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Decisione

14.2009.82

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza di contraddittorio. Pseudonova e nova

29 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO

1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'201.60

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 9 settembre 2009 nessuno è

comparso.

C. Con

sentenza 17 settembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 18 settembre 2009 alle

ore 10.00.

D. Con

l’appello AP 1 nega di avere ricevuto la citazione all’udienza di

contraddittorio tenutasi il 9 settembre 2009, rilevando di averne avuto

conoscenza solo in seguito alla fissazione del termine di pagamento dell’anticipo

alla creditrice. L’appellante chiede pertanto l’annullamento della

dichiarazione di fallimento.

Considerato

Considerandi

1.

In merito

alla pretesa mancata notifica della citazione all’udienza di contraddittorio,

va osservato che in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari

avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta

di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC,

applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio giudiziario a mezzo

raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato l’ultimo

giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle

“condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2008.

La citazione 17 giugno 2009 del Pretore del Distretto di __________,

all’udienza fissata per mercoledì 9 settembre 2009 alle ore 10.00, spedita lo

stesso giorno all’appellante per invio raccomandato, è stata rispedita, con

l’indicazione “non ritirato”, trascorsi 7 giorni di giacenza, alla Pretura. La

citazione va di conseguenza considerata notificata il 25 giugno 2009. Del

resto, l’escussa non pretende che il funzionario postale incaricato di

recapitarle la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo avviso

di ritiro (foglio giallo). Va poi osservato che l’appellante, nonostante abbia

ammesso di essere venuta a conoscenza, tramite la fissazione del termine 9

settembre 2009 alla creditrice per il pagamento dell’anticipo di fr. 800.--, per

le spese dell’Ufficio fallimenti, che l’udienza era stata tenuta lo stesso 9

settembre 2009, non ha reagito. Del suo disinteresse è prova inoltre il mancato

ritiro della raccomandata del 17 settembre 2009 contenente il decreto di

fallimento, che, per quanto già ritenuto, nell’ipotesi più favorevole all’appellante,

vale come notificata trascorsi 7 giorni di giacenza, ossia il 25 settembre

2009.

2.

Con l’appello AP 1 non si è avvalsa né di fatti nuovi verificatisi

anteriormente alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha

reso verosimile la sua solvibilità provando contemporaneamente per mezzo di

documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è

stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) oppure che l’importo dovuto è stato

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della

creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che quest’ultima ha ritirato la

domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Il fallimento di AP 1 non può

quindi essere annullato.

3.

L’appello va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non

essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia 1. L’appello è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

mercoledì

4 novembre 2009 alle ore 10:00

2

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del

presente giudizio,

già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

3. Intimazione:

-

avv. PA 1, __________;

-

AO 1, __________

-

Ufficio esecuzione di __________;

-

Ufficio fallimenti di __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,

Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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