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Decisione

14.2009.70

Rigetto definitivo - Procedura di exequatur - Decreto ingiuntivo - Applicazione CL

29 settembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 15/16 dicembre 2008

dell’UE di __________ la AO 1 ha escusso la AP 1 per l’incasso di fr.

125'467.-- oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2008, fr. 6'998.95 e fr.

3'837.35, indicando quale titolo di credito: “1) dichiarato esecutivo,

concernente il credito per fatture scoperte. Pari a Euro 80’044.00, Euro

4'465.10, Euro 2'448.10 al cambio odierno 1 Euro = fr. 1,567475 Decreto

ingiuntivo del 04.06.08 del Tribunale di __________ Sezione distaccata di __________

– 2) Interessi legali maturati fino al 11.12.08 – 3) Spese procedimento in

Italia”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo.

B. La

procedente fonda la sua pretesa sul decreto ingiuntivo del 4 giugno 2008 emesso

dal Tribunale di __________, Sezione distaccata di __________, prodotto in

copia conforme all’originale, con annessa l’attestazione di esecutività del 16

ottobre 2008, la relazione di notifica dell’Ufficiale giudiziario del 13 giugno

2008, con cui è stata confermata la notifica del ricorso e del pedissequo

decreto ingiuntivo per via raccomandata tramite il Servizio postale (doc. B),

l’avviso di ricevimento del 17 giugno 2008 del ricorso per decreto ingiuntivo e

del relativo decreto ingiuntivo da parte della AP 1 (doc. C), la prova del

tasso di cambio (doc. F), il conteggio (doc. G), il dettagio degli interessi

maturati (doc. H), il conteggio delle spese per i procedimenti in Italia (doc.

I) e l’estratto RC della convenuta (doc. L).

C. All’udienza di contraddittorio del 19 giugno 2009 l’istante si è

confermata nella sua istanza di rigetto.

Con

la risposta la convenuta vi si è opposta sostenendo che

il

decreto ingiuntivo doc. B, non essendo stato regolarmente notificato alla

convenuta, non può essere sottoposto alla procedura di exequatur.

Con la replica e la duplica le parti si

sono confermate nello loro allegazioni.

D. Con

sentenza 8 luglio 2009 il Pretore del Distretto di __________ __________, ha

accolto l’istanza argomentando che l’eccezione sollevata dalla convenuta circa

l’irregolare notifica del decreto ingiuntivo, senza che abbia sostenuto di

avere subito alcun pregiudizio per i suoi diritti di difesa, non poteva essere

accolta.

E.

Contro la sentenza pretorile si è

tempestivamente aggravata la convenuta riconfermandosi nelle sue allegazioni di

prima sede.

F. Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

In

virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne

tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni

bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP

(art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o

la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva (art. 50

CL o 31 LDIP), tale atto -trattandosi di una decisione di condanna al pagamento

di una somma di denaro- va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai

sensi dell'art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art.

30a). Ciò presuppone la dichiarazione di esecutività da

parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; DTF

125.

III 386).

In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità

della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (RS.0.275.11: Convenzione di

Lugano, in seguito: CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. B) è posteriore

all'entrata in vigore di questa convenzione per l'Italia (Paese di origine),

avvenuta il 1° dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il

riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (art. 54 cpv. 1 CL).

2.

Ai sensi dell'art. 25 CL, per

decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi

decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad

esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione,

nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e

riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL). Ora, il decreto

ingiuntivo del diritto italiano rappresenta una decisione secondo l'art. 25 CL,

se il giudizio è frutto di un procedimento rispettoso dei diritti

contraddittori delle parti (cfr. CEF 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2a

e b, con numerosi rinvii). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo,

validamente notificato, l'escusso non si oppone donde l'autorità di cosa

giudicata del decreto stesso (Acocella, Internationale

Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen

in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo

1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen

und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechstöffnung, Aberkennungsklage und

Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti

Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen

Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324), oppure formula opposizione,

dando avvio a un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione, Milano

2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).

In

concreto, con l'ingiunzione di pagamento del 4 giugno 2008 (doc. B) il giudice

italiano ha assegnato all'escussa un termine di quaranta giorni dalla notifica

dell’atto “avvertendo che il debitore ha diritto di proporre opposizione avanti

all’Ufficio intestato entro il termine medesimo e che, in mancanza di

opposizione, si procederà ad esecuzione forzata” (doc. B, pag. 4). Il 13 giugno

2008.

il decreto ingiuntivo è stato notificato alla convenuta per via postale

(doc. B retro foglio 1 e doc. C), che non ha formulato opposizione. Una volta

cresciuto in giudicato per mancata opposizione, il decreto ingiuntivo

costituisce base legale sufficiente per un rigetto definitivo dell’opposizione

formulata dalla debitrice contro un precetto esecutivo emesso sulla base di un

tale decreto.

3.

La

parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve

produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL),

esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). Nella fattispecie, agli atti figura la copia

conforme all'originale del ricorso per ingiunzione dell'istante del 22 maggio 2008, in calce al quale è stato redatto il testo del decreto ingiuntivo (doc. B, pag. 3 e 4). Il

documento è accompagnato dalla “relazione di notifica” 13 giugno 2008 dell'Ufficiale

giudiziario che dichiara di avere “notificato copia del retroesteso ricorso e

pedissequo decreto a AP 1 con sede in (__________ __________ (Svizzera) via __________

n. __________ a mezzo servizio postale a sensi di legge” (doc. B retro foglio 1).

Esso è stato ricevuto dall'escussa il successivo 17 giugno 2008, come risulta

dall'avviso di ricevimento delle Poste italiane allegato in originale (doc. C).

