14.2009.55
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l'emanazione del decreto di fallimento. Solvibilità dimostrata
23 giugno 2009Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.55
Data decisione, Autorità:
23.06.2009, CEF
Titolo:
Fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione dopo l'emanazione del decreto di fallimento. Solvibilità dimostrata
PAGAMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2009.55
Lugano
23 giugno
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Epiney-Colombo
segretaria:
Martinelli Baur,
vicecancelliera
statuendo sulla
causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 marzo 2009 presentata dalla
AO 1, __________
contro
AP 1., __________
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 20 maggio 2009
(EF.2009.__________), ha così pronunciato:
“1. E’ pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì, 22 maggio 2009 alle ore
10.00.
2. Sono ordinate le pubblicazioni di
rito.
3. La tassa di giustizia
di fr. 80.-, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante,
nella misura di un acconto di fr. 720.- sono a carico della massa fallimentare.
4. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla AP 1.,
che con atto di appello del 29 maggio 2009 ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale del 4 giugno 2009,
con il quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
premesso che con scritto 2 giugno 2009 la creditrice
ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello la
rinuncia alla prosecuzione della procedura esecutiva in rassegna, avendo la
debitrice saldato il credito posto in esecuzione;
preso atto che in data 28 maggio 2009, ovvero
successivamente alla pronuncia del fallimento, ma entro i termini di ricorso
previsti dall’art. 174 cpv. 1 LEF, AP 1 ha effettivamente saldato il debito
all’origine della procedura esecutiva, come da attestazione dell’Ufficio di
esecuzione di __________;
stabilito che nei confronti dell’escussa non risultano
altre esecuzioni, come da attestazione dello stesso Ufficio esecuzione di __________
del 19 giugno 2009;
ritenuto pertanto che l’appellante non solo ha
dimostrato di avere nel frattempo saldato il credito posto in esecuzione, ma
che ha altresì reso verosimile la sua solvibilità, soddisfando così le
condizioni richieste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ciò che comporta, in
accoglimento dell’appello, l’annullamento della pronuncia del fallimento, con
carico di tassa di giustizia di entrambe le sedi alla stessa appellante (art.
49 OTLEF), che con il proprio comportamento ha determinato la procedura
esecutiva e, quindi, il presente appello, mentre non si assegnano indennità di
seconda sede, la parte appellata avendo dichiarato di rinunciare al
procedimento;
ritenuto che anche le spese dell’Ufficio fallimenti
siano da caricare all’appellante;
richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF
PRONUNCIA:
Fatti
I. L’appello è accolto.
“1. La dichiarazione di
fallimento 20 maggio 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, inc. EF.2009.__________, nei confronti di AP 1, __________, è
annullata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 80.-,da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della AP 1.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
- AP 1., __________;
- AO 1, __________;
- Ufficio
fallimenti del Distretto di __________, __________;
- Ufficio
esecuzione del Distretto di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del registro fondiario del Distretto di __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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