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Decisione

14.2009.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2009Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

3. In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti

nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono

anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.

Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti

e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase

dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],

consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono

applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente

al proprio ricorso (doc. 14 e 15), così come quello che accompagna le

osservazioni della sequestrante (doc. Z).

4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Controverse

in concreto rimangono l'esistenza del credito e la causa del sequestro

individuata nell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, fermo restando che nella misura in

cui l'appellante si limita a rimandare per i dettagli a documenti agli

atti (appello, n. 3 pag. 3, n. 5 pag. 4, n. 9 pag. 6 e pag. 7, n. 10 pag. 9) le

censure, non sufficientemente sostanziate (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1

lett. f combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25

LALEF) sono irricevibili. Incontestata è per contro rimasta l'appartenenza dei

beni sequestrati al debitore.

Esistenza

del credito

5.

Per

l'appellante, la sequestrante ha basato la sua richiesta di risarcimento danni

su una sua ipotizzata identità con A__________ di cui si dava atto nell'“affidavit”

da lui sottoscritto. Tuttavia, l'azione giudiziaria che aveva condotto all'emissione

del decreto di sequestro della nave “__________” era stata impostata da

C__________ sulla violazione del dovere di fedeltà. E, mancando il nesso

causale tra quest'ultimo e gli effetti negativi lamentati dall'istante, il

credito di cui all'art. 41 segg. CO non era verosimile (appello, n. 9 pag. 6).

La censura, infondata, è pretestuosa. Certo, nel procedimento che ha condotto

all'ordine di sequestro della nave, C__________ rimproverava a A__________ la violazione

del suo dovere di fiduciario e di fedeltà nei suoi confronti avendo egli

proceduto a costituire la società sequestrante alfine di acquistarla e

appropriarsene (doc. 3, ad ix) a pag. 11). La stessa però specificava nel

contempo che la nave legittimamente di sua proprietà è ora registrata in

nome della società sequestrante di proprietà -fra l'altro- di A__________

gestita tramite Ge__________ (doc. 3, ad x) a pag. 11) e che queste erano informazioni

ricevute da AP 1 e contenute interamente ed esposte in un affidavit

sottoscritto il 28 maggio 2002 prodotto in allegato (doc. 3, ad xi) a pag.

11). Invece, e per contro, non risulta affatto che l'ordine di sequestro della

nave emesso dall'Alta Corte federale sedente a __________ in __________ fosse in

qualche modo subordinato all'asserita “violazione del dovere di fedeltà” (doc.

4), lo stesso limitandosi a rinviare all'Affidavit d'urgenza e l'Affidavit a

supporto dell'istanza e gli annessi allegati (doc. 4, pag. 9). Mentre che è

del tutto inutilizzabile il rinvio dell'appellante al doc. 5, documento questo

inammissibile solo per il fatto che è stato prodotto in inglese -quindi non in

una lingua nazionale- privo della necessaria traduzione in italiano (art. 21 cpv.

2.

LALEF). L'appello deve quindi essere disatteso.

6.

In

ogni caso, per l'appellante, il nesso causale con l'eventuale pregiudizio

patito si era interrotto per colpa della medesima sequestrante che aveva

sottratto la nave dall'esecuzione del sequestro -o quantomeno fatto sì che ciò

non avvenisse- circostanza che verosimilmente aveva poi portato ad annullare l'udienza

21.

giugno 2002, prevista appunto affinché lei potesse far valere i suoi argomenti

di difesa (appello, n. 9 pag. 7). A sostegno di questa sua tesi rinvia al doc.

6, ossia il verbale d'interrogatorio dell'avente diritto economico della

società sequestrante. Ma invano.

Nelle

dichiarazioni rilasciate il 20 ottobre 2003 davanti al Ministero pubblico del

Cantone Ticino, l'avente diritto economico ha dichiarato di essere stato

informato dell'ordine di sequestro in data 14 giugno 2002, di essere riuscito a

contattare in serata il capitano della nave, il quale mi aveva comunicato

che il messo del tribunale non aveva notificato il sequestro alle autorità

portuali essendo domenica e che la nave poteva quindi lasciare il porto

fintantoché il sequestro non fosse stato notificato alle autorità portuali (doc.

6, pag. 5 verso il basso) e, pertanto, di avere ingiunto al capitano di

allontanarsi dal porto, di lasciare le acque territoriali __________ e di

dirigere verso __________ (doc. 6, loc. cit.). Circostanze queste che -diversamente

dall'opinione del ricorrente (appello, n. 9 pag. 8)- trovano corrispondenza nell'“affidavit

of service” datato 17 giugno 2002 attestante l'avvenuta notifica del

sequestro al solo capitano della nave (doc. 15; appello, n. 9 pag. 8) e, perlomeno

limitatamente alle autorità portuali, anche nella conclusione ritenuta dal Pretore

laddove ha considerato che la stessa sarebbe potuta intervenire solo dopo la

sua partenza dal porto (appello, n. 9, pag. 7).

L'appellante

dimentica inoltre che l'avente diritto economico ha nel contempo precisato che

non solo la nave non poteva più lavorare in __________ poiché colpita da un ordine

di sequestro, ma anche in tutti gli altri posti in quanto la C__________

aveva inondato i registri navali, le società petroliere ed il brokers di fax

con i quali comunicavano l'esistenza del sequestro e la fuga della nave al

sequestro (doc. 6, pag. 6) e che a seguito di ciò, la nave era rimasta

bloccata in __________ inattiva per nove mesi motivo per cui egli decise di

disarmarla (doc. 6, pag. 6). Egli ha inoltre specificato che in

ottobre 2002 vi fu una prima udienza al Tribunale di __________ alla fine della

quale fu stabilita la nullità delle richieste della C__________, società che

aveva chiesto il sequestro (doc. 6, loc. cit.), ma che quest'ultima era

altresì riuscita a far iscrivere il blocco della nave sia a __________ che a

__________, di modo che il 4 marzo 2003 la nave era ancora in __________

e che solo l'11 aprile, dopo che era stato tolto il blocco dal registro __________

e quello __________ era riuscito a noleggiarla (doc. 6, loc. cit.). E, l'appellante,

non sostiene affatto -né lo ha fatto davanti al Pretore- che queste asserzioni siano

sbagliate o false.

Ciò

posto, pretendere in queste circostanze e nell'ambito di un esame limitato alla

verosimiglianza, che gli effetti del sequestro della nave “__________” siano

dovuti alla deliberata scelta della sequestrante di allontanarsi dal porto __________

e, per questo motivo, sia venuto meno il nesso causale con il provvedimento, appare

in definitiva pretestuoso. Per le medesime ragioni, persino l'affermazione

secondo cui nella peggiore delle ipotesi gli effetti negativi del sequestro

sarebbero durati al massimo cinque giorni, appare verosimilmente insostenibile.

Pure al riguardo l'appello si rivela privo di fondamento.

7.

Secondo

l'appellante la condanna per falsità in documenti tocca aspetti meramente

penali ben distinti dalle pretese di natura civile che la sequestrante intende

tutelare con la procedura qui in esame. In effetti, il giudice penale si era

limitato a ritenere falso l'“affidavit” da lui sottoscritto, senza esprimersi

sui rapporti di proprietà cui controparte riconduceva la richiesta di

risarcimento (appello, n. 10 pag. 8). La censura è di nuovo pretestuosa, oltre

che fuorviante. Pacifico è che l'opponente sia stato condannato per avere

attestato fatti non veri in un Affidavit redatto da un terzo e da lui

firmato, in particolare fatto attestare mediante uno scritto che A__________ e

la Ge__________ avrebbero acquistato la nave “__________” [poi diventata “__________”]

nel loro proprio interesse creando in tal modo un pregiudizio a C__________ (doc.

B, pag. 1). Parimenti pacifico è che questa decisione è definitiva (doc. C e

D). Per il resto, basta evidenziare che nella stessa dichiarazione giurata -come

si è detto accertata essere falsa- l'appellante ha sostenuto che Ge__________

è una società il cui azionista principale è il signor A__________, che contemporaneamente

a quando il signor A__________ informò C__________ che l'acquisto non poteva

avere luogo, egli acquistò la società AO 1, che la ragione per

acquistare questa società era di comperare la nave per il suo interesse

personale e registrarla a __________ sotto il suo nuovo nome “__________” e

che la nave venne acquistata nel marzo/aprile 2000 (doc. G, pag. 4 e 5).

