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Decisione

14.2009.81

Rigetto provvisorio dell'opposizione: convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio non omologata dal giudice quale titolo di credito per mantenimento - assegni familiari per figli - contributi

16 novembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi alimentari riferiti a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2008 e la

liquidazione per alimenti arretrati.

Invero,

secondo la convenzione 19 dicembre 2007, i contributi alimentari per i figli

non sono comprensivi dell'assegno familiare di base, che pertanto andrebbe a

loro aggiunto (doc. B, clausola n. 7). E, in linea di massima, nella misura in

cui sono dovuti, di per sé gli “assegni per i figli” sono considerati

nell'ambito di una procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 205 seg.; e, in modo specifico, a proposito del rigetto

definitivo: Staehelin, op. cit.,

Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 42 ad art. 80). Nel suo conteggio però, in

proposito, l'istante parte dal presupposto che sia dovuto un importo di fr.

200.– per ciascun figlio (4'300./.3'900 diviso 2), cifra questa stabilita è

vero dall'art. 5 cpv. 1 della LAFam (Legge federale sugli assegni familiari: RS

836.2) in vigore però solo dal 1° gennaio 2009. Prima di allora, per quanto

attiene il Cantone Ticino, la questione era regolata dalla Legge sugli assegni

di famiglia dell'11 giugno 1996 (abrogata dall'art. 77 della Legge sugli

assegni di famiglia (LAF) del 18 dicembre 2008: RL 6.4.1.1) che prevedeva un importo

di fr. 183.– (art. 16 cpv. 1 vLAF). Nondimeno, la clausola della convenzione 19

dicembre 2007 specifica altresì che gli assegni vengono richiesti dal signor

AP 1 in aggiunta al contributo e verranno versati dal suo datore di lavoro

direttamente alla madre, possibilità questa in sé conforme all'art. 5 cpv.

1 vLAF. Ma, al riguardo, l'istante non si esprime affatto. Ciò posto, senza

alcuna precisazioni in merito, sotto questo profilo la convenzione non

costituisce un riconoscimento di debito dell'escusso.

Per

il periodo contributivo considerato dall'esecuzione, l'istante ammette

l'avvenuto versamento da parte dell'escusso di fr. 26'033.– a titolo di

contributi alimentari da gennaio ad aprile 2008 e di un ulteriore importo di

fr. 10'600.– a titolo di interessi ipotecari, che porta a deduzione degli

importi che rivendica ora in virtù della convenzione 19 dicembre 2007 (istanza,

pag. 2). Di modo che, in definitiva quest'ultima va riconosciuta quale valido

titolo di rigetto provvisorio per la somma di fr. 35'367.– (72'000 ./. 26'033 ./.

10'600), e non per fr. 36'967.– come postulato nell'istanza (pag. 1 e 5).

3. Per l'art. 82 cpv. 2 LF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconosci- mento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con rif.).

4. Il

Pretore ha ritenuto infondata la pretesa non validità della convenzione 19

dicembre 2007 sulle conseguenze accessorie al divorzio, per tre motivi:

anzitutto il decreto 2 giugno 2008 riguardava il mantenimento dell'istante e

dei due figli a partire dal mese di giugno 2008; ciò posto, l'assetto valido

per i mesi da gennaio a maggio 2008 era quindi quello stabilito dalla

convenzione medesima che, come tale, l'escusso non aveva mai contestato;

infine, l'inoltro medesimo dell'istanza di rigetto dimostrava che non vi era affatto

una volontà concorde delle parti a non ritenersi da essa vincolate (sentenza

impugnata, pag. 3).

a) L'appellante,

che non contesta di avere firmato la convenzione sulle conseguenze accessorie

al divorzio e nemmeno ne contesta l'autenticità (appello, pag. 3, 3° paragrafo),

si limita ad obiettare che la stessa è da ritenersi superata da una concorde volontà

delle parti in causa. Ma questa circostanza non trova riscontro agli atti. Certo,

dal memoriale di replica 24 aprile 2008 che l'istante ha formulato nell'ambito

della procedura di divorzio, risulta che -fra l'altro- in quel contesto lei aveva

postulato un contributo alimentare mensile di fr. 1'675.– per ciascun figlio e uno

di fr. 3'370.- per sé (doc. 1, pag. 18). Come si è già visto però (sopra, consid.

2) ed ha evidenziato il Pretore, la pretesa contributiva per la quale l'istante

procede ora in giudizio si riferisce alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo

e aprile 2008 oltre che alla liquidazione per arretrati diventata esigibile

alla sottoscrizione della convenzione. Diventa così irrilevante il riferimento al

decreto emesso nelle more istruttorie e immediatamente esecutivo, con cui il

giudice del divorzio ha stabilito in fr. 1'675.– il contributo a favore di ogni

figlio e in fr. 3'000.– quello per la moglie, importi da versare la prima volta

a decorrere dal mese di giugno 2008 (doc. 2, pag. 2). Per il resto, l'escusso

non ha mai preteso che con riferimento al periodo contributivo dal 19 dicembre

2007 a fine aprile 2008 fosse pendente un procedimento giudiziario inteso a

stabilire i relativi obblighi di mantenimento -motivo questo che avrebbe escluso

il rigetto provvisorio dell'opposizione (Staehelin,

op. cit., n. 142 ad art. 82)- e nemmeno che per il periodo interessato una

siffatta regolamentazione giudiziale già esistesse.

b) Il

ricorrente obietta invero che, per oltre un anno e mezzo -quindi anche nei

primi mesi del 2008- egli ha continuato a versare complessivamente fr. 6'720.– mensili

(1'675x2 + 3'370), importo che l'istante aveva pacificamente accettato senza

mai chiedere di più e -una volta sottoscritta- senza mai chiedere l'esecuzione

della convenzione 19 dicembre 2007. Con ciò, egli sembra voler equiparare una

pretesa inattività di quest'ultima ad una rinuncia, allegazione che non trova

però riscontro agli atti. Come tale la convenzione su cui l'istante fonda la

sua richiesta è stata sottoscritta dall'escusso il 19 dicembre 2007 (doc. B,

pag. 7) rispettivamente al più tardi il 21 dicembre 2007 (doc. B, pag. 1 in

alto), mentre il precetto esecutivo è stato fatto spiccare dall'ufficio

esecuzione il 4 aprile 2008 (doc. C). In siffatte circostanze, e persino a un

giudizio di mera verosimiglianza, non v'è quindi motivo per ritenere fondata la

tesi di una rinuncia della creditrice ai contributi alimentari fissati dalla

citata convenzione, né quella per intravedere nell'avvio dell'esecuzione in

esame una sua evidente malafede processuale.

5. L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere provveduto ad accogliere la sua richiesta di

richiamo documenti dell'incarto relativo al divorzio pendente davanti alla

vicina Pretura, che avrebbe reso evidente l'atteggiamento processuale assunto

dall'istante nelle varie fasi procedurali. Ma, invano. Anzitutto perché

sostenendo ciò l'interessato sembra dimenticare che non spetta certo al giudice

del rigetto passare in rassegna un intero fascicolo processuale alla ricerca di

elementi che spettava a lui evidenziare. Per il resto, davanti al Pretore, l'escusso

si è limitato a far riferimento alle pagine 15 e 16 del memoriale scritto

prodotto quale doc. 1 (verbale, pag. 4, 3° paragrafo) e a specificare che dall'intero

incarto n. DI.2006.1130 e dall'incarto n. OA.2006.593 risulta chiaramente la

volontà delle parti di non applicare la convenzione doc. B (verbale, pag. 4

in basso). Tuttavia, del fatto che quell'atto giudiziale risale al 24 aprile

2008 e che a quel momento i contributi maturati da gennaio ad aprile 2008 insieme

alla liquidazione di fr. 10'000.– per alimenti arretrati erano esigibili, già

si è detto (sopra, consid. 2). A ciò si aggiunga poi che quelle due pagine sono

piuttosto sintomatiche di un tentativo dell'istante -conclusosi a ben vedere

con successo (doc. 2)- di ottenere una decisione giudiziale che in futuro le

avrebbe consentito delle modalità d'incasso più immediate tali da garantire,

perlomeno entro i limiti cui l'escusso aveva fino ad allora provveduto, il

mantenimento suo e dei due figli. Per finire, pertanto, in mancanza di altri

riferimenti puntuali, non v'era alcun motivo per concludere alla pertinenza del

richiamo di quei due incarti. Ciò posto, può essere lasciato indeciso il

quesito a sapere se, in concreto, la richiesta di richiamo del citato incarto da

__________ fosse compatibile con il principio di celerità che informa la procedura

sommaria di rigetto dell'opposizione.

6. L'appello

deve così essere parzialmente accolto, anche se per motivi diversi rispetto a

quelli sollevati dall'escusso. Di conseguenza, l'opposizione di quest'ultimo va

rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 35'367.–, in

luogo e vece dei fr. 36'967.– richiesti dall'istante e, come specifica

l'appellante (appello, pag. 2 in mezzo), era da intendersi nel giudizio

pretorile. L'opposizione va altresì rigettata per gli interessi legali del 5%

dal 4 aprile 2008, ossia dalla data del precetto esecutivo come richiesto dalla

procedente (istanza, pag. 5, petitum n. 1§). La tassa di giustizia e le

indennità seguono la pressoché integrale soccombenza dell'escusso in entrambi i

gradi di giudizio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1 OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza

21 settembre 2009 del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza 12 maggio 2009 è parzialmente

accolta, nel senso che l'opposizione interposta da AP 1, __________, contro il

precetto esecutivo n. __________ del 4 aprile/13 maggio 2008 dell'UE __________,

è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 35'367.– oltre

interessi al 5% dal 4 aprile 2008.

2. La

tassa di giustizia in fr. 210.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico di AP 1, __________, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.–

a titolo di indennità.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di fr. 320.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 300.–.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

36'967.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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