14.2009.75
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22 ottobre 2009Italiano35 min
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Numero d'incarto:
14.2009.75
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: credito di risarcimento per atto illecito fondato su un "affidavit" di contenuto accertato penalmente essere poi falso - trafugamento di beni (liquidazione di società; ipoteca e vendita relativa a immobili) - garanzia ex art. 273 LEF rifiutata per danno non sostanziato
AUSLÄNDERARREST
CAUSE DI SEQUESTRO
GARANZIA PER LA RESPONSABILITÀ DEL SEQUESTRO
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
TRAFUGAMENTO DI BENI
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 309 cpv. 1 CPC-TI
art. 309 cpv. 1 let. f CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
art. 21 cpv. 2 LALEF
art. 25 LALEF
art. 25 let. a cf. 2 LALEF
art. 271 cpv. 1 cf. 2 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 273 LEF
art. 273 cpv. 1 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.75
Lugano
22 ottobre
2009
/LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will e Ermotti
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2009.736 della Pretura __________) promossa con opposizione 12 marzo
2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 )
contro
il sequestro 6
febbraio 2009 (EF.2009.317) (n° __________), richiesto nei confronti
dell'opponente da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 e dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 17 agosto
2009, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro,
sia la contestuale richiesta di prestazione di garanzia ex art. 273 LEF di
complessivi fr. 400'000.–;
appellante AP 1 con allegato 27 agosto 2009, in cui postula
in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare
l'opposizione e annullare il sequestro e, in via subordinata, che a AO 1 sia
fatto obbligo di prestare una garanzia giusta l'art. 273 LEF di fr. 250'000.–;
lette le osservazioni 25 settembre 2009 con cui la
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 5 febbraio 2009 diretta contro AP 1, AO 1, società __________
attiva in ambito marittimo, ha chiesto al Pretore __________, in base all'art.
271 cpv. 1 n. 2 LEF di porre sotto sequestro i seguenti beni: presso l'Ufficio
registro fondiario __________ “i fondi di proprietà del debitore part. n. __________,
__________, __________ e __________ RFD __________”, presso la società I__________
in liquidazione c/o __________, liquidatore “tutti i crediti e dividendi di
liquidazione del debitore nei confronti della società I__________ in
liquidazione e le azioni della I__________, presso la stessa depositate”, presso
__________ e __________ “tutti i beni e in particolare averi sui conti correnti
(e specialmente sul conto N. __________), conti risparmio, conti deposito,
contenuti di cassette di sicurezza, intestati al debitore stesso o di cui è
indicato beneficiario economico”. Il tutto fino a concorrenza di fr. 3'532'393.–
oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2002.
B. La
vertenza trae origine dall'ordine di sequestro emesso in __________ nel 2002 a
carico della nave “__________”, a quel tempo, appartenente alla sequestrante.
Il 28 maggio 2002 AP 1, già vicedirettore presso Ge__________ di __________ dal
1996 al 2001 -attività questa lasciata per gravi dissidi con l'azionista di
maggioranza A__________- sapendo di dire il falso aveva fra l'altro volutamente
attestato in un “affidavit” che quest'ultimo era il beneficiario
economico dell'istante (doc. G). Proprio fondandosi su questa dichiarazione giurata
C__________, società concorrente, aveva poi dato avvio ad un'azione giudiziaria
nei confronti della sequestrante, di Ge__________ e del suo azionista di
maggioranza A__________ oltre a una terza persona, ritenendo che nel 2000
avessero intenzionalmente sabotato l'acquisto della nave “__________” cui
era interessata, e questo al solo scopo di favorirne l'acquisto da parte dell'istante.
L'“affidavit” era appunto servito per dimostrare che l'acquisizione
della nave da parte della sequestrante era di fatto riconducibile ad A__________
e quindi a Ge__________. Nell'ambito di questa causa, le autorità __________ avevano
così disposto il sequestro della nave “__________” (doc. I).
