14.2009.51
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure rivolte contro la sentenza di merito e della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito
6 agosto 2009Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2009.51
Data decisione, Autorità:
06.08.2009, CEF
Ricorso:
TF,5D_119/09, 29.09.2009
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure rivolte contro la sentenza di merito e della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 85 LEF
Incarto n.
14.2009.51
Lugano
6 agosto 2009
FP/B/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will ed Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
appellabile promossa con istanza
29 dicembre 2008 da
AO 1 __________
(patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________)
Contro
AP 1
tendente
a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta
al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________
notificato
in
data 10 dicembre 2008 per il pagamento di fr. 10'333.- oltre interessi e spese
esecutive;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del 12
maggio 2009 (EF __________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente impugnata da AP 1, con
atto di appello del
28 maggio 2009;
Ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
AO 1 __________, ha escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 10'333.-
oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Un terzo delle ripetibili
assegnate con sentenze: 29.07.2002 della __________ (inc. no. __________),
16.01.2002 Pretura __________ (inc. no. __________), 15.05.2002 __________
(inc. no. __________), 12.09.2001 Pretura __________ (inc. no. __________), 08.02.2000
Pretura di __________ (inc. no. __________), 26. 10.2000 __________ (inc. __________)
cfr. lettera Avv. PA 1/Avv. C__________...”. Interposta tempestiva opposizione
dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. All’udienza
di discussione del 28 aprile 2009 l’istante si è confermata nella propria
domanda, producendo: la sentenza 29 luglio 2002 della __________ del Tribunale
d’appello, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________
(madre dell’escussa) a versarle fr. 2’000.- per ripetibili (act. B1); la
sentenza 16 gennaio 2002 del Pretore del Distretto di __________, nella causa
inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr.
1'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr. 9'000.- a titolo di ripetibili
(totale fr. 10'000.-; act. B2); la sentenza __________ 15 maggio 2002, inc. n. __________,
che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 7'000.- a titolo di
ripetibili (act. B3); la sentenza 12 settembre 2001 del Pretore del Distretto
di __________, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________
a versarle fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (act. B4); la sentenza 8 febbraio
2000 del Pretore del Distretto di __________, che ha condannato R__________ P__________
a versarle fr. 5’000.- a titolo di ripetibili (act. B5); la sentenza della __________
del 26 ottobre 2000 nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________
P__________ a versarle fr. 3’000.- sempre per ripetibili (act, B 6). L’istante
ha altresì prodotto il certificato di morte di R__________ P__________
(deceduta il 28 settembre 2002 in Italia ; act. C1-G), l’accettazione
dell’eredità da parte di AP 1 (act. C3), la sentenza 28 settembre 2007 della __________
__________ concernente le divisioni ereditarie (act. D) e la richiesta di
pagamento rivolta al precedente legale della convenuta (act. E) per l’incasso
di fr. 10'333.- , ossia nella misura di un terzo (ovvero l’equivalente della
relativa quota ereditaria spettante all’escussa nella successione materna)
della somma di fr. 31'000.- di cui alle citate sentenze. Rispondendo dipoi allo
scritto 12 gennaio 2009 inviato dall’escussa alla Pretura del Distretto di __________,
la procedente ha osservato che la procedura in appello pendente a T__________
ricordata dalla stessa convenuta, concernerebbe una sentenza di primo grado del
Tribunale __________ e nulla avrebbe a che fare con le sentenze sulle quali è
stata fondata l’istanza di rigetto definitivo dell’oppo- sizione. La parte istante
ha quindi sostenuto di ignorare se AO 1 faccia parte di un Trust e se la
convenuta ne sia proprie- taria economica. Ha in ogni modo rilevato che la
circo- stanza sarebbe ininfluente, siccome il proprietario economico di una
persona giuridica non avrebbe il potere di impedire alla stessa di fare valere
le proprie pretese in favore di terzi e anche in favore di sé stesso.
Dal canto
suo la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, asserendo che il
suo precedente rappresentante aveva già messo in evidenza che la sentenza che
loro dicono essere passata in giudicato, in realtà non lo è ancora, visto che è
stata impugnata prima che questo accadesse. Tra l’altro, essa ha soggiunto,
sarebbero stati prodotti dei documenti che attesta- no che l’istante è
debitrice nei suoi confronti degli importi qui in discussione.
D. Con sentenza del 12 maggio 2009, il Pretore del Distretto di __________,
ha accolto l’istanza,rilevando che la documentazione prodotta dall’istante
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, atteso che la censure
sollevate dall’escussa all’udienza di contradditorio non sono atte a infirmare
la pretesa avanzata, fondata ogni qual volta su sentenze passate in giudicato.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa,
dolendosi anzitutto del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa da
un giudice, a cui era stato a suo tempo richiesto di astenersi, almeno fino a
quando il Consiglio della magistratura non si fosse espresso riguardo a un suo
esposto. L’appellante ritiene in ogni modo le avversarie pretese assurde,
chiedendo infine a questa Camera, qualora vi fossero ancora perplessità
sull’argomento, di procedere essa medesima ex art. 85 LEF, accertando
l’inesistenza del debito e appurando la natura e la liceità della richiesta
inoltrata dalla controparte.
