14.2009.57
Rigetto dell'opposizione. Appello tardivo. Inammissibilità delle domande di revisione e di restituzione in intero del termine di ricorso
23 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2009.57
Data decisione, Autorità:
23.06.2009, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Appello tardivo. Inammissibilità delle domande di revisione e di restituzione in intero del termine di ricorso
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 137 CPC-TI
art. 340 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2009.57
Lugano
23 giugno
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Ermotti
segretaria:
Martinelli Baur, vicencelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 febbraio 2009 dal
AP 1, __________(rappresentato dal suo RA 2)
Contro
AO 1, __________(rappresentato
dalla RA 1, __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato il 24 ottobre 2008, per il
pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del 29 aprile 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di
giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza impugnata dalla parte istante, con richiesta
di riesame (recte: appello) del 10 giugno 2009, con la quale chiede
l’accoglimento dell’istanza, con addebito della tassa di giustizia e di
indennità alla parte convenuta;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con istanza del 19 febbraio 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di
__________ il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla AO 1, __________,
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________,
intimatole il 24 ottobre 2008 per il pagamento di fr. 12'497.55 oltre interessi
e spese esecutive a titolo di imposta comunale 2005, interessi aggiornati fino al
30 luglio 2008 e tassa di diffida;
che
Considerandi
con sentenza del 29 aprile 2009, intimata lo stesso giorno, il Pretore del
Distretto di __________, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione
prodotta dall’escutente – il conguaglio, il richiamo e la diffida di pagamento
per l’imposta comunale 2005 - non costituisce titolo esecutivo ai sensi della
giurisprudenza in difetto dell’attestazione di crescita in giudicato delle
decisioni a supporto della domanda, come pure in difetto della prova della loro
regolare notifica al contribuente nonché dell’attestazione di iscrizione nei
ruoli di imposta per il periodo determinante;
che
in data 10 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________,
di riesami- nare la citata sentenza, asserendo che nel corso degli ultimi mesi,
al servizio finanziario del comune è venuta meno la persona che potesse seguire
le pratiche esecutive in corso a causa del suo repentino licenziamento e
soggiungendo che nella disamina di casi simili alla presente fattispecie, è
stata rivelata una incongruenza, nel senso che in un precedente caso sfociato
con sentenza pretorile del 24 febbraio 2009 (EF.2008.__________) è stato
statuito in modo diametralmente opposto, ovvero è stato accordato il rigetto
definitivo dell’opposizione, benché la docu- mentazione prodotta dalla parte
istante fosse di fatto la medesi- ma di quella allegata alla presente istanza;
che
secondo l’istante, sarebbero pertanto soddisfatte le condi- zioni per
stralciare la sentenza di primo grado e, quindi, per accogliere l’istanza di
rigetto dell’opposizione,
che
ritenendo che la parte istante intende impugnare la sua decisione, il 15 giugno
2009.
la Pretura del Distretto di __________ ha trasmesso la richiesta di
riesame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per
competenza;
che
l’allegato in rassegna non viene intimato alla parte convenuta per
osservazioni;
che
trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo)
dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in
considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il
termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF);
che
l’impugnativa è però stata presentata dall’istante soltanto il 10 giugno 2009,
ossia ben oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata conseguente all’intimazione del 29 aprile 2009 (del resto l’istante
non pretende che la sentenza di primo grado, magari per un disguido, gli sia
stata notificata soltanto nell’imminenza della presentazione del ricorso);
che
proposto tardivamente l’appello va pertanto dichiarato inammissibile, senza
ulteriore formalità;
che
a un giudizio di inammissibilità l’impugnativa sarebbe destinata anche nel caso
in cui essa fosse da intendere come domanda di revisione, nella forma
dell’appello, ai sensi degli art. 340 e 341 cpv. 1 CPC, con riferimento in
particolare al titolo di revisione di cui all’art. 340 cpv. 1 lett. d CPC,
giacché un rimedio del genere è escluso in materia di procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 340, N 6), per tacere del fatto che la domanda avrebbe dovuto
essere proposta in ogni modo entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata, il che non è il caso;
che,
infine, non entra nemmeno in considerazione l’eventualità di una restituzione
in intero del termine ricorsuale di cui all’art. 22 cpv. 1 LALEF (accenno nell’appello
al fatto che la persona in grado di seguire la pratica è stata licenziata),
anzitutto poiché l’art. 137 CPC (che regola l’istituto della restituzione in
intero contro il lasso dei termini previsti dal diritto cantonale) non trova
applicazione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione
(v. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 137 N 5; CEF, sentenza del 21 febbraio 2008, inc. n. 14.2007.97), e, in
ogni modo, poiché il motivo addotto dall’istante per giustificare la sua
passività di fronte alla sentenza impugnata non soddisfa minimamente le
rigorose condizioni richieste per l’applicazione della citata norma;
che
ne consegue l’inammissibilità del rimedio, con addebito della tassa di
giustizia all’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell’art. 313 bis CPC su rinvio
dell’art. art. 25 LALEF
e richiamata la OTLEF
Pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico dell’appellante.
3. Intimazione
a:
- AP
1, __________;
- AO 1, __________ (per il
tramite di RA 1, __________)..
Comunicazione
alla Pretura di Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché
il valore litigioso della vertenza, di fr. 12'497.55, non raggiunge il limite
di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale,
1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e
segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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