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Decisione

14.2009.51

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure rivolte contro la sentenza di merito e della domanda di accertamento dell'inesistenza del debito

6 agosto 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

AO 1 __________, ha escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 10'333.-

oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Un terzo delle ripetibili

assegnate con sentenze: 29.07.2002 della __________ (inc. no. __________),

16.01.2002 Pretura __________ (inc. no. __________), 15.05.2002 __________

(inc. no. __________), 12.09.2001 Pretura __________ (inc. no. __________), 08.02.2000

Pretura di __________ (inc. no. __________), 26. 10.2000 __________ (inc. __________)

cfr. lettera Avv. PA 1/Avv. C__________...”. Interposta tempestiva opposizione

dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. All’udienza

di discussione del 28 aprile 2009 l’istante si è confermata nella propria

domanda, producendo: la sentenza 29 luglio 2002 della __________ del Tribunale

d’appello, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________

(madre dell’escussa) a versarle fr. 2’000.- per ripetibili (act. B1); la

sentenza 16 gennaio 2002 del Pretore del Distretto di __________, nella causa

inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr.

1'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr. 9'000.- a titolo di ripetibili

(totale fr. 10'000.-; act. B2); la sentenza __________ 15 maggio 2002, inc. n. __________,

che ha condannato R__________ P__________ a versarle fr. 7'000.- a titolo di

ripetibili (act. B3); la sentenza 12 settembre 2001 del Pretore del Distretto

di __________, nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________ P__________

a versarle fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (act. B4); la sentenza 8 febbraio

2000 del Pretore del Distretto di __________, che ha condannato R__________ P__________

a versarle fr. 5’000.- a titolo di ripetibili (act. B5); la sentenza della __________

del 26 ottobre 2000 nella causa inc. n. __________, che ha condannato R__________

P__________ a versarle fr. 3’000.- sempre per ripetibili (act, B 6). L’istante

ha altresì prodotto il certificato di morte di R__________ P__________

(deceduta il 28 settembre 2002 in Italia ; act. C1-G), l’accettazione

dell’eredità da parte di AP 1 (act. C3), la sentenza 28 settembre 2007 della __________

__________ concernente le divisioni ereditarie (act. D) e la richiesta di

pagamento rivolta al precedente legale della convenuta (act. E) per l’incasso

di fr. 10'333.- , ossia nella misura di un terzo (ovvero l’equivalente della

relativa quota ereditaria spettante all’escussa nella successione materna)

della somma di fr. 31'000.- di cui alle citate sentenze. Rispondendo dipoi allo

scritto 12 gennaio 2009 inviato dall’escussa alla Pretura del Distretto di __________,

la procedente ha osservato che la procedura in appello pendente a T__________

ricordata dalla stessa convenuta, concernerebbe una sentenza di primo grado del

Tribunale __________ e nulla avrebbe a che fare con le sentenze sulle quali è

stata fondata l’istanza di rigetto definitivo dell’oppo- sizione. La parte istante

ha quindi sostenuto di ignorare se AO 1 faccia parte di un Trust e se la

convenuta ne sia proprie- taria economica. Ha in ogni modo rilevato che la

circo- stanza sarebbe ininfluente, siccome il proprietario economico di una

persona giuridica non avrebbe il potere di impedire alla stessa di fare valere

le proprie pretese in favore di terzi e anche in favore di sé stesso.

Dal canto

suo la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, asserendo che il

suo precedente rappresentante aveva già messo in evidenza che la sentenza che

loro dicono essere passata in giudicato, in realtà non lo è ancora, visto che è

stata impugnata prima che questo accadesse. Tra l’altro, essa ha soggiunto,

sarebbero stati prodotti dei documenti che attesta- no che l’istante è

debitrice nei suoi confronti degli importi qui in discussione.

D. Con sentenza del 12 maggio 2009, il Pretore del Distretto di __________,

ha accolto l’istanza,rilevando che la documentazione prodotta dall’istante

costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, atteso che la censure

sollevate dall’escussa all’udienza di contradditorio non sono atte a infirmare

la pretesa avanzata, fondata ogni qual volta su sentenze passate in giudicato.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa,

dolendosi anzitutto del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa da

un giudice, a cui era stato a suo tempo richiesto di astenersi, almeno fino a

quando il Consiglio della magistratura non si fosse espresso riguardo a un suo

esposto. L’appellante ritiene in ogni modo le avversarie pretese assurde,

chiedendo infine a questa Camera, qualora vi fossero ancora perplessità

sull’argomento, di procedere essa medesima ex art. 85 LEF, accertando

l’inesistenza del debito e appurando la natura e la liceità della richiesta

inoltrata dalla controparte.

L’appello non

ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto:

1.

Con il proprio allegato ricorsuale, l’appellante ha prodotto una

serie di documenti (act. 1-5) che non aveva però esibito davanti al primo

giudice. Orbene, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - applicabile in virtù

del rinvio di cui all’art. 25 LALEF – in sede di appello è esclusa la facoltà

di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Ne consegue che i citati documenti

non vanno presi in considerazione.

2.

Secondo l’art. 309 cpv. 2 CPC - anche esso applicabile in virtù

dell’art. 25 LALEF - l’atto di appello deve tra l’altro contenere le domande di

giudizio (lett. e), pena la nullità del gravame in caso di mancato ossequio di

tale formalità (art. 309 cpv. 5 CPC). Or- bene, nel caso in esame il rimedio

proposto dall’escussa non contiene alcuna richiesta di giudizio, segnatamente

non si esprime sul destino che esso si propone di riservare al giudizio

impugnato. Certo, scorrendo le prolisse motivazioni contenute nel ricorso,

risulta evidente come l’appellante consideri infonda- te le richieste volte

alla riscossione delle ripetibili – a carico di sua madre, poi deceduta - contemplate

nelle singole sentenze alla base dell’istanza di rigetto dell’opposizione. Dal

relativo esposto, essa tuttavia non ha però tratto conclusioni, segnata- mente

non ha chiesto né l’annullamento, né la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere l’istanza. La questione non ha da essere vagliata oltre, il

rimedio essendo destinato – comunque sia – a un giudizio di inammissibilità per

le considerazioni che seguono.

3.

Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva, il ceditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, le

diverse sentenze prodotte dall’istante a fondamento della propria domanda,

costituiscono senz’altro titolo di rigetto definivo dell’opposizione nella

misura in cui esse hanno condannato R__________ P__________ a versare alla

stessa procedente gli importi indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza a

titolo di ripetibili e, in un caso, anche a titolo di rifusione della tassa di

giustizia ( fr. 1'000.- ; cfr. B2). Tali sentenze sono infatti passate in

giudicato, come attestato dalla relativa stampiglia sulle medesime. A questo

punto all’escussa non rimaneva altro che provare con documenti che dopo la

sentenza di riferimento il relativo debito è stato estinto o che il termine per

il pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1

LEF). Orbene, nella fattispecie l’appellante non ha soddisfatto nessuna di

queste condizioni, avendo essa fondato il proprio appello o su documenti

irritualmente prodotti per la prima volta in questa sede (v. consid. 1 che

precede), o su eccezioni sollevate per la prima volta davanti all’autorità

ricorsuale, come in particolare l’obiezio- ne secondo cui il primo giudice

avrebbe dovuto astenersi a seguito di una sua segnalazione al Consiglio della

Magistratura (il che, come visto, è pure vietato dall’art. 321 cpv. 1 lett b

CPC) o sulla procedura d’appello pendente a T__________, che non solo non trova

conforto negli atti prodotti davanti al primo giudice, ma che esula in ogni

modo dal tema del contendere, o più in generale, su una serie di considerazioni

e riflessioni con cui la stessa appellante si propone in buona sostanza di

riscrivere le sentenze che hanno dato torto a R__________ P__________ nei

diversi contenziosi che la vedevano opposta alla qui istante. In altri termini,

con il proprio appello – peraltro di non facile comprensione - l’escussa

argomenta come se fosse legittimata a impugnare nel merito le sentenze alla

base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposi- zione diretta nei suoi

confronti nella sua qualità di erede (e, quindi, di debitrice nella misura

della sua quota ereditaria di un terzo) della persona (R__________ P__________)

condannata – in via definitiva, ossia con sentenze passate in giudicato – al

paga- mento degli importi indicati nell’apposito specchietto contenuto

nell’istanza. Il che non è consentito, la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

non essendo stata concepita per consentire al debitore di rifare il processo

sfociato nella decisio-ne giudiziaria a lui negativa ed oggetto della procedura

ex art. 80 segg. LEF. Ciò posto, non può che discenderne l’inammissibilità del

rimedio. La stessa conclusione si impone laddove l’appellan- te chiede a questa

Camera di procedere essa medesima ex art. 85 LEF all’accertamento dell’inesistenza

del debito, rispettiva- mente all’appuramento della natura o della liceità

della richiesta di controparte, un’incombenza del genere esulando con ogni evidenza

dalle sue competenze.

4.

L’appello va pertanto dichiarato inammissibile. La tassa di

giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 49 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC

e vista sulle spese la OTLEF

pronuncia:

1.

L’appello è inammissibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 270.- già

anticipata dall’appellante, rimane a suo carico.

3.

Intimazione a :

- AP

1, __________;

-

avv. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente: La

segretaria:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'333.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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