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Decisione

14.2009.60

Moratoria concordataria. Durata massima della proroga. Nozione di "caso particolarmente complesso". Accoglimento parziale, condizionale e scaglionato dell'istanza di proroga

12 agosto 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i “salti mortali” degli azionisti e dei responsabili per salvare la società.

G. Nelle

sue osservazioni, la dott.ssa CO 1, oltre a ribadire quanto esposto in prima

sede, ha sostenuto che gli elementi a sostegno dell’istanza di proroga

sarebbero insufficienti, riproponendo in sostanza gli argomenti espressi nella

sentenza impugnata, segnatamente per quanto concerne il mancato deposito della

somma di € 135'000.-- presso il commissario o la Pretura. Ha d’altronde

evidenziato come il comportamento passato dell’appellante, che sarebbe sempre

venuta meno ai propri impegni (in particolare a quelli presi nell’istanza di

moratoria), escluderebbe di considerare verosimili i fatti allegati

nell’istanza di proroga.

H. Il

commissario, nelle sue osservazioni del 28 luglio 2009, si è rimesso alla

decisione della Camera.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la revoca della moratoria concordataria, come contro la

sua concessione (art. 294 cpv. 3 LEF), è data facoltà d'appello alla Camera di

esecuzione e fallimenti quale autorità giudiziaria superiore dei concordati

(cfr. art. 295 cpv. 5 LEF e il rinvio all’art. 307 LEF; art. 18 cpv. 2, 20 cpv.

1.

LALEF; CEF 31 luglio 2002 [14.02.46], cons. 1). Il termine per l'appellazione

è di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (art. 295 cpv. 5 e

art. 307 LEF, nonché art. 22 cpv. 1 LALEF).

2.

Secondo giurisprudenza e dottrina, la

legittimazione a ricorrere contro la decisione di omologazione del concordato –

laddove esiste un'istanza superiore dei concordati – dev'essere riconosciuta al

debitore e a quei creditori che si sono esplicitamente opposti all’omologazione

durante l’udienza di discussione dell’istanza (DTF 122 III 398; 129 III 758).

La legittimazione a ricorrere contro la decisione di revoca della moratoria

concordataria viene determinata allo stesso modo poiché l’art. 295 cpv. 5 LEF

che prevede appunto tale possibilità – rinvia esplicitamente all’art. 307 LEF (CEF 15 dicembre 2006, inc. 14.06.96,

cons. 2 e 3). La legittimazione di RI 1 è quindi data.

3.

Giusta

l’art. 295 cpv. 4 LEF, su domanda del commissario, la moratoria può essere

prorogata fino a dodici mesi al massimo e, nei casi particolarmente complessi,

fino a 24 mesi al massimo. Dall’uso della locuzione preposizionale “fino a”

(“auf”, “jusqu’à”) invece della preposizione “di”, si può ritenere che il

legislatore, con tali indicazioni numeriche, abbia voluto riferirsi alla durata

totale della moratoria e non alla durata della singola proroga (in tal senso: Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, 4a ed., Zurigo 2001, n. 50-51 ad

art. 295; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 13 ad art. 295; in modo

implicito: Hardmeier, Kurzkommentar

SchKG, Basilea 2009, n. 7-8 ad art. 295; Voll­mar,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 5-6 ad

art. 295; Gani, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2 ad

art. 295; Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

Berna 2008, n. 29 ad § 54; Kantonalgericht Zugo, GVP 2001, 167). Dal

punto di vista teleologico, occorre del resto rilevare che volendo adottare la

seconda interpretazione la norma potrebbe essere aggirata con la presentazione

di reiterate richieste di proroghe di una durata inferiore a 12, rispettivamente

24.

mesi.

3.1

Nel

caso concreto, la durata totale della moratoria – stabilita inizialmente in 6

mesi – verrebbe portata ad oltre 12 mesi se venisse prorogata, come richiesto,

di ulteriori 7 mesi. In virtù dell’art. 295 cpv. 4 LEF, l’integrale accoglimento

della richiesta è quindi subordinato alla condizione che la procedura concordataria

in esame sia “particolarmente complessa”.

a) La

protrazione della moratoria, di regola, deve perseguire altri scopi che non il

mero allestimento dell’attivo e del passivo del debitore. Deve permettere al

commissario di osservare ed analizzare la gestione dell’impresa in difficoltà

e/o d’intervenirci, onde valutare al meglio le possibilità di risanamento (Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 295;

cfr. pure Hardmeier, op. cit., n.

6-7 ad art. 295). Qualora la proroga chiesta dal commissario scada più di 12

mesi dopo la concessione della moratoria, egli deve inoltre giustificare il

carattere “particolarmente complesso” della procedura (Hunkeler, op. cit., n. 816). Questi termini si riferiscono anzitutto

al risanamento di grandi imprese con relazioni commerciali complesse e/o internazionali

, di gruppi di società o di strutture holding (cfr. Hunkeler, op. cit., n. 816; Amonn/Walther,

n. 29 ad § 54; Vollmar, op. cit.,

n. 6 ad art. 295). Altri autori citano inoltre altre circostanze, ad esempio

l’esistenza di trattative difficili con i creditori (Hunkeler, op. cit., n. 817) oppure la durata necessaria alla

realizzazione di determinati attivi, l’esistenza di procedure in corso il cui

esito può essere determinante per l’adesione dei creditori o il numero particolarmente

importante di questi ultimi (Gani,

n. 3 ad art. 295). Il giudice deve in definitiva valutare se l’insieme delle

circostanze della fattispecie giustificano il tempo supplementare richiesto per

formulare una proposta concordataria (Hunkeler,

op. cit., n. 817). In ogni caso, come risulta chiaramente dall’art. 295 cpv. 4

LEF, deve trattarsi di casi eccezionali (Hardmeier,

n. 8 ad art. 295).

b) Il

caso in esame non è “particolarmente complesso” – del resto il commissario non

l’ha sostenuto. In effetti, già al momento della presentazione dell’istanza di

moratoria, la società istante non aveva più né dipendenti né attività né attivi

(cfr. sentenza impugnata a pag. 2) e i suoi creditori risultano essere solo una

trentina (doc. L allegato all’istanza di moratoria). Contrariamente a quanto

allega l’appellante, non si può peraltro considerare che la necessità di

vendere l’immobile della madre dell’azionista per finanziare il concordato

renda il caso “particolarmente complesso”. Il riferimento dottrinale citato

nell’appello (Gani, n. 3 ad art.

295), secondo cui la durata necessaria alla realizzazione di determinati attivi

potrebbe giustificare la concessione di una proroga per una durata complessiva

di più di 12 mesi, oltre a non essere calzante nel caso in esame, comunque è

troppo assoluto. Infatti, i beni del debitore, in linea di massima, vanno

realizzati, se necessario, solo dopo l’omologazione del concordato (cfr. art.

314.

cpv. 2 e 322 segg. LEF), così da evitare che i creditori vengano posti

davanti al fatto compiuto prima di aver potuto determinarsi sulla proposta

concordataria (e quindi sulla convenienza delle realizzazioni progettate),

motivo per il quale durante la moratoria gli atti di disposizione più importanti

sono sottoposti ad autorizzazione da parte del giudice del concordato (art. 298

cpv. 2 LEF). Va anche ricordato che, per principio, non è compito

del commissario di allestire il progetto di concordato né di ricercare i mezzi

di finanziarlo, ma solo di verificarne la fattibilità in considerazione dei

presupposti di legge (art. 306 LEF) (CEF 5 ottobre 2006, inc. 15.06.52, c.

5.

/a). Tali mezzi devono pertanto esistere già al momento dell’inoltro

dell’istanza di moratoria o almeno il debitore deve essere in grado di garantirli

entro il termine massimo consentito dalla legge, che per i casi non particolarmente

complessi è di 12 mesi. Di conseguenza, non si può considerare la necessità del

debitore di procurarsi i mezzi necessari a garantire l’esecuzione del

concordato quale valido motivo per prorogare la moratoria oltre 12 mesi. Poiché

siffatta necessità è comune alla maggior parte delle procedure concordatarie,

adottare un’altra soluzione avrebbe del resto quale conseguenza che quasi tutte

le procedure dovrebbero essere qualificate come “particolarmente complesse”,

mentre il legislatore ha chiaramente riservato la proroga oltre 12 mesi a casi

eccezionali, ciò che il caso in esame ovviamente non è.

3.2

È

tuttavia ipotizzabile accogliere parzialmente l’appello, riducendo la proroga a

6.

mesi per rimanere nei limiti tracciati all’art. 295 cpv. 4 LEF. In effetti,

qualora l’appellante fosse in grado di depositare la somma di fr. 400'000.--

sul conto del commissario o della Pretura entro la fine del mese di settembre o

al più tardi prima dell’assemblea dei creditori, e tenuto conto del fatto che

la pubblicazione della convocazione a siffatta assemblea deve aver luogo almeno

con un mese d’anticipo (art. 301 cpv. 1 LEF), una proroga fino al 3 novembre

2009.

potrebbe bastare, a condizione che la debitrice si attivi con la massima diligenza

per fornire le garanzie promesse.

4.

Ciò

posto, occorre esaminare se l’appellante, in prima istanza, abbia reso sufficientemente

verosimile che l’istanza di omologazione del concordato potesse essere

presentata prima della scadenza del termine prorogato, e più precisamente entro

il 3 novembre 2009 (cfr. supra ad cons. 3.2).

4.1

A

tale proposito, si deve constatare che nessuno – e nemmeno il primo giudice –

ha contestato le allegazioni contenute nell’istanza di proroga (ad 6) relative

all’attuale assoluta mancanza di mezzi della società debitrice e al fatto che

se l’importo di fr. 400'000.-- promesso dalla madre dell’azionista unico fosse

messo a disposizione del commissario, egli sarebbe in grado di presentare ai

creditori una proposta concordataria relativa al pagamento integrale dei

creditori privilegiati (per oltre fr. 322'000.--) e al versamento ai creditori

chirografari di un dividendo, che dall’istanza di moratoria si deduce essere

del 10%, ammontante complessivamente ad oltre fr. 44’900.--. Nessuno sostiene

d’altronde che il saldo (circa fr. 30'000.--) sarebbe insufficiente a coprire

le spese tuttora scoperte della procedura concordataria (cfr. in ogni modo il

verbale d’udienza 19.6.2009, pag. 3) Tali fatti vincolano la Camera. Secondo le

esperienze fatte in ambito concordatario, una proposta di tale contenuto

sarebbe verosimilmente accettata dai creditori, tanto più che l’alternativa più

probabile sarebbe la prospettiva di dover anticipare le spese per l’apertura di

un fallimento, in cui l’unico attivo consisterebbe nelle pretese di

risarcimento del danno causato dagli organi della debitrice. L’opposizione

della dott.ssa CO 1 non appare rappresentativa, siccome motivata da fattori

marcatamente personali e non del tutto rilevanti, siccome la causa giudiziaria

potrebbe anche essere continuata nell’ambito di un fallimento, dalla massa o da

singoli cessionari dei diritti della medesima.

4.2

Va

dato atto al primo giudice che la documentazione fornita a sostegno

dell’istanza di proroga è assai scarna. Da chi pretende di aver fatto “salti

mortali” per risanare la società ci si poteva sicuramente aspettare di più. Si

poteva anche esigere dall’istante che predisponesse quanto prima una soluzione

di ripiego nel caso – assai scontato e d’altronde verificatosi già alla fine

del 2008 – che l’istanza di dissequestro degli immobili dell’azionista unico e

della moglie venisse respinta. Motivi di economia processuale, attinenti

all’ormai vicinanza delle date proposte dall’istante per la fornitura delle necessarie

garanzie e le scarse attrattive per i creditori delle alternative al concordato

(cfr. supra ad cons. 4.1), depongono tuttavia a favore dell’ac­coglimento

parziale dell’appello – limitatamente ad una proroga fino al 3 novembre 2009 –,

l’appellante avendo comunque, in qualche modo, reso verosimile l’incasso da

parte della madre dell’azionista unico di € 135'000.-- (doc. Z), la sua disponibilità

a metterli a disposizione del commissario (doc. E, G e I) e la possibilità

concreta di poter e voler versare un altro importo fino ad una somma totale di

fr. 400'000.-- entro il 30 settembre 2009 in base al contratto di compravendita

prodotto agli atti (doc. H). Per maggiore sicurezza, la proroga deve però

essere vincolata al versamento sul conto del commissario o della Pretura

dell’importo di € 135'000.--, convertito in franchi svizzeri, entro il 31

agosto 2009 e del saldo (differenza tra fr. 400'000.-- e il predetto importo)

entro il 15 ottobre 2009.

5.

L’appello

va quindi parzialmente accolto.

Dato l'esito dell'impugnazione, le spese di seconda sede vanno

ripartite a metà tra le parti, compensate le indennità. Le spese di prima

istanza rimangono invece ad esclusivo carico dell’ap­pellante, visto che è essa

stessa ad aver chiesto la proroga.

La

sentenza dev’essere pubblicata e comunicata agli organi menzionati all’art. 296

LEF (applicato qui per analogia, in considerazione dell’interesse pubblico alla

conoscenza della proroga, cfr. Hardmeier,

op. cit., n. 10 ad art. 295).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 25, 295 e 307 LEF; 18, 20, 22 e 25 LALEF, nonché 48, 49, 61 e 62

OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello

è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, la sentenza 22 giugno 2009 del Pretore __________ (inc. __________)

è modificata come segue:

1.

L’istanza

è parzialmente accolta, nel senso che la moratoria concordataria viene prorogata

fino al 31 agosto 2009, rispettivamente:

a) fino

al 15 ottobre 2009 a condizione che l’equivalente in franchi svizzeri di €

135'000.-- (alla data del deposito) venga depositato sul conto del commissario

o della Pretura di Lugano entro il 31 agosto 2009;

b) fino

al 3 novembre 2009 a condizione che la differenza tra fr. 400'000.-- e

l’importo indicato sub a) venga depositato sul

conto del commissario o della Pretura di

Lugano entro il 15 ottobre 2009.

2.

La tassa

di giudizio e le spese per complessivi fr. 200.-- rimangono a carico di AP 1

quale debito della procedura concordataria, compensate le indennità

dell’appellante e di CO 1.

2.

Sono ordinate la

pubblicazione dei dispositivi n. 1 e 1.1 sul Foglio ufficiale cantonale e sul

Foglio ufficiale svizzero di commercio, e la sua comunicazione all’Ufficio di esecuzione

e all’Ufficio del registro fondiario di __________.

3.

La

tassa di giudizio e le spese di appello per fr. 500.-- rimangono a carico di AP

1.

per la metà, oltre alle spese di pubblicazione della sentenza, quali debiti

della procedura concordataria, mentre l’altra metà (pari a fr. 250.--) è posta

a carico di CO 1, compensate le indennità.

4.

Intimazione

a:

– avv.

PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________;

– avv.

PI 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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