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Decisione

14.2009.72

Appello contro la dichiarazione di fallimento

24 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6'112.75 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 24 giugno 2009 la convenuta si è opposta alla domanda di

fallimento, asserendo di voler far fronte al suo debito mediante versamenti

mensili di fr. 1'000.-- e di averne già effettuato uno. La debitrice ha poi

dichiarato di volere prendere contatto direttamente con l’istante per

concordare un piano di rientro.

C. Con

sentenza 10 agosto 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato

il fallimento della AP 1 a far tempo da martedì 11 agosto 2009 alle ore 10.00.

D. Con

l’appello la AP 1 ricorda anzitutto di avere, in occasione dell’udienza di

contradditorio del 28 aprile 2009, fatto presente al Pretore di avere pagato l’11

aprile 2009 un primo acconto di fr. 1'000.-- tramite l’UE di __________ (doc. B

annesso all’appello) e di avere manifestato l’intenzione di saldare il

rimanente del debito tramite versamenti mensili di pari importo, impegnandosi a

prendere contattto con la creditrice. Dell’esito dell’udienza, segnatamente

degli impegni presi, essa ha reso edotta la stessa creditrice con scritto del

25 giugno 2006 (doc. D). In seguito a colloqui telefonici e comunicazioni via e-mail

essa ha provveduto l’8 luglio 2009 a effettuare un ulteriore versamento di fr.

1'000.--, inviando separatamente per fax copia della ricevuta dell’avvenuto

pagamento alla parte istante (doc. F) e ad assicurare il pagamento del medesimo

importo entro il giorno dieci di ogni mese successivo fino ad estinzione del

debito. L’appellante rileva poi di avere effettuato il 10 agosto 2009 il

pagamento del terzo acconto di fr. 1'000.-- (doc.G) e che contestualmente

l’istante ha confermato la propria volontà di sospendere l’esecuzione

subordinatamente alla ricezione della citata rata relativa al mese di agosto

(doc. H).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. Fatti nuovi ai sensi

della citata norma (unechte Noven) possono essere invocati

indistintamente fino alla scadernza del termine di ricorso (giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art. 174).

Al riguardo va annoverato, come caso classico, il pagamento dell’importo posto

in esecuzione, compresi interessi e spese, prima che il giudice pronunci il fallimento,

senza che questi sia stato avvertito della circostanza (gilliéron,

Poursuite pour dettes, fallite et concordat, 4a edizione,

Basilea/Ginevra/Monaco 1985, pag. 279 n. 1446); circostanza che, se a lui nota,

gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Altrettanto dicasi nel caso in cui il creditore ha concesso una dilazione al

debitore prima della pronuncia del fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF).

Sempre entro la scadenza del termine di ricorso, all’appellante è consentito

dipoi di avvalersi anche di fatti successivi alla pronuncia del fallimento (echte

nova), ma non indistintamente. Egli potrà ottenere l’annullamento della

decisione impugnata soltanto se prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, rispettivamente

che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore

a disposizione del creditore, rispettivamente che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento, ritenuto che - in ogni caso - egli dovrà altresì rendere

verosimile la sua solvibilità (art. 172 cpv. 2 LEF n. 1-3 LEF).

2.

Ritenuto

che la AP 1 nel suo appello del 19 agosto 2009 ha dichiarato che la decisione impugnata le è stata notificata l’11 agosto 2009, per cui il

termine di ricorso di 10 giorni è venuto a scadere il 21 agosto 2009,

l’integrazione all’appello del 16 settembre 2009 non va considerata in quanto

irricevibile per tardività, all’appellante – come visto - non essendo

consentito di addurre nuovi fatti una volta scaduto il termine ricorsuale.

3.

L’appellante

adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento da parte dell’istante,

producendo tra l’altro un suo scritto dell’8 luglio 2009 inviato alla

creditrice, relativo al pagamento, effettuato quello stesso giorno, di fr.

