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Decisione

14.2009.56

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ricorso tardivo. Competenza territoriale del giudice del rigetto del luogo dell'esecuzione anche per le ditte individuali. Potere di rappresentanza dei sindacati

7 luglio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.56

Data decisione, Autorità:

07.07.2009, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ricorso tardivo. Competenza territoriale del giudice del rigetto del luogo dell'esecuzione anche per le ditte individuali. Potere di rappresentanza dei sindacati

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 64a cpv. 1 let. e CPC-TI

art. 416 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 84 LEF

Incarto n.

14.2009.56

Lugano

7 luglio 2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 29 aprile 2009 da

AO 1

Contro

AP 1 __________

tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 22 aprile 2009 per

il pagamento di fr. 14'910.- oltre accessori;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con

sentenza del 26 maggio 2009 (EF.2009.__________), si è così pronunciato:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare

dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

3. omissis”.

Sentenza dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 12

giugno 2009 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di

spese e di indennità;

preso atto che con osservazioni del 1. luglio 2009 la parte

appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto in fatto e in diritto:

che

con istanza del 29 aprile 2009 AO 1 ha chiesto il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo notificato il 22

aprile 2009 per la somma di fr. 14'910.- oltre accessori, allegando come titolo

di rigetto le sentenze 13 luglio 2006 e 11 gennaio 2008 della II Camera civile

del Tribunale di appello che hanno condannato l’escusso a versare all’istante

fr. 1’000.- per ripetibili di prima sede e fr. 500.- per ripetibili d’appello,

rispettivamente fr. 10'558.35 oltre accessori a titolo di pretese derivanti da

contratto di lavoro, fr. 800.- per ripetibili parziali di prima sede e fr

600.- per ripetibili parziali d’appello, oltre che la sentenza 23 settembre

2008 del Tribunale federale che ha respinto il ricorso del convenuto contro la

sentenza 11 gennaio 2008 della II Camera civile;

che

con sentenza del 26 maggio 2009 – emanata dopo che all’udienza di contraddittorio

era comparsa la sola parte istante – il Pretore del Distretto di __________, ha

accolto l’istanza;

che

con atto di appello del 12 giugno 2008 AP 1, premesso di avere ritirato la

sentenza soltanto il 10 giugno precedente a causa del fatto che non è solito

Considerandi

ritirare ogni giorno la corrispondenza in quanto malato di cuore, chiede

l’annulla- mento della sentenza di primo grado, contestando sia la competenza

territoriale del giudice che ha emanato la sentenza, in quanto la sua ditta

individuale (Ristorante C__________ di AP 1) ha sede a B__________, dove

peraltro era stata giudicata l’azione di merito nei suoi confronti, sia la

legittima- zione al patrocinio di U__________, dato che l’art. 64a cpv. 1 lett

e CPC legittima le associazioni di categoria, segnatamente i sindacati, a

tutelare il lavoratore soltanto nelle cause di lavoro intentate ai sensi degli

art. 416-418 CPC, ad esclusione quindi dei procedi- menti esecutivi;

che

trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo)

dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in

considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il

termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1

LALEF);

che

dalla ricerca Track & Trace effettuata da questa Camera risulta che la

raccomandata contenente la sentenza impugnata è stata impostata il 26 maggio

2009.

alla posta di Lugano 1, per essere avvisata per il ritiro il giorno

seguente alle ore 9:30 alla posta di M__________;

che

risulta altresì che la stessa raccomandata è giunta al punto di ritiro/ufficio

di recapito di T__________ il 27 maggio 2009 alle ore 11.07, per essere poi

recapitata allo sportello dello stesso ufficio postale di T__________ il giorno

seguente, alle ore 8:56.

che

essendo la raccomandata stata ritirata il 28 maggio 2009 e non il 10 giugno

come preteso dall’appellante, senza peraltro allegare alcunché a sostegno di

tale asserzione (che appare peraltro inverosimile, dato che il termine di

giacenza di sette giorni era venuto a scadere il 3 giugno 2009), il termine per

appellare è scaduto l’8 giugno 2009, il 7 giugno essendo una domenica;

che

proposto soltanto il 12 giugno 2009, l’appello risulta pertanto tardivo e come

tale va perciò dichiarato inammissibile;

che

a prescindere da ciò all’appellante va in ogni modo ricordato che, essendo egli

stato escusso a T__________, suo presumibile domicilio, l’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione non poteva che essere presentata al Pretore del

Distretto di __________, ossia al giudice del luogo dell’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 16 ad art. 46 LEF; DTF 112 III 11

consid. 1);

che

allo stesso appellante, sempre a titolo abbondanziale, va altresì fatto

presente che costituirebbe un formalismo eccessivo per non dire un non senso

contrario ai più elementari principi di proporzionalità consentire a una

associazione di categoria, segnatamente a un sindacato, di tutelare il

lavoratore soltanto nell’azione di merito nel solo quadro ristretto degli art.

416, 417 e 418 CPC (così come letteralmente indicato nell’art. 64a cpv. 1 lett

e CPC) ed impedirgli per contro di rappresentare lo stesso lavoratore in una

procedura di rigetto dell’opposizione connessa sempre a questioni attinenti il

contratto di lavoro, specie poi nel caso in cui la seconda procedura (quella

esecutiva) è la conseguenza della prima (ossia di quella di merito);

che,

in altri termini, si volesse seguisse l’opinione dell’appellante, per ottenere

la condanna del suo datore di lavoro un lavoratore può senz’altro farsi

assistere da una associazione di categoria, mentre che dovrebbe invece

rivolgersi a un altro patrocinatore per ottenere l’incasso, in procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione, di quanto il suo rappresentante

(sindacale) era riuscito a garantirgli davanti al giudice di merito, il che è

semplicemente assurdo;

che

fosse sempre pertinente l’obiezione del convenuto, il lavoratore in possesso di

un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (leggasi contratto di lavoro)

che lo abilita a procedere ex art. 82 LEF per incassare il proprio salario, non

potrebbe avvalersi dell’assistenza del suo sindacato per ottenere il più

rapidamente possibile quanto dovutogli facendo capo alla procedura sommaria di

rigetto provvisorio dell’opposizione, mentre che, con lo stesso titolo,

potrebbe tranquillamente adire il giudice con una procedura di merito (art.

416-418 CPC) con l’assistenza dello stesso sindacato, il che sarebbe ancora più

scioccante;

che

per quanto riguarda le altre censure contro U__________, si rinvia alla

sentenza emanata il 13 luglio 2006 dalla II Camera civile, in cui è stata

riconosciuta – con diffusa motivazione - la facoltà di questo sindacato di

rappresentare l’istante;

che

ne consegue che la tardività dell’appello non ha comportato, come tale,

pregiudizio all’appellante, il cui appello – volto con ogni evidenza a

procrastinare quanto disposto dall’autorità giudiziaria nelle sentenze alla

base dell’istanza – sarebbe, comunque sia, stato disatteso nel merito;

che

tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 270.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 250.- di indennità.

3. Intimazione

a: - AP 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

14'910.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribuanle

federale, 1000 Losanna 14,. anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. lTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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