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Decisione

14.2009.78

Rigetto definitivo dell'opposizione: rinvio del Tribunale federale - spese e ripetibili in sede cantonale

24 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.78

Data decisione, Autorità:

24.09.2009, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione: rinvio del Tribunale federale - spese e ripetibili in sede cantonale

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

SPESE E INDENNITÀ

art. 67 LTF

art. 48 OTLEF

art. 49 OTLEF

art. 61 cpv. 1 OTLEF

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Incarto n.

14.2009.78

RINVIO TF

Lugano

24 settembre 2009

LS/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 8 gennaio 2007 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

tendente ad ottenere il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 4/7 dicembre 2006

dell'UE __________;

richiamato il pronunciato del 31 ottobre 2007 di

questa Camera (inc. n. 14.2007.19) e la sentenza del 6 aprile 2009 della II

Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n.5A_703/2007);

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 4/7 dicembre 2006 dell'UE __________, AO

1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 48'946.70 oltre interessi;

che,

interposta tempestiva opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto

definitivo;

che

con sentenza del 6 marzo 2007 (inc. n. EF.2007.102), la Pretura __________ ha

così deciso:

“1. L’istanza è accolta:

l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 600.– a titolo di indennità.

3. omissis”;

che,

con decisione del 31 ottobre 2007, questa Camera ha respinto l'appello

introdotto dall'escusso (inc. n. 14.2007.19, pag. 9, dispositivo n. 1), a

carico del quale ha altresì posto la tassa di giustizia di fr. 345.– e

l'indennità di fr. 800.–, quest'ultima da versare a AO 1 (inc. 14.2007.19, pag.

9, dispositivo n. 2);

che,

adita da AP 1 con un ricorso in materia civile, con sentenza del 6 aprile 2009

la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato la citata

decisione cantonale riformandola nel senso “che l'istanza 8 gennaio 2007 di rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/7

dicembre 2006 dell'Ufficio esecuzioni __________ è respinta” (5A_703/2007, pag. 12, dispositivo n. 1);

che,

limitatamente agli oneri processuali di primo grado e di appello, il Tribunale

federale ha stabilito che “la

causa è rinviata al Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova

fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura

cantonale” (5A_703/2007, pag. 12, dispositivo n. 1);

che

il relativo dispositivo nei due gradi di giudizio cantonali deve pertanto

essere modificato tenuto conto del principio secondo cui tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 67 LTF, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. L'appello

è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 6 marzo 2007

della Pretura __________, è così riformata:

“1. omissis.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare da AO 1,

__________, restano a suo carico. AO 1, __________, rifonderà a AP 1, __________,

fr. 600.– a titolo di indennità.

3. omissis.”

Considerandi

II. La tassa di

giustizia di fr. 345.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO

1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di

fr. 800.–.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla

Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1.975.-

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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