Diventa con ciò azzardata la tesi difensiva secondo cui l'art. 251 CP non

sarebbe norma intesa a tutelare il patrimonio individuale (appello, n. 10 pag.

9). Ancora una volta, il ricorso è quindi infondato.

8.

L'appellante

sostiene pure che la sequestrante non ha prodotto alcun documento

giustificativo a conforto del pregiudizio che chiede sia risarcito, non potendo

con ciò bastare le dichiarazioni dell'avente diritto economico, contenute nel

doc. 6 (appello, n. 10 pag. 8). Ma, a parte il fatto che è stato lo stesso

opponente a produrre tale documento, egli dimentica che la sequestrante ha

quantificato il presunto danno esponendo nel dettaglio le singole poste e che tali

cifre sono oggetto della causa civile (doc. E, F e 2) innegabilmente pendente

davanti alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello dall'ottobre 2003 (istanza

di sequestro, n. 14 pag. 3; opposizione, n. 2 pag. 2). Che poi in quella sede

l'appellante contesti la pretesa, poco importa: davanti al Pretore, in effetti,

non ha eccepito alcunché limitandosi a rinviare in modo generico alle conclusioni

da lui formulate (verbale d'udienza, n. 1 pag. 6); persino nel suo appello non

dice nulla al riguardo, affidandosi ancora una volta ad un mero rinvio (appello,

n. 10 pag. 9) che -come detto (sopra, consid. 4)- rende la censura

irricevibile.

Causa

del sequestro

9.

Per

l'appellante nemmeno la causa prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che

consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando

questi, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni,

trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga, è

adempiuta. In particolare, egli contesta i motivi ritenuti dal Pretore.

Ora, la

realizzazione di questa causa di sequestro richiede la riunione di una

circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla

fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all'adempimento

delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther,

op. cit., n. 13 ad §33 e n. 14 ad §51; Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62-64 ad

art. 271). Un trafugamento si realizza quando il debitore nasconda, regali,

venda a prezzo irrisorio o trasferisca all'estero i suoi beni (Cometta, Assistenza giudiziaria

internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale

in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,

pag. 160 ad 2.2.4.2, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 43 ad art. 271).

La fuga o la preparazione alla fuga si avvera quando il debitore abbandona o

manifesta l'intenzione di abbandonare il suo domicilio senza crearsene uno

nuovo, oppure precipitosamente o di nascosto (Stoffel,

op. cit., n. 63 ad art. 271). Dal profilo soggettivo, vi

devono essere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente

(intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento fosse idoneo ad

ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo (molto)

più difficile (cfr. Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II,

4a ed., Zurigo 1997/1999,, n. 25 ad art. 271).

10.

Il Pretore ha anzitutto considerato

che la liquidazione della società I__________ aveva di poco preceduto la

sentenza penale definitiva del Tribunale federale. Ciò posto, vista la

costituzione a distanza di una settimana appena della nuova G__________ con

stessa ragione sociale in seno alla quale erano inserite le medesime persone

già attive nell'altra, ha ritenuto che si trattasse di un'operazione intesa ad occultare

e mascherare il patrimonio della società liquidata. Certo, l'opponente aveva un

debito nei confronti di quest'ultima di fr. 132'914.29, ma nel contempo ne era

anche il suo titolare. La liquidazione poi non era in via fallimentare, e

l'opponente non aveva mai evocato difficoltà economiche limitandosi a rinviare a

non meglio specificati motivi aziendali (sentenza impugnata, pag. 7).

Anzitutto,

nella misura in cui l'appellante si limita a dare una propria interpretazione

ai fatti ritenuti dal Pretore (liquidazione per motivi aziendali, debito di fr.

132'914.29) senza spiegare perché le sue conclusioni sono insostenibili

(appello, n. 11 pag. 9), la censura è inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f

combinato con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Invero

il ricorrente evidenzia anche che il sequestro è stato decretato nei suoi confronti

e non in quelli della società I__________: semmai, si tratterebbe quindi di

occultamento di patrimonio di un terzo irrilevante ai fini della procedura in esame

(appello, n. 12 pag. 11). Tesi questa che però non trova riscontro. In effetti

in quella società l'interessato aveva funzione di presidente e direttore (doc.

