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Decisione

14.2009.74

Rigetto definitivo dell'oposizione sulla base di sentenze esecutive e di cessione di credito a favore del procedente

14 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 17/28 marzo 2009 dell’UEF di __________ AO

1ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 812’740.05 oltre interessi al 5% dal 10 marzo

2009, indicando quale titolo di credito: "Sentenza 30.11.2005 Pretore

supplente del __________, sentenza 1° aprile 2008 Prima Camera Civile del

Tribunale di Appello; sentenza 13 febbraio 2009 II Corte diritto civile del

Tribunale federale”.

Interposta

opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura di __________.

B. La procedente

fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso sul dispositivo n. 1 della

sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________ (doc. A), che ha

condannato AP 1 a versare al fratello __________ l’importo di fr. 531'550.45 oltre

interessi al 5% dal 9 agosto 1999 (data dell’inoltro della petizione di causa).

Il dispositivo n. 3. stabilisce invece che “la tassa di giustizia di fr. 8'000.–

e le spese di fr. 18'000.--, con saldo da anticipare dall’attore, rimangono a

suo carico per ½ e sono poste per ½ a carico di AP 1. Ripetibili compensate”.

La procedente

produce pure quali doc. B rispettivamente doc. C la sentenza 1° aprile 2008

della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha respinto il gravame

interposto da AO 1contro la sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________,

condannandolo a rifondere alla parte appellata fr. 12'000.– per ripetibili, e

la sentenza 13 febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del

Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la

sentenza della prima Camera civile del Tribunale di appello, condannandolo a

rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale.

L’istante

ha infine prodotto quale doc. E la convenzione di cessione del 30 ottobre / 2

novembre 2000, mediante la quale __________ ha ceduto a AO 1 il credito “che

egli ha e sarà stato accertato e definito mediante decisione giudiziaria” nei confronti

dell’escusso a dipendenza dell’azione di riduzione da lui promossa contro AP 1

C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto

all’istanza eccependo la validità della cessione e la conseguente carenza di

legittimazione attiva dell’istante. Questo perché l’atto di cui al doc. E,

seppur datato 30 ottobre 2000, sarebbe venuto a conoscenza dell’escusso solo dopo

quasi 9 anni, per cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito

successivamente alla data indicata e ciò in considerazione della grave

situazione debitoria di __________. Tale supposizione sarebbe confortata dalla

circostanza che altre cessioni avvenute nel 2000/2001 sabbero state

tempestivamente notificate ed inoltre le firme apposte sulle stesse sarebbero

state autenticate e le relative autentiche munite di postilla dell’Aia. L’escusso

eccepisce pure la nullità del titolo posto alla base della procedura di rigetto

definitivo perché le sentenze della Pretura, del Tribunale di appello e del

Tribunale federale sarebbero state emesse a favore di __________, che non era

più creditore avendo ceduto il proprio credito già nel 2000.

D. Con sentenza 12 agosto 2009 il Pretore di __________ ha accolto

l’istanza rilevando in particolare che per la validità della cessione è

necessaria la forma scritta e che il credito da cedere deve poter essere

sufficientemente determinato o perlomeno determinabile. A mente del primo

giudice la datazione del documento come la pattuizione di una controprestazione

non rappresentano contenuto essenziale dell’atto. Considerato che nella

fattispecie gli elementi necessari affinché vi sia cessione sono adempiuti,

pacifica è la legittimazione attiva dell’istante.

E. Con

atto d’appello 24 agosto 2009 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile,

riproponendo le eccezioni sollevate in prima sede.

L’appellante

riformula la richiesta di edizione di determinati documenti dalla controparte

già presentata al Pretore e da questi respinta.

AP

1 argomenta che a seguito della cessione __________ non avrebbe più potuto

essere attore nelle procedure sfociate nelle sentenze di cui ai doc. A,

B e C. Per questo motivo l’appellante ribadisce la pretesa

nullità delle stesse sentenze, in quanto emesse a favore della persona che non

era più creditrice.

F. Con

osservazioni 17 settembre 2009 AO 1 si è opposta al gravame con motivazioni

che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti

possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno

produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive

ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza

scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF; Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di

diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101

CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso

da quello stabilito dalla legge (Cometta,

op. cit., in Rep 1989 p. 331). I documenti prodotti per

la prima volta da AP 1con l’appello e da AO 1 con le osservazioni devono quindi

essere estromessi dall'incarto e non possono venire considerati al fine del

giudizio, con l'eccezione della sentenza 12 agosto 2009

e della relativa busta di intimazione. E ancor meno vi può essere spazio per la

richiesta – peraltro già infruttuosamente avanzata davanti al Pretore (verbale

di udienza, pag. 5-6) – di edizione e fiscale, rispettivamente di richiamo

della documentazione contabile riferita al 1999-2000, che consentirebbe,

secondo l’appellante, di valutare l’avvenuta cessione alla data indicata nel

controverso doc. E, un’iniziativa del genere costituendo un atto procedurale

incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con il principio

di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit. p. 330).

2.

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è

fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo

di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6

segg. ad art. 80; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).

Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di

causa (quindi pure in sede di appello; CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, pag. 344, consid.

6; CEF 8 aprile 1974

in re De Vittori, Rep.

1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione

ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere

esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22

ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.

3.

