14.2009.59
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28 agosto 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2009.59
Data decisione, Autorità:
28.08.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: vista l'inadempienza del creditore e l'inesigibilità del nolo da lui rivendicato, il contratto "chiavi in mano" di noleggio di un maxischermo per la durata degli europei di calcio non è stata ritenuto un valido riconoscimento di debito
APPALTO
ESIGIBILITÀ
INADEMPIMENTO
LOCAZIONE
OBBLIGO DEL CONDUTTORE
OBBLIGO DEL LOCATORE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 253 CO
art. 257 CO
art. 257 let. c CO
art. 372 cpv. 1 CO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.59
Lugano
28 agosto
2009/
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 22 aprile 2009 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 24/27 giugno 2008
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 10 giugno 2009 (EF.2009.147), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 360.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste interamente a carico
di quest'ultima, che rifonderà al convenuto un importo di fr. 900.– per
ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con
atto 22 giugno 2009 ne postula la riforma nel senso che, in via principale,
l'istanza di rigetto dell'opposizione sia integralmente accolta e, in via
subordinata, che sia accolta per la somma capitale di fr. 16'140.– oltre
interessi, protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili di prima e di
seconda sede;
preso atto che l'escusso con osservazioni 3 agosto 2009 si oppone all'appello,
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 24/27 giugno 2008 dell'UEF __________, AP
1 ha escusso AO 1 per l'incasso di complessivi fr. 30'000.– oltre interessi al
5% dall'11 maggio 2008 (doc. B). Quale titolo di credito ha indicato: “Canone
di locazione/risarcimento conferma d'ordine 4 aprile 2008/fattura 55879
dell'11.04.2008”. Interposta tempestiva opposizione, la società procedente ne
ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla conferma d'ordine 4 aprile 2008 con cui l'escusso,
per conto della __________, ha confermato il noleggio di uno schermo gigante Ledwall
(3.20x2.40m) al costo complessivo “chiavi in mano” di fr. 30'000.– (trasporto,
montaggio, smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno,
assicurazioni) da istallare ad __________ per la durata degli Europei di calcio
2008 (doc. C) e sulla relativa fattura n. 55879 emessa l'11 aprile 2008 (doc.
D). Agli atti produce poi lo scritto 11 aprile 2008 con cui l'escusso ha comunicato
alla creditrice di annullare la conferma d'ordine 4 aprile 2008 (doc. E), la richiesta
di pagamento 16 aprile 2008 da lei inviata al debitore (doc. F) oltre allo
scritto 13 giugno 2008 con cui lo informava di procedere con l'incasso forzato
del predetto importo (doc. G).
C. All'udienza di contraddittorio del 28 maggio 2009 l'istante ha confermato
la sua domanda. L'escusso vi si è opposto. Anzitutto ha spiegato che le parti
collaboravano tra loro da tempo e che, così incaricato dai responsabili del
Ristorante __________, egli aveva interpellato l'istante chiedendo delle
offerte indicative per l'istallazione di un maxischermo in vista degli Europei
di calcio. Il proprietario del ristorante che in un primo momento aveva scelto lo
schermo Ledwall della ditta __________ disponibile presso l'istante, in un
secondo tempo aveva optato per quello della ditta __________ di qualità
superiore ma che l'istante doveva procurarsi presso terzi. L'11 aprile 2008, nel
corso di un colloquio telefonico, aveva concordato con l'istante la disdetta
della riservazione da lui effettuata il 4 aprile 2008 -i cui dettagli restavano
comunque ancora da pattuire- confermandola per iscritto tramite invio fax del
medesimo giorno, e aveva richiesto una nuova offerta per l'altro modello. Pur sorpreso
della fattura emessa quello stesso giorno, egli aveva atteso invano i dettagli della
proposta riferita al secondo schermo. A suo modo di vedere la conferma d'ordine
trasmessa via fax non era firmata in originale come prescritto dall'art. 13 CO e
quindi, a prescindere dall'art. 201 cpv. 2 CPC, non costituiva valido
riconoscimento di debito. Peraltro, a titolo prudenziale, ha contestato la sua conformità
con l'originale, pretendendo che fosse prodotto agli atti. Il debito oltretutto
non era né cifrato, né esigibile né incondizionato: mancava un accordo su aspetti
tecnici mentre, con la sola fattura emessa unilateralmente dall'istante, l'esigibilità
non era data. L'escusso poi non aveva fornito lo schermo, di modo che l'eccezione
di inadempimento contrattuale era altresì realizzata.
Per
l'istante, che ha confermato il suo punto di vista, eventuali accordi
intervenuti tra il convenuto e terzi erano irrilevanti. La conferma d'ordine presentava
tutti gli elementi essenziali di un contratto di locazione ossia oggetto, durata
e costo, mentre i dettagli tecnici avevano un ruolo secondario. Ha negato che le
fosse stata richiesto di allestire un'offerta per un diverso modello di schermo.
Ha pure contestato una sua inadempienza, visto che a più riprese aveva sollecitato
la controparte rimasta silente –oltretutto evidenziando un comportamento
contrario alla buona fede- dal fornire indicazioni per la posa del maxischermo.
L'escusso aveva persino avuto modo di contenere il danno causatogli, accettando
entro il 21 aprile 2008 la sua proposta di accordo bonale e, in tal modo, permettendogli
di locare il maxischermo ad altri potenziali conduttori. Ciò che però non era
avvenuto. La conferma d'ordine 4 aprile 2008 poi era stata firmata dal
convenuto, detentore anche del documento originale, di modo che la richiesta di
produrlo agli atti era un evidente abuso di diritto. L'esigibilità della
pretesa infine non era subordinata a condizioni.
L'escusso
ha ribadito i suoi argomenti e che l'assenza della firma in originale sulla
conferma d'ordine escludeva l'esistenza di un valido riconoscimento di debito
giusta l'art. 82 LEF, precisando di essere rimasto silente dopo l'11 aprile
2008 poiché considerava la sua prenotazione annullata.
Sulla
proposta di transazione giudiziale formulata dal Pretore al termine
dell'udienza, le parti non hanno raggiunto il consenso.
D. Con
sentenza del 10 giugno 2009 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Il
primo giudice ha ritenuto la conferma d'ordine un valido riconoscimento di
debito in quanto il convenuto non pretendeva di non averla firmata, né aveva
fornito elementi validi a sostegno della pretesa non conformità con l'originale.
Era invece pacifico che l'istante non aveva consegnato lo schermo e che,
conseguentemente, egli non aveva nemmeno eseguito le prestazioni accessorie ad
esso connesse, e causa non solo di utili ma anche di costi. L'escusso aveva
perlomeno reso verosimile di non dover corrispondere all'istante l'intera somma
di fr. 30'000.–, a prescindere dal fatto a sapere se la mancata consegna fosse
o no da imputare a lui. In mancanza di elementi che gli permettessero di quantificare
la cifra dovuta a titolo di prestazioni accessorie -e senza riguardo all'esito
di un'eventuale procedura ordinaria- il Pretore ha così ritenuto giustificato il
mantenimento dell'opposizione.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente la società istante. Rimprovera al
Pretore un vizio nell'accertamento dei fatti laddove non ha considerato che
l'inadempimento è da ricondurre alla sola volontà dell'escusso e che quindi egli
non era nemmeno legittimato a sollevare quell'eccezione. Ciò posto, visto che
la fattura fissava il pagamento del 50% del prezzo entro i 30 giorni senza
riguardo a fornitura e istallazione dello schermo, l'istanza andava perlomeno
accolta per la somma di fr. 16'140.– oltre interessi. Certo, di fatto poi l'escusso
aveva evidenziato il mancato adempimento al contratto da parte dell'istante,
tuttavia senza mai pretendere, dal canto suo, di avere ossequiato a quelli che
erano i suoi obblighi contrattuali. Per l'art. 91 CO egli era quindi in mora, con
la conseguenza che il richiamo al preteso inadempimento era addirittura contrario
alla buona fede (art. 2 cpv. 1 CC). Egli aveva persino ostacolato l'esecuzione
in quanto, nonostante i solleciti, era rimasto in silenzio. Per l'art. 82 CO,
l'eccezione di inadempimento andava quindi respinta.
