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Decisione

14.2009.54

Concordato. Rifiuto di omologazione confermato. Diritto di replica in sede d'appello. Gli impegni del concordato devono essere garantiti prima dell'omologazione. Garanzia dei crediti contestati

4 agosto 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

28 novembre 2007, il Pretore __________ ha concesso a AP 1 una moratoria

concordataria di 6 mesi, nominando quale commissario il lic. oec. __________.

La moratoria è poi stata prorogata a 4 riprese, l’ultima volta fino al 31 marzo

2009 (per un totale di 16 mesi).

B. L’adunanza

dei creditori, i quali erano stati invitati a notificare le loro pretese già

con pubblicazioni 11 e 12 novembre 2007, si è tenuta l’11 febbraio 2009. Il

commissario ha poi trasmesso la sua relazione al giudice il 17 marzo 2009,

proponendo l’omologazio­ne del concordato, con il versamento di un dividendo

del 10% a favore dei creditori di terza classe.

C. All’udienza

di discussione del 30 marzo 2009, il creditore AO 1 si è opposto

all’omologazione, sostenendo che:

– i

requisiti delle maggioranze dell’art. 305 LEF non sarebbero adempiuti, in quanto

il credito postergato di fr. 21'888'894,15 insinuato da P__________., che non

aveva aderito alla proposta concordataria, sarebbe stato ingiustamente scartato

dal commissario nel suo computo;

– 9

adesioni non sarebbero valide per motivi formali e il totale dei creditori non aderenti

dovrebbe essere aumentato di un’unità, il commissario avendo considerato

solidali due creditori che non lo erano;

– tutti

i crediti contestati tempestivamente insinuati andrebbero computati nel calcolo

delle maggioranze, poiché oggetto di contestazioni generiche, e ciò varrebbe in

particolare per il credito di fr. 1'809'888.-- insinuato dallo stesso AO 1

nonché per le pretese di C__________ (fr. 415'794,91) e di U__________ (fr.

1'816'540.--);

– le

garanzie fornite per l’esecuzione del concordato ai sensi dell’art. 306 LEF sarebbero

insufficienti, ritenuto che l’importo da garantire ammonterebbe a fr.

3'212’758.-- (e non a fr. 2’450'000.-- come invece sostenuto dal commissario),

e che comunque il capitale azionario di fr. 100’000 della neo-costi­tuita N__________

SA – società che si è impegnata a garantire la continuità dell’azienda e del

marchio AP 1 – non le permetterebbe di pagare quanto promesso.

Il commissario, in

risposta, ha confermato il contenuto della sua relazione 16 marzo 2009,

ribadendo in particolare l’esclusione del credito di P__________

dal calcolo delle maggioranze a causa della sua caratteristica di capitale

proprio, e si è impegnato a prendere posizione al più presto sulle altre

obiezioni di AO 1, ciò che ha fatto con scritto 31 marzo 2009.

D. In occasione di

un’ulteriore udienza fissata per il 13 maggio 2009, il rappresentante del

commissario, confermando di essere stato informato dalla Pretura nel corso della

prima settimana di aprile della necessità di prestare ulteriori garanzie,

ritenuto che l’onere complessivo del concordato risultava essere di fr. 4'290'000.--,

a fronte di garanzie prestate per fr. 1'360'000.--, ha comunicato di aver

immediatamente informato di questa situazione sia il consiglio

d’amministrazione di AP 1 che quello di N__________ SA, nonché il dott. C__________

quale rappresentante degli investitori e che da allora AP 1 aveva versato sul

conto del commissario fr. 1'533'500.-- a titolo di cauzione, sicché il saldo

ancora da garantire secondo i calcoli della Pretura ammontava a fr.

