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Decisione

14.2009.57

Rigetto dell'opposizione. Appello tardivo. Inammissibilità delle domande di revisione e di restituzione in intero del termine di ricorso

23 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.57

Data decisione, Autorità:

23.06.2009, CEF

Titolo:

Rigetto dell'opposizione. Appello tardivo. Inammissibilità delle domande di revisione e di restituzione in intero del termine di ricorso

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 137 CPC-TI

art. 340 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 84 LEF

Incarto n.

14.2009.57

Lugano

23 giugno

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser ed Ermotti

segretaria:

Martinelli Baur, vicencelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 19 febbraio 2009 dal

AP 1, __________(rappresentato dal suo RA 2)

Contro

AO 1, __________(rappresentato

dalla RA 1, __________)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato il 24 ottobre 2008, per il

pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,

con sentenza del 29 aprile 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di

giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di indennità.

3. omissis”.

Sentenza impugnata dalla parte istante, con richiesta

di riesame (recte: appello) del 10 giugno 2009, con la quale chiede

l’accoglimento dell’istanza, con addebito della tassa di giustizia e di

indennità alla parte convenuta;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

con istanza del 19 febbraio 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di

__________ il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla AO 1, __________,

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________,

intimatole il 24 ottobre 2008 per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi

e spese esecutive a titolo di imposta comunale 2005, interessi aggiornati fino al

30 luglio 2008 e tassa di diffida;

che

Considerandi

con sentenza del 29 aprile 2009, intimata lo stesso giorno, il Pretore del

Distretto di __________, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione

prodotta dall’escutente – il conguaglio, il richiamo e la diffida di pagamento

per l’imposta comunale 2005 - non costituisce titolo esecutivo ai sensi della

giurisprudenza in difetto dell’attestazione di crescita in giudicato delle

decisioni a supporto della domanda, come pure in difetto della prova della loro

regolare notifica al contribuente nonché dell’attestazione di iscrizione nei

ruoli di imposta per il periodo determinante;

che

in data 10 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________,

di riesami- nare la citata sentenza, asserendo che nel corso degli ultimi mesi,

al servizio finanziario del comune è venuta meno la persona che potesse seguire

le pratiche esecutive in corso a causa del suo repentino licenziamento e

soggiungendo che nella disamina di casi simili alla presente fattispecie, è

stata rivelata una incongruenza, nel senso che in un precedente caso sfociato

con sentenza pretorile del 24 febbraio 2009 (EF.2008.__________) è stato

statuito in modo diametralmente opposto, ovvero è stato accordato il rigetto

definitivo dell’opposizione, benché la docu- mentazione prodotta dalla parte

istante fosse di fatto la medesi- ma di quella allegata alla presente istanza;

che

secondo l’istante, sarebbero pertanto soddisfatte le condi- zioni per

stralciare la sentenza di primo grado e, quindi, per accogliere l’istanza di

rigetto dell’opposizione,

che

ritenendo che la parte istante intende impugnare la sua decisione, il 15 giugno

2009.

la Pretura del Distretto di __________ ha trasmesso la richiesta di

riesame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per

competenza;

che

l’allegato in rassegna non viene intimato alla parte convenuta per

osservazioni;

che

trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo)

dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in

considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il

termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF);

che

l’impugnativa è però stata presentata dall’istante soltanto il 10 giugno 2009,

ossia ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza

impugnata conseguente all’intimazione del 29 aprile 2009 (del resto l’istante

non pretende che la sentenza di primo grado, magari per un disguido, gli sia

stata notificata soltanto nell’imminenza della presentazione del ricorso);

che

proposto tardivamente l’appello va pertanto dichiarato inammissibile, senza

ulteriore formalità;

che

a un giudizio di inammissibilità l’impugnativa sarebbe destinata anche nel caso

in cui essa fosse da intendere come domanda di revisione, nella forma

dell’appello, ai sensi degli art. 340 e 341 cpv. 1 CPC, con riferimento in

particolare al titolo di revisione di cui all’art. 340 cpv. 1 lett. d CPC,

giacché un rimedio del genere è escluso in materia di procedura sommaria di

rigetto dell’opposizione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 340, N 6), per tacere del fatto che la domanda avrebbe dovuto

essere proposta in ogni modo entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza

impugnata, il che non è il caso;

che,

infine, non entra nemmeno in considerazione l’eventualità di una restituzione

in intero del termine ricorsuale di cui all’art. 22 cpv. 1 LALEF (accenno nell’appello

al fatto che la persona in grado di seguire la pratica è stata licenziata),

anzitutto poiché l’art. 137 CPC (che regola l’istituto della restituzione in

intero contro il lasso dei termini previsti dal diritto cantonale) non trova

applicazione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione

(v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art. 137 N 5; CEF, sentenza del 21 febbraio 2008, inc. n. 14.2007.97), e, in

ogni modo, poiché il motivo addotto dall’istante per giustificare la sua

passività di fronte alla sentenza impugnata non soddisfa minimamente le

rigorose condizioni richieste per l’applicazione della citata norma;

che

ne consegue l’inammissibilità del rimedio, con addebito della tassa di

giustizia all’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313 bis CPC su rinvio

dell’art. art. 25 LALEF

e richiamata la OTLEF

Pronuncia:

1. L’appello

è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

- AP

1, __________;

- AO 1, __________ (per il

tramite di RA 1, __________)..

Comunicazione

alla Pretura di Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché

il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'497.55, non raggiunge il limite

di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale,

1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e

segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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