Delle
osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito
può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi
emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
Il
contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento
di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
114.
ad art. 82; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 49 ad art. 82). Trattandosi di
contratti bilaterali sinallagmatici, spetta anzitutto al creditore l'onere di
dimostrare di avere dal canto suo adempiuto ai propri obblighi contrattuali
oppure, in caso contrario, di non essere chiamato a fornire anticipatamente la
propria prestazione (cfr. Staehelin, op.
cit., n. 105 ad art. 82; Muster, Développements
récents en matière de mainlevée de l'opposition, in: BlSchK 2008, pag. 13; Krauskopf, La mainleveé provisoire:
quelques jurisprudences récents, in: JdT 2008 II 45; in materia di contratto di
locazione: Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung/La mainlevée d'opposition, 2a
ed., Zurigo 1980, §75; Staehelin, op.
cit., n. 117 ad art. 82; [KGer. GR] PKG 1993, 76 segg.; [OGer. ZH] ZR 1978 15
segg.). D'altra parte, nell'esecuzione basata su contratti
bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee
o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la Camera
segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento
deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag. 112-113; Cometta, op. cit., pag. 348; Staehelin, op. cit., n. 105 ad art. 82
LEF).
2.
Ora,
l'art. 253 CO stabilisce che la locazione è il contratto per cui il locatore si
obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un
corrispettivo in denaro, nolo trattandosi di cose mobili. Nel caso concreto con
scritto del 4 aprile 2008, trasmesso con invio telefax, l'escusso -per conto
della __________- ha confermato il noleggio (pacchetto “Chiavi in mano”) del
Ledwall (3.20x2.40m), per gli Europei di calcio, ad __________, per il costo
complessivo di Fr. 30'000.– (trentamila franchi), trasporti, montaggio,
smontaggio, assistenza tecnica, accensione ogni giorno e assicurazioni (doc.
C). Quale destinatario di questa missiva, e quindi quale locatore, figura la
società istante nella persona del suo amministratore unico __________. Dal
canto suo, il Pretore ha ritenuto valida la firma apposta su quello scritto dal
convenuto, in qualità di conduttore appunto, non avendo egli preteso non essere
sua e non avendo fornito elementi concreti a sostegno della presunta non conformità
con il documento originale (sentenza impugnata, pag. 2). Invero, davanti a
questa Camera il debitore tenta di riproporre le medesime argomentazioni sollevate
davanti al Pretore (riassunto scritto pag. 6 seg. n. 7b/c annesso al verbale
d'udienza) salvo poi, con riferimento al doc. C, parlare di conferma
d'ordine sottoscritta dal qui convenuto (osservazioni pag. 3 in mezzo) e di
attestazione della volontà dell'appellato (osservazioni, pag. 3 verso il
basso). Incongruenza questa che priva di fondamento la sua censura. Pertanto, sulla
questione, non occorre dilungarsi oltre.
3.
L'appellante
rimprovera alla controparte di non avere nemmeno allegato di avere
ossequiato ai propri obblighi contrattuali e segnatamente alle
indicazioni per la fornitura e l'istallazione tempestiva dello schermo
richiesto, rimanendo al contrario del tutto silente (appello, pag. 8
verso l'alto), e sostiene che le modalità di pagamento prevedevano il
pagamento del 50% dell'importo entro 30 giorni dalla data di emissione della
fattura, segnatamente fr. 16'140.– al più tardi l'11 maggio 2008 e quindi
indipendentemente dalla fornitura e dall'istallazione dello schermo (appello,
pag. 6 in mezzo e pag. 10 verso il basso). Ma, invano. In effetti, come appena
visto, spetta anzitutto al creditore provare di avere adempiuto la sua prestazione,
rispettivamente di non essere obbligato a fornirla in via anticipata. Di per
sé, la concessione in uso di una cosa obbliga il conduttore a versare al
locatore una remunerazione (art. 257 CO). Giusta l'art. 257c CO, il
conduttore è tenuto a pagare questo corrispettivo e, se del caso, le spese
accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione,
salvo patti o usi locali contrari, norma questa dispositiva che sancisce
l'obbligo per il locatore di adempiere per primo ai propri obblighi (Weber, Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 257c).
a) Nel
caso specifico, la società procedente ha prodotto agli atti la fattura 11
aprile 2008 che fissava il pagamento del nolo da loro concordato nella misura
del 50% entro i 30 giorni dalla fattura e dell'altro 50% a inizio
manifestazione (doc. D). Si tratta però di una modalità di pagamento imposta
unilateralmente dalla società istante, senza consultare l'escusso -perlomeno
dagli atti non risulta nulla in merito- e che nemmeno pretende sia
riconducibile ad una sorta di uso consueto tra le parti. Ciò posto, in assenza
di una specifica pattuizione, l'art. 257c CO diventa essenziale per
stabilire l'ordine entro il quale le parti erano chiamate ad adempiere ai
rispettivi obblighi contrattuali. Come si è visto, questo articolo di legge fissa
l'esigibilità del corrispettivo dovuto dal conduttore al locatore per la fine
di ogni mese e al più tardi per la fine della durata della locazione. In
concreto, gli Europei di calcio del 2008 si sono tenuti tra il 7 e il 29 giugno.
Di modo che la remunerazione di fr. 30'000.– , fermo restando l'effettiva
concessione in uso del maxischermo al conduttore, nemmeno era esigibile prima
del 29 giugno 2008. A ciò si aggiunga poi che, trattandosi di un termine
legale, l'istante avrebbe dovuto costituire in mora il conduttore (Weber, op. cit., n. 2 ad art. 257c
CO). In concreto, il precetto esecutivo è del 24 giugno 2008. E, per i motivi
di cui si è detto, a quel momento il nolo non era certo esigibile, neppure per
il limitato importo di fr. 16'140.–. Da questo punto di vista, pertanto,
l'appello deve essere respinto.
b) L'appellante,
riconduce la sua presunta impossibilità a provvedere alla posa e
all'istallazione del maxischermo ad una colpa dell'escusso, quest'ultimo non
avendogli fornito le necessarie indicazioni al riguardo. Tuttavia, dei
continui solleciti (appello, pag. 8 verso l'altro), delle ripetute
richieste (appello, pag. 8 verso il basso), di ogni vana richiesta (appello,
pag. 9 in mezzo) e ancora dei ripetuti solleciti (appello, pag. 10 in
alto) di cui la ricorrente parla nel suo memoriale ricorsuale non v'è alcuna traccia
agli atti. Certo, per il tramite del suo patrocinatore legale, con lettera del
16.
aprile 2008 ha provveduto ad informare il conduttore di non accettare la
richiesta di annullamento e gli ha ingiunto di pagare il dovuto come stabilito nella
fattura 11 aprile 2008 indicando i dettagli necessari alla fornitura e all'istallazione
tempestiva dello schermo (doc. F, pag. 2). Ma, dopo di allora, nulla più. L'ulteriore
invito documentato risale in effetti al 13 giugno 2008 e quindi, ritenuto che
gli Europei di calcio erano ormai già iniziati, sotto questo profilo non aveva
rilevanza alcuna. Priva di riscontro, l'argomentazione dell'istante deve quindi
essere disattesa.
c) In
definitiva, la documentazione prodotta dalla società procedente a sostegno
dell'esecuzione da lei promossa non costituisce valido riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per l'importo di fr. 30'000.–, cifra che non risulta
sia mai stata esigibile, men che meno il giorno in cui è stato emesso il
precetto esecutivo. Di modo che, anche se per altri motivi e ad ogni modo -come
rilevato dal Pretore- a prescindere dall'esito di un'eventuale procedura
ordinaria, il giudizio impugnato merita riconferma con conseguente reiezione
dell'appello.
4.
Invero,
e a titolo abbondanziale, oltre alla concessione in uso del maxischermo il noleggio
comprendeva anche trasporti, montaggio, smontaggio, assistenza tecnica,
accensione ogni giorno e assicurazioni (doc. C). Ci si potrebbe quindi
chiedere se in questo non siano ravvisabili elementi tipici del contratto
d'appalto. Ma, anche da questo punto di vista, l'odierno giudizio non avrebbe consentito
di giungere ad un esito diverso: dandosi questa eventualità in effetti, per l'art.
372.
cpv. 1 CO -applicabile vista l'assenza di pattuizione diverse (cfr. sopra
consid. 3a)- il committente avrebbe dovuto pagare la mercede all'atto della
consegna dell'opera e quindi una volta effettuata l'opera e non prima (CEF del
20.
maggio 2007 [14.2007.8]). In concreto però la posa e l'istallazione del
maxischermo non è mai avvenuta. Ancora una volta quindi, considerata l'assenza
di esigibilità, l'esecuzione non sarebbe comunque sostanziata da un valido
riconoscimento di debito.
5.
Considerato che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di
rigetto, in quanto la pretesa dedotta in esecuzione non era esigibile (sopra,
consid. 3c), non v'è motivo per disquisire oltre sulla prassi del Tribunale
federale in merito all'applicazione degli art. 82 e 91 CO (appello, pag. 8 in
mezzo e pag. 9). Vista la reiezione dell'appello, la tassa di giustizia e l'indennità
seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 540.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a controparte un'indennità di fr. 500.–.
3.
Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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