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Decisione

14.2009.63

Opposizione a sequestro: nova - legittimazione a ricorrere - se il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo l'escusso deve rendere perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri

28 agosto 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i venditori, intervenuti a mò di società semplice, di modo che l'opponente

rispondeva per l'intero importo. Per il resto l'appartenenza dei beni risultava

dagli estratti del registro fondiario agli atti. Il Pretore non ha invece

ritenuto verosimile la tesi secondo cui il ritardo nella consegna definitiva

dell'immobile fosse da ascrivere solo e esclusivamente ai lavori pretesi dal

sequestrante. Nessun documento sottoscritto da quest'ultimo dava atto di una

riconsegna dell'immobile ai venditori il 21 maggio 2007. E, anche il preteso e continuo

rinvio del sopralluogo non trovava riscontro. Inoltre, il 1° aprile 2008 si era

evidenziata la necessità di ulteriori opere e, pur non essendo completate, le

parti avevano concordato la consegna definitiva al 19 giugno 2008. Senza

rilevanza, al riguardo, il certificato di abitabilità del 5 dicembre 2007, le

bollette dell'elettricità per il periodo da novembre 2007 a febbraio 2008 e ancora la presenza di mobilio nell'appartamento già a ottobre 2007. Ha così ritenuto fondati i presupposti per la concessione del sequestro. Di qui, la reiezione

dell'istanza di opposizione.

Per il

Pretore il grado di verosimiglianza per la pronuncia e la conferma del

sequestro era talmente alto da non giustificare la prestazione di una garanzia

ex art. 273 LEF, peraltro già di per sé infondata. In effetti, i pretesi

contratti di compravendita delle PPP n. __________ e n. __________ risalivano

rispettivamente a novembre 2006 e a giugno 2007. Che quindi la mancata iscrizione

dei relativi trapassi di proprietà fosse dovuta al sequestro decretato il 23

dicembre 2008 non era verosimile, posto oltretutto come del presunto danno di

fr. 400'000.– non vi fosse alcun riscontro.

F. Con

il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il

sequestro. Rimprovera al Pretore di non avere verificato la titolarità dei beni

sequestrati. Gli estratti del registro fondiario prodotti dal sequestrante davano

atto della situazione esistente al 5 settembre 2008, prima dell'istanza di

sequestro, e che essendo di pubblica notorietà il giudice doveva accertare d'ufficio.

In effetti, nel frattempo quelle PPP erano state vendute ed era quindi

intervenuto un trapasso di proprietà, tant'è che i sequestri erano stati

infruttuosi. Egli si era comunque visto costretto a difendersi e in definitiva

a sostenere i relativi costi di procedura che il Pretore gli aveva addebitato

(tassa di giustizia e spese, oltre a fr. 1'200.– per ripetibili). Di modo che la

riforma del dispositivo pretorile s'imponeva già solo per questo motivo. Invero

le uniche quote PPP sulle quali era stato di fatto iscritto il sequestro erano

le n. __________ e n. __________, che però erano pure già state vendute a

terzi. A registro fondiario il loro trapasso di proprietà era intervenuto poi il

24 giugno 2009, prima che il Pretore emettesse la sua decisione di conferma del

sequestro. Di qui la necessità di revocarlo.

L'appellante

reputa altresì legittima la richiesta di prestazione di una garanzia ex art.

273 LEF di complessivi fr. 400'000.– per pretese di risarcimento del danno dovute

all'annotazione a registro fondiario e a carico delle PPP n. __________ e n. __________

di un sequestro assurdo e infondato.

G. Delle

osservazioni del sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di

annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce

sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore

destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci

giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il

rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora

il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore

deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,

atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure

che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo

ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la

procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.

con rif.; Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

È

così ammissibile l'eccezione che l'appellante solleva per la prima volta in

appello contestando di essere titolare dei beni sequestrati -e quindi esserne

proprietario- e dei nuovi estratti del registro fondiario che produce

contestualmente al ricorso (doc. 16-27 in appello).

4.

La legittimazione

per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere, costituiscono un presupposto

processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio (Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e

2993). E l'esigenza di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro

-l'art. 278 cpv. 1 precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi

diritti”- e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi

dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser,

Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV

1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op.

cit., n. 20 ad art. 278; Artho von

Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad 1.3).

Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del

sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la

decisione su opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser, op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther, op. cit., n. 65 e 77 ad

§ 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a

ed., Zurigo 1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel,

Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art.

278; Dallèves, Le séquestre, FJS

n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è

legittimato a interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non

rende perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi

allorquando il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278

con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007

[14.2007.33], consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio

2005.

[14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17],

consid. 4.3; 9 gennaio 2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003

[14.2003.64], consid. 1.5).

5.

Nel caso concreto, a torto l'appellante si duole di essere stato costretto

a pagare gli oneri processuali relativi ad una procedura di sequestro

concernente fondi intestati a terzi e, per questo, pretende la riforma del

Dispositivo

dispositivo pretorile (appello, pag. 4 n. 3). Giova anzitutto rammentare che il

creditore sequestrante al momento di introdurre l'istanza di sequestro è

chiamato a rendere verosimile l'appartenenza dei beni al debitore, presupposto

che alla luce della situazione attestata dagli estratti del registro fondiario

datati 5 settembre 2008 (doc. G nell'inc. EF.2008.3325) sembrava adempiuto. Dal

canto suo, oltretutto, davanti al primo giudice, l'opponente aveva dichiarato

che il sequestro aveva bloccato la vendita di 10 appartamenti e totalmente

congelato la promozione immobiliare dal mese di dicembre 2008 ad oggi (verbale

d'udienza, pag. 2 in fondo). Certo, in appello, l'opponente dimostra che 10

delle PPP considerate sono oggettivamente di proprietà di terzi e che il

relativo trapasso precedeva il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008:

trattasi segnatamente delle PPP n. __________ (doc. 16 in appello: il cui trapasso risale al 22 dicembre 2008), n. __________ (doc. 17 in appello: il 12 settembre 2008), n. __________ (doc. 18 in appello: il 18 novembre 2008), n. __________ (doc. 19 in appello: il 1° dicembre 2008), n. __________ (doc. 20 in appello: il 10 ottobre 2008), n. __________ (doc. 21 in appello: il 6 ottobre 2008), n. __________

(doc. 22 in appello: il 21 ottobre 2008), n. __________ (doc. 24 in appello: il 25 novembre 2008), n. __________ (doc. 25 in appello: il 6 agosto 2008) e n. __________ (consultazione il 24 agosto 2009 del relativo estratto RF al sito internet

di competenza del registro fondiario: il 12 settembre 2008), fermo restando che

la PPP n. __________ cui accenna l'appellante (doc. 23 in appello) non era affatto contemplata dal decreto di sequestro (sopra, consid. C). Ma, da questo

punto di vista, proprio perché il sequestro riguardava beni che a quel momento

appartenevano già incontestabilmente a terzi, il debitore sequestrato non poteva

pretendersi leso e pregiudicato nei suoi interessi e quindi legittimato a

introdurre opposizione. Semmai, spettava ai diretti interessati -ovvero ai

singoli proprietari di quei fondi- il privilegio di far valere pretese al

riguardo. Di modo che, a prescindere dal fatto che per quanto si evince dagli

estratti fondiari prodotti agli atti (cfr. in proposito Reiser, op. cit., n. 61 ad art. 275) e -per stessa ammissione

dell'appellante- nel caso specifico sembrerebbe che su questi fondi i

sequestri sono stati infruttuosi (appello, pag. 4 n. 3), sotto questo

profilo, l'opposizione e l'appello si rivelano irricevibili per carenza di

interesse giuridico.

6. L'appellante afferma di non essere proprietario (per una quota di

comproprietà di 2/10) delle PPP n. __________ e n. __________ in quanto vendute

a terzi, precisando che il 24 giugno 2009, quindi prima della decisione

pretorile impugnata, il relativo trapasso di proprietà è stato iscritto a

registro fondiario. Pertanto, il sequestro deve essere revocato (appello, pag.