Per la qui
sequestrante, che nulla aveva a che vedere con A__________, quel provvedimento
aveva comportato conseguenze gravose. Nei confronti dell'opponente -autore
dell'“affidavit”- il 30 ottobre 2003 aveva quindi dato avvio davanti
alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello ad un'azione civile di risarcimento
danni ex art. 41 CO per complessivi fr. 3'532'393.– oltre interessi. Il danno
includeva il mancato nolo da contratto (US$ 130'000.–), le controstallie maturate
(US$ 77'000.–), il mancato utilizzo della nave (US$ 91'000.–), la mancata
vendita della nave “__________” (US$ 1'850'000.–) e le spese legali necessarie
per lo sblocco della nave (GBP 70'579.–, Euro 86'320.–, US$ 43'819.– e MTL
8'317.–). Presentate le rispettive conclusioni, le parti sono ora in attesa di
giudizio (doc. E e F). Nel frattempo, sotto il profilo penale, con decreto
d'accusa 31 ottobre 2005 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha altresì riconosciuto
l'opponente colpevole di falsità in documenti (art. 251 CP), l'“affidavit”
essendo stato allestito in Svizzera. Il verdetto è stato confermato l'11 aprile
2006 dal Giudice della Pretura penale (doc. B). Contro tale giudizio, AP 1 è
insorto con ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello, la quale, con sentenza del 9 aprile 2008 ha
dichiarato il gravame inammissibile (doc. C). AP 1 ha poi impugnato tale
sentenza con ricorso in materia penale davanti al Tribunale federale, senza
successo, quest'ultimo avendo il 15 gennaio 2009 respinto il rimedio nella
misura della sua ammissibilità (doc. D).
C. A detta
della sequestrante, preso atto della sentenza 15 gennaio 2009 con cui il Tribunale
federale aveva confermato la condanna per falsità in documenti, l'opponente starebbe
effettuando transazioni sospette per la loro tempistica e volte a dissimulare,
trasferendo a terzi o trasformando in denaro, quella parte del suo patrimonio più
facilmente rintracciabile, compromettendo così la sua pretesa di risarcimento
danni ex art. 41 CO. In particolare, I__________, società di cui l'opponente era
titolare, era stata posta in liquidazione il 23 dicembre 2008 (doc. Q), fermo
restando la costituzione una settimana più tardi della nuova G__________,
società che svolgeva lo stesso tipo di attività (doc. R). Con istanza del 28 gennaio
2009 -accolta il giorno seguente- l'opponente aveva poi chiesto la
cancellazione dalla part. n. __________ di un diritto di usufrutto iscritto a favore
della propria madre deceduta ben 19 anni prima (doc. L e S), richiesta che per
contro non era stata estesa alle part. n. __________ e __________ -su cui era
iscritto un onere analogo- avendo queste minor valore (doc. N e O). Infine, sulla
part. n. __________ l'opponente aveva fatto annotare un diritto di compera di
fr. 504'972.– cedibile e frazionabile (doc. M), oltre ad essere altresì in
procinto di vendere la casa di vacanza di __________ nel __________ (doc. P).
D. Il 6
febbraio 2009, eccezion fatta per i beni presso l'__________, di cui non era
stata resa verosimile l'appartenenza al debitore, il Pretore __________, ha
decretato il sequestro così come richiesto per l'importo pari a fr. 3'532'393.–
oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2002.
E. Con
opposizione 12 marzo 2009 AP 1 ha contestato sia il credito dell'istante che la
causa del sequestro. La sequestrante fondava la richiesta di risarcimento danni
sul contestato legame di proprietà con A__________ che però non era stato
affatto considerato dalle autorità __________, le quali avevano ordinato il sequestro
della nave per violazione del dovere di fedeltà delle persone convenute in giudizio
da C__________. Vista l'assenza di un nesso di causalità, il credito non era quindi
verosimile. Nemmeno il pregiudizio era stato provato. La stessa sequestrante aveva
in effetti compromesso la sua posizione consentendo alla nave di lasciare
anzitempo le acque territoriali __________ e di sottrarsi così all'esecuzione
del sequestro. Inoltre, a seguito di ciò, la relativa udienza di discussione indetta
dal giudice straniero per il 21 giugno 2002 -cinque giorni dopo la notifica
dell'ordine di sequestro- era stata annullata. L'art. 251 CP poi non tutelava
il patrimonio ed escludeva quindi un agire “illecito” ex art. 41 CO. Neanche i
presupposti di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF erano realizzati: la
liquidazione di I__________, verso cui egli era debitore di fr. 132'914.29, era
dovuta a una scelta aziendale decisa nel 2008; l'usufrutto iscritto sulla part.
n. __________ era stato cancellato nell'ambito di una richiesta di
finanziamento (ipoteca) di fr. 120'000.–; il diritto di compera sulla part. n. __________
del 21 ottobre 2008, rientrava in un'operazione immobiliare da tempo progettata;
infine, la casa di vacanza era in vendita già prima della sentenza penale del
Tribunale federale. D'altra parte, la causa per risarcimento danni della
sequestrante era del 2003, di modo che se veramente avesse voluto trafugare
beni propri, non avrebbe certo atteso fino alla decisione federale. Ad ogni
modo, per finire, essendo il valore dei beni oggetto di sequestro stimabile in complessivi
fr. 1'054'972.–, si giustificava perlomeno una garanzia ex art. 273 LEF di fr.
400'000.–.
