14.2009.74
Rigetto definitivo dell'oposizione sulla base di sentenze esecutive e di cessione di credito a favore del procedente
14 ottobre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2009.74
Data decisione, Autorità:
14.10.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'oposizione sulla base di sentenze esecutive e di cessione di credito a favore del procedente
3 IDENTITÀ
MEZZO DI PROVA
OPPOSIZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 164 CO
art. 165 cpv. 1 CO
art. 170 CO
art. 101 CPC-TI
art. 110 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 25 LALEF
LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 LEF
art. 85 cpv. a LEF
Incarto n.
14.2009.74
Lugano
14 ottobre
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 aprile 2009 da
AO 1
(patrocinata dall’ PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall’ PA 2 )
tendente ad
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________del 17/28 marzo 2009 dell’UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore del __________ __________ con sentenza 12 agosto 2009
ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta, nel
senso che è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
3. La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr.
100.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà
alla controparte fr. 1’600.-- a titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 24 agosto 2009 ha postulato la
reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;
rilevato
che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 17 settembre 2009,
chiedendo la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che con decreto presidenziale del 31 agosto 2009 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con PE n. __________ del 17/28 marzo 2009 dell’UEF di __________ AO
1ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 812’740.05 oltre interessi al 5% dal 10 marzo
2009, indicando quale titolo di credito: "Sentenza 30.11.2005 Pretore
supplente del __________, sentenza 1° aprile 2008 Prima Camera Civile del
Tribunale di Appello; sentenza 13 febbraio 2009 II Corte diritto civile del
Tribunale federale”.
Interposta
opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura di __________.
B. La procedente
fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso sul dispositivo n. 1 della
sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________ (doc. A), che ha
condannato AP 1 a versare al fratello __________ l’importo di fr. 531'550.45 oltre
interessi al 5% dal 9 agosto 1999 (data dell’inoltro della petizione di causa).
Il dispositivo n. 3. stabilisce invece che “la tassa di giustizia di fr. 8'000.–
e le spese di fr. 18'000.--, con saldo da anticipare dall’attore, rimangono a
suo carico per ½ e sono poste per ½ a carico di AP 1. Ripetibili compensate”.
La procedente
produce pure quali doc. B rispettivamente doc. C la sentenza 1° aprile 2008
della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha respinto il gravame
interposto da AO 1contro la sentenza 30 novembre 2005 della Pretura di __________,
condannandolo a rifondere alla parte appellata fr. 12'000.– per ripetibili, e
la sentenza 13 febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del
Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la
sentenza della prima Camera civile del Tribunale di appello, condannandolo a
rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale.
L’istante
ha infine prodotto quale doc. E la convenzione di cessione del 30 ottobre / 2
novembre 2000, mediante la quale __________ ha ceduto a AO 1 il credito “che
egli ha e sarà stato accertato e definito mediante decisione giudiziaria” nei confronti
dell’escusso a dipendenza dell’azione di riduzione da lui promossa contro AP 1
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto
all’istanza eccependo la validità della cessione e la conseguente carenza di
legittimazione attiva dell’istante. Questo perché l’atto di cui al doc. E,
seppur datato 30 ottobre 2000, sarebbe venuto a conoscenza dell’escusso solo dopo
quasi 9 anni, per cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito
successivamente alla data indicata e ciò in considerazione della grave
situazione debitoria di __________. Tale supposizione sarebbe confortata dalla
circostanza che altre cessioni avvenute nel 2000/2001 sabbero state
tempestivamente notificate ed inoltre le firme apposte sulle stesse sarebbero
state autenticate e le relative autentiche munite di postilla dell’Aia. L’escusso
eccepisce pure la nullità del titolo posto alla base della procedura di rigetto
definitivo perché le sentenze della Pretura, del Tribunale di appello e del
Tribunale federale sarebbero state emesse a favore di __________, che non era
più creditore avendo ceduto il proprio credito già nel 2000.
D. Con sentenza 12 agosto 2009 il Pretore di __________ ha accolto
l’istanza rilevando in particolare che per la validità della cessione è
necessaria la forma scritta e che il credito da cedere deve poter essere
sufficientemente determinato o perlomeno determinabile. A mente del primo
giudice la datazione del documento come la pattuizione di una controprestazione
non rappresentano contenuto essenziale dell’atto. Considerato che nella
fattispecie gli elementi necessari affinché vi sia cessione sono adempiuti,
pacifica è la legittimazione attiva dell’istante.