1'000.-- e la relativa ricevuta. Da questo scritto si evince che l’escussa ha comunicato

alla AO 1 di essere intenzionata - nel caso in cui quest’ultima pazientasse

ulteriormente – di versare un’ulteriore rata di fr. 1'000.-- entro il 10 agosto

2009.

(doc. F). Con una risposta inviata per e-mail il 10 agosto 2009 alle ore

07.

, la creditrice, in relazione alla fattura ancora aperta, ha comunicato all’appellante

quanto segue: “appena l’acconto arriverà, metteremo in sospeso il precetto”.

Essa ha poi indicato che con e-mail sempre del 10 agosto 2009, ore 09.09, la

debitrice ha comunicato alla creditrice di avere provveduto al versamento di un

ulteriore acconto di fr. 1'000.-- (doc. H). La debitrice le ha poi trasmesso

per fax copia della ricevuta datata 10 agosto 2009 relativa al pagamento

di fr. 1'000.-- (doc. G). Orbene questi documenti – tenuto anche conto dello

scritto inviato il 25 giugno 2009 dalla convenuta all’istante, in cui A__________

M__________, amministratore della società, ha evocato quanto successo in

occasione dell’udienza di contradditorio del 28 aprile 2009, segnatamente la

sua intenzione di pagare in rate di fr. 10’00.- cadauna, prospettando di essere

pronto personalmente a riprendere il riconoscimento di debito dalla AP 1 (doc.

D) - portano a concludere che le parti si sono effettivamente accordate in

merito ad una dilazione di pagamento e che la creditrice era intenzionata a

sospendere l’esecuzione promossa nei confronti dell’appellante in caso di adempimento

dell’accordo intervenuto. La copia della ricevuta del versamento di fr.

1'000.--, effettuato il 10 agosto 2009 e inviata dalla debitrice alla

creditrice (doc. G) - dopo che erano già stati peraltro versati due primi acconti

di fr. 1'000.- cadauno l’11 aprile 2009 (doc. B) e l’8 luglio 2009 (doc. F) nella

chiara intenzione di bloccare la procedura esecutiva è la prova che il

pagamento era avvenuto, per cui la parte istante avrebbe proceduto a sospendere

l’esecuzione. Il fatto che lo stesso giorno, ossia il 10 agosto 2009, sia stato

dichiarato il fallimento, è dovuto alla mancata comunicazione al Pretore, prima

della pronuncia della decisione - con effetto peraltro al giorno successivo,

ore 10.00 (sentenza, dispositivo n. 1) - di quanto concordato tra le parti,

rispettivamente di quanto realmente in atto tra le stesse. In altri termini i

documenti prodotti, specie se valutati nel loro complesso, ossia attribuendo

loro il giusto senso, costituiscono prova sufficiente della dilazione

concordata anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ancorché il tutto si

è perfezionato a cavallo – ma molto verosimilmente prima – della decisione

impugnata. Fosse stato il Pretore reso adotto dell’evolversi della situazione

(doc. B e F) e, in particolare, dell’e-mail inviato da G__________ T__________,

rappresentante della creditrice, alla convenuta il 10 agosto 2009 alle ore

7.17.26

(cui è seguita la risposta della convenuta convenuta, ore 9.09 (doc.

H), è impensabile che il Pretore avrebbe pronunciato lo stesso giorno –

comunicandolo alle parti - il fallimento con effetti al giorno successivo.

Avrebbe infatti senz’altro soprasseduto, attendendo la formale comunicazione

dell’accordo intervenuto ex art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF. Di conseguenza, il

fallimento della AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF,

ossia sulla base dei pseudo nova (unechte Noven), adotti dall’appellante

e peraltro non contestati dalla controparte, che non ha presentato osservazioni

all’appello, senza perciò vagliare l’appello dal profilo dell’applicazione

dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

4.

L’appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

I. L’appello è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 10 agosto 2009 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________, inc. EF.__________, nei confronti della AP 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico della AP 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico della AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

- AP

1, __________; recapito: A__________ M__________, Via B__________ __________, __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorno dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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