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Decisione

14.2009.83

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ

22 ottobre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'060.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 30 settembre 2009 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 6 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo da mercoledÌ 7 ottobre alle ore 10.00.

D. Con l’appello la AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 7 ottobre 2009 dell’UE di __________

relativa al pagamento di fr. 1'383.30 a saldo dell’esecuzione n. __________. Il

16 ottobre 2009 l’appellante ha consegnato brevi manu una ricevuta emessa quello

stesso giorno dell’UE di __________ relativa al versamento di fr. 19'714.15 a saldo delle esecuzioni n. __________, __________,__________, __________, __________, __________,

__________ e __________ e uno scritto, sempre del 16 ottobre 2009, di Ok__________

P__________i inviato all’UE di __________, con cui è stata ritirata

l’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della AP 1

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria

superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore,

impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo

di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172)-.

b) L’appellante ha prodotto una ricevuta del 7 ottobre 2009

relativa al pagamento di fr. 1'383.30 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.

Dalla copia della predetta ricevuta, rilasciata dall’UE di __________, si

evince che il pagamento è stato effettuato alle ore 14.45, e pertanto posteriormente

agli effetti del fallimento pronunciato per il 7 ottobre 2009 alle ore 10.00,

per cui trattasi di un fatto avveratosi successivamente al fallimento (echtes

Novum) che adempie il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (estinzione

del debito compressi gli interessi e le spese), ritenuto che l’appellante deve

altresì rendere verosimile la sua solvibilità. A questo proposito la debitrice

ha prodotto, entro il termine d’appello, uno scritto del 16 ottobre 2009 inviato

all’UE di __________, con cui O__________ P__________ ha ritirato l’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della AP 1. L’appellante ha pure

presentato una ricevuta sempre del 16 ottobre 2009 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 19'714.15 a saldo di tutte le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, il che dimostra che AP 1 dispone della

liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Di conseguenza il

requisito della solvibilità può essere ritenuto reso sufficientemente

verosimile. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento della AP 1 va

annullato.

2.

L'appello

va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia:

I. L'appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 6 ottobre 2009 pronunciata dal Pretore del __________,

inc. EF. __________, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico della AP 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico della AP 1.

III. Intimazione a:

-

AP 1, __________;

-

AO 1, __________

-

Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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