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Decisione

14.2009.6

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

26 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 4'473.70 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 4 novembre 2008 l’escussa ha

proposto il pagamento rateale del suo debito.

C. Non essendo stata la predetta proposta accettata dalla creditrice,

il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 20 gennaio 2009 ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 ha prodotto uno scritto 27 gennaio 2009 della

creditrice, con cui quest’ultima ha confermato il pagamento di fr. 2'559.35

effettuato da AP 1 il 23 gennaio 2009 a saldo dell’esecuzione in oggetto e il

pagamento delle spese esecutive relative all’esecuzione n. __________ (doc. C e

D). L’escussa rileva poi che in merito all’unica esecuzione ancora pendente,

ossia la n. __________ per fr. 1'500.85, ha raggiunto con S__________ (S__________)

AG un accordo di pagamento rateale, scadente il 31 maggio 2010, che prevede per

la creditrice la rinuncia a presentare istanza di fallimento, premesso il

pagamento delle rate mensili (doc. E e F).

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §

36.

n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Dallo scritto 27 gennaio 2009 della

creditrice (doc. C) risulta che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto

n. __________ il 23 gennaio 2009 e quindi posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall’estratto

delle esecuzioni dell’UEF di __________ al 27 gennaio 2009 (doc. E) si evince

che nei confronti dell’appellante sono pendenti 6 esecuzioni, di cui 4 sono

state pagate, mentre una è perenta. Per quel concerne la rimanente procedura n.

__________, promossa da S__________ (S__________) AG per fr. 1'500.85,

l’appellante ha prodotto un accordo di rateazione del 22 gennaio 2009 (doc. F),

secondo il quale l’escussa si è impegnata a pagare il suo debito in 17 rate di

fr. 100.-- a partire dal 31 gennaio 2009. Secondo l’accordo solo in caso di

inadempimento S__________ (S__________) AG potrebbe procedere in via esecutiva,

per cui, non risultando al momento che tale caso si è avverato, si può

prescindere dal considerare la comminatoria di fallimento già emessa nella

predetta procedura. Queste considerazioni portano a concludere che l’appellante

è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui può essere ritenuto che ha

reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Ai sensi dell’art. 174

cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L'appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità la parte appellata non avendo

presentato osservazioni all’appello (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia: I. L'appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 20 gennaio 2009 pronunciata dal Pretore della Giurisdizione di __________,

inc. EF. __________, nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

Non si assegnano indennità.

3. Le spese dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1.

III. Intimazione a:

-

__________AO 1 RA 1, __________;

- Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il Presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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