F. Al contraddittorio
del 22 giugno 2009, la sequestrante ha obiettato che il comportamento illecito
dell'opponente provato dalla definitiva condanna penale e la quantificazione
del danno rimasto incontestata, rendevano verosimile il credito. Ciò posto, la
liquidazione di I__________ per motivi mai spiegati, poteva comportare per
l'opponente il pagamento di un dividendo. Invece, gravare con un'ipoteca un
fondo era un modo per “trasformare” in denaro un bene immobile. Il progetto di
vendita riguardante quello su cui era annotato il diritto di compera poi risaliva
al 6 marzo 2009, quindi a dopo la sentenza del Tribunale federale. E, anche per
l'offerta di vendita della casa di vacanza valeva lo stesso discorso. La legittimità
della sua richiesta era corroborata dalla tempistica con cui aveva agito
l'opponente, concretizzatasi con la decisione penale del Tribunale federale. Infondata
per finire la richiesta di garanzia, l'opponente non avendo allegato
l'esistenza di un danno concreto riconducibile al sequestro. Non si opponeva
però alla vendita della part. n. __________ -oggetto del diritto di compera- a
patto che l'utile così conseguito fosse poi di fatto depositato a tutela delle
sue pretese.
L'opponente
ha riconfermato le sue argomentazioni. In aggiunta ha escluso di avere
partecipazioni in seno a G__________, evidenziando per il resto che la part. n.
__________ -da cui era stato cancellato il diritto d'usufrutto- costituiva la
sua abitazione familiare e che, a fronte di una proposta di prezzo
insufficiente, aveva rifiutato di vendere la casa di vacanza. Terminata l'attività
presso I__________, per far fronte alle sue necessità egli doveva far capo ai beni
propri, possibilità che però il sequestro pronunciato dal Pretore gli precludeva.
E, questo era il danno concreto che chiedeva di garantire giusta l'art. 273 LEF,
ritenuto oltretutto che secondo il diritto __________ una società come la sequestrante
rispondeva fino ad un massimo di fr. 10'000.–. Pure la vendita imminente della
part. __________ -oggetto del diritto di compera- era bloccata dal
provvedimento pretorile, anche se la controparte non vi si era opposta.
La
sequestrante ha ribadito le sue allegazioni in sede di duplica. Ha pure ricordato
che nella presente procedura l'esame era limitato alla verosimiglianza, mentre il
danno dovuto al sequestro pronunciato in __________ si era verificato a
prescindere dalla revoca che ne era seguita. Persino la casa di vacanza era
stata oggetto di un'istanza di sequestro, già accolta, per i medesimi motivi e basata
sugli stessi documenti. In caso di sequestro ingiustificato poi avrebbe ad ogni
modo dovuto rispondere con il suo intero patrimonio, senza riguardo al capitale
sociale.
G. Con
sentenza 17 agosto 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Il credito di risarcimento danno per atto illecito era
verosimile, la condanna penale definitiva avendo accertato che il contenuto
dell'“affidavit” all'origine del provvedimento emesso in __________ era
falso. Irrilevante invece che materialmente il sequestro non fosse stato
eseguito, la nave avendo lasciato il porto per tempo, ossia prima della sua
notifica: in effetti, fintanto che era rimasto valido, la nave non aveva comunque
più potuto trasportare petrolio. Il danno era stato cifrato nel dettaglio in fr.
3'532'393.– e trovava riscontro nell'interrogatorio penale -prodotto dall'opponente-
dell'avente diritto economico della sequestrante. Per il Pretore, anche la
causa dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF era verosimile. Senza dubbio la
liquidazione di I__________ era un'operazione volta ad occultare beni: aveva, in
effetti, di poco preceduto la decisione del Tribunale federale, non era prevista
in via fallimentare e, appena una settimana dopo, le medesime persone iscritte a
registro di commercio quali suoi aventi diritto avevano costituito la nuova G__________,
con uguale ragione sociale e riguardo alla quale solo tardivamente (in replica)
l'opponente aveva escluso di avere interessi. La cancellazione dell'usufrutto presente
sulla part. n. __________ a favore della madre deceduta 19 anni prima, era poi intervenuta
meno di una settimana dopo l'emissione della sentenza penale del Tribunale
federale e, pur nel contesto della concessione di un finanziamento, era atta a
rendere difficoltoso il soddisfacimento delle pretese di creditori. Lo stesso
valeva per la part. n. __________ sulla quale era stato annotato il diritto di
compera di fr. 504'972.–.
Per
finire, il Pretore, ha respinto la richiesta di prestazione di una garanzia ex
art. 273 LEF di fr. 400'000.– a copertura dei danni derivanti dalle spese
legali che la procedura potrà cagionare, in quanto l'opponente non aveva addotto
elementi giustificativi atti a comprovare l'ammontare di tale richiesta.