L’appello non
ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto:
1.
Con il proprio allegato ricorsuale, l’appellante ha prodotto una
serie di documenti (act. 1-5) che non aveva però esibito davanti al primo
giudice. Orbene, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - applicabile in virtù
del rinvio di cui all’art. 25 LALEF – in sede di appello è esclusa la facoltà
di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Ne consegue che i citati documenti
non vanno presi in considerazione.
2.
Secondo l’art. 309 cpv. 2 CPC - anche esso applicabile in virtù
dell’art. 25 LALEF - l’atto di appello deve tra l’altro contenere le domande di
giudizio (lett. e), pena la nullità del gravame in caso di mancato ossequio di
tale formalità (art. 309 cpv. 5 CPC). Or- bene, nel caso in esame il rimedio
proposto dall’escussa non contiene alcuna richiesta di giudizio, segnatamente
non si esprime sul destino che esso si propone di riservare al giudizio
impugnato. Certo, scorrendo le prolisse motivazioni contenute nel ricorso,
risulta evidente come l’appellante consideri infonda- te le richieste volte
alla riscossione delle ripetibili – a carico di sua madre, poi deceduta - contemplate
nelle singole sentenze alla base dell’istanza di rigetto dell’opposizione. Dal
relativo esposto, essa tuttavia non ha però tratto conclusioni, segnata- mente
non ha chiesto né l’annullamento, né la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l’istanza. La questione non ha da essere vagliata oltre, il
rimedio essendo destinato – comunque sia – a un giudizio di inammissibilità per
le considerazioni che seguono.
3.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva, il ceditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, le
diverse sentenze prodotte dall’istante a fondamento della propria domanda,
costituiscono senz’altro titolo di rigetto definivo dell’opposizione nella
misura in cui esse hanno condannato R__________ P__________ a versare alla
stessa procedente gli importi indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza a
titolo di ripetibili e, in un caso, anche a titolo di rifusione della tassa di
giustizia ( fr. 1'000.- ; cfr. B2). Tali sentenze sono infatti passate in
giudicato, come attestato dalla relativa stampiglia sulle medesime. A questo
punto all’escussa non rimaneva altro che provare con documenti che dopo la
sentenza di riferimento il relativo debito è stato estinto o che il termine per
il pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1
LEF). Orbene, nella fattispecie l’appellante non ha soddisfatto nessuna di
queste condizioni, avendo essa fondato il proprio appello o su documenti
irritualmente prodotti per la prima volta in questa sede (v. consid. 1 che
precede), o su eccezioni sollevate per la prima volta davanti all’autorità
ricorsuale, come in particolare l’obiezio- ne secondo cui il primo giudice
avrebbe dovuto astenersi a seguito di una sua segnalazione al Consiglio della
Magistratura (il che, come visto, è pure vietato dall’art. 321 cpv. 1 lett b
CPC) o sulla procedura d’appello pendente a T__________, che non solo non trova
conforto negli atti prodotti davanti al primo giudice, ma che esula in ogni
modo dal tema del contendere, o più in generale, su una serie di considerazioni
e riflessioni con cui la stessa appellante si propone in buona sostanza di
riscrivere le sentenze che hanno dato torto a R__________ P__________ nei
diversi contenziosi che la vedevano opposta alla qui istante. In altri termini,
con il proprio appello – peraltro di non facile comprensione - l’escussa
argomenta come se fosse legittimata a impugnare nel merito le sentenze alla
base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposi- zione diretta nei suoi
confronti nella sua qualità di erede (e, quindi, di debitrice nella misura
della sua quota ereditaria di un terzo) della persona (R__________ P__________)
condannata – in via definitiva, ossia con sentenze passate in giudicato – al
paga- mento degli importi indicati nell’apposito specchietto contenuto
nell’istanza. Il che non è consentito, la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
non essendo stata concepita per consentire al debitore di rifare il processo
sfociato nella decisio-ne giudiziaria a lui negativa ed oggetto della procedura
ex art. 80 segg. LEF. Ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del
rimedio. La stessa conclusione si impone laddove l’appellan- te chiede a questa
Camera di procedere essa medesima ex art. 85 LEF all’accertamento dell’inesistenza
del debito, rispettiva- mente all’appuramento della natura o della liceità
della richiesta di controparte, un’incombenza del genere esulando con ogni evidenza
dalle sue competenze.
4.
L’appello va pertanto dichiarato inammissibile. La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 49 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la OTLEF
pronuncia:
1.
L’appello è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 270.- già
anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.
3.
Intimazione a :
- AP
1, __________;
-
avv. PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'333.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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