14.2009.56
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ricorso tardivo. Competenza territoriale del giudice del rigetto del luogo dell'esecuzione anche per le ditte individuali. Potere di rappresentanza dei sindacati
7 luglio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2009.56
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ricorso tardivo. Competenza territoriale del giudice del rigetto del luogo dell'esecuzione anche per le ditte individuali. Potere di rappresentanza dei sindacati
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 64a cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 416 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2009.56
Lugano
7 luglio 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 aprile 2009 da
AO 1
Contro
AP 1 __________
tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 22 aprile 2009 per
il pagamento di fr. 14'910.- oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con
sentenza del 26 maggio 2009 (EF.2009.__________), si è così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 12
giugno 2009 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di
spese e di indennità;
preso atto che con osservazioni del 1. luglio 2009 la parte
appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e in diritto:
che
con istanza del 29 aprile 2009 AO 1 ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo notificato il 22
aprile 2009 per la somma di fr. 14'910.- oltre accessori, allegando come titolo
di rigetto le sentenze 13 luglio 2006 e 11 gennaio 2008 della II Camera civile
del Tribunale di appello che hanno condannato l’escusso a versare all’istante
fr. 1’000.- per ripetibili di prima sede e fr. 500.- per ripetibili d’appello,
rispettivamente fr. 10'558.35 oltre accessori a titolo di pretese derivanti da
contratto di lavoro, fr. 800.- per ripetibili parziali di prima sede e fr
600.- per ripetibili parziali d’appello, oltre che la sentenza 23 settembre
2008 del Tribunale federale che ha respinto il ricorso del convenuto contro la
sentenza 11 gennaio 2008 della II Camera civile;
che
con sentenza del 26 maggio 2009 – emanata dopo che all’udienza di contraddittorio
era comparsa la sola parte istante – il Pretore del Distretto di __________, ha
accolto l’istanza;
che
con atto di appello del 12 giugno 2008 AP 1, premesso di avere ritirato la
sentenza soltanto il 10 giugno precedente a causa del fatto che non è solito
Considerandi
ritirare ogni giorno la corrispondenza in quanto malato di cuore, chiede
l’annulla- mento della sentenza di primo grado, contestando sia la competenza
territoriale del giudice che ha emanato la sentenza, in quanto la sua ditta
individuale (Ristorante C__________ di AP 1) ha sede a B__________, dove
peraltro era stata giudicata l’azione di merito nei suoi confronti, sia la
legittima- zione al patrocinio di U__________, dato che l’art. 64a cpv. 1 lett
e CPC legittima le associazioni di categoria, segnatamente i sindacati, a
tutelare il lavoratore soltanto nelle cause di lavoro intentate ai sensi degli
art. 416-418 CPC, ad esclusione quindi dei procedi- menti esecutivi;
che
trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo)
dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in
considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il
termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1
LALEF);
che
dalla ricerca Track & Trace effettuata da questa Camera risulta che la
raccomandata contenente la sentenza impugnata è stata impostata il 26 maggio
2009.
alla posta di Lugano 1, per essere avvisata per il ritiro il giorno
seguente alle ore 9:30 alla posta di M__________;
che
risulta altresì che la stessa raccomandata è giunta al punto di ritiro/ufficio
di recapito di T__________ il 27 maggio 2009 alle ore 11.07, per essere poi
recapitata allo sportello dello stesso ufficio postale di T__________ il giorno
seguente, alle ore 8:56.
che
essendo la raccomandata stata ritirata il 28 maggio 2009 e non il 10 giugno
come preteso dall’appellante, senza peraltro allegare alcunché a sostegno di
tale asserzione (che appare peraltro inverosimile, dato che il termine di
giacenza di sette giorni era venuto a scadere il 3 giugno 2009), il termine per
appellare è scaduto l’8 giugno 2009, il 7 giugno essendo una domenica;
che
proposto soltanto il 12 giugno 2009, l’appello risulta pertanto tardivo e come
tale va perciò dichiarato inammissibile;
che
a prescindere da ciò all’appellante va in ogni modo ricordato che, essendo egli
stato escusso a T__________, suo presumibile domicilio, l’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione non poteva che essere presentata al Pretore del
Distretto di __________, ossia al giudice del luogo dell’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 16 ad art. 46 LEF; DTF 112 III 11
consid. 1);
che
allo stesso appellante, sempre a titolo abbondanziale, va altresì fatto
presente che costituirebbe un formalismo eccessivo per non dire un non senso
contrario ai più elementari principi di proporzionalità consentire a una
associazione di categoria, segnatamente a un sindacato, di tutelare il
lavoratore soltanto nell’azione di merito nel solo quadro ristretto degli art.
416, 417 e 418 CPC (così come letteralmente indicato nell’art. 64a cpv. 1 lett
e CPC) ed impedirgli per contro di rappresentare lo stesso lavoratore in una
procedura di rigetto dell’opposizione connessa sempre a questioni attinenti il
contratto di lavoro, specie poi nel caso in cui la seconda procedura (quella
esecutiva) è la conseguenza della prima (ossia di quella di merito);
che,
in altri termini, si volesse seguisse l’opinione dell’appellante, per ottenere
la condanna del suo datore di lavoro un lavoratore può senz’altro farsi
assistere da una associazione di categoria, mentre che dovrebbe invece
rivolgersi a un altro patrocinatore per ottenere l’incasso, in procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione, di quanto il suo rappresentante
(sindacale) era riuscito a garantirgli davanti al giudice di merito, il che è
semplicemente assurdo;
che
fosse sempre pertinente l’obiezione del convenuto, il lavoratore in possesso di
un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (leggasi contratto di lavoro)
che lo abilita a procedere ex art. 82 LEF per incassare il proprio salario, non
potrebbe avvalersi dell’assistenza del suo sindacato per ottenere il più
rapidamente possibile quanto dovutogli facendo capo alla procedura sommaria di
rigetto provvisorio dell’opposizione, mentre che, con lo stesso titolo,
potrebbe tranquillamente adire il giudice con una procedura di merito (art.
416-418 CPC) con l’assistenza dello stesso sindacato, il che sarebbe ancora più
scioccante;
che
per quanto riguarda le altre censure contro U__________, si rinvia alla
sentenza emanata il 13 luglio 2006 dalla II Camera civile, in cui è stata
riconosciuta – con diffusa motivazione - la facoltà di questo sindacato di
rappresentare l’istante;
che
ne consegue che la tardività dell’appello non ha comportato, come tale,
pregiudizio all’appellante, il cui appello – volto con ogni evidenza a
procrastinare quanto disposto dall’autorità giudiziaria nelle sentenze alla
base dell’istanza – sarebbe, comunque sia, stato disatteso nel merito;
che
tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62.
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 270.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 250.- di indennità.
3. Intimazione
a: - AP 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
14'910.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribuanle
federale, 1000 Losanna 14,. anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. lTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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