E. Con
atto d’appello 24 agosto 2009 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile,
riproponendo le eccezioni sollevate in prima sede.
L’appellante
riformula la richiesta di edizione di determinati documenti dalla controparte
già presentata al Pretore e da questi respinta.
AP
1 argomenta che a seguito della cessione __________ non avrebbe più potuto
essere attore nelle procedure sfociate nelle sentenze di cui ai doc. A,
B e C. Per questo motivo l’appellante ribadisce la pretesa
nullità delle stesse sentenze, in quanto emesse a favore della persona che non
era più creditrice.
F. Con
osservazioni 17 settembre 2009 AO 1 si è opposta al gravame con motivazioni
che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti
possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza
scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF; Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di
diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101
CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso
da quello stabilito dalla legge (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 331). I documenti prodotti per
la prima volta da AP 1con l’appello e da AO 1 con le osservazioni devono quindi
essere estromessi dall'incarto e non possono venire considerati al fine del
giudizio, con l'eccezione della sentenza 12 agosto 2009
e della relativa busta di intimazione. E ancor meno vi può essere spazio per la
richiesta – peraltro già infruttuosamente avanzata davanti al Pretore (verbale
di udienza, pag. 5-6) – di edizione e fiscale, rispettivamente di richiamo
della documentazione contabile riferita al 1999-2000, che consentirebbe,
secondo l’appellante, di valutare l’avvenuta cessione alla data indicata nel
controverso doc. E, un’iniziativa del genere costituendo un atto procedurale
incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con il principio
di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit. p. 330).
2.
Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è
fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio di diritto ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo
di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6
segg. ad art. 80; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di
causa (quindi pure in sede di appello; CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, pag. 344, consid.
6; CEF 8 aprile 1974
in re De Vittori, Rep.
1975, pag. 101), se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione
ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere
esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
3.
La
sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto
definitivo anche a favore del cessionario, seppur non parte alla procedura di
merito, visto che la forza di cosa giudicata materiale si estende pure a
quest'ultimo, qualora la cessione di credito sia avvenuta dopo l'emanazione
della sentenza (cfr. DTF 125 III 11 consid. 3aa; Staehelin, op. cit., loc. cit. con rif.; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 81 ad cap. 8; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, tesi, Zurigo 2000, pag. 368 seg. ad f; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, n. 1315 che però senza motivo limita la portata della regola unicamente
alle successioni a titolo universale). Quando
invece la cessione del credito avviene nelle more di causa – come nella
fattispecie - essa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento
o ad un estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a
dipendenza del diritto processuale cantonale (DTF 125 III p. 11 e rif. ivi).
Per quanto riguarda il nostro Cantone l’art. 110 CPC prevede espressamente che se l’oggetto litigioso è alienato, il
processo continua fra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche
nei confronti dell’acquirente: ne
consegue pertanto che la
sentenza ottenuta dal cedente contro l'escusso costituisce un titolo di rigetto
definitivo anche a favore del cessionario.
Vero
è che la res iudicata non si estende alla cessione. Ciò deriva
direttamente dal diritto materiale federale, che ammette il trasferimento di un
credito con tutti gli accessori (art. 170 CO) e riconosce al debitore la
possibilità di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far
valere nei confronti del cedente (art. 169 CO).
Tuttavia,
se in base alle prove consentite dal rito sommario il giudice del rigetto si
convince dell’esistenza della cessione, non si vedono motivi perché non
potrebbe concedere il rigetto definitivo. Condizione essenziale è che la
legittimazione del cessionario sia liquida. In caso di dubbi, sebbene fondati
su semplici allegazioni dell’escusso, il giudice, tenuto ad esaminare d’ufficio
la questione del titolo di rigetto, deve respingere l’istanza. Qualora
l’escusso disponga di mezzi di prova irricevibili in procedura sommaria che gli
permetterebbero di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità della cessione,
potrà sempre farli valere in un’azione di annullamento dell’esecuzione (art.
