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Decisione

14.2009.66

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Eccezione di prescrizione. Interruzione della prescrizione

20 agosto 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 24/27 marzo

2009 dell’UEF di __________ lo AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr.

34'517.90, indicando quale titolo di credito: “Alimenti arretrati dovuti a

favore della ex moglie e del figlio J__________ E__________ in base alla

sentenza della Pretura di __________ del 16.04.1999, per il periodo dal

01.07.1999 al 30.09.2002 (fine LAA) pari a fr. 35'117.90 come al nostro scritto

del 02.08.2006 ./. suoi vers. dal 07.04.2004 al 05.03.2007 fr. 600.--, totale

scoperto fr. 34'517.90”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo.

B. L’istante

fonda la sua pretesa sulla decisione cautelare del

28 maggio

2002 emessa dal Pretore della Giurisdizione di __________ con cui è stato

stabilito il contributo alimentare che il convenuto doveva versare per il

figlio e la ex moglie e sulla cessione dell’8 luglio 2002 di quest’ultima (doc.

C), con cui ha ceduto all’istante i contributi alimentari anticipati per il

figlio J__________ a decorrere dal 1. luglio 1999. Il procedente ha chiesto il

pagamento dei contributi alimentari per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30

settembre 2002 pari a fr. 35'117.90, dedotti fr. 600.--versati dall’escusso,

per uno scoperto di fr. 34'517.90.

C. All’udienza

di contraddittorio del 2 giugno 2009 l’istante si è riconfermato nella sua

richiesta, mentre AP 1 ha eccepito la prescrizione del credito trattandosi di

alimenti per il periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e non essendo

intervenuto prima del 24 marzo 2009, giorno dell’emissione del PE in oggetto, alcun

atto interruttivo ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CO. L’escusso ha rilevato che

la lettera del 23 giugno 2006 (doc. E) non costituisce un valido riconoscimento

di debito, non essendovi indicato l’importo complessivo del debito. Inoltre

questo scritto precede la lettera del 4 luglio 2006 (doc. D), in cui l’Ufficio

del sostegno sociale e inserimento riepiloga la sua situazione debitoria.

Con la replica l’istante

ha asserito che il riconoscimento di debito di cui al doc. E è in ogni caso

successivo ad uno scritto al rappresentante legale del debitore (doc. F), in

cui è stato riepilogato quanto il convenuto doveva a titolo di alimenti.

Duplicando il convenuto ha

dichiarato che non risulta che tale documento gli sia mai stato notificato. In

ogni caso il tempo trascorso tra l’invio di questo documento e l’invio dello

scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) esclude che l’insieme di questi due documenti

possa rappresentare un valido riconoscimento di debito.

D. Con sentenza 30 giugno 2009 il

Pretore della Giurisdizione di __________ ha dapprima stabilito che l’importo

scoperto ammontava a fr. 23'560.40. Egli ha poi respinto l’eccezione di

prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo lo scritto del 23 giugno 2006

(doc. E) valido atto interruttivo della prescrizione per le pensioni alimentari

scadute e non ancora prescritte in quel momento. Il primo giudice ha rilevato

che gli importo dovuti per le rendite alimentari in questione sono stati fissati,

seppure in maniera retroattiva, solo con il decreto cautelare del 28 maggio

2002 e quindi solo da quella data sono divenuti esigibili, sostituendosi a

quelli precedentemente in vigore. Pertanto, al momento del riconoscimento di

debito del 23 giugno 2006 (doc. E), nessun contributo alimentare dovuto per il

periodo in esame era ancora prescritto. Ai sensi dell’art. 130 CO infatti la

prescrizione inizia a decorrere da quando il credito è divenuto esigibile.

L’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione è stata quindi accolta per fr.

23'560.40.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 sostenendo

che differenziandosi il titolo di credito indicato nel PE, ossia la sentenza di

divorzio del 16 aprile 1999, dal titolo su cui si fonda l’istanza di rigetto,

prodotto agli atti, ossia la decisione cautelare del 28 maggio 2002, il primo

giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza. L’appellante ribadisce poi

l’eccezione di prescrizione.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in

sede di appello è esclusa la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed

eccezioni. I doc. da G a R prodotti dall’appellato con le osservazioni vanno

pertanto estromessi dall’incarto.

2.

Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il

credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione

o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno ch l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

dimostri che è prescritto.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo

e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti

prodotti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi

giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 331).

Il PE e

il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare nel PE deve essere

indicato quale causa della pretesa lo stesso evento su cui si fonda la

decisione da eseguire. L’indicazione del titolo di rigetto nel PE non è

necessaria. Nel caso di decisione per prestazioni periodiche devono essere

indicati nella domanda di esecuzione e nel PE il periodo, per il quale è stata

promossa l’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80).

Nel PE in oggetto è

indicata la sentenza di divorzio del 16 aprile 1999 (doc. A), mentre l’istanza

di rigetto si fonda sulla decisione cautelare del 28 maggio 2002 (doc. B). Nel

PE è però indicato il periodo per il quale l’istante pretende il pagamento

degli alimenti, ossia dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e uno scritto

dell’istante del 2 agosto 2006. Queste indicazioni hanno permesso, senza ombra

di dubbio, all’escusso di comprendere, al momento della notifica del PE, che

titolo di rigetto era la decisione cautelare del 28 maggio 2002, atteso che

questa decisione stabiliva i contributi dovuti per il periodo per cui si

procede. Questa decisione, munita dell’attestazione di crescita in giudicato,

costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF.

3.

L’escusso

ha sollevato l’eccezione della prescrizione trattandosi di alimenti per il

periodo dal 1. luglio 1999 al 30 settembre 2002 e non essendo intervenuto prima

del 24 marzo 2009, giorno dell’emissione del PE in oggetto, alcun atto

interruttivo ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 CO. Secondo l’appellante la sua

lettera del 23 giugno 2006 (doc. E) non costitusce infatti un valido

riconoscimento di debito, non essendovi indicato l’importo complessivo del dovuto.

Nel caso di specie

richiesta è la prestazione di contributi alimentari retroattivi per la ex

moglie e per il figlio J__________. Va pertanto applicato l’art. 128 n. 1 CO che

prevede la prescrizione con il decorso di cinque anni per azioni per le “sommistrazioni

di viveri e pensioni vittuarie” (Däppen, Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2007, n. 3 ad art. 128)

Secondo l’art. 135 n. 1 CO

la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento del debito per parte del

debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti.

Un riconoscimento, con il

quale il debitore conferma in via di principio il suo obbligo, interrompe la

prescrizione. Per esempio il pagamento di un acconto interrompe la

prescrizione, se il debitore così facendo ammette il principio stesso del suo

obbligo di pagamento e non esclude l’esistenza di un debito residuo (DTF 134

III 591 consid. 5; 119 II 378; 110 II 180 f.). L’obbligo di prestare deve

essere determinato o determinabile e l’individualizzazione dell’obbligo deve

essere chiara. Per pretese pecuniarie non è necessario

indicare l’esatto ammontare. Il riconoscimento può limitarsi alla

conferma in via di principio di un obbligo e non deve riferirsi ad un importo

determinato (DTF 119 II 378; 110 II 180 f. Tralascia il debitore d’indicare

l’ammontare, il riconoscimento si estende a tutto l’importo, che poi si rivelerà

come dovuto in seguito all’obbligo riconosciuto (STF del 17 giugno 2002 5C.41/2002

consid. 2.1, 27 febbraio 2004 5C.112/2003 consid. 4.1; 119 II 378 consid. 7b,

110.

II 181 consid. 3; Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 135; Berti,

Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Teilband V 1h, 2. Lieferung, 2002, n. 17

e 18 ad art. 135).

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che l’escusso con il suo scritto

23.

giugno 2006 (doc. E), con cui ha comunicato all’istante la sua disponibilità

a versare fr. 500.-- al mese per contributi alimentari residui, oltre che per

la ex moglie, pure per il figlio J__________, nonostante non contenga

l’indicazione esatta dell’importo dovuto, costituisce un riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, atto ad interromperere la prescrizione.

Questa ha iniziato a decorrere con l’emissione del decreto cautelare del 28

maggio 2002, con cui sono stati decisi retroattivamente i contributi alimentari

in questione, che tuttavia sono divenuti esigibili solo con l’emissione del

decreto. Pertanto al momento dell’invio del riconoscimento di debito del 23

giugno 2006 (doc. E), ritenuto che ai sensi dell’art. 130 CO la prescrizione

inizia a decorrere quando il credito diventa esigibile, nessun contributo

alimentare dovuto per il periodo in esame era prescritto. Con l’invio dello

scritto del 23 giugno 2006 (doc. E) il decorso della prescrizione di cinque

anni, applicabile alla pretesa per alimenti in esame, è stato poi interrotto.

Come correttamente deciso

dal primo giudice, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante va di

conseguenza respinta e la sentenza pretorile confermata.

4.

L’appello è respinto.

La tassa di giustizia

segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum

in tal senso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF

pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

3.

Intimazione:

- avv. PA 1, __________

RA 1,

_________

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

(Rimedi

giuridici sulla pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

23'560.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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