H. Con
il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e revocare il
sequestro. La pretesa per atto illecito dell'istante si fonda su un presunto legame
di proprietà -tra lei e A__________- attestato dall'“affidavit”. Ma, è per
violazione del dovere di fedeltà che C__________. ha promosso causa in __________
e le autorità di quel paese hanno disposto il sequestro della nave “__________”.
E, senza un nesso causale tra “preteso legame di proprietà” e “sequestro in __________”,
il credito giusta l'art. 41 segg. CO non è verosimile. Sottraendo la nave
all'esecuzione del sequestro, circostanza che ha comportato l'annullamento
dell'udienza 21 giugno 2002, la sequestrante ha ad ogni modo interrotto il
nesso causale con l'eventuale pregiudizio. Nella peggiore delle ipotesi la sua
durata peraltro sarebbe stata di cinque giorni, mentre nella misura in cui ha ritenuto
che era stato possibile notificare il sequestro solo dopo la partenza della
nave dal porto -circostanza questa che non trovava riscontro agli atti- il
Pretore si è fondato su fatti mai allegati dalla sequestrante, ledendo l'art.
183 CPC. La condanna per falsità in documenti poi riguarda aspetti penali, indipendenti
da pretese di natura civile della sequestrante, fermo restando che l'art. 251
CP non tutela il patrimonio individuale. Infine, a sostegno del patito pregiudizio
di cui chiede il risarcimento non v'è alcun giustificativo, carenza cui non può
certo supplire la dichiarazione dell'avente diritto economico.
L'appellante
contesta anche i presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In effetti, non
costituisce trafugamento di beni la liquidazione di I__________, non parte in causa,
decisa nel 2008 per motivi aziendali e che ha rivelato l'esistenza di un suo
debito di fr. 132'914.29. Escluso che egli sia persona di riferimento di G__________,
censura puntualmente sollevata. La cancellazione dell'usufrutto sulla part. n. __________,
sua abitazione coniugale, era legata alla concessione di un'ipoteca di fr.
120'000–. Mentre, l'atto pubblico del diritto di compera di cui alla part. n. __________
-ad un prezzo superiore rispetto ai parametri di mercato validi per quella
zona- era del 21 ottobre 2008, oltre due mesi prima della sentenza del
Tribunale federale, come anche l'idea di vendere la casa di vacanza. Infine, visto
che l'azione di merito -pendente davanti al Tribunale d'appello- risaliva al
2003, se egli ne avesse veramente avuto l'intenzione, avrebbe avuto sei anni
per trafugare il suo patrimonio a danno di controparte.
In via
subordinata, egli chiede la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF limitata
a fr. 250'000.–, intesa a coprire il danno dovuto all'impossibilità di disporre
di liquidità propria, alle spese legali della procedura in corso, al blocco
della vendita della part. n. __________ e al fatto che la sequestrante è una
società __________.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.
L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-
è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice
può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3. In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti
nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono
anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.
Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti
e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase
dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],
consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono
applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente
al proprio ricorso (doc. 14 e 15), così come quello che accompagna le
osservazioni della sequestrante (doc. Z).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
Controverse
in concreto rimangono l'esistenza del credito e la causa del sequestro
individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, fermo restando che nella misura in
cui l'appellante si limita a rimandare per i dettagli a documenti agli
atti (appello, n. 3 pag. 3, n. 5 pag. 4, n. 9 pag. 6 e pag. 7, n. 10 pag. 9) le
censure, non sufficientemente sostanziate (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1
lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25
LALEF) sono irricevibili. Incontestata è per contro rimasta l'appartenenza dei
beni sequestrati al debitore.
Esistenza
del credito
5.
Per
l'appellante, la sequestrante ha basato la sua richiesta di risarcimento danni
su una sua ipotizzata identità con A__________ di cui si dava atto nell'“affidavit”
da lui sottoscritto. Tuttavia, l'azione giudiziaria che aveva condotto all'emissione
del decreto di sequestro della nave “__________” era stata impostata da
C__________ sulla violazione del dovere di fedeltà. E, mancando il nesso
causale tra quest'ultimo e gli effetti negativi lamentati dall'istante, il
credito di cui all'art. 41 segg. CO non era verosimile (appello, n. 9 pag. 6).
La censura, infondata, è pretestuosa. Certo, nel procedimento che ha condotto
all'ordine di sequestro della nave, C__________ rimproverava a A__________ la violazione
del suo dovere di fiduciario e di fedeltà nei suoi confronti avendo egli
proceduto a costituire la società sequestrante alfine di acquistarla e
appropriarsene (doc. 3, ad ix) a pag. 11). La stessa però specificava nel
contempo che la nave legittimamente di sua proprietà è ora registrata in
nome della società sequestrante di proprietà -fra l'altro- di A__________
gestita tramite Ge__________ (doc. 3, ad x) a pag. 11) e che queste erano informazioni
ricevute da AP 1 e contenute interamente ed esposte in un affidavit
sottoscritto il 28 maggio 2002 prodotto in allegato (doc. 3, ad xi) a pag.
11). Invece, e per contro, non risulta affatto che l'ordine di sequestro della
nave emesso dall'Alta Corte federale sedente a __________ in __________ fosse in
qualche modo subordinato all'asserita “violazione del dovere di fedeltà” (doc.
4), lo stesso limitandosi a rinviare all'Affidavit d'urgenza e l'Affidavit a
supporto dell'istanza e gli annessi allegati (doc. 4, pag. 9). Mentre che è
del tutto inutilizzabile il rinvio dell'appellante al doc. 5, documento questo
inammissibile solo per il fatto che è stato prodotto in inglese -quindi non in
una lingua nazionale- privo della necessaria traduzione in italiano (art. 21 cpv.
2.
LALEF). L'appello deve quindi essere disatteso.
6.
In
ogni caso, per l'appellante, il nesso causale con l'eventuale pregiudizio
patito si era interrotto per colpa della medesima sequestrante che aveva
sottratto la nave dall'esecuzione del sequestro -o quantomeno fatto sì che ciò
non avvenisse- circostanza che verosimilmente aveva poi portato ad annullare l'udienza
21.
giugno 2002, prevista appunto affinché lei potesse far valere i suoi argomenti
di difesa (appello, n. 9 pag. 7). A sostegno di questa sua tesi rinvia al doc.
6, ossia il verbale d'interrogatorio dell'avente diritto economico della
società sequestrante. Ma invano.
Nelle
dichiarazioni rilasciate il 20 ottobre 2003 davanti al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, l'avente diritto economico ha dichiarato di essere stato
informato dell'ordine di sequestro in data 14 giugno 2002, di essere riuscito a
contattare in serata il capitano della nave, il quale mi aveva comunicato
che il messo del tribunale non aveva notificato il sequestro alle autorità
portuali essendo domenica e che la nave poteva quindi lasciare il porto
fintantoché il sequestro non fosse stato notificato alle autorità portuali (doc.
6, pag. 5 verso il basso) e, pertanto, di avere ingiunto al capitano di
allontanarsi dal porto, di lasciare le acque territoriali __________ e di
dirigere verso __________ (doc. 6, loc. cit.). Circostanze queste che -diversamente
dall'opinione del ricorrente (appello, n. 9 pag. 8)- trovano corrispondenza nell'“affidavit
of service” datato 17 giugno 2002 attestante l'avvenuta notifica del
sequestro al solo capitano della nave (doc. 15; appello, n. 9 pag. 8) e, perlomeno
limitatamente alle autorità portuali, anche nella conclusione ritenuta dal Pretore
laddove ha considerato che la stessa sarebbe potuta intervenire solo dopo la
sua partenza dal porto (appello, n. 9, pag. 7).
L'appellante
dimentica inoltre che l'avente diritto economico ha nel contempo precisato che
non solo la nave non poteva più lavorare in __________ poiché colpita da un ordine
di sequestro, ma anche in tutti gli altri posti in quanto la C__________
aveva inondato i registri navali, le società petroliere ed il brokers di fax
con i quali comunicavano l'esistenza del sequestro e la fuga della nave al
sequestro (doc. 6, pag. 6) e che a seguito di ciò, la nave era rimasta
bloccata in __________ inattiva per nove mesi motivo per cui egli decise di
disarmarla (doc. 6, pag. 6). Egli ha inoltre specificato che in
ottobre 2002 vi fu una prima udienza al Tribunale di __________ alla fine della
quale fu stabilita la nullità delle richieste della C__________, società che
aveva chiesto il sequestro (doc. 6, loc. cit.), ma che quest'ultima era
altresì riuscita a far iscrivere il blocco della nave sia a __________ che a
__________, di modo che il 4 marzo 2003 la nave era ancora in __________
e che solo l'11 aprile, dopo che era stato tolto il blocco dal registro __________
e quello __________ era riuscito a noleggiarla (doc. 6, loc. cit.). E, l'appellante,
non sostiene affatto -né lo ha fatto davanti al Pretore- che queste asserzioni siano
sbagliate o false.