85a LEF), che rappresenta anche l’unico rimedio giuridico per sollevare
efficacemente le eccezioni contro la sentenza di merito che non sono state
accolte in sede di rigetto (cfr. art. 81 LEF).
4.
Nel caso di
specie AO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di AP 1 sulla cessione del 30
ottobre 2000 (doc. E), con la quale __________ le ha ceduto il credito nei confronti
dell’escusso e dipendente dell’azione di riduzione da lui promossa contro
quest’ultimo e:
– sulla sentenza 30
novembre 2005 della Pretura di __________, che ha stabilito che AP 1 deve
versare a __________ la somma di fr. 531'550.45 oltre interessi al 5% dal 9
agosto 1999 e che la tassa di giustizia di fr. 8'000.– e le spese di fr. 18'000.--,
da anticipare come di rito, sono poste a carico per ½ di AP 1 e per l’altro ½
di __________, compensate le ripetibili (doc. A),
- sulla sentenza
1° aprile 2008 della prima Camera civile del Tribunale d’appello che ha
respinto il gravame interposto da AP 1 contro la sentenza 30 novembre 2005
della Pretura di __________, condannando l’appellante a rifondere alla parte
appellata fr. 12'000.– per ripetibili (doc. B),
- sulla sentenza
13.
febbraio 2009 della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale
che ha dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 contro la sentenza della
prima Camera civile del Tribunale di appello, condannando il ricorrente a
rifondere all’opponente fr. 2'000.– per ripetibili della sede federale (doc.
C).
La sentenza 30
novembre 2005 della Pretura di __________, la sentenza 1° aprile 2008 della
prima Camera civile del Tribunale d’appello e la sentenza 13 febbraio 2009
della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale costituiscono, in
principio, unitamente all’atto di cessione di cui al doc. E, valido titolo di rigetto
definitivo dell'opposizione in favore dell’istante per la somma dedotta in
esecuzione, corrispondente all’importo capitale di fr. 531'550.45 oltre agli
interessi a decorrere dal 9 agosto 1999 e alle tasse, spese di giustizia e
ripetibili.
5.
AP 1 ha
contestato la validità della cessione perché l’atto di cui al doc. E, datato 30
ottobre 2000, verrebbe a conoscenza dell’escusso solo dopo quasi 9 anni, per
cui sorgerebbe il dubbio che lo stesso è stato allestito successivamente alla
data indicata.
6.
Ex art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche
senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la
natura del rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità
della cessione si richiede la forma scritta. Possono essere ceduti anche
crediti che nascono dopo la loro cessione (crediti futuri). Secondo la prassi
del Tribunale federale il credito deve essere per quel che concerne la persona
del debitor cessus, la causa e l’importo sufficientemente determinato o
determinabile. La notificazione della cessione al debitore è ricettizia, non
richiede una forma particolare ed è una dichiarazione riformatrice di diritto.
7.
Nella fattispecie
le allegazioni dell’escusso in merito alla validità della cessione sono
allegazioni di parte non suffragate dai necessari riscontri oggettivi, che il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di
verificare: come correttamente argomentato dal primo giudice pertanto esse non
possono far sorgere dubbi sulla validità della cessione di cui al doc. E, che è
stata allestita in forma scritta come previsto dalla legge, senza necessità di
autenticazioni delle firme. Del resto, ai fini dell’esisto del presente giudizio,
la data di sottoscrizione di tale documento è del tutto irrilevante, atteso che
anche nell’ipotesi in cui la firma fosse avvenuta solo immediatamente prima dell’inizio
della procedura esecutiva, l’atto di cessione unitamente alle sentenze versate
agli atti legittimerebbe il rigetto dell’opposizione a favore dell’escutente.
8.
Ne discende pertanto che l’appello è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 cpv. 1, 81, 85a LEF; 164, 165 cpv. 1, 169, 170 CO; 20 cpv. 2, 25
LALEF; 101, 110, 321 cpv. 1 lett. b CP ; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L’appello
è respinto.
2.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’200.--, già
anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte un’indennità di fr. 2’000.--.
3.
Intimazione a:
- __________
PA 2, __________;
- __________.
PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 812’740.05, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000,
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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