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Decisione

14.2009.61

Rigetto definitivo dell'opposizione: concesso per i contributi alimentari stabiliti in una sentenza emessa in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, passata in giudicato, non ravvisando

15 settembre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti così adottati sarebbero decaduti per legge (art. 179 cpv. 2 CC).

In concreto, nella contestuale azione di divorzio, era stata la medesima

istante a pretendere senza equivoci che la vita di coppia fra i coniugi era ripresa

dal 1° gennaio 2005. Avendo lei reso sufficientemente liquida questa

circostanza, bisognava così ritenere che dopo quella data le misure a

protezione dell'unione coniugale erano decadute. La sentenza 4 luglio 2005 costituiva

quindi un valido titolo di rigetto definitivo solo per il saldo scoperto dei contributi

alimentari rivendicati per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004,

e che il conteggio dell'istante -rimasto incontestato dall'escusso- stabiliva

in fr. 34'530.75 (fr. 6'726.– nel 2003 e fr. 27'804.75 nel 2004). Il Pretore,

difettando l'identità tra debitore e creditore imposta dall'art. 120 cpv. 1 CO,

ha invece ritenuto infondata l'eccezione di compensazione del convenuto. Il

fatto poi che tra le parti fossero in corso trattative non era di alcun ostacolo

al rigetto dell'opposizione, mentre di una presunta rinuncia della moglie ai

contributi non vi era riscontro agli atti. Di qui, in definitiva, il parziale

accoglimento dell'istanza di rigetto, limitatamente a fr. 34'530.75.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 chiedendo che la sua

istanza sia integralmente accolta. In sostanza rimprovera al Pretore di avere

mal interpretato le allegazioni che lei aveva fatto nell'ambito dell'azione di

divorzio e contesta la ripresa di una vita comune e coniugale con il marito.

Gli incarti richiamati agli atti escludevano anzi l'esistenza di una relazione

stabile ed esclusiva con obblighi di mutua assistenza tra le parti, tale da

essere considerata una convivenza ai sensi dell'art. 179 cpv. 2 CC. Di modo

che, gli effetti della sentenza 4 luglio 2005 non potevano considerarsi decaduti

per legge. Il rigetto definitivo dell'opposizione andava quindi concesso anche

per i contributi alimentari arretrati e rivendicati da gennaio 2005 a giugno

2007.

Considerandi

in diritto: 1. Per l'art. 80

cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza

esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario,

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).

Il

giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi

pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia

tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op.

cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva

dell'opposizione.

2.

Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell'ambito di un'istanza

volta all'adozione di misure a protezione coniugale -che di per sé possono

costituire validi titoli di rigetto definitivo (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80)- sono trattate con la

procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia

l'art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC ne sancisce la

provvisoria esecutività, a meno che ad un eventuale appello sia conferito

effetto sospensivo (art. 370 cpv. 2 CPC). La prassi di questa Camera considera

che l'art. 80 LEF non prescrive la crescita in giudicato formale di una

sentenza quale conditio sine qua non per la sua esecutività: pertanto,

se una decisione è contestata tramite il rimedio ordinario dell'appello ma

privo di effetto sospensivo, può senz'altro essere eseguita (CEF, 23 maggio

2005.

[14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg. citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli,

op. cit., pag. 224 segg.).

3.

L'istante

procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei e per i due figli

fissati dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 emessa in materia di misure a

protezione dell'unione coniugale (doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1) e provvista

del timbro di passata in giudicato della cancelleria del Tribunale di appello

(doc. B, pag. 13 sul retro). Di modo che, trattandosi di una sentenza emessa in

appello in riforma di un giudizio pretorile, non impugnato davanti al Tribunale

federale, la sua esecutività è pacifica. Nella sua decisione la Prima Camera

civile ha fatto obbligo all'escusso di versare a AP 1, a titolo anticipato

dal 1° ottobre 2003 complessivi fr. 5'070.– (ossia fr. 2'830.– per sé e fr.

