14.2009.73
Rigetto definitivo. Eccezione di carente identità tra il credito constatato nel titolo di rigetto e quello indicato sul precetto esecutivo. Eccezione di compensazione
8 ottobre 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.73
Data decisione, Autorità:
08.10.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Eccezione di carente identità tra il credito constatato nel titolo di rigetto e quello indicato sul precetto esecutivo. Eccezione di compensazione
3 IDENTITÀ
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2009.73
Lugano
8 ottobre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 maggio 2009 da
AO 1,
(patrocinata dall’ PA 2, )
contro
AP 1
(patrocinato dall’ PA 1 )
tendente a
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, notificato in data
22.4.2009 per il pagamento di fr. 18'890.- ed interessi relativi, oltre le
spese;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 4 settembre 2009 (inc. EF.2009.1436)
ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante è posta a
carico della parte convenuta , con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
400.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 8 settembre 2009
postula la reiezione dell’istanza, protestate di tasse, spese e indennità di
entrambe le sedi;
preso atto
che l’istante con osservazioni 30 settembre 2009 si oppone all’appello, con
protesta di tasse, spese e indennità;
rilevato
che con ordinanza presidenziale del 10 settembre 2009 all’appello non è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________
del 20 aprile 2009 AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 18'890.40 oltre
accessori e spese indicando quale titolo di credito: “Saldo contributi
alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 (cfr. Sentenza 5.12.07 della Pretura
__________, DI.2007.1527)”.Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione, allegando la
sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dal Pretore __________, con la quale è
stato fatto obbligo all’escusso, in via cautelare, di versa- re quale
contributo alimentare di mantenimento a favore dell’istante, in via anticipata
entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 6'500.- la prima volta a far tempo
dal mese di dicembre 2007 (DI.2007.1565; DI.2007.1527).
B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2009, la parte istante si
è confermata nella propria pretesa, mentre la parte convenuta vi si è opposta
sollevando la compensazione dell’importo posto in esecuzione con il credito da
lui vantato a titolo di pigioni a dipendenza dell’uso esclusivo da parte della
moglie (proceden- te), dell’abitazione coniugale, appartamento che rientrerebbe
nei beni propri del convenuto e per il quale la moglie non verserebbe alcunché.
Donde, per l’appunto, la legittimità della compensazio- ne. Secondo l’escusso,
dalla sentenza prodotta non si deduce inoltre l’entità del credito vantato
dalla controparte, la somma di fr. 18'890.40 non trovando riscontro alcuno nei
documenti pro- dotti da controparte. Già per questo motivo, l’istanza andrebbe
perciò disattesa siccome insufficientemente motivata. Lo stesso vale, ha dipoi
eccepito il convenuto, per il decorso degli interessi, privo di qualsiasi
indicazione che ne giustifichi la decorrenza. Ad ogni modo, ha concluso il
convenuto, si contesta che il rigetto possa essere fondato sull’art. 81 LEF e tanto
meno sull’art. 82 LEF, dei quali nel caso in esame non sono adempiuti i
presuppo- sti. In replica la parte istante si è confermata nelle proprie
ragioni, rilevando tra l’altro che le questioni sollevate dall’escusso sono già
state decise dallo stesso giudice del rigetto in una proceden- te analoga
procedura volta all’incasso di contributi alimentari non versati dal convenuto.
Il quale, in duplica, si è confermato nelle proprie eccezioni.
C. Con sentenza del 4 settembre 2009 il Pretore __________, stabilito
che la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________, costi- tuisce titolo
idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF -
circostanza peraltro non contestata, l’opposi- zione essendo incentrata sulla
sola questione dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione - ha accolto
l’istanza. La contropretesa vantata dal convenuto ed oggetto di compensazione,
egli ha rilevato, non risulta provata da alcuna sentenza ai sensi dell’art. 81
cpv. 1 LEF, né risulta essere stata incondizionatamente riconosciuta dalla
controparte. Per quanto concerne poi il quantum dedotto in esecuzione, ha fatto
presente il primo giudice, all’udienza parte istante ha prodotto il conteggio
act. D che non è stato contestato dal convenuto, per cui anche l’eccezione a
tale titolo risulta superata.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso,
sostenendo che la pretesa vantata nel precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione __________ sia riferita a un titolo di rigetto
manifestamente diverso rispetto a quello oggetto dell’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione, Giacché, egli puntualizza, mentre la pretesa posta
in esecuzione (fr. 18'890.40 oltre accessori) si fonda sulla sentenza 5
dicembre 2007 della Pretura __________, (DI.2007.1527), l’istanza di rigetto in
rassegna indica come titolo di credito la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________,
passata in giudicato il 15 gennaio 2008. Ne è così seguita una manifesta
discordanza tra il credito vanta- to in base al precetto esecutivo e quello
menzionato nell’istanza di rigetto dell’opposizione. Il che costituisce,
secondo l’appellan-te, l’inadempimento di uno dei presupposti esatti dall’art
81 LEF (identità tra la pretesa secondo la procedura esecutiva e secondo il
titolo), la cui enumerazione non è esaustiva. Circostanza questa eccepita nel
memoriale riassuntivo del 4 settembre 2009 (consid. 6, pag. 3), ove è stato
preteso che il rigetto dell’opposizione non può essere accordato né sulla base
dell’art. 81 LEF, né tanto meno sulla base dell’art. 82 LEF, di cui non sono
adempiuti i presupposti. Ne discende perciò, secondo l’appellante, l’accoglimento
dell’appello, con conseguente reiezione dell’istanza.
E. Con osservazioni del 30 settembre 2009 la procedente ha chiesto la
reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e indennità.
Considerandi
In diritto:
1.
Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF). Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal Pretore, non vi è
dubbio che la sentenza 10 gennaio 2008 della Pretura __________, munita
dell’attesta- zione di passaggio in giudicato e sulla quale l’istante ha
fondato l’istanza, costituisce – in sé – titolo di rigetto.
2.
Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
di pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
3.
Davanti al Pretore l’escusso si è opposto all’istanza, sollevando
l’eccezione di compensazione dell’importo dovuto a titolo di contributo
alimentare con un proprio credito e contestando l’importo posto in esecuzione
poiché dagli atti prodotti dalla controparte non sarebbe possibile risalire al
quantum richiesto. Con l’atto di appello che ci occupa egli non ripropone più
dette eccezioni, ma contesta l’identità del titolo indicato nel precetto
esecutivo (sentenza 5.12.2008 della Pretura __________; DI.2007.1527) con
quello indicato nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza
10.
gennaio 2008 della Pretura __________, DI.2007.1565-DI.2007.1527). Tale
censura è nuova. Giacché, dalla apodittica contestazione, senza motivazione
alcuna, secondo cui non sarebbe comunque possibile il rigetto dell’opposizione
sull’art. 81 LEF proposta davanti al primo giudice (v. memoriale prodotto
all’udienza, ad 6, pag. 3), checché ne dica l’appellante (appello, pag. 5), non
è possibile arguire che il convenuto si proponesse di spingersi fino a tanto,
specie dopo essersi avvalso della compensazione. Sennonché, il giudice del
rigetto dell’opposizione esamina d’ufficio e, quindi, anche in appello, se sono
date le tre identità: identità tra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e
il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,
il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in;
Rep. 1989 pag. 331; gilliéron,
Commentare de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 222 ad art. 80, 13 ad art. 81 e
rif., n. 74 ad art. 82; CEF, sentenza del 12 marzo 2007, inc. 14.2006.65,
consid. 1).
Il
precetto esecutivo e il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare
nel precetto esecutivo deve essere indicato quale causa della pretesa lo stesso
evento su cui si fonda la decisione da eseguire. L’indicazione del titolo di
rigetto nel precetto esecutivo non è necessario. Nel caso di decisione per
prestazioni periodiche devono essere indicati nella domanda di esecuzione e nel
precetto esecutivo il periodo, per il quale è stata promossa l’esecuzione (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80).
Nel
precetto esecutivo in oggetto quale causa del credito è indicato il saldo dei
contributi alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 con riferimento alla
sentenza 5.12.2007 della Pretura __________, inc. DI.2007.1527 (act. C).
Nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come causale del credito
oggetto della domanda, figura la stessa somma (ossia il saldo dei contributi
alimentari per i mesi da novembre 2008 ad aprile 2009 e meglio, come da
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________), ancorché
riferita alla deci- sione (sentenza) 10 gennaio 2008 della Pretura __________,
con attestazione di passaggio in giudicato datata 15 ottobre 2008 (act. B).
Orbene, in ambedue gli atti (precetto esecutivo e istanza) figurano indicati lo
stesso importo, lo stesso periodo al quale la somma si riferisce e lo stesso
motivo, ovvero il contributo alimentare dovuto dal convenuto all’istante.
Certo, nel precetto esecutivo il titolo di credito – formalmente – è diverso da
quello indicato nell’istanza. Sennonché l’appellante trascura con ogni evidenza
che la sentenza indicata nel precetto esecutivo null’altro è che il decreto
supercautelare 5 dicembre 2007 (inc. DI.2007.1527), con il quale il convenuto
era stato tra l’altro condannato dal Pretore a versare all’istante un
contributo alimentare di fr. 6'500.- mensili a far tempo dal mese di dicembre
2007; decreto supercautelare ripreso poi nella decisione (cautelare) 10 gennaio
2008.
(DI.2007.1565; DI.2007.1527) a seguito dell’istanza supercautelare 11
dicembre 2007, con la quale AO 1 ha chiesto allo stesso giudice la conferma
delle misure di cui al decreto supercautelare del 5 dicembre 2007, postulando altresì
ulteriori provvedimenti (act. B, pag. 2). Non solo. L’appellante trascura ancor
di più che in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007 conseguente
all’istanza supercautelare 11 dicembre 2007 di AO 1, le parti hanno raggiunto
un accordo sulle questioni in sospeso e, in particolare, che lo stesso
convenuto ha pure dichiarato di accettare quanto stabilito nel decreto
supercautelare del 5 dicembre 2007, compreso quindi l’obbligo del versamento
del contributo alimentare di fr. 6'500.-, mensili alla moglie (act. B, pag. 2).
Tanto che con decisione 10 gennaio 2008 il Pretore ha per finire confermato il
decreto supercautelare del 5 dicembre 2007 - indicato nel precetto esecutivo -
anche in via cautelare (per il contributo alimentare a carico del convenuto, v.
Dispositivo
dispositivo n. 2), omologando altresì l’accordo raggiunto dalla parti e
discusso in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007. Il tutto ad evasione
delle procedura di cui agli incarti DI.2007.1565 e DI.2007.1527.
Orbene,
eccepire di fronte a un contesto del genere che non vi sarebbe identità tra il
titolo indicato nel precetto esecutivo con quello indicato nell’istanza di
rigetto, non è serio. Per tacere del fatto che eccependo con insistenza davanti
al primo giudice la compensazione l’appellante ha sfiorato l’autolesionismo:
invo- cando per l’appunto la compensazione, egli ha riconosciuto per atti
concludenti la sussistenza della pretesa oggetto dell’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione.
4. L’appello va pertanto disatteso, siccome manifestamente infondato
per non dire temerario.
La tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (at. 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.-, già anticipata dall’appellante, resta suo
carico, con l’obbligo di rifondere a controparte un’indennità di fr. 300.--.
3. Intimazione
a: - ;
- .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
18'890,40 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster