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Decisione

14.2009.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sulla conferma d'ordine 4 aprile 2008 con cui l'escusso,

per conto della __________, ha confermato il noleggio di uno schermo gigante Ledwall

(3.20x2.40m) al costo complessivo “chiavi in mano” di fr. 30'000.– (trasporto,

montaggio, smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno,

assicurazioni) da istallare ad __________ per la durata degli Europei di calcio

2008 (doc. C) e sulla relativa fattura n. 55879 emessa l'11 aprile 2008 (doc.

D). Agli atti produce poi lo scritto 11 aprile 2008 con cui l'escusso ha comunicato

alla creditrice di annullare la conferma d'ordine 4 aprile 2008 (doc. E), la richiesta

di pagamento 16 aprile 2008 da lei inviata al debitore (doc. F) oltre allo

scritto 13 giugno 2008 con cui lo informava di procedere con l'incasso forzato

del predetto importo (doc. G).

C. All'udienza di contraddittorio del 28 maggio 2009 l'istante ha confermato

la sua domanda. L'escusso vi si è opposto. Anzitutto ha spiegato che le parti

collaboravano tra loro da tempo e che, così incaricato dai responsabili del

Ristorante __________, egli aveva interpellato l'istante chiedendo delle

offerte indicative per l'istallazione di un maxischermo in vista degli Europei

di calcio. Il proprietario del ristorante che in un primo momento aveva scelto lo

schermo Ledwall della ditta __________ disponibile presso l'istante, in un

secondo tempo aveva optato per quello della ditta __________ di qualità

superiore ma che l'istante doveva procurarsi presso terzi. L'11 aprile 2008, nel

corso di un colloquio telefonico, aveva concordato con l'istante la disdetta

della riservazione da lui effettuata il 4 aprile 2008 -i cui dettagli restavano

comunque ancora da pattuire- confermandola per iscritto tramite invio fax del

medesimo giorno, e aveva richiesto una nuova offerta per l'altro modello. Pur sorpreso

della fattura emessa quello stesso giorno, egli aveva atteso invano i dettagli della

proposta riferita al secondo schermo. A suo modo di vedere la conferma d'ordine

trasmessa via fax non era firmata in originale come prescritto dall'art. 13 CO e

quindi, a prescindere dall'art. 201 cpv. 2 CPC, non costituiva valido

riconoscimento di debito. Peraltro, a titolo prudenziale, ha contestato la sua conformità

con l'originale, pretendendo che fosse prodotto agli atti. Il debito oltretutto

non era né cifrato, né esigibile né incondizionato: mancava un accordo su aspetti

tecnici mentre, con la sola fattura emessa unilateralmente dall'istante, l'esigibilità

non era data. L'escusso poi non aveva fornito lo schermo, di modo che l'eccezione

di inadempimento contrattuale era altresì realizzata.

Per

l'istante, che ha confermato il suo punto di vista, eventuali accordi

intervenuti tra il convenuto e terzi erano irrilevanti. La conferma d'ordine presentava

tutti gli elementi essenziali di un contratto di locazione ossia oggetto, durata

e costo, mentre i dettagli tecnici avevano un ruolo secondario. Ha negato che le

fosse stata richiesto di allestire un'offerta per un diverso modello di schermo.

Ha pure contestato una sua inadempienza, visto che a più riprese aveva sollecitato

la controparte rimasta silente –oltretutto evidenziando un comportamento

contrario alla buona fede- dal fornire indicazioni per la posa del maxischermo.

L'escusso aveva persino avuto modo di contenere il danno causatogli, accettando

entro il 21 aprile 2008 la sua proposta di accordo bonale e, in tal modo, permettendogli

di locare il maxischermo ad altri potenziali conduttori. Ciò che però non era

avvenuto. La conferma d'ordine 4 aprile 2008 poi era stata firmata dal

convenuto, detentore anche del documento originale, di modo che la richiesta di

produrlo agli atti era un evidente abuso di diritto. L'esigibilità della

pretesa infine non era subordinata a condizioni.

L'escusso

ha ribadito i suoi argomenti e che l'assenza della firma in originale sulla

conferma d'ordine escludeva l'esistenza di un valido riconoscimento di debito

giusta l'art. 82 LEF, precisando di essere rimasto silente dopo l'11 aprile

2008 poiché considerava la sua prenotazione annullata.

Sulla

proposta di transazione giudiziale formulata dal Pretore al termine

dell'udienza, le parti non hanno raggiunto il consenso.

D. Con

sentenza del 10 giugno 2009 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Il

primo giudice ha ritenuto la conferma d'ordine un valido riconoscimento di

debito in quanto il convenuto non pretendeva di non averla firmata, né aveva

fornito elementi validi a sostegno della pretesa non conformità con l'originale.

Era invece pacifico che l'istante non aveva consegnato lo schermo e che,

conseguentemente, egli non aveva nemmeno eseguito le prestazioni accessorie ad

esso connesse, e causa non solo di utili ma anche di costi. L'escusso aveva

perlomeno reso verosimile di non dover corrispondere all'istante l'intera somma

di fr. 30'000.–, a prescindere dal fatto a sapere se la mancata consegna fosse

o no da imputare a lui. In mancanza di elementi che gli permettessero di quantificare

la cifra dovuta a titolo di prestazioni accessorie -e senza riguardo all'esito

di un'eventuale procedura ordinaria- il Pretore ha così ritenuto giustificato il

mantenimento dell'opposizione.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente la società istante. Rimprovera al

Pretore un vizio nell'accertamento dei fatti laddove non ha considerato che

l'inadempimento è da ricondurre alla sola volontà dell'escusso e che quindi egli

non era nemmeno legittimato a sollevare quell'eccezione. Ciò posto, visto che

la fattura fissava il pagamento del 50% del prezzo entro i 30 giorni senza

riguardo a fornitura e istallazione dello schermo, l'istanza andava perlomeno

accolta per la somma di fr. 16'140.– oltre interessi. Certo, di fatto poi l'escusso

aveva evidenziato il mancato adempimento al contratto da parte dell'istante,

tuttavia senza mai pretendere, dal canto suo, di avere ossequiato a quelli che

erano i suoi obblighi contrattuali. Per l'art. 91 CO egli era quindi in mora, con

la conseguenza che il richiamo al preteso inadempimento era addirittura contrario

alla buona fede (art. 2 cpv. 1 CC). Egli aveva persino ostacolato l'esecuzione

in quanto, nonostante i solleciti, era rimasto in silenzio. Per l'art. 82 CO,

l'eccezione di inadempimento andava quindi respinta.

Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito

può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi

emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro

riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

Il

contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

114.

ad art. 82; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Trattandosi di

contratti bilaterali sinallagmatici, spetta anzitutto al creditore l'onere di

dimostrare di avere dal canto suo adempiuto ai propri obblighi contrattuali

oppure, in caso contrario, di non essere chiamato a fornire anticipatamente la

propria prestazione (cfr. Staehelin, op.

cit., n. 105 ad art. 82; Muster, Développements

récents en matière de mainlevée de l'opposition, in: BlSchK 2008, pag. 13; Krauskopf, La mainleveé provisoire:

quelques jurisprudences récents, in: JdT 2008 II 45; in materia di contratto di

locazione: Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung/La mainlevée d'opposition, 2a

ed., Zurigo 1980, §75; Staehelin, op.

cit., n. 117 ad art. 82; [KGer. GR] PKG 1993, 76 segg.; [OGer. ZH] ZR 1978 15

segg.). D'altra parte, nell'esecuzione basata su contratti

bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee

o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera

segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato

adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento

deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82

LEF).

2.

Ora,

l'art. 253 CO stabilisce che la locazione è il contratto per cui il locatore si

obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un

corrispettivo in denaro, nolo trattandosi di cose mobili. Nel caso concreto con

scritto del 4 aprile 2008, trasmesso con invio telefax, l'escusso -per conto

della __________- ha confermato il noleggio (pacchetto “Chiavi in mano”) del

Ledwall (3.20x2.40m), per gli Europei di calcio, ad __________, per il costo

complessivo di Fr. 30'000.– (trentamila franchi), trasporti, montaggio,

smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno e assicurazioni (doc.

C). Quale destinatario di questa missiva, e quindi quale locatore, figura la

società istante nella persona del suo amministratore unico __________. Dal

canto suo, il Pretore ha ritenuto valida la firma apposta su quello scritto dal

convenuto, in qualità di conduttore appunto, non avendo egli preteso non essere

sua e non avendo fornito elementi concreti a sostegno della presunta non conformità

con il documento originale (sentenza impugnata, pag. 2). Invero, davanti a

questa Camera il debitore tenta di riproporre le medesime argomentazioni sollevate

davanti al Pretore (riassunto scritto pag. 6 seg. n. 7b/c annesso al verbale

d'udienza) salvo poi, con riferimento al doc. C, parlare di conferma

d'ordine sottoscritta dal qui convenuto (osservazioni pag. 3 in mezzo) e di

attestazione della volontà dell'appellato (osservazioni, pag. 3 verso il

basso). Incongruenza questa che priva di fondamento la sua censura. Pertanto, sulla

questione, non occorre dilungarsi oltre.

3.

L'appellante

rimprovera alla controparte di non avere nemmeno allegato di avere

ossequiato ai propri obblighi contrattuali e segnatamente alle

indicazioni per la fornitura e l'istallazione tempestiva dello schermo

richiesto, rimanendo al contrario del tutto silente (appello, pag. 8

verso l'alto), e sostiene che le modalità di pagamento prevedevano il

pagamento del 50% dell'importo entro 30 giorni dalla data di emissione della

fattura, segnatamente fr. 16'140.– al più tardi l'11 maggio 2008 e quindi

indipendentemente dalla fornitura e dall'istallazione dello schermo (appello,

pag. 6 in mezzo e pag. 10 verso il basso). Ma, invano. In effetti, come appena

visto, spetta anzitutto al creditore provare di avere adempiuto la sua prestazione,

rispettivamente di non essere obbligato a fornirla in via anticipata. Di per

sé, la concessione in uso di una cosa obbliga il conduttore a versare al

locatore una remunerazione (art. 257 CO). Giusta l'art. 257c CO, il

conduttore è tenuto a pagare questo corrispettivo e, se del caso, le spese

accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione,

salvo patti o usi locali contrari, norma questa dispositiva che sancisce

l'obbligo per il locatore di adempiere per primo ai propri obblighi (Weber, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 257c).

a) Nel

caso specifico, la società procedente ha prodotto agli atti la fattura 11

aprile 2008 che fissava il pagamento del nolo da loro concordato nella misura

del 50% entro i 30 giorni dalla fattura e dell'altro 50% a inizio

manifestazione (doc. D). Si tratta però di una modalità di pagamento imposta

unilateralmente dalla società istante, senza consultare l'escusso -perlomeno

dagli atti non risulta nulla in merito- e che nemmeno pretende sia

riconducibile ad una sorta di uso consueto tra le parti. Ciò posto, in assenza

di una specifica pattuizione, l'art. 257c CO diventa essenziale per

stabilire l'ordine entro il quale le parti erano chiamate ad adempiere ai

rispettivi obblighi contrattuali. Come si è visto, questo articolo di legge fissa

l'esigibilità del corrispettivo dovuto dal conduttore al locatore per la fine

di ogni mese e al più tardi per la fine della durata della locazione. In

concreto, gli Europei di calcio del 2008 si sono tenuti tra il 7 e il 29 giugno.

Di modo che la remunerazione di fr. 30'000.– , fermo restando l'effettiva

concessione in uso del maxischermo al conduttore, nemmeno era esigibile prima

del 29 giugno 2008. A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un termine

legale, l'istante avrebbe dovuto costituire in mora il conduttore (Weber, op. cit., n. 2 ad art. 257c

CO). In concreto, il precetto esecutivo è del 24 giugno 2008. E, per i motivi

di cui si è detto, a quel momento il nolo non era certo esigibile, neppure per

il limitato importo di fr. 16'140.–. Da questo punto di vista, pertanto,

l'appello deve essere respinto.

b) L'appellante,

riconduce la sua presunta impossibilità a provvedere alla posa e

all'istallazione del maxischermo ad una colpa dell'escusso, quest'ultimo non

avendogli fornito le necessarie indicazioni al riguardo. Tuttavia, dei

continui solleciti (appello, pag. 8 verso l'altro), delle ripetute

richieste (appello, pag. 8 verso il basso), di ogni vana richiesta (appello,

pag. 9 in mezzo) e ancora dei ripetuti solleciti (appello, pag. 10 in

alto) di cui la ricorrente parla nel suo memoriale ricorsuale non v'è alcuna traccia

agli atti. Certo, per il tramite del suo patrocinatore legale, con lettera del

16.

aprile 2008 ha provveduto ad informare il conduttore di non accettare la

richiesta di annullamento e gli ha ingiunto di pagare il dovuto come stabilito nella

fattura 11 aprile 2008 indicando i dettagli necessari alla fornitura e all'istallazione

tempestiva dello schermo (doc. F, pag. 2). Ma, dopo di allora, nulla più. L'ulteriore

invito documentato risale in effetti al 13 giugno 2008 e quindi, ritenuto che

gli Europei di calcio erano ormai già iniziati, sotto questo profilo non aveva

rilevanza alcuna. Priva di riscontro, l'argomentazione dell'istante deve quindi

essere disattesa.

c) In

definitiva, la documentazione prodotta dalla società procedente a sostegno

dell'esecuzione da lei promossa non costituisce valido riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo di fr. 30'000.–, cifra che non risulta

sia mai stata esigibile, men che meno il giorno in cui è stato emesso il

precetto esecutivo. Di modo che, anche se per altri motivi e ad ogni modo -come

rilevato dal Pretore- a prescindere dall'esito di un'eventuale procedura

ordinaria, il giudizio impugnato merita riconferma con conseguente reiezione

dell'appello.

4.

Invero,

e a titolo abbondanziale, oltre alla concessione in uso del maxischermo il noleggio

comprendeva anche trasporti, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica,

accensione ogni giorno e assicurazioni (doc. C). Ci si potrebbe quindi

chiedere se in questo non siano ravvisabili elementi tipici del contratto

d'appalto. Ma, anche da questo punto di vista, l'odierno giudizio non avrebbe consentito

di giungere ad un esito diverso: dandosi questa eventualità in effetti, per l'art.

372.

cpv. 1 CO -applicabile vista l'assenza di pattuizione diverse (cfr. sopra

consid. 3a)- il committente avrebbe dovuto pagare la mercede all'atto della

consegna dell'opera e quindi una volta effettuata l'opera e non prima (CEF del

20.

maggio 2007 [14.2007.8]). In concreto però la posa e l'istallazione del

maxischermo non è mai avvenuta. Ancora una volta quindi, considerata l'assenza

di esigibilità, l'esecuzione non sarebbe comunque sostanziata da un valido

riconoscimento di debito.

5.

Considerato che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di

rigetto, in quanto la pretesa dedotta in esecuzione non era esigibile (sopra,

consid. 3c), non v'è motivo per disquisire oltre sulla prassi del Tribunale

federale in merito all'applicazione degli art. 82 e 91 CO (appello, pag. 8 in

mezzo e pag. 9). Vista la reiezione dell'appello, la tassa di giustizia e l'indennità

seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a controparte un'indennità di fr. 500.–.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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