualità di amministratore del fallimento principale e per

presentare istanza di riconoscimento dell’atto ufficiale che assume nel diritto

delle Isole Vergini Britanniche la funzione della graduatoria svizzera giusta

l’art. 173 LDIP. Con scritto 6 gennaio 2010, ricevuto il 20 gennaio, D__________

ha prodotto l’attestazio-ne richiesta e chiesto la consegna delle azioni,

rilevando di non aver ancora iniziato la procedura di accettazione delle

istanze dei creditori – tra cui non figura nessun creditore con domicilio in

Svizzera –, in quanto gli attivi della massa principale sono attualmente

insufficienti a consentire una distribuzione ai creditori.

H. Preso

atto di questa situazione, il Presidente della Camera, con ordinanza 26 gennaio

2010, ha ordinato la pubblicazione dell’istanza del liquidatore estero sul

Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, dando

la facoltà ai creditori con domicilio in Svizzera, in conformità dell’art. 173

cpv. 3 LDIP, di opporsi alla consegna degli attivi inventariati nella liquidazione

secondaria. Le pubblicazioni in questione sono apparse il 29 gennaio 2009 sui

menzionati fogli (FUC 8/2010, p. 806 e FUSC 20/2010, p. 41). Il termine

impartito è scaduto inutilizzato.

Considerato

Considerandi

1.

Visto

il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF in materia di

fallimento, l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento

secondario, con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513

cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta

alla Camera e non al giudice ordinario del fallimento (cfr. CEF 15 febbraio

2005.

[14.05.6], cons. 5, RtiD II-2005 798 s. n. 95c).

2.

Nel

caso concreto, la liquidazione secondaria non può ancora essere chiusa, siccome

– senza che l’ufficio dei fallimenti ne abbia colpa, dal momento che l’ex liquidatore

della procedura principale non gli aveva comunicato il cambiamento di amministrazione

fallimentare – è pendente una richiesta del nuovo liquidatore tendente alla

consegna dei titoli inventariati nel procedimento ancillare.

3.

L’art.

173.

LDIP subordina la consegna del saldo del ricavo delle realizzazioni dopo

pagamento dei crediti privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP al

riconoscimento – previo concessione ai creditori domiciliati in Svizzera della

facoltà di essere sentiti – della graduatoria estera. La stessa regola vale

anche per la consegna in natura di attivi non liquidi inventariati nella

procedura secondaria, quando la loro realizzazione non è necessaria al

pagamento dei crediti privilegiati e delle spese dell’ufficio dei fallimenti

(CEF 20 dicembre 2004, inc. 14.04.27, cons. 3). Nel caso concreto, il riconoscimento

della graduatoria principale è impossibile, dal momento che tale atto verrà

allestito solo se – e dopo che – le azioni inventariate in Svizzera saranno

state consegnate all’am­ministratore estero e quest’ultimo sarà riuscito a

realizzarle. Tuttavia siccome risulta sia dalle dichiarazioni del curatore

estero che dall’assenza di reazioni alle pubblicazioni 29 gennaio 2010 che

nessun creditore con domicilio o sede in Svizzera faccia valere pretese contro

la fallita, nulla osta alla consegna delle azioni all’amministratore del

fallimento principale. Il riconoscimento della graduatoria estera tende

infatti a verificare che i crediti insinuati da persone domiciliate o con sede

in Svizzera siano trattati come quelli degli altri creditori, senza inutili

vessazioni o discriminazioni, e che l’ordine pubblico svizzero (ai sensi

dell’art. 27 cpv. 1 LDIP) non sia violato (cfr. ad es. CEF 12 luglio 2006, inc.

14.06

, cons. 2.3), controllo che diviene perlopiù privo di oggetto se nessun

creditore svizzero fa valere pretese contro il fallito. Per la

buona regola, si chiederà comunque al curatore estero di produrre la

graduatoria se e quando verrà allestita nella procedura principale.

4.

L’IS

1.

offrirà in cessione all’amministratore estero anche le pretese revocatorie e

le pretese contro gli organi della fallita domiciliati in Svizzera. Qualora la

cessione di queste ultime non verrà chiesta, l’Ufficio potrà rinunciare

alla loro messa all'asta o alla vendita a trattative private giusta

l’art. 260 cpv. 3 LEF (la norma non è invece applicabile alle pretese

revocatorie: art. 256 cpv. 4 LEF), dal momento che vi

è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle

spese da non giustificare la sua realizzazione (cfr. i

combinati art. 224 e 92 cpv. 2 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 6 ad art. 260).

5.

La

presente decisione non viene pubblicata. L’IS 1 è tuttavia invitato a chiedere

la chiusura del fallimento dopo aver consegnato le azioni all’istante,

producendo i relativi giustificativi. Questa Camera pronuncerà allora la

chiusura del fallimento secondario e pubblicherà la sua decisione in conformità

dell’art. 169 cpv. 2 LDIP.

6.

La tassa e le spese di

questa procedura sono a carico della massa fallimentare, nell’interesse della

quale sono state esposte.

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È ordinata all’IS 1, dopo aver se del caso ottenuto dal liquidatore

David Abednego l’anticipo delle tasse e spese eventualmente scoperte, la

trasmissione a quest’ultimo degli attivi inventariati nella procedura di

fallimento secondario.

2.

L’IS

1, dopo l’esecuzione di quanto disposto alla cifra 1, procederà come indicato

al considerando 5.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 800.--, che include le spese, è posta a carico della

Massa fallimentare.

4.

Intimazione a:

– __________,

Office of the Official Receiver, __________ (con raccomanda internazionale con

ricevuta di ritorno)

– avv. __________, __________;

– avv.

__________, __________;

– IS

1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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