14.2009.63
Opposizione a sequestro: nova - legittimazione a ricorrere - se il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo l'escusso deve rendere perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri
28 agosto 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.63
Data decisione, Autorità:
28.08.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_660/2009, 16.03.2010
Titolo:
Opposizione a sequestro: nova - legittimazione a ricorrere - se il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo l'escusso deve rendere perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi - prestazione di una garanzia
GARANZIA PER LA RESPONSABILITÀ DEL SEQUESTRO
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
art. 22 LALEF
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 273 cpv. 1 LEF
art. 278 cf. 3 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.63
Lugano
28 agosto
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2009.355 della Pretura __________) promossa con opposizione 9 febbraio
2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
il sequestro 23 dicembre 2008 (inc. EF.2008.3325)
(n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
in cui il Pretore __________, con decisione 25 giugno 2009, ha respinto l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, e la richiesta di
prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 400'000.–
formulata contestualmente all'istanza e, di nuovo, successivamente in data 24
febbraio 2009;
appellante AP 1 con allegato 6 luglio 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e
annullare il sequestro, come pure di accogliere la sua domanda di prestazione
della garanzia ex art. 273 LEF;
lette le osservazioni 5 agosto 2009 con cui il
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 dicembre 2008 diretto contro AP 1, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di porre sotto sequestro “le
quote di PPP relative al fondo n. __________ RFD __________, e in particolare il
foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________
(quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di
comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà
2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà), il foglio di PPP
n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________
(quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di
comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà
2/10), il foglio di PPP n. __________ [recte: __________] (quota di
comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10)
e il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10)”, il tutto fino a
concorrenza dell'importo di fr. 111'288.10 oltre interessi del 5% dal 19 giugno
2008.
B. Il
sequestrante fonda il credito sul contratto di compravendita immobiliare 3
aprile 2007 -rogato con atto n. __________ del notaio __________- con cui ha
acquistato dai signori __________ (comproprietario per 1/10), __________
(comproprietaria per 3/10), AP 1 (comproprietario per 2/10), __________
(comproprietaria per 2/10) e la società __________ di __________
(comproprietaria per 2/10), la PPP n. __________ (quota di comproprietà
64/1000) del fondo base n. __________ RFD di __________, con diritto esclusivo
sull'unità n. 18 [appartamento 10A] composta di lavanderia, WC, cantina, scala
al PT del blocco A, 2 camere, soggiorno-pranzo, cucina, guardaroba, atrio,
bagno, doccia, scala, balcone, al primo piano A, come al piano di ripartizione,
presso il __________ (doc. A). Il costo è stato fissato in fr. 2'500'000.–, di
cui fr. 1'800'000.– versati a conferma dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario
del trapasso di proprietà, mentre il saldo di fr. 750'000.– (e di questi fr.
150'000.– quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari)
provvisoriamente depositato sul conto clienti del notaio rogante. Il contratto
prevedeva poi che “l'immissione in possesso avverrà alla consegna
dell'appartamento prevista al più tardi entro il 30 giugno 2007” fermo restando che “in caso di ritardo nella consegna i venditori riconoscono
all'acquirente un'indennità giornaliera di fr. 2'000.–” (doc. A: clausola
n. 8.2).
In
sostanza AO 1 rivendica nei confronti dei venditori, responsabili solidalmente
fra di loro, un credito per ritardo nella consegna dell'immobile che stima in
fr. 710'000.– (2'000x355 giorni). In effetti, constatata l'esistenza di difetti
all'immobile e la mancata conclusione di vari lavori, situazione già accertata in
occasione del sopralluogo del 1° aprile 2008, di comune accordo le parti avevano
nondimeno fissato al 19 giugno 2008 la consegna dell'immobile. La cifra era coperta
dal fondo fiduciario depositato presso il notaio rogante nella misura di fr. 598'711.90,
ossia quanto rimaneva dei fr. 600'000.– (750'000./.150'000 a garanzia della TUI) dedotte le tasse comunali e cantonali già pagate. Di modo che, il sequestro
era giustificato limitatamente all'importo residuo di fr. 111'288.10
(710'000./.598'711.90).