Ciò
posto, pretendere in queste circostanze e nell'ambito di un esame limitato alla
verosimiglianza, che gli effetti del sequestro della nave “__________” siano
dovuti alla deliberata scelta della sequestrante di allontanarsi dal porto __________
e, per questo motivo, sia venuto meno il nesso causale con il provvedimento, appare
in definitiva pretestuoso. Per le medesime ragioni, persino l'affermazione
secondo cui nella peggiore delle ipotesi gli effetti negativi del sequestro
sarebbero durati al massimo cinque giorni, appare verosimilmente insostenibile.
Pure al riguardo l'appello si rivela privo di fondamento.
7.
Secondo
l'appellante la condanna per falsità in documenti tocca aspetti meramente
penali ben distinti dalle pretese di natura civile che la sequestrante intende
tutelare con la procedura qui in esame. In effetti, il giudice penale si era
limitato a ritenere falso l'“affidavit” da lui sottoscritto, senza esprimersi
sui rapporti di proprietà cui controparte riconduceva la richiesta di
risarcimento (appello, n. 10 pag. 8). La censura è di nuovo pretestuosa, oltre
che fuorviante. Pacifico è che l'opponente sia stato condannato per avere
attestato fatti non veri in un Affidavit redatto da un terzo e da lui
firmato, in particolare fatto attestare mediante uno scritto che A__________ e
la Ge__________ avrebbero acquistato la nave “__________” [poi diventata “__________”]
nel loro proprio interesse creando in tal modo un pregiudizio a C__________ (doc.
B, pag. 1). Parimenti pacifico è che questa decisione è definitiva (doc. C e
D). Per il resto, basta evidenziare che nella stessa dichiarazione giurata -come
si è detto accertata essere falsa- l'appellante ha sostenuto che Ge__________
è una società il cui azionista principale è il signor A__________, che contemporaneamente
a quando il signor A__________ informò C__________ che l'acquisto non poteva
avere luogo, egli acquistò la società AO 1, che la ragione per
acquistare questa società era di comperare la nave per il suo interesse
personale e registrarla a __________ sotto il suo nuovo nome “__________” e
che la nave venne acquistata nel marzo/aprile 2000 (doc. G, pag. 4 e 5).
Diventa con ciò azzardata la tesi difensiva secondo cui l'art. 251 CP non
sarebbe norma intesa a tutelare il patrimonio individuale (appello, n. 10 pag.
9). Ancora una volta, il ricorso è quindi infondato.
8.
L'appellante
sostiene pure che la sequestrante non ha prodotto alcun documento
giustificativo a conforto del pregiudizio che chiede sia risarcito, non potendo
con ciò bastare le dichiarazioni dell'avente diritto economico, contenute nel
doc. 6 (appello, n. 10 pag. 8). Ma, a parte il fatto che è stato lo stesso
opponente a produrre tale documento, egli dimentica che la sequestrante ha
quantificato il presunto danno esponendo nel dettaglio le singole poste e che tali
cifre sono oggetto della causa civile (doc. E, F e 2) innegabilmente pendente
davanti alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello dall'ottobre 2003 (istanza
di sequestro, n. 14 pag. 3; opposizione, n. 2 pag. 2). Che poi in quella sede
l'appellante contesti la pretesa, poco importa: davanti al Pretore, in effetti,
non ha eccepito alcunché limitandosi a rinviare in modo generico alle conclusioni
da lui formulate (verbale d'udienza, n. 1 pag. 6); persino nel suo appello non
dice nulla al riguardo, affidandosi ancora una volta ad un mero rinvio (appello,
n. 10 pag. 9) che -come detto (sopra, consid. 4)- rende la censura
irricevibile.
Causa
del sequestro
9.
Per
l'appellante nemmeno la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che
consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando
questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,
trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga, è
adempiuta. In particolare, egli contesta i motivi ritenuti dal Pretore.
Ora, la
realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una
circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla
fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento
delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther,
op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad
art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali,
venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,
pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271).
La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o
manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene uno
nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel,
op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi
devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente
(intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad
ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto)
più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,
4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).
10.
Il Pretore ha anzitutto considerato
che la liquidazione della società I__________ aveva di poco preceduto la
sentenza penale definitiva del Tribunale federale. Ciò posto, vista la
costituzione a distanza di una settimana appena della nuova G__________ con
stessa ragione sociale in seno alla quale erano inserite le medesime persone
già attive nell'altra, ha ritenuto che si trattasse di un'operazione intesa ad occultare
e mascherare il patrimonio della società liquidata. Certo, l'opponente aveva un
debito nei confronti di quest'ultima di fr. 132'914.29, ma nel contempo ne era
anche il suo titolare. La liquidazione poi non era in via fallimentare, e
l'opponente non aveva mai evocato difficoltà economiche limitandosi a rinviare a
non meglio specificati motivi aziendali (sentenza impugnata, pag. 7).
