14.2009.47
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici
5 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2009.47
Data decisione, Autorità:
05.06.2009, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.47
Lugano
5 giugno 2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente
dall’istanza 12 febbraio 2009 presentata da
AO 1 __________
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 12 maggio 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo da mercoledì
13 maggio 2009
alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto 15 maggio
2009 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15 maggio
2009 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di __________ per il mancato
pagamento di fr. 4'351.90 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 22 aprile 2009 nessuno è
comparso.
C. Con sentanza 12 maggio 2009 il Pretore del Distretto __________, ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da mercoledì 13 maggio 2009 alle
ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 sostiene di avere saldato le esecuzioni pendenti
nei suoi confronti, producendo un estratto dell’UE di __________ al 14 maggio
2009, da cui emerge che le 4 procedure esecutive promosse nei confronti
dell’appellante sono state saldate (doc. 1).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Dall’estratto dell’UE di __________ al 14 maggio 2009 (doc. 1
si evince che l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa da AO 1 è stata
saldata quello stesso giorno, e pertanto posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, per cui
risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel
che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che
dal
predetto estratto delle esecuzioni emerge che pure le ulteriori 3 procedure
esecutive pendenti nei confronti dell’appellante sono state saldate, il che dimostra
che AP 1 dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. A
carico dell’appellante non risultano inoltre attestati di carenza di beni. Di
conseguenza il requisito della solvibilità può essere ritenuto reso
sufficientemente verosimile. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di
AP 1 va annullato.
2.
L'appello
va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF),
mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni.
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 12 maggio 2009 pronunciata dal Pretore del __________,
inc. EF. __________ nei confronti d AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
-
avv. AO 1 , __________;
-
AP 1, __________;
- Ufficio __________, __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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