C. Il
23 dicembre 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro del foglio
di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di
comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________
(quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________
(quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________
(quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________
(quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________
(quota di comproprietà 2/10), relative al fondo base n. __________ RFD Lugano, per
l'importo di fr. 111'288.10 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2008.
D. Il 9
febbraio 2009 AP 1 ha fatto opposizione al sequestro, evidenziando che il contratto
di compravendita prevedeva anche altre clausole in merito alla consegna
dell'immobile. Era in particolare previsto che nell'eventualità in cui il
ritardo nella consegna dell'immobile fosse da ricondurre esclusivamente a
specifici lavori voluti dal sequestrante, da questi commissionati a imprese di
sua scelta e che avrebbero dovuto essere completati entro il 15 maggio 2007, le
parti avrebbero rinegoziato un nuovo termine di consegna (clausola n. 8.2). In
concreto, il sequestrante -prendendosi a carico i relativi costi- aveva appunto
preteso puntuali modifiche e lavori supplementari all'interno dell'alloggio,
assegnati a imprese che egli medesimo aveva indicato. Il ritardo che ne era
conseguito, a cominciare dalla riconsegna dell'appartamento ai venditori -avvenuta
in data 21 maggio in luogo del 15 maggio 2007- alfine di permettere l'esecuzione
delle rifiniture di loro competenza, alla progettazione dei lavori voluti e che
egli aveva affidato a una direzione lavori esterna di sua scelta oltre alle
reiterate modifiche intervenute in corso di esecuzione, era totalmente
imputabile a lui. Pacifica quindi, come previsto da contratto, la negoziazione
di un nuovo termine di consegna. Di fatto, il sequestrante aveva provveduto ad
arredare con mobilio l'appartamento già ad ottobre 2007, il certificato di
abitabilità era poi stato rilasciato il 5 dicembre 2007 e il 31 gennaio 2008 i
venditori avevano notificato l'ultimazione dei lavori. Il sequestrante aveva
altresì ritardato il sopralluogo che si era in definitiva svolto il 1° aprile
2008 e che aveva evidenziato la necessità di ulteriori lavori di rifinitura. Di
comune accordo le parti avevano per finire fissato al 19 giugno 2008 la consegna
dell'immobile. Di modo che la pretesa indennità di ritardo di fr. 710'000.– costituiva
un evidente abuso di diritto. Né l'esistenza né l'esigibilità del credito erano
verosimili e, semmai, si sarebbe giustificata per la quota parte di comproprietà
pari a 2/10 -ossia fr. 22'257.62- visto che il sequestro non era stato pronunciato
solidalmente verso tutti i venditori. Giustificata poi la prestazione di una
garanzia ex art. 273 LEF per l'importo di fr. 400'000.–, in quanto il sequestro
e la conseguente restrizione della facoltà di disporre aveva impedito l'iscrizione
a registro fondiario della compravendita a terzi delle quote di PPP n. __________
e __________ e l'incasso del saldo residuo del prezzo di vendita.
Al contraddittorio
del 2 giugno 2009, cui il sequestrante non ha presenziato, l'opponente ha
ribadito la non verosimiglianza del credito (esistenza e esigibilità), ha
accennato ad una revoca del sequestro ex art. 280 n. 1 LEF per discrepanza tra
il credito dell'istanza e quello del decreto di sequestro, riconfermando in
tutto e per tutto le sue argomentazioni.