Anzitutto,
nella misura in cui l'appellante si limita a dare una propria interpretazione
ai fatti ritenuti dal Pretore (liquidazione per motivi aziendali, debito di fr.
132'914.29) senza spiegare perché le sue conclusioni sono insostenibili
(appello, n. 11 pag. 9), la censura è inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f
combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Invero
il ricorrente evidenzia anche che il sequestro è stato decretato nei suoi confronti
e non in quelli della società I__________: semmai, si tratterebbe quindi di
occultamento di patrimonio di un terzo irrilevante ai fini della procedura in esame
(appello, n. 12 pag. 11). Tesi questa che però non trova riscontro. In effetti
in quella società l'interessato aveva funzione di presidente e direttore (doc.
Q, pag. 2) e egli non contesta -né lo ha mai fatto- che la stessa facesse
capo a lui come appurato dal Pretore e ne fosse quindi titolare (sentenza
impugnata, pag. 7). Il ricorrente nega ad ogni modo di essere la persona di
riferimento o avere interessi nella nuova società G__________ -allegazione questa
non considerata dal primo giudice poiché tardiva- e precisa di avere concluso
la sua attività professionale con la liquidazione di I__________ (doc. 14; appello,
n. 12 pag. 11). Ciò non toglie che la sua ragione sociale è uguale a quella di quest'ultima
(doc. Q, pag. 1 e doc. R, pag. 1). Ed è altrettanto vero che __________, __________
e __________, rispettivamente vice-direttore, membro e ufficio di revisione della
società in liquidazione (doc. Q, pag. 2) figurano nella nuova società quali presidente
e direttore, membro e ufficio revisione (doc. R, pag. 1 e 2). Ma, in proposito,
il ricorrente nemmeno si esprime. Dal profilo oggettivo, e sempre nell'ambito
di un esame limitato alla verosimiglianza, la liquidazione della società I__________
costituisce un trafugamento di beni ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
Di
fatto, l'appellante sembra voler confutare l'adempimento del presupposto
soggettivo del trafugamento di beni, laddove afferma che essendo la causa di
merito pendente dal 2003, se egli avesse veramente voluto ostacolare le pretese
dei creditori, non avrebbe certo atteso così tanto tempo prima di agire
(appello, n. 11 pag. 10). Parimenti però, egli aggiunge pure di essere consapevole
che esisteva un rischio concreto di una condanna penale dall'11 aprile 2006
(sentenza della Pretura penale: doc. B) e che la via ricorsuale era comunque
tutta in salita, soprattutto stante l'irricevibilità del suo ricorso in
cassazione, e che risale al 9 aprile 2008 (doc. C). Di modo che, per sua
stessa ammissione, è a partire da quel momento che per lui il rischio della
condanna penale è diventato reale e concreto. Con ciò l'opponente rafforza anzi
la tesi del Pretore. Diventa così ancora più plausibile l'intenzione di
sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la sequestrante, osteggiando
o rendendo in qualche modo più difficile l'esercizio di un eventuale
risarcimento danni. Ad un esame limitato alla verosimiglianza, non vi sono in
definitiva motivi validi per ritenere che il grado di convincimento cui è
giunto il primo giudice sia errato e quindi scostarsi dalla sua conclusione.
Pertanto, anche da questo punto di vista l'appello è infondato.
11.
Il
Pretore ha inoltre constatato che meno di una settimana dopo avere ricevuto la
sentenza definitiva di condanna per falsità in documenti, l'opponente aveva chiesto
la cancellazione dell'usufrutto iscritto a carico della part. __________ -fondo
di maggior valore fra quelli gravati da un onere analogo (part. n. __________ e
__________)- a favore della di lui madre che era però deceduta 19 anni prima.
Era poi stato l'opponente a motivare questo suo agire quale conseguenza diretta
per la concessione di un finanziamento. Il Pretore, nel contesto in esame, ne
ha desunto che si trattava di un atto volto a mobilizzare il patrimonio
dell'escusso e renderlo difficilmente accessibile ai creditori (sentenza
impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non avere spiegato perché
ciò dovrebbe costituire un trafugamento di beni, ribadisce che quel fondo
costituisce la sua residenza primaria e che nell'ambito della concessione
dell'ipoteca di fr. 120'000.– (poi iscritta a registro fondiario il 27 gennaio
2009) si è accorto che quell'onere non era mai stato cancellato (appello, n. 11
pag. 9 e 10). Per il resto rinvia alla giurisprudenza di questa Camera (e
meglio a quella espressa nell'inc. 14.04.91) che evidenzia -fra l'altro- che la
semplice vendita non costituisce trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 11 e
12).