Q, pag. 2) e egli non contesta -né lo ha mai fatto- che la stessa facesse

capo a lui come appurato dal Pretore e ne fosse quindi titolare (sentenza

impugnata, pag. 7). Il ricorrente nega ad ogni modo di essere la persona di

riferimento o avere interessi nella nuova società G__________ -allegazione questa

non considerata dal primo giudice poiché tardiva- e precisa di avere concluso

la sua attività professionale con la liquidazione di I__________ (doc. 14; appello,

n. 12 pag. 11). Ciò non toglie che la sua ragione sociale è uguale a quella di quest'ultima

(doc. Q, pag. 1 e doc. R, pag. 1). Ed è altrettanto vero che __________, __________

e __________, rispettivamente vice-direttore, membro e ufficio di revisione della

società in liquidazione (doc. Q, pag. 2) figurano nella nuova società quali presidente

e direttore, membro e ufficio revisione (doc. R, pag. 1 e 2). Ma, in proposito,

il ricorrente nemmeno si esprime. Dal profilo oggettivo, e sempre nell'ambito

di un esame limitato alla verosimiglianza, la liquidazione della società I__________

costituisce un trafugamento di beni ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

Di

fatto, l'appellante sembra voler confutare l'adempimento del presupposto

soggettivo del trafugamento di beni, laddove afferma che essendo la causa di

merito pendente dal 2003, se egli avesse veramente voluto ostacolare le pretese

dei creditori, non avrebbe certo atteso così tanto tempo prima di agire

(appello, n. 11 pag. 10). Parimenti però, egli aggiunge pure di essere consapevole

che esisteva un rischio concreto di una condanna penale dall'11 aprile 2006

(sentenza della Pretura penale: doc. B) e che la via ricorsuale era comunque

tutta in salita, soprattutto stante l'irricevibilità del suo ricorso in

cassazione, e che risale al 9 aprile 2008 (doc. C). Di modo che, per sua

stessa ammissione, è a partire da quel momento che per lui il rischio della

condanna penale è diventato reale e concreto. Con ciò l'opponente rafforza anzi

la tesi del Pretore. Diventa così ancora più plausibile l'intenzione di

sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la sequestrante, osteggiando

o rendendo in qualche modo più difficile l'esercizio di un eventuale

risarcimento danni. Ad un esame limitato alla verosimiglianza, non vi sono in

definitiva motivi validi per ritenere che il grado di convincimento cui è

giunto il primo giudice sia errato e quindi scostarsi dalla sua conclusione.

Pertanto, anche da questo punto di vista l'appello è infondato.

11.

Il

Pretore ha inoltre constatato che meno di una settimana dopo avere ricevuto la

sentenza definitiva di condanna per falsità in documenti, l'opponente aveva chiesto

la cancellazione dell'usufrutto iscritto a carico della part. __________ -fondo

di maggior valore fra quelli gravati da un onere analogo (part. n. __________ e

__________)- a favore della di lui madre che era però deceduta 19 anni prima.

Era poi stato l'opponente a motivare questo suo agire quale conseguenza diretta

per la concessione di un finanziamento. Il Pretore, nel contesto in esame, ne

ha desunto che si trattava di un atto volto a mobilizzare il patrimonio

dell'escusso e renderlo difficilmente accessibile ai creditori (sentenza

impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non avere spiegato perché

ciò dovrebbe costituire un trafugamento di beni, ribadisce che quel fondo

costituisce la sua residenza primaria e che nell'ambito della concessione

dell'ipoteca di fr. 120'000.– (poi iscritta a registro fondiario il 27 gennaio

2009) si è accorto che quell'onere non era mai stato cancellato (appello, n. 11

pag. 9 e 10). Per il resto rinvia alla giurisprudenza di questa Camera (e

meglio a quella espressa nell'inc. 14.04.91) che evidenzia -fra l'altro- che la

semplice vendita non costituisce trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 11 e

12).

Ora,

si può certo concordare con l'appellante sul fatto che la motivazione del Pretore

può sembrare scarna; pretendere però che non abbia spiegato in quale contesto

la cancellazione del diritto di compera [recte: usufrutto] costituisce

trafugamento di beni (appello, n. 12 pag. 12) è eccessivo. A costituire un indizio

di trafugamento di beni è in effetti la decisione di gravare il fondo in

questione, da un punto di vista commerciale più redditizio rispetto agli altri

su cui era iscritto un analogo onere (doc. N, O), con un'ulteriore ipoteca

(doc. L). A prescindere da ciò, si volesse anche escludere che la costituzione

dell'ipoteca e la contestuale cancellazione del diritto d'usufrutto sulla part.

__________ sia un motivo sufficiente per ammettere il trafugamento di beni giusta

l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, il giudizio odierno non avrebbe comunque esito diverso.

La liquidazione di I__________ costituisce già di per sé causa sufficiente per

la pronuncia del sequestro, in quanto rende verosimile sia dal profilo

oggettivo che da quello soggettivo l'occultamento di beni (sopra, consid. 10).

Di modo che, per finire, la censura non ha portata pratica e non merita

ulteriore approfondimento.

12.

A

detta del Pretore pure la concessione il 6 novembre 2009 [recte: 2008] da parte

dell'opponente di un diritto di compera cedibile e frazionabile al prezzo di

fr. 504'972.– sulla part. __________ è un modo per sottrarre patrimonio alla

sequestrante (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante gli rimprovera di non

avere motivato questa sua conclusione (appello, n. 12 pag. 12) e sottolinea che

il relativo atto pubblico era datato 21 ottobre 2008 prima della sentenza

penale (appello, n. 11 pag. 10). Ancora una volta però, per le medesime ragioni

di cui si è appena detto (sopra, consid. 11 in fine), la censura non ha portata

pratica. Inutile quindi disquisire oltre.

13.

Parimenti

dicasi riguardo alle argomentazioni sulla casa di vacanza (appello, n. 11 pag.

10), fermo restando che in appello la sequestrante ha comunque dimostrato

essere stata altresì oggetto di sequestro in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF (doc. Z).

Prestazione

di garanzia ex art. 273 LEF

14.

Per

l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di

sequestro (Piégai, op. cit., p.

308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad

art. 273).

Il Pretore ha respinto la domanda formulata in prima sede

dall'opponente, ritenuto l'esito della presente procedura e per non avere l'opponente

prodotto i giustificativi atti a comprovare l'entità della sua richiesta

(sentenza impugnata, pag. 8 in fine). In questa sede, dandosi il mantenimento del sequestro, l'appellante ripropone la

richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF di importo pari a fr. 250'000.–. Anzitutto,

egli afferma che il sequestro gli preclude la possibilità di procurarsi

liquidità utilizzando il suo patrimonio, proprio nel momento in cui ha cessato

l'attività professionale (appello. n. 13 pag. 13). Se non che, egli

medesimo produce davanti a questa Camera l'attestato da cui risulta che il 19

agosto 2009 si è annunciato presso il suo comune di domicilio quale assicurato

per la disoccupazione (doc. 14). Non v'è quindi motivo per ritenere che da

questo punto di vista le sue necessità -comunque non quantificate- non siano già

dovutamente coperte. L'appellante fa poi riferimento a danni dovuti a tutte

le spese legali sostenute nella presente procedura (appello, n. 13 pag.

13), ma ancora una volta senza cifrarle. Infine, l'interessato con riferimento

al doc. 11 afferma che la vendita del fondo di cui al diritto di compera

sarebbe in pratica conclusa e quindi vi sarebbe il grave pericolo che il

sequestro possa impedire tale alienazione e privarlo così di fr. 504'972.– (appello,

n. 13 pag. 13). Il documento in questione però null'altro è che una semplice lettera

datata 19 giugno 2009, precedente la sentenza impugnata, con cui il

beneficiario del diritto di compera esprime la sua intenzione ad esercitarlo.

Dopo di allora però non risulta sia intervenuto alcunché. Nemmeno nel suo appello,

il ricorrente pretende che, le trattative di quella transazione siano di fatto proseguite.

Né, peraltro, egli sostiene che il sequestro abbia costituito un motivo di

rinuncia per il beneficiario. A ciò si aggiunga poi che la sequestrante non si

è mai opposta alla vendita di questo fondo, fermo restando che l'utile

conseguito fosse comunque lasciato in deposito a tutela delle sue pretese.

Infine, il semplice fatto di avere quale controparte una società __________,

non esime in ogni caso l'opponente dal fornire elementi concreti atti a rendere

credibile un generico danno per sequestro ingiustificato. Di modo che, così

come proposta la censura non merita accoglimento, con conseguente reiezione

della domanda.

15.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 10'000.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza è di fr. 3'532'393.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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