Il 16 ottobre 2008 il decreto è quindi stato dichiarato esecutivo dal Tribunale

di __________, Sezione distaccata di __________ (doc. B retro foglio 3). Sono,

pertanto, formalmente adempiuti i requisiti posti dagli art. 46 cpv. 1 e 47

cpv. 1 CL (Donzallaz, La

Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 3751).

4.

Giusta l'art. 34 cpv. 2 CL, l'istanza

di exequatur può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati dagli art.

27.

e 28 CL. Questi devono essere esaminati d'ufficio dal giudice

dell'esecuzione, che non è però tenuto a ricercare di propria iniziativa i

fatti rilevanti (Staehelin,

op. cit., n. 71 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103-105 ad art. 81; Stücheli, op. cit., pag. 278). Spetta

infatti al convenuto addurre i motivi che si oppongono al riconoscimento della

sentenza estera (Donzallaz, op. cit. n. 3587).

Nella

fattispecie l’appellante eccepisce una lesione dell’ordine pubblico svizzero ai

sensi dell’art. 27 n. 2 LC in seguito all’irregolare notificazione per via

postale del decreto ingiuntivo in esame.

a) È

incontestato che il decreto ingiuntivo italiano, insieme alla richiesta

introduttiva dell’istante (doc. B, pag. 1-4), costituisce una “domanda

giudiziale o atto equivalente” ai sensi dell’art. 27 n. 2 CL (cfr. DTF 123 III

374.

consid. 3b; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13

luglio 1995 in re Hengst Import BV v/Campese [C-474/93], in: SZIER/RSDIE 1996

pag. 145 e segg.; sentenza 17 maggio 1995 del Tribunale di appello del Canton

Ticino, in RSDIE 1966 pag. 106; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des

jugements en Europe, Règlement n. 44/2001 Convention de Bruxelles et de Lugano,

3.

ed., Parigi 2002 n. 414, pag. 335).

b) L’art.

27.

n. 2 CL stabilisce che l’atto in questione deve essere “notificato […]

regolarmente ed in tempo utile” affinché il destinatario “possa presentare le

proprie difese”. In concreto, le modalità di notifica si determinano secondo la

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia

civile e commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia l’Italia,

dal 24 gennaio 1982, sia la Svizzera, dal 1. gennaio 1995. Al riguardo la

Svizzera ha tuttavia dichiarato di non ammettere sul suo territorio la

notificazione diretta dall’estero per via postale, altrimenti prevista come

modalità di trasmissione sussidiaria e alternativa dall’art. 10 lett. a CLA65

(cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III,

pag. 2807: dichiarazione 5).

c) Orbene,

in una recente sentenza il Tribunale federale ha osservato che “nell’ottica

delle autorità svizzere, intimazioni per via postale direttamente nelle mani

del destinatario da e per la Svizzera costituiscono tradizionalmente, se non

previste da una Convenzione internazionale o accettate dal paese destinatario,

una violazione della sovranità dello Stato destinatario e sono prive di

qualsiasi efficacia. Secondo il Tribunale federale il rispetto di queste norme

ha inoltre la funzione di tutelare il destinatario, rendendolo attento

all’importanza dell’atto che gli viene consegnato e fornendogli una prima

informazione sul suo contenuto. Peraltro, l’esigenza che l’atto introduttivo o

atto equivalente (per adottare la terminologia della CLA65, art. 15)

rispettivamente la domanda giudiziale o atto equivalente (secondo l’art. 27 n.

2.

CL) debba avvenire nel rispetto delle norme applicabili relative

all’assistenza giudiziaria, riflette uno standard minimo internazionalmente

riconosciuto, che non vale invece per intimazioni successive, valendo a quel

momento il convenuto come sufficientemente informato”. Il Tribunale federale ha

concluso che l’intimazione postale diretta in Svizzera dell’atto introduttivo

al convenuto è “in contrasto con la dottrina largamente maggioritaria e con

l’inequivocabile giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee. Nella misura in cui essa possa prestare il fianco a malintesi”... “viola

insanabilmente l’art. 27 n. 2 CL in combinazione con la riserva svizzera

all’art. 10 lett. a CLA65, indipendentemente dal fatto che l’irrita

notificazione abbia causato al convenuto un qualsivoglia pregiudizio concreto;

sotto l’ovvia riserva della incondizionata costituzione in giudizio” (cfr. STF

5A_703/2007 del 6 aprile 2009 consid. 2.2 e 3.5 con rif. ivi). Pertanto

l’intimazione per via postale diretta del decreto ingiuntivo italiano

unitamente al ricorso introduttivo (doc. B), che costituiscono una “domanda

giudiziale o atto equivalente”, è avvenuta irregolarmente in violazione

dell’art. 27 n. 2 CL.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto deciso in prima sede, l’istanza di

riconoscimento del decreto ingiuntivo 4 giugno 2008 del Tribunale di __________,

Sezione distaccata di __________ e la domanda di rigetto definitivo

dell’opposizione del 16 marzo 2009 vanno respinte.

5.

L’appello va accolto.

Tassa

di giuistizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80/81 LEF, 27 n. 2 CL e 10 lett. a

CLA65

pronuncia:

I. L’appello è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 8 luglio 2009 del Pretore del Distretto di __________

(inc. EF.__________) è così riformata:

“1. L’istanza

16.

marzo 2009 della AO 1, __________), è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 190.--, da anticipare dalla parte istante, resta a

suo carico, la quale rifonderà a AP 1 fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 285.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico della AO 1, la quale rifonderà a AP 1 fr.

1'000.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

- avv. PA 2, __________

- avv. PA

1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza

è di fr. 136'302.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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