E. Con
sentenza 25 giugno 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Ha anzitutto stabilito che le contestazioni
dell'opponente erano rivolte solo all'esistenza, all'esigibilità e al quantum
del credito rivendicato dal sequestrante. Ciò posto, il sequestro si fondava
sul contratto di compravendita agli atti e sul verbale allestito al sopralluogo
del 19 giugno 2008, donde la verosimiglianza del credito di fr. 710'000.– per
ritardo nella consegna dell'immobile. Appariva pure fondata la solidarietà tra
Fatti
i venditori, intervenuti a mò di società semplice, di modo che l'opponente
rispondeva per l'intero importo. Per il resto l'appartenenza dei beni risultava
dagli estratti del registro fondiario agli atti. Il Pretore non ha invece
ritenuto verosimile la tesi secondo cui il ritardo nella consegna definitiva
dell'immobile fosse da ascrivere solo e esclusivamente ai lavori pretesi dal
sequestrante. Nessun documento sottoscritto da quest'ultimo dava atto di una
riconsegna dell'immobile ai venditori il 21 maggio 2007. E, anche il preteso e continuo
rinvio del sopralluogo non trovava riscontro. Inoltre, il 1° aprile 2008 si era
evidenziata la necessità di ulteriori opere e, pur non essendo completate, le
parti avevano concordato la consegna definitiva al 19 giugno 2008. Senza
rilevanza, al riguardo, il certificato di abitabilità del 5 dicembre 2007, le
bollette dell'elettricità per il periodo da novembre 2007 a febbraio 2008 e ancora la presenza di mobilio nell'appartamento già a ottobre 2007. Ha così ritenuto fondati i presupposti per la concessione del sequestro. Di qui, la reiezione
dell'istanza di opposizione.
Per il
Pretore il grado di verosimiglianza per la pronuncia e la conferma del
sequestro era talmente alto da non giustificare la prestazione di una garanzia
ex art. 273 LEF, peraltro già di per sé infondata. In effetti, i pretesi
contratti di compravendita delle PPP n. __________ e n. __________ risalivano
rispettivamente a novembre 2006 e a giugno 2007. Che quindi la mancata iscrizione
dei relativi trapassi di proprietà fosse dovuta al sequestro decretato il 23
dicembre 2008 non era verosimile, posto oltretutto come del presunto danno di
fr. 400'000.– non vi fosse alcun riscontro.
F. Con
il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il
sequestro. Rimprovera al Pretore di non avere verificato la titolarità dei beni
sequestrati. Gli estratti del registro fondiario prodotti dal sequestrante davano
atto della situazione esistente al 5 settembre 2008, prima dell'istanza di
sequestro, e che essendo di pubblica notorietà il giudice doveva accertare d'ufficio.
In effetti, nel frattempo quelle PPP erano state vendute ed era quindi
intervenuto un trapasso di proprietà, tant'è che i sequestri erano stati
infruttuosi. Egli si era comunque visto costretto a difendersi e in definitiva
a sostenere i relativi costi di procedura che il Pretore gli aveva addebitato
(tassa di giustizia e spese, oltre a fr. 1'200.– per ripetibili). Di modo che la
riforma del dispositivo pretorile s'imponeva già solo per questo motivo. Invero
le uniche quote PPP sulle quali era stato di fatto iscritto il sequestro erano
le n. __________ e n. __________, che però erano pure già state vendute a
terzi. A registro fondiario il loro trapasso di proprietà era intervenuto poi il
24 giugno 2009, prima che il Pretore emettesse la sua decisione di conferma del
sequestro. Di qui la necessità di revocarlo.
L'appellante
reputa altresì legittima la richiesta di prestazione di una garanzia ex art.
273 LEF di complessivi fr. 400'000.– per pretese di risarcimento del danno dovute
all'annotazione a registro fondiario e a carico delle PPP n. __________ e n. __________
di un sequestro assurdo e infondato.
G. Delle
osservazioni del sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore
destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci
giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il
rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora
il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
3.
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30.
ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
È
così ammissibile l'eccezione che l'appellante solleva per la prima volta in
appello contestando di essere titolare dei beni sequestrati -e quindi esserne
proprietario- e dei nuovi estratti del registro fondiario che produce
contestualmente al ricorso (doc. 16-27 in appello).
4.
La legittimazione
per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere, costituiscono un presupposto
processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio (Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e
2993). E l'esigenza di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro
-l'art. 278 cpv. 1 precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi
diritti”- e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi
dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser,
Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV
1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op.
cit., n. 20 ad art. 278; Artho von
Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad 1.3).
Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del
sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la
decisione su opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser, op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther, op. cit., n. 65 e 77 ad
§ 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a
ed., Zurigo 1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel,
Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art.
