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Decisione

14.2009.73

Rigetto definitivo. Eccezione di carente identità tra il credito constatato nel titolo di rigetto e quello indicato sul precetto esecutivo. Eccezione di compensazione

8 ottobre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________

del 20 aprile 2009 AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 18'890.40 oltre

accessori e spese indicando quale titolo di credito: “Saldo contributi

alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 (cfr. Sentenza 5.12.07 della Pretura

__________, DI.2007.1527)”.Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione, allegando la

sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dal Pretore __________, con la quale è

stato fatto obbligo all’escusso, in via cautelare, di versa- re quale

contributo alimentare di mantenimento a favore dell’istante, in via anticipata

entro il 5 di ogni mese, l’importo di fr. 6'500.- la prima volta a far tempo

dal mese di dicembre 2007 (DI.2007.1565; DI.2007.1527).

B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2009, la parte istante si

è confermata nella propria pretesa, mentre la parte convenuta vi si è opposta

sollevando la compensazione dell’importo posto in esecuzione con il credito da

lui vantato a titolo di pigioni a dipendenza dell’uso esclusivo da parte della

moglie (proceden- te), dell’abitazione coniugale, appartamento che rientrerebbe

nei beni propri del convenuto e per il quale la moglie non verserebbe alcunché.

Donde, per l’appunto, la legittimità della compensazio- ne. Secondo l’escusso,

dalla sentenza prodotta non si deduce inoltre l’entità del credito vantato

dalla controparte, la somma di fr. 18'890.40 non trovando riscontro alcuno nei

documenti pro- dotti da controparte. Già per questo motivo, l’istanza andrebbe

perciò disattesa siccome insufficientemente motivata. Lo stesso vale, ha dipoi

eccepito il convenuto, per il decorso degli interessi, privo di qualsiasi

indicazione che ne giustifichi la decorrenza. Ad ogni modo, ha concluso il

convenuto, si contesta che il rigetto possa essere fondato sull’art. 81 LEF e tanto

meno sull’art. 82 LEF, dei quali nel caso in esame non sono adempiuti i

presuppo- sti. In replica la parte istante si è confermata nelle proprie

ragioni, rilevando tra l’altro che le questioni sollevate dall’escusso sono già

state decise dallo stesso giudice del rigetto in una proceden- te analoga

procedura volta all’incasso di contributi alimentari non versati dal convenuto.

Il quale, in duplica, si è confermato nelle proprie eccezioni.

C. Con sentenza del 4 settembre 2009 il Pretore __________, stabilito

che la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________, costi- tuisce titolo

idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF -

circostanza peraltro non contestata, l’opposi- zione essendo incentrata sulla

sola questione dell’ammissibilità dell’eccezione di compensazione - ha accolto

l’istanza. La contropretesa vantata dal convenuto ed oggetto di compensazione,

egli ha rilevato, non risulta provata da alcuna sentenza ai sensi dell’art. 81

cpv. 1 LEF, né risulta essere stata incondizionatamente riconosciuta dalla

controparte. Per quanto concerne poi il quantum dedotto in esecuzione, ha fatto

presente il primo giudice, all’udienza parte istante ha prodotto il conteggio

act. D che non è stato contestato dal convenuto, per cui anche l’eccezione a

tale titolo risulta superata.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso,

sostenendo che la pretesa vantata nel precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione __________ sia riferita a un titolo di rigetto

manifestamente diverso rispetto a quello oggetto dell’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione, Giacché, egli puntualizza, mentre la pretesa posta

in esecuzione (fr. 18'890.40 oltre accessori) si fonda sulla sentenza 5

dicembre 2007 della Pretura __________, (DI.2007.1527), l’istanza di rigetto in

rassegna indica come titolo di credito la sentenza 10 gennaio 2008 del Pretore __________,

passata in giudicato il 15 gennaio 2008. Ne è così seguita una manifesta

discordanza tra il credito vanta- to in base al precetto esecutivo e quello

menzionato nell’istanza di rigetto dell’opposizione. Il che costituisce,

secondo l’appellan-te, l’inadempimento di uno dei presupposti esatti dall’art

81 LEF (identità tra la pretesa secondo la procedura esecutiva e secondo il

titolo), la cui enumerazione non è esaustiva. Circostanza questa eccepita nel

memoriale riassuntivo del 4 settembre 2009 (consid. 6, pag. 3), ove è stato

preteso che il rigetto dell’opposizione non può essere accordato né sulla base

dell’art. 81 LEF, né tanto meno sulla base dell’art. 82 LEF, di cui non sono

adempiuti i presupposti. Ne discende perciò, secondo l’appellante, l’accoglimento

dell’appello, con conseguente reiezione dell’istanza.

E. Con osservazioni del 30 settembre 2009 la procedente ha chiesto la

reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e indennità.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF). Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal Pretore, non vi è

dubbio che la sentenza 10 gennaio 2008 della Pretura __________, munita

dell’attesta- zione di passaggio in giudicato e sulla quale l’istante ha

fondato l’istanza, costituisce – in sé – titolo di rigetto.

2.

Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza

esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa

l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

di pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

3.

Davanti al Pretore l’escusso si è opposto all’istanza, sollevando

l’eccezione di compensazione dell’importo dovuto a titolo di contributo

alimentare con un proprio credito e contestando l’importo posto in esecuzione

poiché dagli atti prodotti dalla controparte non sarebbe possibile risalire al

quantum richiesto. Con l’atto di appello che ci occupa egli non ripropone più

dette eccezioni, ma contesta l’identità del titolo indicato nel precetto

esecutivo (sentenza 5.12.2008 della Pretura __________; DI.2007.1527) con

quello indicato nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza

10.

gennaio 2008 della Pretura __________, DI.2007.1565-DI.2007.1527). Tale

censura è nuova. Giacché, dalla apodittica contestazione, senza motivazione

alcuna, secondo cui non sarebbe comunque possibile il rigetto dell’opposizione

sull’art. 81 LEF proposta davanti al primo giudice (v. memoriale prodotto

all’udienza, ad 6, pag. 3), checché ne dica l’appellante (appello, pag. 5), non

è possibile arguire che il convenuto si proponesse di spingersi fino a tanto,

specie dopo essersi avvalso della compensazione. Sennonché, il giudice del

rigetto dell’opposizione esamina d’ufficio e, quindi, anche in appello, se sono

date le tre identità: identità tra il creditore, il debitore e il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e

il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,

il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in;

Rep. 1989 pag. 331; gilliéron,

Commentare de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 222 ad art. 80, 13 ad art. 81 e

rif., n. 74 ad art. 82; CEF, sentenza del 12 marzo 2007, inc. 14.2006.65,

consid. 1).

Il

precetto esecutivo e il titolo di rigetto devono corrispondere. In particolare

nel precetto esecutivo deve essere indicato quale causa della pretesa lo stesso

evento su cui si fonda la decisione da eseguire. L’indicazione del titolo di

rigetto nel precetto esecutivo non è necessario. Nel caso di decisione per

prestazioni periodiche devono essere indicati nella domanda di esecuzione e nel

precetto esecutivo il periodo, per il quale è stata promossa l’esecuzione (staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 37 ad art. 80).

Nel

precetto esecutivo in oggetto quale causa del credito è indicato il saldo dei

contributi alimentari da novembre 2008 ad aprile 2009 con riferimento alla

sentenza 5.12.2007 della Pretura __________, inc. DI.2007.1527 (act. C).

Nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, come causale del credito

oggetto della domanda, figura la stessa somma (ossia il saldo dei contributi

alimentari per i mesi da novembre 2008 ad aprile 2009 e meglio, come da

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________), ancorché

riferita alla deci- sione (sentenza) 10 gennaio 2008 della Pretura __________,

con attestazione di passaggio in giudicato datata 15 ottobre 2008 (act. B).

Orbene, in ambedue gli atti (precetto esecutivo e istanza) figurano indicati lo

stesso importo, lo stesso periodo al quale la somma si riferisce e lo stesso

motivo, ovvero il contributo alimentare dovuto dal convenuto all’istante.

Certo, nel precetto esecutivo il titolo di credito – formalmente – è diverso da

quello indicato nell’istanza. Sennonché l’appellante trascura con ogni evidenza

che la sentenza indicata nel precetto esecutivo null’altro è che il decreto

supercautelare 5 dicembre 2007 (inc. DI.2007.1527), con il quale il convenuto

era stato tra l’altro condannato dal Pretore a versare all’istante un

contributo alimentare di fr. 6'500.- mensili a far tempo dal mese di dicembre

2007; decreto supercautelare ripreso poi nella decisione (cautelare) 10 gennaio

2008.

(DI.2007.1565; DI.2007.1527) a seguito dell’istanza supercautelare 11

dicembre 2007, con la quale AO 1 ha chiesto allo stesso giudice la conferma

delle misure di cui al decreto supercautelare del 5 dicembre 2007, postulando altresì

ulteriori provvedimenti (act. B, pag. 2). Non solo. L’appellante trascura ancor

di più che in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007 conseguente

all’istanza supercautelare 11 dicembre 2007 di AO 1, le parti hanno raggiunto

un accordo sulle questioni in sospeso e, in particolare, che lo stesso

convenuto ha pure dichiarato di accettare quanto stabilito nel decreto

supercautelare del 5 dicembre 2007, compreso quindi l’obbligo del versamento

del contributo alimentare di fr. 6'500.-, mensili alla moglie (act. B, pag. 2).

Tanto che con decisione 10 gennaio 2008 il Pretore ha per finire confermato il

decreto supercautelare del 5 dicembre 2007 - indicato nel precetto esecutivo -

anche in via cautelare (per il contributo alimentare a carico del convenuto, v.

Dispositivo

dispositivo n. 2), omologando altresì l’accordo raggiunto dalla parti e

discusso in occasione dell’udienza del 20 dicembre 2007. Il tutto ad evasione

delle procedura di cui agli incarti DI.2007.1565 e DI.2007.1527.

Orbene,

eccepire di fronte a un contesto del genere che non vi sarebbe identità tra il

titolo indicato nel precetto esecutivo con quello indicato nell’istanza di

rigetto, non è serio. Per tacere del fatto che eccependo con insistenza davanti

al primo giudice la compensazione l’appellante ha sfiorato l’autolesionismo:

invo- cando per l’appunto la compensazione, egli ha riconosciuto per atti

concludenti la sussistenza della pretesa oggetto dell’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione.

4. L’appello va pertanto disatteso, siccome manifestamente infondato

per non dire temerario.

La tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (at. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.-, già anticipata dall’appellante, resta suo

carico, con l’obbligo di rifondere a controparte un’indennità di fr. 300.--.

3. Intimazione

a: - ;

- .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

18'890,40 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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