14.2009.78
Rigetto definitivo dell'opposizione: rinvio del Tribunale federale - spese e ripetibili in sede cantonale
24 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2009.78
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: rinvio del Tribunale federale - spese e ripetibili in sede cantonale
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
art. 67 LTF
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
art. 61 cpv. 1 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2009.78
RINVIO TF
Lugano
24 settembre 2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 8 gennaio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 4/7 dicembre 2006
dell'UE __________;
richiamato il pronunciato del 31 ottobre 2007 di
questa Camera (inc. n. 14.2007.19) e la sentenza del 6 aprile 2009 della II
Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n.5A_703/2007);
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 4/7 dicembre 2006 dell'UE __________, AO
1 ha escusso AP 1 per il pagamento di fr. 48'946.70 oltre interessi;
che,
interposta tempestiva opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto
definitivo;
che
con sentenza del 6 marzo 2007 (inc. n. EF.2007.102), la Pretura __________ ha
così deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 600.– a titolo di indennità.
3. omissis”;
che,
con decisione del 31 ottobre 2007, questa Camera ha respinto l'appello
introdotto dall'escusso (inc. n. 14.2007.19, pag. 9, dispositivo n. 1), a
carico del quale ha altresì posto la tassa di giustizia di fr. 345.– e
l'indennità di fr. 800.–, quest'ultima da versare a AO 1 (inc. 14.2007.19, pag.
9, dispositivo n. 2);
che,
adita da AP 1 con un ricorso in materia civile, con sentenza del 6 aprile 2009
la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato la citata
decisione cantonale riformandola nel senso “che l'istanza 8 gennaio 2007 di rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 4/7
dicembre 2006 dell'Ufficio esecuzioni __________ è respinta” (5A_703/2007, pag. 12, dispositivo n. 1);
che,
limitatamente agli oneri processuali di primo grado e di appello, il Tribunale
federale ha stabilito che “la
causa è rinviata al Tribunale di appello del Cantone Ticino per nuova
fissazione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura
cantonale” (5A_703/2007, pag. 12, dispositivo n. 1);
che
il relativo dispositivo nei due gradi di giudizio cantonali deve pertanto
essere modificato tenuto conto del principio secondo cui tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
Motivi per i quali,
richiamato l'art. 67 LTF, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. L'appello
è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 6 marzo 2007
della Pretura __________, è così riformata:
“1. omissis.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare da AO 1,
__________, restano a suo carico. AO 1, __________, rifonderà a AP 1, __________,
fr. 600.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Considerandi
II. La tassa di
giustizia di fr. 345.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO
1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di
fr. 800.–.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla
Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1.975.-
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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