1'396'500.--. A questo punto dell’udienza, i rappresentanti di N__________ SA,

i dott. __________ G__________ e __________ C__________, a

fronte della necessità di incrementare l’offerta originariamente presentata e

conseguentemente le garanzie, hanno chiesto un termine fino all’8 giugno 2009

per soddisfare le maggiori richieste. Al commissario è stato assegnato un

termine di 24 ore per prendere posizione su questa richiesta, ciò che ha fatto

con fax dello stesso giorno, in cui ha concluso che non sussistevano validi

argomenti per concedere ulteriori proroghe, già che “questa esigenza di

fornire adeguate garanzie è nota ai summenzionati investitori ormai da tempo

immemore, ma è stata purtroppo sistematicamente disattesa”.

E. Con

sentenza 14 maggio 2009, il Pretore __________ ha respinto l’istanza di omologazione

del concordato, considerando che il presupposto della garanzia dell’e­secuzione

del concordato, posto all’art. 306 cpv. 2 LEF, non fosse adempiuto, il fabbisogno

totale risultando scoperto per fr. 1'396'500.--. Il primo giudice, da una

parte, ha infatti stabilito l’importo degli oneri del concordato in fr.

4'290'000.--, di cui fr. 2'320'000.-- a favore dei creditori di terza

classe, compresi quelli il cui credito è stato contestato dalla debitrice o

insinuato tardivamente, ad eccezione dei crediti di P__________ (fr.

21'888'894,15) e di N__________, per la parte postergata (fr. 1'042'670,20), la

cui insinuazione è stata ritenuta abusiva, nonché, parzialmente, il credito di AO

1, computato a concorrenza di fr. 141'076,40 (in luogo di fr. 1'809’888.--).

D’altra parte, l’importo totale delle garanzie prestate è risultato essere di

soltanto fr. 2'893'500.--, il giudice di prime cure avendo in particolare

rifiutato di prendere in considerazione l’impegno personale del presidente e

del vicepresidente di N__________ SA, __________ __________ G__________ e __________

C__________ a garantire i debiti di AP 1 a concorrenza di fr. 1'100'000.--, in

quanto queste persone sono domiciliate all’estero e la garanzia non

riguarderebbe gli oneri del concordato bensì unicamente gli impegni derivanti

dal contratto di compravendita 16 marzo 2009 con cui N__________ SA si è

impegnata, in caso di omologazione del concordato, a comprare per fr.

2'450'000.-- la scorta di merci e prodotti, la sostanza fissa libera nonché

l’avviamento e la sostanza fissa immateriale di AP 1.

Il

Pretore aveva invece considerato adempiuto il presupposto della doppia maggioranza

ai sensi dell’art. 305 LEF, scartando però dal computo i crediti di P__________

e di Norachi Licensing Ltd (limitatamente a fr. 1'042'670.--), ritenuti

abusivi, quello di AO 1 (pari a fr. 1'809'888.--), poiché insinuato

tardivamente, nonché 18 dei 19 crediti contestati dalla debitrice, tra cui,

segnatamente, quello di C__________ (fr. 415'794,91), siccome il primo giudice

ha considerato che la lettera di “patronage” su cui la banca fondava la propria

insinuazione implicava solo un obbligo di fare, non riconoscibile nella procedura

concordataria, e non un impegno a garantire la linea di credito concessa dalla

banca alla partecipata __________ Srl. L’unico credito contestato computato nel

calcolo delle maggioranze è stato quello della banca U__________ (fr.

1'816'540.--). Le 9 adesioni contestate da AO 1 sono per contro state giudicate

valide.

F. Con il ricorso in

esame, AP 1 e AP 2 chiedono l’annullamento della sentenza 14 maggio 2009 e

l’omologa­zione del concordato. Sostengono innanzitutto che il credito contestato

