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Decisione

14.2009.48

Rigetto provvisorio dell'opposizione: contratto di compravendita quale valido titolo di rigetto - tasso di conversione in moneta estera è da considerare un fatto notorio

10 luglio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sull'accordo 10 giugno 2008 designato “Transfer shares”

(Trasferimento di azioni) riguardante la vendita a AO 1 di 100'000

azioni privilegiate __________ di __________, che lei deteneva in proprietà, al

prezzo di Euro 1'000'000.– (doc. B/E). La procedente ha inoltre prodotto la

lettera 14 ottobre 2008 con cui l'istante, reso attento l'escusso dell'avvio

della procedura esecutiva per l'incasso del prezzo pattuito, gli ha rammentato che

le azioni acquistate erano a sua disposizione (doc. C/F), lo scritto e-mail 18

settembre 2008 dell'escusso all'istante (doc. G) e quello 5 novembre 2008

dell'escusso al legale dell'istante (doc. H). La documentazione si completa della

procura (doc. A) e della copia del precetto esecutivo (doc. D).

C. All'udienza

di contraddittorio 24 aprile 2009, l'istante ha confermato la sua richiesta. Richiamato

il principio di celerità e l'art. 21 LALEF, il convenuto ha chiesto

l'estromissione dall'incarto delle traduzioni in italiano dei documenti in lingua

inglese allegati all'istanza, in quanto erano state prodotte solo in sede di

udienza e questo gli aveva impedito di verificarne la correttezza e di organizzare

in modo adeguato la propria difesa. L'escusso ha poi escluso che l'accordo fosse

stato sottoscritto il 10 giugno 2008, avendo trascorso l'intera giornata con la

propria moglie, come dalla stessa dichiarato per iscritto. Venendo meno questo

presupposto non era nemmeno possibile stabilire la data determinante ai fini

dell'esigibilità della pretesa rivendicata. Di modo che, semmai, l'istante

avrebbe dovuto costituirlo in mora, ciò che però non era avvenuto. Peraltro,

non avendo provveduto ad alcun deposito in giudizio, lo stesso istante era in

ritardo con la consegna del pacchetto azionario. E, questo, escludeva a priori un'inadempienza

dell'escusso. Quanto sottoscritto dalle parti, ad ogni modo, era soltanto un

accordo preliminare di una compravendita che presupponeva un'ulteriore ratifica,

in concreto mai avvenuta. Il prezzo di vendita indicato su quella convenzione

era inoltre stato manipolato a mano e quindi non era attendibile. Infine, ha contestato

il tasso di conversione Euro/CHF -valido al 10 giugno 2008- e il tasso

d'interessi dell'8% applicati dall'istante, valori che non erano documentati

agli atti.

Per

l'istante, che ha confermato il suo punto di vista, le traduzioni in italiano

ossequiavano l'art. 20 cpv. 2 LALEF, fermo restando oltretutto che i rapporti

tra le parti erano sempre avvenuti in lingua inglese. Dal contratto risultava

poi che lo stesso era stato sottoscritto il 20 giugno 2008, mentre la dichiarazione

scritta della moglie dell'escusso non aveva alcuna valenza probatoria. Per il

resto, l'accordo stabiliva quale data di esecuzione, il giorno della sua sottoscrizione.

Di fatto, le parti avevano stipulato un vero e proprio contratto -in tutto e

per tutto vincolante- di compravendita di azioni, cui l'escusso per problemi

finanziari non aveva mai adempiuto. Escluso per contro un ritardo da parte sua

nella consegna del pacchetto azionario, siccome le prestazioni doveva avvenire simultaneamente

e che, di fatto, l'escusso non vi aveva mai provveduto. Il prezzo, stabilito in

Euro 1'000'000.–, era desumibile dallo stesso contratto (clausola n. 3.01),

mentre la cifra di Euro 100'000.– ripresa alla successiva clausola (n. 3.02) e

riconducibile ad un palese errore di scrittura, era stata corretta a mano. Infine,

il tasso di cambio, era da considerarsi un fatto notorio. In duplica, il

convenuto ha ribadito le sue argomentazioni.

D. Con

sentenza 5 maggio 2009 il Pretore __________, ha anzitutto definito pretestuosa

la richiesta di estromissione dagli atti delle traduzioni in italiano prodotte solo

in sede di contraddittorio, posto come le parti fossero solite corrispondere tra

di loro in inglese. Il primo giudice ha quindi accertato che l'accordo 10

giugno 2008 sottoscritto dalle parti era un contratto di compravendita di 100'000

azioni privilegiate della __________ al prezzo di Euro 1'000'000.–. La consegna

delle azioni doveva avvenire il giorno della firma dell'atto, contestualmente a

quello determinante per l'esigibilità del pagamento del costo di acquisto da

parte dell'escusso, importo che però egli -in difficoltà finanziarie- non aveva

mai offerto. Di modo che anche l'asserita mora dell'istante era a priori esclusa.

Ciò posto, in quanto tale, quel contratto costituiva di per sé un valido titolo

di rigetto provvisorio. A detta del Pretore però, il tasso di cambio valido al

10 giugno 2008, che come eccepito dall'escusso non poteva affatto essere

considerato un fatto notorio, non era mai stato documentato dall'istante.

Pertanto, in definitiva, l'istanza andava respinta.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente __________. Indubbia l'esistenza

di un contratto di compravendita di azioni in essere tra lei e l'escusso, e quindi

anche quella di un valido titolo di rigetto provvisorio per la cifra capitale

di Euro 1'000'000.–. Nondimeno, a motivo della recente giurisprudenza del

Tribunale federale e segnatamente con rinvio a DTF 135 III 88, il tasso di

conversione in moneta estera doveva ormai essere considerato un fatto notorio,

esonerando così la parte che se ne voleva prevalere dall'onere di allegarlo e di

provarlo in giudizio. Nel caso specifico, e senza riguardo alle contestazioni

sollevate dalla controparte, il Pretore era quindi tenuto a verificare d'ufficio

il tasso di conversione Euro/CHF valido al 10 ottobre 2008 -giorno di inoltro

della domanda di esecuzione- da lei quantificato in 1.54310.

F. Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con

rinvii).

Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di

massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di

acquisto indicatovi (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 113 ad art.

82), quando la consegna della merce risulta documentata e, nel momento in cui è

stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era esigibile (CEF 13

aprile 1995 [14.95.105], consid. 4; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 351 seg.;

Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §71 I e §72).

2.

Per l'art. 82 cpv. 2 LF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I 4a ed., Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF: Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

Nell'esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione

di mancato adempimento della controprestazione, rispettivamente di non corretto

adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag.

112-113; Cometta, op. cit., pag.

348; Staehelin, op. cit., n. 105

ad art. 82 LEF).

3.

L'accordo

agli atti denominato “Transfer shares” (doc. B/E), individua da una

parte l'istante, proprietaria di 100'000 azioni privilegiate della __________

di __________, quale venditrice, e dall'altra l'escusso quale compratore di

quei titoli (pag. 1 e 2). L'oggetto del contratto è poi definito all'articolo 2.01

dell'accordo che stabilisce che il Venditore vende al Compratore e il

Compratore acquista dal Venditore le Azioni al Prezzo di cui al paragrafo 3.01 (pag.

4), di modo che non può esservi dubbio circa la qualifica giuridica dello

stesso quale contratto di compravendita, che -sottoposto al diritto svizzero

(articolo 5.01, pag. 6)- risulta essere stato redatto in duplice copia e

sottoscritto il 10 giugno 2008 sia dalla venditrice che dal compratore, oltre

che per accettazione da __________ (pag. 7). Le parti hanno quindi concordato che

il trasferimento della proprietà delle Azioni sulla base del presente

accordo avrà luogo alla Data di Esecuzione (articolo 2.02, pag. 4) e che il

prezzo per il corrispettivo del trasferimento delle Azioni ammonta a Euro

1'000'000.– (un milione) (articolo 3.01, pag. 4) da versare alla Data di

Esecuzione (articolo 3.02, pag. 4). Ciò posto, il contratto specifica che per

“Data di Esecuzione” vale la data della sottoscrizione di entrambe le

parti (articolo 1.02, pag. 3) e che per “Esecuzione” sia inteso che il

trasferimento della Azioni al Compratore, il pagamento del Prezzo concordato e,

in generale, l'adempimento di tutti gli obblighi, secondo il presente Accordo, sono

da adempiere alla Data di Esecuzione (articolo 1.03, pag. 3). Pertanto,

stabilito che -come si è visto- la proprietà delle azioni è passata nelle mani

dell'escusso il giorno 10 giugno 2008, non può esservi dubbio circa il fatto

che la pretesa relativa al pagamento del prezzo di acquisto da parte di

quest'ultimo -che di fatto non contesta non avere mai versato- era a quel

momento esigibile. A ciò, basti per il resto aggiungere che egli medesimo con scritto

e-mail del 18 settembre 2008 inviato a __________, iscritto a Registro di

Commercio quale membro della società istante con firma individuale, ha

evidenziato una sua difficile situazione finanziaria e la sua intenzione di

fissare un incontro per chiudere l'intera faccenda (doc. G). Di modo che, come

ritenuto dal Pretore, il contratto di compravendita agli atti costituisce a

ragione un valido titolo di rigetto provvisorio per l'importo di Euro

1'000'000.–, pari al costo delle azioni vendute dall'istante all'escusso.

4.

Invero,

tuttavia, il Pretore non ha accolto l'istanza della procedente. Questo poiché,

in sostanza, il tasso di conversione Euro/CHF valido il giorno della domanda di

esecuzione non era stato documentato e che, non costituendo un fatto notorio,

ciò non gli permetteva di verificarne l'identità con il credito convertito

indicato sul precetto esecutivo. L'appellante contesta questa conclusione, a

motivo della nuova prassi recentemente adottata dal Tribunale federale.

a) Ora, la prassi di questa Camera si atteneva al principio secondo cui

il tasso di cambio non è un fatto notorio ma deve essere allegato e provato dal

creditore (al riguardo: CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 2 con

numerosi rinvii). Questo, in sostanza, perché fra gli incombenti del giudice del rigetto vi è appunto quello

dell'esame d'ufficio dell'importo del credito posto in esecuzione, nel senso

che sia determinato in modo preciso o almeno sia determinabile in base agli

atti prodotti dalle parti (Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84). Ma anche perché, trattandosi

di pretese espresse in valuta estera, il giudice deve verificare che sia

portata la prova della regolarità della conversione in franchi svizzeri

(conversione imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), sia riguardo al momento

determinante per il cambio, sia in merito al tasso di conversione applicato. Di

modo che, in mancanza di tale prova, il giudice respinge l'istanza di rigetto

dell'opposizione (CEF, 4 maggio 1995 [14.1995.83]; 8 agosto 2000 [14.2000.38];

5.

febbraio 2003 [14.2002.81]).

Se

non che -come rileva l'appellante- lo scorso 21 novembre 2008 il Tribunale

federale ha sancito il principio secondo cui il tasso di conversione in moneta

estera deve ormai ritenersi un fatto notorio, in quanto facilmente

determinabile in internet, nelle pubblicazioni ufficiali e nella stampa scritta

(DTF 135 III 88, consid. 4.1 pag. 90). In quel contesto, il Tribunale federale

si è in particolare affidato al sito internet www.fxtop.com,

dove sono reperibili i tassi ufficiali della Banca centrale europea. Di modo

che, a questa Camera, che si atteneva al principio secondo cui il tasso di

cambio non era fatto notorio e doveva quindi essere allegato e provato dal

creditore, s'impone pertanto di adeguare la sua prassi a questo nuovo orientamento

giurisprudenziale.

b) Nelle

sue osservazioni, l'escusso rimprovera alla controparte di avere omesso di

provare che il momento determinante per la conversione del credito corrispondesse

effettivamente al 10 ottobre 2008. Ma, dagli atti risulta che il precetto

esecutivo è stato fatto spiccare dall'ufficio di esecuzione lunedì 13 ottobre

2008.

(doc. D). Che quindi la domanda di esecuzione risalisse al giorno di

venerdì 10 ottobre 2008 -ossia quello appunto indicato dalla procedente per la

sua conversione in franchi (istanza, pag. 3; doc. D)- è di palese evidenza.

c) In

definitiva, nel caso specifico -e come si è già detto- l'escusso deve pagare

all'istante Euro 1'000'000.– (sopra, consid. 3). Ciò posto, al tasso di cambio

Euro/CHF di 1.5175 valido il 10 ottobre 2008 (www.fxtop.com:

“currency converter in the past”), data d'inoltro della domanda di

esecuzione, il controvalore in franchi di Euro 1'000'000.– corrisponde a fr.

1'517'500.–.

5.

L'appello

deve così essere parzialmente accolto. Di conseguenza, l'opposizione

dell'escusso va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'517'500.– (in

luogo e vece dei fr. 1'543'100.– (doc. D) pretesi dall'istante) oltre agli

interessi legali del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) -posto come non vi siano

indicazioni agli atti riguardo ad un tasso dell'8%- che la società creditrice rivendica

dal 10 giugno 2008, giorno della conclusione del contratto e in cui quell'importo

è diventato esigibile. La tassa di giustizia e le indennità seguono la

pressoché integrale soccombenza dell'escusso in entrambi i gradi di giudizio,

fermo restando che l'indennità di questa sede è commisurata alla difficoltà e

all'impegno richiesti all'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2, 67 cpv. 1 n. 3 LEF, art. 104 cpv. 1 CO,

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5

maggio 2009 del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza 5 dicembre 2008 è parzialmente

accolta, nel senso che l'opposizione interposta da AO 1, __________, contro il

precetto esecutivo n. __________ del 13/20 ottobre 2008 dell'UE __________, è

rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 1'517'500.– oltre

interessi legali del 5% dal 10 giugno 2008.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.

3'000.– a titolo di indennità.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

un'indennità di fr. 1'000.–.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

1'543'100.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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