Ora,
si può certo concordare con l'appellante sul fatto che la motivazione del Pretore
può sembrare scarna; pretendere però che non abbia spiegato in quale contesto
la cancellazione del diritto di compera [recte: usufrutto] costituisce
trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 12) è eccessivo. A costituire un indizio
di trafugamento di beni è in effetti la decisione di gravare il fondo in
questione, da un punto di vista commerciale più redditizio rispetto agli altri
su cui era iscritto un analogo onere (doc. N, O), con un'ulteriore ipoteca
(doc. L). A prescindere da ciò, si volesse anche escludere che la costituzione
dell'ipoteca e la contestuale cancellazione del diritto d'usufrutto sulla part.
__________ sia un motivo sufficiente per ammettere il trafugamento di beni giusta
l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, il giudizio odierno non avrebbe comunque esito diverso.
La liquidazione di I__________ costituisce già di per sé causa sufficiente per
la pronuncia del sequestro, in quanto rende verosimile sia dal profilo
oggettivo che da quello soggettivo l'occultamento di beni (sopra, consid. 10).
Di modo che, per finire, la censura non ha portata pratica e non merita
ulteriore approfondimento.
12.
A
detta del Pretore pure la concessione il 6 novembre 2009 [recte: 2008] da parte
dell'opponente di un diritto di compera cedibile e frazionabile al prezzo di
fr. 504'972.– sulla part. __________ è un modo per sottrarre patrimonio alla
sequestrante (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non
avere motivato questa sua conclusione (appello, n. 12 pag. 12) e sottolinea che
il relativo atto pubblico era datato 21 ottobre 2008 prima della sentenza
penale (appello, n. 11 pag. 10). Ancora una volta però, per le medesime ragioni
di cui si è appena detto (sopra, consid. 11 in fine), la censura non ha portata
pratica. Inutile quindi disquisire oltre.
13.
Parimenti
dicasi riguardo alle argomentazioni sulla casa di vacanza (appello, n. 11 pag.
10), fermo restando che in appello la sequestrante ha comunque dimostrato
essere stata altresì oggetto di sequestro in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF (doc. Z).
Prestazione
di garanzia ex art. 273 LEF
14.
Per
l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del
debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il
giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di
sequestro (Piégai, op. cit., p.
308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad
art. 273).
Il Pretore ha respinto la domanda formulata in prima sede
dall'opponente, ritenuto l'esito della presente procedura e per non avere l'opponente
prodotto i giustificativi atti a comprovare l'entità della sua richiesta
(sentenza impugnata, pag. 8 in fine). In questa sede, dandosi il mantenimento del sequestro, l'appellante ripropone la
richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF di importo pari a fr. 250'000.–. Anzitutto,
egli afferma che il sequestro gli preclude la possibilità di procurarsi
liquidità utilizzando il suo patrimonio, proprio nel momento in cui ha cessato
l'attività professionale (appello. n. 13 pag. 13). Se non che, egli
medesimo produce davanti a questa Camera l'attestato da cui risulta che il 19
agosto 2009 si è annunciato presso il suo comune di domicilio quale assicurato
per la disoccupazione (doc. 14). Non v'è quindi motivo per ritenere che da
questo punto di vista le sue necessità -comunque non quantificate- non siano già
dovutamente coperte. L'appellante fa poi riferimento a danni dovuti a tutte
le spese legali sostenute nella presente procedura (appello, n. 13 pag.
13), ma ancora una volta senza cifrarle. Infine, l'interessato con riferimento
al doc. 11 afferma che la vendita del fondo di cui al diritto di compera
sarebbe in pratica conclusa e quindi vi sarebbe il grave pericolo che il
sequestro possa impedire tale alienazione e privarlo così di fr. 504'972.– (appello,
n. 13 pag. 13). Il documento in questione però null'altro è che una semplice lettera
datata 19 giugno 2009, precedente la sentenza impugnata, con cui il
beneficiario del diritto di compera esprime la sua intenzione ad esercitarlo.
Dopo di allora però non risulta sia intervenuto alcunché. Nemmeno nel suo appello,
il ricorrente pretende che, le trattative di quella transazione siano di fatto proseguite.
Né, peraltro, egli sostiene che il sequestro abbia costituito un motivo di
rinuncia per il beneficiario. A ciò si aggiunga poi che la sequestrante non si
è mai opposta alla vendita di questo fondo, fermo restando che l'utile
conseguito fosse comunque lasciato in deposito a tutela delle sue pretese.
Infine, il semplice fatto di avere quale controparte una società __________,
non esime in ogni caso l'opponente dal fornire elementi concreti atti a rendere
credibile un generico danno per sequestro ingiustificato. Di modo che, così
come proposta la censura non merita accoglimento, con conseguente reiezione
della domanda.
15.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.–.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza è di fr. 3'532'393.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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