278; Dallèves, Le séquestre, FJS
n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è
legittimato a interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non
rende perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi
allorquando il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278
con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007
[14.2007.33], consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio
2005.
[14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17],
consid. 4.3; 9 gennaio 2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003
[14.2003.64], consid. 1.5).
5.
Nel caso concreto, a torto l'appellante si duole di essere stato costretto
a pagare gli oneri processuali relativi ad una procedura di sequestro
concernente fondi intestati a terzi e, per questo, pretende la riforma del
Dispositivo
dispositivo pretorile (appello, pag. 4 n. 3). Giova anzitutto rammentare che il
creditore sequestrante al momento di introdurre l'istanza di sequestro è
chiamato a rendere verosimile l'appartenenza dei beni al debitore, presupposto
che alla luce della situazione attestata dagli estratti del registro fondiario
datati 5 settembre 2008 (doc. G nell'inc. EF.2008.3325) sembrava adempiuto. Dal
canto suo, oltretutto, davanti al primo giudice, l'opponente aveva dichiarato
che il sequestro aveva bloccato la vendita di 10 appartamenti e totalmente
congelato la promozione immobiliare dal mese di dicembre 2008 ad oggi (verbale
d'udienza, pag. 2 in fondo). Certo, in appello, l'opponente dimostra che 10
delle PPP considerate sono oggettivamente di proprietà di terzi e che il
relativo trapasso precedeva il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008:
trattasi segnatamente delle PPP n. __________ (doc. 16 in appello: il cui trapasso risale al 22 dicembre 2008), n. __________ (doc. 17 in appello: il 12 settembre 2008), n. __________ (doc. 18 in appello: il 18 novembre 2008), n. __________ (doc. 19 in appello: il 1° dicembre 2008), n. __________ (doc. 20 in appello: il 10 ottobre 2008), n. __________ (doc. 21 in appello: il 6 ottobre 2008), n. __________
(doc. 22 in appello: il 21 ottobre 2008), n. __________ (doc. 24 in appello: il 25 novembre 2008), n. __________ (doc. 25 in appello: il 6 agosto 2008) e n. __________ (consultazione il 24 agosto 2009 del relativo estratto RF al sito internet
di competenza del registro fondiario: il 12 settembre 2008), fermo restando che
la PPP n. __________ cui accenna l'appellante (doc. 23 in appello) non era affatto contemplata dal decreto di sequestro (sopra, consid. C). Ma, da questo
punto di vista, proprio perché il sequestro riguardava beni che a quel momento
appartenevano già incontestabilmente a terzi, il debitore sequestrato non poteva
pretendersi leso e pregiudicato nei suoi interessi e quindi legittimato a
introdurre opposizione. Semmai, spettava ai diretti interessati -ovvero ai
singoli proprietari di quei fondi- il privilegio di far valere pretese al
riguardo. Di modo che, a prescindere dal fatto che per quanto si evince dagli
estratti fondiari prodotti agli atti (cfr. in proposito Reiser, op. cit., n. 61 ad art. 275) e -per stessa ammissione
dell'appellante- nel caso specifico sembrerebbe che su questi fondi i
sequestri sono stati infruttuosi (appello, pag. 4 n. 3), sotto questo
profilo, l'opposizione e l'appello si rivelano irricevibili per carenza di
interesse giuridico.
6. L'appellante afferma di non essere proprietario (per una quota di
comproprietà di 2/10) delle PPP n. __________ e n. __________ in quanto vendute
a terzi, precisando che il 24 giugno 2009, quindi prima della decisione
pretorile impugnata, il relativo trapasso di proprietà è stato iscritto a
registro fondiario. Pertanto, il sequestro deve essere revocato (appello, pag.