La

sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto

definitivo anche a favore del cessionario, seppur non parte alla procedura di

merito, visto che la forza di cosa giudicata materiale si estende pure a

quest'ultimo, qualora la cessione di credito sia avvenuta dopo l'emanazione

della sentenza (cfr. DTF 125 III 11 consid. 3aa; Staehelin, op. cit., loc. cit. con rif.; Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 81 ad cap. 8; Olgiati, Le norme generali per il

procedimento civile nel Canton Ticino, tesi, Zurigo 2000, pag. 368 seg. ad f; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna

2001, n. 1315 che però senza motivo limita la portata della regola unicamente

alle successioni a titolo universale). Quando

invece la cessione del credito avviene nelle more di causa – come nella

fattispecie - essa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento

o ad un estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a

dipendenza del diritto processuale cantonale (DTF 125 III p. 11 e rif. ivi).

Per quanto riguarda il nostro Cantone l’art. 110 CPC prevede espressamente che se l’oggetto litigioso è alienato, il

processo continua fra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche

nei confronti dell’acquirente: ne

consegue pertanto che la

sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto

definitivo anche a favore del cessionario.

Vero

è che la res iudicata non si estende alla cessione. Ciò deriva

direttamente dal diritto materiale federale, che ammette il trasferimento di un

credito con tutti gli accessori (art. 170 CO) e riconosce al debitore la

possibilità di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far

valere nei confronti del cedente (art. 169 CO).

Tuttavia,

se in base alle prove consentite dal rito sommario il giudice del rigetto si

convince dell’esistenza della cessione, non si vedono motivi perché non

potrebbe concedere il rigetto definitivo. Condizione essenziale è che la

legittimazione del cessionario sia liquida. In caso di dubbi, sebbene fondati

su semplici allegazioni dell’escusso, il giudice, tenuto ad esaminare d’ufficio

la questione del titolo di rigetto, deve respingere l’istanza. Qualora

l’escusso disponga di mezzi di prova irricevibili in procedura sommaria che gli

permetterebbero di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità della cessione,

potrà sempre farli valere in un’azione di annullamento dell’esecuzione (art.

85a LEF), che rappresenta anche l’unico rimedio giuridico per sollevare

efficacemente le eccezioni contro la sentenza di merito che non sono state

accolte in sede di rigetto (cfr. art. 81 LEF).

4.

Nel caso di

specie AO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla cessione del 30

ottobre 2000 (doc. E), con la quale __________ le ha ceduto il credito nei confronti

dell’escusso e dipendente dell’azione di riduzione da lui promossa contro

quest’ultimo e:

– sulla sentenza 30

novembre 2005 della Pretura di __________, che ha stabilito che AP 1 deve

versare a __________ la somma di fr. 531'550.45 oltre interessi al 5% dal 9

agosto 1999 e che la tassa di giustizia di fr. 8'000.– e le spese di fr. 18'000.--,

da anticipare come di rito, sono poste a carico per ½ di AP 1 e per l’altro ½

di __________, compensate le ripetibili (doc. A),

- sulla sentenza

1° aprile 2008 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha

respinto il gravame interposto da AP 1 contro la sentenza 30 novembre 2005

della Pretura di __________, condannando l’appellante a rifondere alla parte

appellata fr. 12'000.– per ripetibili (doc. B),

- sulla sentenza

13.

febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale

che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la sentenza della

prima Camera civile del Tribunale di appello, condannando il ricorrente a

rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale (doc.

C).

La sentenza 30

novembre 2005 della Pretura di __________, la sentenza 1° aprile 2008 della

prima Camera civile del Tribunale d’appello e la sentenza 13 febbraio 2009

della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale costituiscono, in

principio, unitamente all’atto di cessione di cui al doc. E, valido titolo di rigetto

definitivo dell'opposizione in favore dell’istante per la somma dedotta in

esecuzione, corrispondente all’importo capitale di fr. 531'550.45 oltre agli

interessi a decorrere dal 9 agosto 1999 e alle tasse, spese di giustizia e

ripetibili.

5.

AP 1 ha

contestato la validità della cessione perché l’atto di cui al doc. E, datato 30

ottobre 2000, verrebbe a conoscenza dell’escusso solo dopo quasi 9 anni, per

cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito successivamente alla

data indicata.

6.

Ex art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche

senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la

natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità

della cessione si richiede la forma scritta. Possono essere ceduti anche

crediti che nascono dopo la loro cessione (crediti futuri). Secondo la prassi

del Tribunale federale il credito deve essere per quel che concerne la persona

del debitor cessus, la causa e l’importo sufficientemente determinato o

determinabile. La notificazione della cessione al debitore è ricettizia, non

richiede una forma particolare ed è una dichiarazione riformatrice di diritto.

7.

Nella fattispecie

le allegazioni dell’escusso in merito alla validità della cessione sono

allegazioni di parte non suffragate dai necessari riscontri oggettivi, che il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di

verificare: come correttamente argomentato dal primo giudice pertanto esse non

possono far sorgere dubbi sulla validità della cessione di cui al doc. E, che è

stata allestita in forma scritta come previsto dalla legge, senza necessità di

autenticazioni delle firme. Del resto, ai fini dell’esisto del presente giudizio,

la data di sottoscrizione di tale documento è del tutto irrilevante, atteso che

anche nell’ipotesi in cui la firma fosse avvenuta solo immediatamente prima dell’inizio

della procedura esecutiva, l’atto di cessione unitamente alle sentenze versate

agli atti legittimerebbe il rigetto dell’opposizione a favore dell’escutente.

8.

Ne discende pertanto che l’appello è respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 80 cpv. 1, 81, 85a LEF; 164, 165 cpv. 1, 169, 170 CO; 20 cpv. 2, 25

LALEF; 101, 110, 321 cpv. 1 lett. b CP ; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’200.--, già

anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

controparte un’indennità di fr. 2’000.--.

3.

Intimazione a:

- __________

PA 2, __________;

- __________.

PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 812’740.05, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000,

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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