1'120.– per ciascuno dei due figli: doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1), entro la

fine di ogni mese per il successivo. Nel momento in cui l'esecuzione è stata

promossa, ossia il 3 agosto 2007 (data del precetto esecutivo) le mensilità

scadute erano 47 (1° ottobre 2003-1° agosto 2007). Invero, il precetto

esecutivo non indica il periodo contributivo per il quale l'istante ha dato avvio

all'esecuzione che emerge però facilmente dagli atti di causa (cfr. in

proposito: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 40 ad art. 80). In effetti, lo stesso indica la sentenza 4 luglio 2005 emessa dalla

Prima Camera civile del Tribunale d'appello quale titolo e data del credito,

causa dell'obbligazione (sopra, consid. A), mentre è in sede di udienza di

rigetto dell'opposizione che la creditrice ha puntualizzato di procedere con gli

alimenti arretrati fino a luglio del 2007 (verbale d'udienza, pag. 2 in

mezzo) e prodotto il relativo conteggio (doc. D), che l'istante non ha mai

contestato, e attestante la somma dei contributi scoperti che tra il 1° ottobre

2003.

e il 30 giugno 2007 assommavano a fr. 91'290.75.

Di

modo che, per il periodo interessato dall'esecuzione, ossia dal 1° ottobre 2003

al 1° agosto 2007, la sentenza emessa costituirebbe titolo di rigetto

definitivo per l'importo esigibile di complessivi fr. 238'290.– (5'070x47mesi)

oltre interessi. E quindi anche per la pretesa che l'istante, tenuto conto dei

pagamenti già effettuati dal marito, fa valere limitatamente a fr. 94'762.75.

4.

A

norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF “se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa

l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto”. Se ad

esempio, l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella

procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in

sede di rigetto (Jäger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n. 5 ad art. 81; Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art.

81). L'estinzione di una pretesa non si realizza necessariamente tramite

pagamento del debito, ma può avere la sua origine in un'altra causa civile (Sentenza

del Tribunale federale 9 agosto 2007 [5A_104/2007], consid. 2.3; DTF 124 III

501.

consid. 3b): l'istanza di rigetto definitivo sarà in tal caso da respingere

solo se l'estinzione di quella pretesa comporta eo ipso -e quindi da sé-

la cancellazione del debito posto in esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 81; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 16 ad art. 81).

A

meno di un esplicito riconoscimento del creditore nell'ambito della procedura

di rigetto dell'opposizione, la prova documentale deve essere rigorosa: non è

quindi sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma va provato

tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115

III 100; Jaeger/ Walder/Kull/

Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81). Il debitore deve così provare con documenti che il credito

rivendicato dall'istante non ha più ragione d'essere in quanto, in base alle

norme del diritto civile, la

sua causa è ormai decaduta (Sentenza del Tribunale federale 9 agosto 2007

[5A_104/2007], consid. 2.3 e 2.5; DTF 124 III 501 consid. 3b e 3c; SJZ 1966

(62°) pag. 193 n. 115).

5.

In sede di udienza

l'escusso ha contestato di dover pagare l'importo rivendicato dall'istante in

quanto come già esposto nell'istanza di divorzio e successivamente con

l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale le parti stavano

discutendo per intavolare delle trattative per il divorzio (verbale, pag.

1). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che -per stessa ammissione della

parte istante intervenuta nell'ambito della procedura di divorzio- a partire da

gennaio 2005 le parti erano ritornate a “convivere” e a condurre una “vita di

coppia”, concludendo quindi che le misure a protezione dell'unione coniugale

erano decadute giusta l'art. 179 cpv. 2 CC (sentenza impugnata, pag. 3 consid.

4). Con il suo appello, l'istante contesta la deduzione ritenuta dal Pretore

negando che la coppia vivesse una relazione stabile ed esclusiva con

obblighi di mutua assistenza (appello, pag. 4), che le sue affermazioni

considerate dal primo giudice erano da interpretare nel senso che in sostanza

vi erano stati dei tentativi di riavvicinamento e che a riprova di ciò bastava

sfogliare gli incarti richiamati agli atti (appello, pag. 4 e 5).

6.

Ora,

l'art. 179 cpv. 2 CC stabilisce che se i coniugi tornano a convivere, le misure

ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le

misure di protezione del figlio. Questo significa che, eccezion fatta per le due

riserve, dandosi la “riunificazione” dei coniugi le misure emesse e intese a

regolamentare la loro separazione -e quindi anche i contributi alimentari- decadono

automaticamente: l'eccezione può segnatamente essere sollevata dall'escusso

nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione per l'incasso forzato

di eventuali pretese alimentari (Hasenböhler/Opel,

Basler Kommentar zum ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n.

11.

ad art. 179; Hausheer/Reusser/Geiser,

Kommentar zum Eherecht, Band. I, Berna 1988, n. 15 ad art. 179; Bräm/Hasenböhler, Das Familienrecht,

Teilband II 1c, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Zurigo 1998, n. 47 ad

art. 179). Presupposto essenziale per una convivenza ai sensi dell'art. 179

cpv. 2 CC è l'incondizionata volontà e l'accordo di entrambe le parti a ricostituire

una comunione tra coniugi durevole, laddove un semplice tentativo di ripresa di

vita comune non può affatto ritenersi sufficiente (Hasenböhler/ Opel, op, cit., n. 12 ad art. 179 e rinvii a

DTF 42 I 97 e OGer ZH: ZR 1964 pag. 301 n. 126; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Band. I,

Berna 1988, n. 15 ad art. 179; Bräm/ Hasenböhler,

op. cit., n. 47 ad art. 179; Bachmann,

Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach

zürcherischem Verfahrensrecht, Tesi San Gallo 1995, pag. 247). La ripresa della

comunione tra i coniugi può anzitutto trovare riscontro in fattori visibili

esteriormente, come ad esempio la ripresa della comunione domestica, ma non

necessariamente. Nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione ad

esempio il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l'altro non è

direttamente rilevante (Bachmann,

op. cit., pag. 248 e seg.; Bräm/

Hasenböhler, op. cit., n. 47 ad art. 179).

A

ciò si aggiunge per il resto che le misure emesse a protezione dell'unione

coniugale -a differenza delle misure cautelari pronunciate contestualmente ad

una causa di divorzio- continuano ad avere effetti anche in caso di

un'eventuale reiezione o ritiro di un'azione di divorzio, fermo restando che

non sia ammessa la convivenza giusta l'art. 179 cpv. 2 CC (Bachmann, op. cit., pag. 250; Stettler/Germani, Droit civil III, 2a ed.,

Friborgo 1999, n. 420 pag. 269).

7.

In

concreto, al contraddittorio per il rigetto definitivo dell'opposizione,

l'istante ha fermamente contestato l'esistenza di un accordo con la controparte

(verbale d'udienza, pag. 2). Nessuno dei documenti prodotti in quel contesto comprova

poi in modo chiaro ed esplicito una convivenza tra le parti -peraltro nemmeno

accennata dall'escusso- per il periodo da gennaio 2005 a giugno 2007. Invero,

in sede di udienza, il Pretore ha richiamato d'ufficio (verbale d'ufficio pag.

3) dalla medesima Pretura gli incarti relativi all'azione di divorzio (inc. OA.2007.93)

e quello relativo alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale

(inc. DI.2007.223). Ed è proprio sulla base delle allegazioni che la moglie ha

manifestato nell'ambito della causa di divorzio, che egli ha poi concluso per

la convivenza dei coniugi in quel lasso di tempo e quindi -in virtù dell'art.

179.

cpv. 2 CC- anche per il decadimento dei contributi da lei pretesi.

Ora,

è ben vero che all'udienza tenutasi l'11 luglio 2007 in relazione alla

procedura di divorzio, l'istante ha parlato di coabitazione tra le parti

(richiamo inc. OA.2007.93: verbale d'udienza pag. 1), affermando che le

parti nel 2005 si sono riavvicinate (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto

scritto prodotto all'udienza, pag. 1), che le parti nel 2005 si sono

riavvicinate e, come sarà specificato meglio in seguito, è rinato tra di loro

l'amore e quindi l'azione di divorzio destituita di fondamento e

persino temeraria (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto prodotto

all'udienza, pag. 2), che l'unica cosa che conta, in questa causa, è che i

coniugi da oltre due anni hanno ripreso l'attività famigliare, trascorrono la

maggior parte del tempo assieme, e quando il marito non deve lavorare o non ha

campi da allenamento tutta la famiglia pratica assieme le varie attività, che

l'azione nel merito è infondata e che pur mantenendo domicilio

separato, il marito si ferma a dormire a casa e si fatica quindi a

capire quale sia l'interesse a divorziare per quest'ultimo, tenuto conto che le

parti coabitano tuttora (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto scritto

prodotto all'udienza, pag. 3), e per finire che non essendoci separazione di

fatto per il periodo legale di due anni l'azione deve essere respinta senza che

occorra disquisire oltre visto che intento della moglie è quello di

proseguire con l'unione coniugale, dato che finora, essa, come per il primo

giorno, è innamorata del marito (richiamo inc. OA.2007.93: riassunto

scritto prodotto all'udienza, pag. 4). Ma è altrettanto vero che come

tale l'azione di divorzio era stata introdotta unilateralmente dall'escusso il

14.

maggio 2007 fondandola sull'art. 114 CC, che esige appunto al momento della

sua litispendenza che i coniugi abbiano vissuto separati per almeno due anni

(richiamo inc. OA.2007.93: petizione, pag. 1). In quel contesto egli riteneva

anzi pacifico che le parti vivano separate da oltre due anni, essi

possiedono infatti due domicili distinti a far tempo dal 1° agosto 2003 (richiamo

inc. OA.2007.93: petizione, pag. 1 e 4).

Persino

nell'ambito della nuova procedura di misure a protezione dell'unione coniugale,

sempre introdotta dall'escusso il 13 agosto 2007 -e invero intesa ad adattare

l'assetto stabilito dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 alla sua nuova

situazione (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 2) e

alle circostanze certamente mutate in maniera rilevante e duratura (richiamo

inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 3)- ha puntualizzato come la

moglie non ha mai accettato l'idea di divorziare e che pertanto aveva dovuto

attendere lo scadere dei due anni di separazione per inoltrare una formale

procedura di divorzio in data 14 maggio 2007, fermo restando che l'attesa

è comunque durata quattro anni (richiamo inc. DI.2007.223: replica 1°

ottobre 2007, pag. 2). Egli ha altresì aggiunto che all'udienza di

discussione dell'11 luglio 2007 è emerso che sebbene il marito fosse pronto e

intenzionato a divorziare, la moglie non lo era affatto e interpretava (a torto

o a ragione) i loro rapporti (ancora intimi) come una convivenza continua (richiamo

inc. DI.2007.223: replica 1° ottobre 2007, pag. 2). Non da ultimo poi, dal

conteggio prodotto dall'istante e -come già detto- rimasto incontestato

dall'escusso, risulta peraltro che dal gennaio 2005 egli ha comunque continuato

ad adempiere al suo obbligo alimentare perlomeno nella misura di complessivi fr.

2'150.– mensili (doc. D).

8.

Tutti

questi elementi, e alla luce della contraddittorietà che invero sembra

contraddistinguere costantemente l'atteggiamento assunto da entrambe le parti, si

scontrano con l'esistenza di una volontà durevole ed incondizionata di ambedue

le parti a riprendere una vita comune. E, di per sé, nemmeno il ritiro da parte

dell'escusso della sua azione di divorzio, sospesa in precedenza per dare modo

alle parti di trovare una soluzione bonale (richiamo inc. OA.2007.93: verbale

d'udienza 11 luglio 2007, pag. 1 in basso, e richiesta alla Pretura del 24

luglio 2007), comporta la cancellazione del regime delle misure a protezione

dell'unione coniugale (cfr. sopra, consid. 6).

Si

aggiunga per il resto che non è compito del giudice del rigetto interpretare o

rivedere quanto stabilito da un valido titolo di rigetto definitivo, né quella

di dirimere questioni di diritto materiale delicate dove il potere di

apprezzamento assume particolare importanza e men che meno quella di accertare

se il comportamento di un creditore può costituire un abuso di diritto -peraltro

in concreto nemmeno preteso dall'escusso- e una violazione della buona fede

(DTF 124 III 501, consid. 3a).

9.

Considerato

che l'istanza è suffragata da un valido titolo di rigetto definitivo anche per

i contributi alimentari che l'istante rivendica dopo il gennaio 2005 (doc. D),

non potendosi ritenere che la decadenza giusta l'art. 179 cpv. 2 CC sia

comprovata da documenti chiari e univoci, l'appello va così accolto con

conseguente riforma della sentenza pretorile. Tassa di giustizia e indennità in

appello seguirebbero la soccombenza dell'escusso. Non avendo presentato

osservazioni, né chiesto la conferma del giudizio impugnato, egli non può

tuttavia essere considerato soccombente, fermo restando che nella procedura di

rigetto dell'opposizione nemmeno aveva accennato a una convivenza tra i coniugi

(Chiesa in: NRCP 2003, pag. 227

con rinvii). Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa

di giustizia e dall'attribuire indennità all'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamato l'art. 80 cpv. 1, 81 cpv. 1 LEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia: 1. L'appello

è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 22 giugno 2009

del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza 19 ottobre 2007 è

accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da

AO 1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________.

2.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.–, da anticipare

dall'istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte

fr. 300.– a titolo di indennità.”

2.

Non si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio e non si

assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

60'232.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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