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Decisione

14.2009.49

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova

5 giugno 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il

fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'304.75 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 6 maggio 2009 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 14 maggio 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 15 maggio 2009 alle ore 10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere versato l’11 maggio 2009

alla creditrice fr. 1'304.75, oltre spese e interessi, per un importo

complessivo di fr. 1'608.05. A comprova delle sue allegazioni l’appellante ha

prodotto una ricevuta 11 maggio 2009 emessa da AO 1 (doc. A).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento, con

cui la creditrice l’11 maggio 2009, ossia prima della pronuncia del fallimento,

ha confermato di avere ricevuto l’importo scoperto e di essere intenzionata a

ritirare l’escuzione in oggetto, cosa che ha poi fatto (doc. B), costituisce

prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente

alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può

essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto.

“1. La dichiarazione

di fallimento 14 maggio 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________,

inc. EF.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1AP 1

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

AO 1AO 1, __________;

- Ufficio __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del ____________________;

Comunicazione

alla Pretura ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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