4 n. 4). Ora, davanti al Pretore l'opponente aveva in effetti prodotto gli atti

di compravendita immobiliare risalenti rispettivamente al 21 novembre 2006 (PPP

n. __________: doc. 13) e 6 giugno 2007 (PPP n. __________: doc. 14). Tuttavia

non pretendeva né aveva prodotto alcunché attestante il fatto che prima del 23

dicembre 2008, giorno cui risale il sequestro, quel trapasso di proprietà fosse

stato iscritto a registro fondiario, circostanza che peraltro trovava riscontro

negli estratti datati 5 settembre 2008 che il sequestrante aveva allegato alla

richiesta di sequestro (doc. G, estratto n. 6 e 7 del plico). Anzi, in

proposito, nel suo memoriale di opposizione il debitore aveva persino affermato

che in conseguenza dei sequestri richiesti dall'istante, non è stato

possibile procedere all'iscrizione nel registro fondiario di tali atti (act.

I, pag. 9 in alto). E, come traspare dal doc. 17, prodotto sempre da lui

davanti al Pretore, neanche il 30 marzo 2009 era stato dato seguito ad

un'iscrizione in tal senso. Il 2 giugno 2009 ancora, in occasione del

contraddittorio davanti al Pretore, egli ribadiva che altri due appartamenti

già venduti non possono essere oggetto di trapasso di proprietà a causa del

sequestro (verbale d'udienza, pag. 2 in basso). Pertanto, da questo punto di vista, l'appartenenza di quei fondi al debitore sequestrato (quota di

comproprietà di 2/10) era ben verosimile. Nulla ostava quindi all'annotazione a

registro fondiario del provvedimento decretato il 23 dicembre 2008, e meglio come

appunto risulta dagli estratti che ora l'appellante produce davanti a questa

Camera (doc. 26 e 27 in appello: annotazioni).

Invero,

in relazione alle PPP n. __________ e n. __________ risulterebbe che a registro

fondiario sia stato altresì iscritto un trapasso di proprietà per compravendita

risalente al 24 giugno 2009 (doc. 26 e 27 in appello: proprietà), quindi il giorno prima dell'emissione della sentenza impugnata, di cui però nulla è dato di

sapere. Ma tant'è. In mancanza di più specifiche indicazioni, fino a prova

contraria e nella misura in cui dagli stessi estratti l'annotazione del

sequestro risulta ancora attuale, come tale quell'iscrizione non inficia il

provvedimento che l'ha preceduta e i cui effetti non sono di per sé ostacolati

né dalla procedura di opposizione né dall'eventuale procedura di ricorso (art.

278 cpv. 4 LEF). Anzi, nella misura in cui l'appellante medesimo si limita ad

eccepire di non pretendersi più proprietario di questi due fondi dal 24 giugno

2009 -senza fornire particolari spiegazioni in merito- egli, in ogni modo, non

rende verosimile il suo interesse all'opposizione e quindi alla procedura di

appello cui ha dato avvio. Di modo che, anche sotto questo profilo il suo

ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulla

prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

7. Vista

l'irricevibilità dell'appello, e a titolo abbondanziale, giova rammentare che per

l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di

sequestro (Piégai, op. cit., p.

308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad

art. 273). Il Pretore respingendo la

domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi altamente convinto

della verosimiglianza del sequestro, non ha ritenuto verosimile la tesi

dell'opponente secondo cui il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008 fosse

stato la causa del preteso danno dovuto alla mancata iscrizione a registro fondiario

del trapasso di proprietà delle PPP n. __________ e n. __________ vendute con atto

notarile rogato l'uno a novembre 2006 e l'altro a giugno 2007 (sentenza

impugnata, pag. 7 in basso). Il danno quantificato dall'opponente in fr.

400'000.– poi, non era stato minimamente giustificato (sentenza impugnata, pag.

8 in alto. Dal canto suo però l'appellante non pretende che questa argomentazione

sia errata, limitandosi a temere un'azione risarcitoria che ingenererà un

regresso verso il sequestrante, responsabile di un sequestro assurdo e del

tutto infondato. Di modo che, sprovvisto di motivazione, da questo punto di

vista l'appello si sarebbe comunque rivelato nullo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5, per il rinvio dell'art. 25 LALEF) e quindi

inammissibile.

8. La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere dichiarato

irricevibile. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 22 e 25 LALEF, art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 600.–.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

111'288.10, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.

98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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