14.2009.70
Rigetto definitivo - Procedura di exequatur - Decreto ingiuntivo - Applicazione CL
29 settembre 2009Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2009.70
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo - Procedura di exequatur - Decreto ingiuntivo - Applicazione CL
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2009.70
Lugano
29 settembre 2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 marzo 2009 da
AO 1 __________
(patrocinata dall’ PA 1 __________)
contro
AP 1 __________
(patrocinata dall’ PA 2 __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 dicembre 2008 dell’UE
di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 8 luglio 2009 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via
definitiva.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 190.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
21 luglio 2009 postula la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni della parte appellata;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 15/16 dicembre 2008
dell’UE di __________ la AO 1 ha escusso la AP 1 per l’incasso di fr.
125'467.-- oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2008, fr. 6'998.95 e fr.
3'837.35, indicando quale titolo di credito: “1) dichiarato esecutivo,
concernente il credito per fatture scoperte. Pari a Euro 80’044.00, Euro
4'465.10, Euro 2'448.10 al cambio odierno 1 Euro = fr. 1,567475 Decreto
ingiuntivo del 04.06.08 del Tribunale di __________ Sezione distaccata di __________
– 2) Interessi legali maturati fino al 11.12.08 – 3) Spese procedimento in
Italia”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo del 4 giugno 2008 emesso
dal Tribunale di __________, Sezione distaccata di __________, prodotto in
copia conforme all’originale, con annessa l’attestazione di esecutività del 16
ottobre 2008, la relazione di notifica dell’Ufficiale giudiziario del 13 giugno
2008, con cui è stata confermata la notifica del ricorso e del pedissequo
decreto ingiuntivo per via raccomandata tramite il Servizio postale (doc. B),
l’avviso di ricevimento del 17 giugno 2008 del ricorso per decreto ingiuntivo e
del relativo decreto ingiuntivo da parte della AP 1 (doc. C), la prova del
tasso di cambio (doc. F), il conteggio (doc. G), il dettagio degli interessi
maturati (doc. H), il conteggio delle spese per i procedimenti in Italia (doc.
I) e l’estratto RC della convenuta (doc. L).
C. All’udienza di contraddittorio del 19 giugno 2009 l’istante si è
confermata nella sua istanza di rigetto.
Con
la risposta la convenuta vi si è opposta sostenendo che
il
decreto ingiuntivo doc. B, non essendo stato regolarmente notificato alla
convenuta, non può essere sottoposto alla procedura di exequatur.
Con la replica e la duplica le parti si
sono confermate nello loro allegazioni.
D. Con
sentenza 8 luglio 2009 il Pretore del Distretto di __________ __________, ha
accolto l’istanza argomentando che l’eccezione sollevata dalla convenuta circa
l’irregolare notifica del decreto ingiuntivo, senza che abbia sostenuto di
avere subito alcun pregiudizio per i suoi diritti di difesa, non poteva essere
accolta.
E.
Contro la sentenza pretorile si è
tempestivamente aggravata la convenuta riconfermandosi nelle sue allegazioni di
prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
In
virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne
tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o
la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50
CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento
di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai
sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art.
30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da
parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; DTF
125.
III 386).
In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità
della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di
Lugano, in seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore
all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine),
avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il
riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).
2.
Ai sensi dell'art. 25 CL, per
decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi
decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad
esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione,
nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e
riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto
ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL,
se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti
contraddittori delle parti (cfr. CEF 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2a
e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo,
validamente notificato, l'escusso non si oppone donde l'autorità di cosa
giudicata del decreto stesso (Acocella, Internationale
Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen
in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo
1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen
und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechstöffnung, Aberkennungsklage und
Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti
Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324), oppure formula opposizione,
dando avvio a un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione, Milano
2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).
In
concreto, con l'ingiunzione di pagamento del 4 giugno 2008 (doc. B) il giudice
italiano ha assegnato all'escussa un termine di quaranta giorni dalla notifica
dell’atto “avvertendo che il debitore ha diritto di proporre opposizione avanti
all’Ufficio intestato entro il termine medesimo e che, in mancanza di
opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (doc. B, pag. 4). Il 13 giugno
2008.
il decreto ingiuntivo è stato notificato alla convenuta per via postale
(doc. B retro foglio 1 e doc. C), che non ha formulato opposizione. Una volta
cresciuto in giudicato per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo
costituisce base legale sufficiente per un rigetto definitivo dell’opposizione
formulata dalla debitrice contro un precetto esecutivo emesso sulla base di un
tale decreto.
3.
La
parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve
produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),
esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). Nella fattispecie, agli atti figura la copia
conforme all'originale del ricorso per ingiunzione dell'istante del 22 maggio 2008, in calce al quale è stato redatto il testo del decreto ingiuntivo (doc. B, pag. 3 e 4). Il
documento è accompagnato dalla “relazione di notifica” 13 giugno 2008 dell'Ufficiale
giudiziario che dichiara di avere “notificato copia del retroesteso ricorso e
pedissequo decreto a AP 1 con sede in (__________ __________ (Svizzera) via __________
n. __________ a mezzo servizio postale a sensi di legge” (doc. B retro foglio 1).
