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Decisione

14.2009.55

Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l'emanazione del decreto di fallimento. Solvibilità dimostrata

23 giugno 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 20 maggio 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 5, inc. EF.2009.__________, nei confronti di AP 1, __________, è

annullata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 80.-,da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della AP 1.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo

carico. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione

a:

- AP 1., __________;

- AO 1, __________;

- Ufficio

fallimenti del Distretto di __________, __________;

- Ufficio

esecuzione del Distretto di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del registro fondiario del Distretto di __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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