14.2009.77
Ricorso contro il decreto di fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima della dichiarazione di fallimento
30 settembre 2009Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.77
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, CEF
Titolo:
Ricorso contro il decreto di fallimento. Pagamento del credito posto in esecuzione prima della dichiarazione di fallimento
PAGAMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.77
Lugano
30 settembre 2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla
causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 maggio 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1 __________
Sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 settembre
2009 (EF. 2009.1432) ha così pronunciato:
“1. E’ pronunciato il fallimento di AP 1, __________,
a far tempo da giovedì, 3 settembre 2009 alle ore 10.00.
2. Sono ordinate le comunicazioni e le
pubblicazioni di rito.
3. La tassa di giustizia di fr. 80.-, già
anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un
acconto di fr. 720.- sono a carico della massa fallimentare.
4. omissis”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto di appello del 7/9
settembre 2009 ne postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale dell’11 settembre 2009, con il quale all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano la AO 1 Impresa di costruzioni ha chiesto il fallimento di AP 1 per
il mancato pagamento di fr. 6’273.70 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’8 luglio 2009 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza del 2 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 3 settembre 2009 alle ore 10.00.
D. Con
appello del 7/9 settembre 2009 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di
fallimento, asserendo tra l’altro di avere in data 29 agosto 2009 saldato
l’importo posto in esecuzione, come risulta dalla ricevuta – annessa
all’appello - rilasciata lo stesso giorno dalla creditrice. Tanto che
quest’ultima, con scritto 29 agosto 2009, pure annesso all’appello, avrebbe comunicato
alla Pretura tale circostanza, chiedendo l’annullamento della richiesta di
fallimento e il rimborso dell’anticipo spese di fr. 800.—. Purtroppo, essa
rileva, vi deve essere stato al riguardo un disguido.
E. Chiamata
a esprimersi, la AO 1 costruzioni è rimasta silente.
1. Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante
adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto. A sostengo del suo assunto
liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.
Questi documenti – il cui contenuto, come tale (avvenuto pagamento del credito
posto in esecuzione prima della pronuncia del fallimento), non è stato messo in
discussione dalla creditrice, che non ha presentato osservazioni all’appello -
costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame
anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento
pronunciato nei confronti di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174
cpv. 1 LEF.
3. L’appello
va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49
OTLEF), come del resto da essa stessa richiesto.
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. L’appello
è accolto.
“l. La
dichiarazione di fallimento 2 settembre 2009 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2009.1432, nei confronti di __________,
__________,è annullata
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-, già anticipata, è posta a carico
di AP 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di AP 1”.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta suo carico.
III. Intimazione
a:
- __________;
- __________;
- __________
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del registro di commercio, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorno dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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