4 n. 4). Ora, davanti al Pretore l'opponente aveva in effetti prodotto gli atti
di compravendita immobiliare risalenti rispettivamente al 21 novembre 2006 (PPP
n. __________: doc. 13) e 6 giugno 2007 (PPP n. __________: doc. 14). Tuttavia
non pretendeva né aveva prodotto alcunché attestante il fatto che prima del 23
dicembre 2008, giorno cui risale il sequestro, quel trapasso di proprietà fosse
stato iscritto a registro fondiario, circostanza che peraltro trovava riscontro
negli estratti datati 5 settembre 2008 che il sequestrante aveva allegato alla
richiesta di sequestro (doc. G, estratto n. 6 e 7 del plico). Anzi, in
proposito, nel suo memoriale di opposizione il debitore aveva persino affermato
che in conseguenza dei sequestri richiesti dall'istante, non è stato
possibile procedere all'iscrizione nel registro fondiario di tali atti (act.
I, pag. 9 in alto). E, come traspare dal doc. 17, prodotto sempre da lui
davanti al Pretore, neanche il 30 marzo 2009 era stato dato seguito ad
un'iscrizione in tal senso. Il 2 giugno 2009 ancora, in occasione del
contraddittorio davanti al Pretore, egli ribadiva che altri due appartamenti
già venduti non possono essere oggetto di trapasso di proprietà a causa del
sequestro (verbale d'udienza, pag. 2 in basso). Pertanto, da questo punto di vista, l'appartenenza di quei fondi al debitore sequestrato (quota di
comproprietà di 2/10) era ben verosimile. Nulla ostava quindi all'annotazione a
registro fondiario del provvedimento decretato il 23 dicembre 2008, e meglio come
appunto risulta dagli estratti che ora l'appellante produce davanti a questa
Camera (doc. 26 e 27 in appello: annotazioni).
Invero,
in relazione alle PPP n. __________ e n. __________ risulterebbe che a registro
fondiario sia stato altresì iscritto un trapasso di proprietà per compravendita
risalente al 24 giugno 2009 (doc. 26 e 27 in appello: proprietà), quindi il giorno prima dell'emissione della sentenza impugnata, di cui però nulla è dato di
sapere. Ma tant'è. In mancanza di più specifiche indicazioni, fino a prova
contraria e nella misura in cui dagli stessi estratti l'annotazione del
sequestro risulta ancora attuale, come tale quell'iscrizione non inficia il
provvedimento che l'ha preceduta e i cui effetti non sono di per sé ostacolati
né dalla procedura di opposizione né dall'eventuale procedura di ricorso (art.
278 cpv. 4 LEF). Anzi, nella misura in cui l'appellante medesimo si limita ad
eccepire di non pretendersi più proprietario di questi due fondi dal 24 giugno
2009 -senza fornire particolari spiegazioni in merito- egli, in ogni modo, non
rende verosimile il suo interesse all'opposizione e quindi alla procedura di
appello cui ha dato avvio. Di modo che, anche sotto questo profilo il suo
ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Sulla
prestazione di garanzia ex art. 273 LEF
7. Vista
l'irricevibilità dell'appello, e a titolo abbondanziale, giova rammentare che per
l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del
debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di
sequestro (Piégai, op. cit., p.
308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad
art. 273). Il Pretore respingendo la
domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi altamente convinto
della verosimiglianza del sequestro, non ha ritenuto verosimile la tesi
dell'opponente secondo cui il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008 fosse
stato la causa del preteso danno dovuto alla mancata iscrizione a registro fondiario
del trapasso di proprietà delle PPP n. __________ e n. __________ vendute con atto
notarile rogato l'uno a novembre 2006 e l'altro a giugno 2007 (sentenza
impugnata, pag. 7 in basso). Il danno quantificato dall'opponente in fr.
400'000.– poi, non era stato minimamente giustificato (sentenza impugnata, pag.
8 in alto. Dal canto suo però l'appellante non pretende che questa argomentazione
sia errata, limitandosi a temere un'azione risarcitoria che ingenererà un
regresso verso il sequestrante, responsabile di un sequestro assurdo e del
tutto infondato. Di modo che, sprovvisto di motivazione, da questo punto di
vista l'appello si sarebbe comunque rivelato nullo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5, per il rinvio dell'art. 25 LALEF) e quindi
inammissibile.
8. La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere dichiarato
irricevibile. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati
gli art. 271 segg. LEF, 22 e 25 LALEF, art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 600.–.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
111'288.10, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.
98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster