14.2009.82
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza di contraddittorio. Pseudonova e nova
29 ottobre 2009Italiano5 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.82
Data decisione, Autorità:
29.10.2009, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza di contraddittorio. Pseudonova e nova
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2009.82
Lugano
29 ottobre
2009
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
12 giugno 2009 presentata da
AO 1
(rappr. da: RA 1
contro
AP 1
(patrocinata dall’ PA 1 __________)
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 17 settembre 2009 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo
da venerdì 18 settembre 2009 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con
atto 1. ottobre 2009 ne postula l’annullamento;
ritenuto che sono dati gli estremi per procedere
ai sensi dell’art. 313 bis CPC, per cui
si prescinde dalla notifica dell’atto di appello a
controparte per le osservazioni;
preso atto che con decreto presidenziale 5 ottobre
2009 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO
1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'201.60
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 9 settembre 2009 nessuno è
comparso.
C. Con
sentenza 17 settembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 18 settembre 2009 alle
ore 10.00.
D. Con
l’appello AP 1 nega di avere ricevuto la citazione all’udienza di
contraddittorio tenutasi il 9 settembre 2009, rilevando di averne avuto
conoscenza solo in seguito alla fissazione del termine di pagamento dell’anticipo
alla creditrice. L’appellante chiede pertanto l’annullamento della
dichiarazione di fallimento.
Considerato
Considerandi
1.
In merito
alla pretesa mancata notifica della citazione all’udienza di contraddittorio,
va osservato che in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari
avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta
di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC,
applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio giudiziario a mezzo
raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato l’ultimo
giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle
“condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2008.
La citazione 17 giugno 2009 del Pretore del Distretto di __________,
all’udienza fissata per mercoledì 9 settembre 2009 alle ore 10.00, spedita lo
stesso giorno all’appellante per invio raccomandato, è stata rispedita, con
l’indicazione “non ritirato”, trascorsi 7 giorni di giacenza, alla Pretura. La
citazione va di conseguenza considerata notificata il 25 giugno 2009. Del
resto, l’escussa non pretende che il funzionario postale incaricato di
recapitarle la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo avviso
di ritiro (foglio giallo). Va poi osservato che l’appellante, nonostante abbia
ammesso di essere venuta a conoscenza, tramite la fissazione del termine 9
settembre 2009 alla creditrice per il pagamento dell’anticipo di fr. 800.--, per
le spese dell’Ufficio fallimenti, che l’udienza era stata tenuta lo stesso 9
settembre 2009, non ha reagito. Del suo disinteresse è prova inoltre il mancato
ritiro della raccomandata del 17 settembre 2009 contenente il decreto di
fallimento, che, per quanto già ritenuto, nell’ipotesi più favorevole all’appellante,
vale come notificata trascorsi 7 giorni di giacenza, ossia il 25 settembre
2009.
2.
Con l’appello AP 1 non si è avvalsa né di fatti nuovi verificatisi
anteriormente alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha
reso verosimile la sua solvibilità provando contemporaneamente per mezzo di
documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è
stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) oppure che l’importo dovuto è stato
depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della
creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che quest’ultima ha ritirato la
domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Il fallimento di AP 1 non può
quindi essere annullato.
3.
L’appello va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non
essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia 1. L’appello è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì
4 novembre 2009 alle ore 10:00
2
La tassa di giustizia di fr. 120.-- del
presente giudizio,
già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.
3. Intimazione:
-
avv. PA 1, __________;
-
AO 1, __________
-
Ufficio esecuzione di __________;
-
Ufficio fallimenti di __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,
Lugano;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura del __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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