di fr. 1'816'540.-- di U__________ non avrebbe dovuto essere

computato tra i crediti da garantire, poiché fondato su una fideiussione nulla,

nella misura in cui non fissa l’importo massimo garantito né fornisce indizi

che rendano tale importo prevedibile. Contestano inoltre la decisione impugnata

laddove il primo giudice ha rifiutato di prendere in considerazione la garanzia

di fr. 1'100'000.--: tale impegno è infatti stato assunto a titolo principale

da N__________ SA, società con sede in Svizzera, mentre __________ G__________

e __________ C__________ sono intervenuti quali garanti solidali. Il

commissario ha inoltre accertato che N__________ SA, grazie all’emissione di un

prestito obbligazionario postergato convertibile, dispone di mezzi propri che

ammontano in tutto a fr. 2'200'150.--, di cui fr. 1'780'120.-- sarebbero già

stati versati. L’impegno di questa società non sarebbe poi limitato al

contratto di compravendita ma si estenderebbe anche a tutti gli obblighi

assunti da AP 1 dal 16 ottobre 2008, compresi quindi quelli derivanti dalla procedura

concordataria. Gli appellanti ritengono d’altronde che il primo giudice abbia dato

prova di un eccessivo formalismo nell’e­manare la sentenza solo 24 ore dopo che

N__________ SA e gli investitori G__________ e C__________, in occasione

dell’udienza del 13 maggio 2009, avevano chiesto tempo per accrescere le garanzie

così da soddisfare le maggiori richieste formulate dallo stesso giudice. Del

resto – sostengono gli appellanti – tali garanzie, per quanto concerne i

crediti contestati, avrebbero anche potuto essere chieste successivamente.

G. Il commissario ha

comunicato di non avere alcuna particolare osservazione da formulare e si è

rimesso al giudizio dell’autorità di ricorso.

H. Nelle sue

osservazioni del 6 luglio 2009, AO 1, pur condividendo la sentenza impugnata nel

suo risultato, sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal primo

giudice, già il presupposto della doppia maggioranza di cui all’art. 305 LEF

non sarebbe adempiuto. In effetti, il credito di fr.

21'888'894,15 insinuato da P__________, ancorché postergato, avrebbe dovuto

essere preso in considerazione nel calcolo delle maggioranze nella categoria

dei crediti per i quali non era stata data adesione al concordato, perché la

postergazione non contemplava alcuna rinuncia al credito. Per quanto riguarda

il problema della garanzia, l’opponente conferma la validità della sentenza in

merito al credito di fr. 1'816'540.-- insinuato da U__________, giacché la lettera

di “patronage” sulla quale la banca fonda la propria pretesa prevede un limite

di € 1'100'000.--. A mente di AO 1, si sarebbero inoltre dovuti computare il

credito di fr. 415'794,91 di C__________, siccome si tratta di un credito di

risarcimento della banca contro AP 1 per aver lasciato fallire la sua

partecipata __________ Srl in violazione della lettera di “patronage”, nonché

quello dello stesso AO 1, per l’intero importo insinuato (ovvero fr. 1'809'888.--

e non solo fr. 141'076,40 come invece ritenuto dal primo giudice). Il fabbisogno

totale ammonterebbe quindi a fr. 6'360'738,91 in luogo di quello di fr.

4'290'000.-- stabilito nella sentenza impugnata. Sul fronte delle garanzie,

l’opponente approva l’esclusione della garanzia di fr. 1'100'000.-- prestata da

N__________ SA, G__________ e C__________, evidenziando come il prestito

obbligazionario postergato convertibile emesso da Newprojet SA sia a rischio –

e quindi così pure la propria solvibilità – perché non rispetterebbe l’obbli­go

del prospetto ai sensi dell’art. 1156 CO. AO 1 contesta poi la validità della

cauzione di fr. 1'537'500.-- depositata da AP 1, che a suo dire sarebbe priva

di causale. Infine, l’oppo­nente rileva come il commissario abbia avuto tutto

il tempo, ed anche troppo, per sanare le insufficienze della proposta

concordataria, non da ultimo con la fissazione, il 13 maggio 2009, di

un’udienza “imprevista (dalla LEF) nuova e segreta (perché effettuata senza

l’opponente)”.

I. Con scritto 10

luglio 2009, gli appellanti hanno chiesto l’assegna­zione di un termine di 15

giorni per presentare un allegato di replica, che hanno poi presentato spontaneamente

il 16 luglio 2009.

L. Con ordinanza 5

giugno 2009, pubblicata sul FUC n. __________ e sul FUSC n. __________, la

Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 307

LEF, nei Cantoni dove esiste un’istanza superiore dei concordati, la decisione

sull’omologazione può essere deferita alla medesima entro dieci giorni dalla

sua notificazione.

1.1

Nel Cantone Ticino, la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello è istanza superiore

dei concordati (art. 18 cpv. 2 LALEF; Cometta,

La procedura concordataria nel nuovo diritto, in : La revisione della LEF, CFPG

n. 16, Bellinzona 1995, pag. 150 ad 11.1.1a).

1.2

La procedura di

ricorso è retta dal diritto cantonale e in particolare dalla procedura sommaria

(art. 25 n. 2 lett. a LEF e 20 cpv. 1 LALEF; Marchand,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 307; Gilliéron, op. cit., vol. IV, n. 6 ad art. 307; Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 307). L’autorità di ricorso esamina

quindi solo le censure d'appello esplicitamente allegate (cfr. art. 309 cpv. 1

lett. d CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF) e si fonda sui fatti – non

contestati in sede d’appello – così come stabiliti in prima istanza (cosiddette

massime dispositiva e attitatoria). In linea di principio le parti non sono

autorizzate ad addurre fatti, prove ed eccezioni nuovi nella seconda sede

cantonale (art. 22 cpv. 4 LALEF; CEF 31 luglio 2002

[14.02.46], cons. 6; Cometta, op. cit., pag. 153 ad 11.1.4).

1.3

Gli

appelli di AP 1 e AP 2 riguardano la stessa decisione e contengono le stesse

conclusioni e motiva­zioni. Le cause vanno quindi considerate come connesse ai

sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere

congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.4

In

merito alla richiesta degli appellanti tendente ad essere autorizzati a

replicare alle osservazioni di AO 1, occorre osservare come gli art. 307 segg.

CPC relativi alla procedura di appello, che disciplinano per analogia anche la

procedura in esame (art. 25 LALEF), non prevedano un doppio scambio di allegati

(art. 314 CPC a contrario; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314; IICCA 13 dicembre 2005, inc. 12.05.76,

cons. 3). L’art. 324 CPC prescrive solo, se la Camera giudicante lo ritiene

utile per la sua decisione, la citazione delle parti per un dibattimento orale,

che ha carattere straordinario (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 324). Ricordato il principio di celerità

che informa il diritto esecutivo federale, la scrivente Camera ha già avuto

modo di precisare che è esclusa un’applicazione analogica dell’art. 324 CPC

alle procedure giudiziarie istruite nel rito sommario in virtù della LALEF,

riservato comunque il diritto per l’appellante di presentare una replica

scritta limitata alle allegazioni e mezzi di prova nuovi allegati in sede di

osservazioni all’appello (CEF 28 ottobre 2002, inc. 14.02.82, cons. 1.5f). Ci

si potrebbe chiedere se tale limitazione del diritto di replica sia compatibile

con il diritto di essere sentito garantito alle parti dagli art. 6 CEDU e 29

cpv. 2 Cost., così come interpretato dal Tribunale federale (cfr. DTF 133 I 98

segg.). La questione può però essere lasciata aperta nel caso concreto. In

effetti, sull’unico punto (n. 7) che, come si vedrà appresso, è da ritenere

rilevante in questa sede, hanno in pratica ricopiato quanto contenuto

nell’appello (ad n. 12), senza puntuali prese di posizione sulle osservazioni

della controparte. L’acquisizione dell’allegato di replica agli atti è pertanto

priva di effetti concreti e la sua mancata intimazione alla controparte non

causa alcun pregiudizio a quest’ultima.

2.

Per

quanto attiene al merito del ricorso, occorre innanzitutto puntualizzare che,

pur volendo accogliere le due prime censure degli appellanti – escludendo

pertanto dalle pretese da garantire il credito contestato di fr. 1'816'540.-- di U__________ e aggiungendo alle garanzie prestate

quella di fr. 1'100'000.-- formulata da N__________ SA –, e respingere tutte le

censure mosse da AO 1, la decisione impugnata andrebbe lo stesso confermata,

nella misura in cui l’importo totale da garantire, pari a fr. 4'108'346.--,

ovvero la differenza tra il fabbisogno accertato dal primo giudice (fr.

4'290'000.--) e il dividendo del 10% riconosciuto a U__________ (10% di fr.

1'816'540.-- = fr. 181'654.--), non sarebbe comunque interamente coperto dalle

garanzie prestate al momento della pronuncia della sentenza, che per ipotesi ammontavano

complessivamente a fr. 3'993'500.-- (fr. 2'893'500 + fr. 1'100'000). In

queste condizioni risulta inutile esaminare le due prime censure appellatorie.

3.

Quale

terza censura, gli appellanti fanno valere che il primo giudice avrebbe dato

prova di eccessivo formalismo nell’emanare la sentenza solo 24 ore dopo che N__________

SA e gli investitori G__________ e C__________, in occasione dell’udienza del

13.

maggio 2009, avevano chiesto tempo per accrescere le garanzie in modo da

soddisfare le maggiori richieste formulate dallo stesso giudice. Gli appellanti

non contestano però che la legge impone celerità al giudice del concordato, ciò

che del resto si evince esplicitamente dalla legge (art. 304 cpv. 2 LEF e art.

20.

cpv. 6 LALEF). Non contestano neppure che il primo giudice abbia, già nel

corso della prima settimana di aprile, comunicato al commissario l’importo

totale, poi confermato nella sentenza impugnata, che sarebbe dovuto essere

garantito (cfr. supra ad D e CEF 30 luglio 2007, inc. 14.07.46, cons. 2.2), né

di esserne venuti a conoscenza sufficientemente presto da poter adeguare le

garanzie finora prestate (del resto, AP 1 ha poi depositato presso il commissario

quale cauzione la somma di fr. 1'533'500.--). Non può poi essere sottaciuto che

il Pretore ha fissato un’ulteriore udienza un mese e mezzo dopo quella

principale del 30 marzo, dando così un’ultima possibilità alla debitrice di

sanare le insufficienze della proposta concordataria. In queste condizioni, non

si può certo rimproverare al primo giudice un eccesso di formalismo nel

rifiutare la concessione di un’ennesima proroga. Come rettamente rilevato dal

commissario nel suo fax 13 maggio 2009, l’esigenza di fornire adeguate garanzie

era nota ormai da tempo immemore, più precisamente poteva già essere valutata

nei mesi successivi alla scadenza del termine d’insinuazione, avvenuta all’inizio

del 2008. L’appello va quindi disatteso anche su questo punto.

4.

Rimane

infine da esaminare se – come sostengono gli appellanti – le garanzie, per

quanto concerne i crediti contestati, avrebbero anche potuto essere chieste

successivamente. Ancorché non lo indichino esplicitamente, gli appellanti

sembrano fondare la propria affermazione sull’art. 315 cpv. 2 LEF, secondo cui,

“a richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo

stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti relativi ai crediti

contestati” (cfr. in tal senso le osservazioni 31 marzo 2009 del commissario, a

pag. 7). Sennonché il primo capoverso della medesima norma dispone che

“omologando il concordato, il giudice assegna ai creditori le cui pretese sono

contestate un termine di 20 giorni per promuovere l’azione al luogo del concordato,

sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla

garanzia del dividendo”. Orbene, tale comminatoria ha senso solo se il diritto

alla garanzia esiste già al momento dell’omologazione. Quanto all’art. 315 cpv.

2.

LEF, non stabilisce altro che una forma particolare di garanzia (ciò che

invece non fa l’art. 306 cpv. 2 LEF), ovvero il deposito in contanti del

dividendo spettante al credito contestato. Certo, la dottrina è divisa sulla

questione di sapere se anche i

crediti contestati devono essere integralmente garantiti (così Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 34 ad art.

306; Marchand, op. cit., n. 40 ad art. 306) oppure solo nella misura in cui il giudice li ha ritenuti verosimili (in tal senso Hardmeier, op. cit.,

n. 20 ad art. 306; Hunkeler, Kurzkommentar

SchKG, Basilea 2009, n. 17 ad art. 306). Un’interpretazione sistematica della

legge fornisce però più argomenti a favore della prima tesi che non della

seconda: oltre a quello – già esposto – fondato sull’art. 315 cpv. 1 LEF,

occorre infatti notare che l’art. 306 cpv. 2 LEF non rinvia all’art. 305 cpv. 3

LEF e che la questione della determinazione della cerchia dei creditori

abilitati a votare sulla proposta concordataria giusta l’art. 305 LEF non va

necessariamente di pari passo con quella relativa alla determinazione dei

crediti da garantire ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF, tant’è che, ad esempio,

la dottrina unanime ritiene che i crediti insinuati tardivamente non

partecipano al voto ma devono per contro essere garantiti (cfr. tra altri: Hardmeier, op. cit., n. 20 ad art. 306;

Hunkeler, op. cit., n. 15 ad art.

306). D’altronde, con i termini “esecuzione del concordato” all’art. 306 cpv. 2

LEF s’intende logicamente l’esecuzione di tutti i crediti per i quali il

concordato è obbligatorio ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 LEF (cfr. Hunkeler, op. cit., n. 15 ad art. 306),

ovvero anche i crediti contestati, nella misura in cui la loro esistenza e il

loro importo verrà accertato giudizialmente. Andrebbero esclusi dalla garanzia

solo i crediti contestati la cui insinuazione è manifestamente abusiva. Nel

caso concreto, la questione può comunque rimanere indecisa, visto che il

Pretore ha seguito la tesi dottrinale più favorevole agli appellanti (cfr.

sentenza impugnata, ad cons. 4.2), i quali si sono limitati a contestare una

sola delle sue decisioni relative ai crediti contestati, ovvero quella riferita

al credito di U__________, ciò che, come visto (supra

ad cons. 2), non incide sull’esito della sentenza impugnata.

5.

L’appello va quindi

respinto, ciò che rende superfluo l’esame delle censure formulate da AO 1.

La tassa di giustizia e le

indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

Cometta, op. cit., pag. 153 ad

11.1

, con il rilievo che i riferimenti ivi indicati rinviano alle

disposizioni della OTLEF anteriori al 1. gennaio 1997).

La pronuncia andrà

pubblicata sul FUC e sul FUSC e comunicata all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti e all’Ufficio del registro fondiario __________ appena la presente

sentenza sarà diventata definitiva (art. 308 cpv. 1 LEF), ovvero dopo che il

termine di ricorso al Tribunale federale di 30 giorni (art. 100 cpv. 1 LTF) sarà

scaduto inutilizzato.

La sentenza va intimata

alle parti e al commissario. Non si dà invece comunicazione individuale né

dell’appello né della sentenza ai creditori che non hanno presenziato all’udienza

di omologazione in prima istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25,

304-308, 315 LEF, 22, 25 LALEF nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia

1.

Le procedure dipendenti dall’appello

presentato congiuntamente da AP 1 e da AP 2 il 26 maggio 2009 sono congiunte.

2.

L’appello è

respinto.

2.1

Di conseguenza,

l’omologazione del concordato di AP 1 è rifiutata.

2.2

Sono ordinate, appena

la sentenza sarà divenuta definitiva, la pubblicazione dei dispositivi n. 2 e 2.1

sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, e

la sua comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti e all’Ufficio del registro

fondiario __________.

3.

La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 3’000.--, già anticipate dagli appellanti,

rimangono, in solido, a loro carico. Essi rifonderanno fr. 1'000.-- a AO 1 a titolo

d’indennità, sempre con vincolo di solidarietà.

4.

Intimazione a:

– avv. dott. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________;

– lic. oec. PI 1, __________.

Comunicazione

(immediata) alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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