Esso è stato ricevuto dall'escussa il successivo 17 giugno 2008, come risulta
dall'avviso di ricevimento delle Poste italiane allegato in originale (doc. C).
Il 16 ottobre 2008 il decreto è quindi stato dichiarato esecutivo dal Tribunale
di __________, Sezione distaccata di __________ (doc. B retro foglio 3). Sono,
pertanto, formalmente adempiuti i requisiti posti dagli art. 46 cpv. 1 e 47
cpv. 1 CL (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 3751).
4.
Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza
di exequatur può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati dagli art.
27.
e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice
dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i
fatti rilevanti (Staehelin,
op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., pag. 278). Spetta
infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della
sentenza estera (Donzallaz, op. cit. n. 3587).
Nella
fattispecie l’appellante eccepisce una lesione dell’ordine pubblico svizzero ai
sensi dell’art. 27 n. 2 LC in seguito all’irregolare notificazione per via
postale del decreto ingiuntivo in esame.
a) È
incontestato che il decreto ingiuntivo italiano, insieme alla richiesta
introduttiva dell’istante (doc. B, pag. 1-4), costituisce una “domanda
giudiziale o atto equivalente” ai sensi dell’art. 27 n. 2 CL (cfr. DTF 123 III
374.
consid. 3b; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13
luglio 1995 in re Hengst Import BV v/Campese [C-474/93], in: SZIER/RSDIE 1996
pag. 145 e segg.; sentenza 17 maggio 1995 del Tribunale di appello del Canton
Ticino, in RSDIE 1966 pag. 106; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des
jugements en Europe, Règlement n. 44/2001 Convention de Bruxelles et de Lugano,
3.
ed., Parigi 2002 n. 414, pag. 335).
b) L’art.
27.
n. 2 CL stabilisce che l’atto in questione deve essere “notificato […]
regolarmente ed in tempo utile” affinché il destinatario “possa presentare le
proprie difese”. In concreto, le modalità di notifica si determinano secondo la
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia
civile e commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia l’Italia,
dal 24 gennaio 1982, sia la Svizzera, dal 1. gennaio 1995. Al riguardo la
Svizzera ha tuttavia dichiarato di non ammettere sul suo territorio la
notificazione diretta dall’estero per via postale, altrimenti prevista come
modalità di trasmissione sussidiaria e alternativa dall’art. 10 lett. a CLA65
(cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III,
pag. 2807: dichiarazione 5).
c) Orbene,
in una recente sentenza il Tribunale federale ha osservato che “nell’ottica
delle autorità svizzere, intimazioni per via postale direttamente nelle mani
del destinatario da e per la Svizzera costituiscono tradizionalmente, se non
previste da una Convenzione internazionale o accettate dal paese destinatario,
una violazione della sovranità dello Stato destinatario e sono prive di
qualsiasi efficacia. Secondo il Tribunale federale il rispetto di queste norme
ha inoltre la funzione di tutelare il destinatario, rendendolo attento
all’importanza dell’atto che gli viene consegnato e fornendogli una prima
informazione sul suo contenuto. Peraltro, l’esigenza che l’atto introduttivo o
atto equivalente (per adottare la terminologia della CLA65, art. 15)
rispettivamente la domanda giudiziale o atto equivalente (secondo l’art. 27 n.
2.
CL) debba avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative
all’assistenza giudiziaria, riflette uno standard minimo internazionalmente
riconosciuto, che non vale invece per intimazioni successive, valendo a quel
momento il convenuto come sufficientemente informato”. Il Tribunale federale ha
concluso che l’intimazione postale diretta in Svizzera dell’atto introduttivo
al convenuto è “in contrasto con la dottrina largamente maggioritaria e con
l’inequivocabile giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee. Nella misura in cui essa possa prestare il fianco a malintesi”... “viola
insanabilmente l’art. 27 n. 2 CL in combinazione con la riserva svizzera
all’art. 10 lett. a CLA65, indipendentemente dal fatto che l’irrita
notificazione abbia causato al convenuto un qualsivoglia pregiudizio concreto;
sotto l’ovvia riserva della incondizionata costituzione in giudizio” (cfr. STF
5A_703/2007 del 6 aprile 2009 consid. 2.2 e 3.5 con rif. ivi). Pertanto
l’intimazione per via postale diretta del decreto ingiuntivo italiano
unitamente al ricorso introduttivo (doc. B), che costituiscono una “domanda
giudiziale o atto equivalente”, è avvenuta irregolarmente in violazione
dell’art. 27 n. 2 CL.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto deciso in prima sede, l’istanza di
riconoscimento del decreto ingiuntivo 4 giugno 2008 del Tribunale di __________,
Sezione distaccata di __________ e la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione del 16 marzo 2009 vanno respinte.
5.
L’appello va accolto.
Tassa
di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 27 n. 2 CL e 10 lett. a
CLA65
pronuncia:
I. L’appello è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 luglio 2009 del Pretore del Distretto di __________
(inc. EF.__________) è così riformata:
“1. L’istanza
16.
marzo 2009 della AO 1, __________), è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
suo carico, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico della AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr.
1'000.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
- avv. PA 2, __________
- avv. PA
1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza
è di fr. 136'302.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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