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Decisione

14.2009.85

Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito sottoscritto da più condebitori solidali - proroga del pagamento a favore di due soli condebitori solidali - obbligo di contestazione e o

26 novembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sull'accordo 1° ottobre 2008 -debitamente sottoscritto-

con cui R__________, AP 1, F__________, A__________ e El__________ -tutti

membri della società semplice “__________”- insieme a E__________, si sono

riconosciuti debitori nei confronti dell'istante della somma complessiva di fr.

971'000.– a valere quale saldo della liquidazione di opere eseguite da

quest'ultima presso la Residenza __________ di __________ in virtù del

contratto d'appalto stipulato il 30 novembre 2004 (doc. C1, C2, C3, C4 e C5).

Agli atti la procedente produce altresì il contratto d'appalto n. __________

relativo a “opere da capomastro–gessatore–sottofondo” per un valore complessivo

di fr. 5'067'503.85 sottoscritto a __________ il 30 novembre 2004 tra la

società semplice “__________” e E__________ in qualità di committenti,

rappresentati dalla direzione lavori arch. __________, e l'istante quale

appaltatrice delle predette opere (doc. A), il conteggio riassuntivo di

fatture, acconti e pagamenti dall'8 marzo 2005 al 25 settembre 2008 (doc. B),

un ulteriore conteggio riassuntivo di fatture e pagamenti intervenuti tra il 1°

gennaio 2008 e il 16 marzo 2009 (doc. D), due lettere del patrocinatore

dell'istante (doc. E e G) e il certificato assicurativo 3 ottobre 2008 di fr.

471'340.– valido dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010 quale garanzia delle

opere da impresario costruttore eseguite presso la Residenza __________ e che

vede quale beneficiaria la società semplice “__________” (doc. H).

C. All'udienza di contraddittorio del 9 settembre 2009 l'istante ha

confermato la sua richiesta. L'escussa ha anzitutto contestato la sua qualità

di debitrice in quanto il 17 novembre 2008 la società semplice “__________” era

stata sciolta, e tutti i diritti e obblighi erano stati ceduti al socio

promotore R__________ e al gestore dell'operazione immobiliare E__________, tra

di loro solidalmente responsabili. Ha quindi precisato che l'accordo 1° ottobre

2008 era stato da lei sottoscritto, previa rassicurazione di R__________ e E__________

a che il saldo rimanente sarebbe stato immediatamente liquidato, alfine di

evitare l'iscrizione a favore dell'istante di un'ipoteca legale sull'immobile __________.

Nel frattempo però questi ultimi avevano rilevato dei difetti d'opera e dei

sorpassi di spesa riconducibili all'istante, tali da inficiare la validità di

quella pretesa e di quel documento. Peraltro, sul contratto d'appalto il suo

nominativo nemmeno figurava quale committente. L'escussa è infine insorta

contro l'esigibilità del credito, l'istante avendo concesso in data 8 maggio

2009 una proroga di pagamento fino al 20 maggio 2009 a tutti i condebitori.

La

procedente ha ribadito il suo punto di vista evidenziando che il riconoscimento

di debito sottoscritto dalla convenuta era inequivocabile. Poco importava che

diritti e obblighi della società semplice “__________” fossero stati ceduti a

certi condebitori solidali. L'istante restava comunque creditrice verso tutti

quelli che avevano firmato l'accordo 1° ottobre 2008, come spiegato al

patrocinatore dell'escussa con lettera del 20 aprile 2009. E, di fatto, ogni

singolo componente della società semplice “__________” aveva firmato quel

riconoscimento di debito. Diventava così irrilevante che lo scopo fosse quello

di evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale, così come il fatto che il contratto

d'appalto non indicasse il nominativo di ogni singolo membro di quella società.

Peraltro, i versamenti di acconti intervenuti dopo il 1° ottobre 2008

specificavano tutti in modo chiaro le generalità di ogni socio. Dal collaudo

dell'opera non era emerso alcun difetto fermo restando che ad ogni modo la

società semplice “__________” beneficiava in proposito di una garanzia

assicurativa di fr. 417'340.–. Per il resto, lo scritto che accennava a

presunti difetti nemmeno spiegava in che cosa essi consistevano. Infondata per

finire la pretesa inesigibilità del suo credito visto che il precetto esecutivo

era stato intimato alla convenuta il 3 giugno 2009.

L'escusso

ha ribadito i suoi argomenti, sottolineando che l'esistenza dei difetti era

circostanza ben nota a controparte. L'istante poi non aveva provato che la

domanda di esecuzione era stata inviata dopo il 20 maggio 2009, ritenuto che la

data sul precetto esecutivo corrispondeva a quella in cui l'Ufficio di

esecuzione aveva allestito il medesimo: in effetti, era notorio che tra il

giorno di invio della prima e quello di emissione del secondo potevano

trascorrere anche diversi giorni.

D. Con

sentenza del 28 settembre 2009 il Pretore __________ ha accolto l'istanza.

L'accordo 1° ottobre 2008 -successivo al contratto d'appalto sottoscritto in

qualità di committente dalla società semplice “__________”- con cui R__________,

AP 1, F__________, A__________ e El__________, in qualità di soci della società

semplice “__________”, insieme a E__________, si erano dichiarati debitori

solidali nei confronti dell'istante di fr. 971'000.– a saldo della mercede

ancora dovuta (fr. 555'500.– entro il 31 ottobre 2008, fr. 138'500.– entro il

30 novembre 2008 e fr. 277'000.– a saldo entro il 30 gennaio 2009), costituiva

un valido riconoscimento di debito. Il primo giudice ha così respinto la

pretesa carente identità dell'escussa quale debitrice dell'importo posto in

esecuzione. In effetti, se era vero che le parti avevano proceduto allo

scioglimento della società semplice “__________” era altresì vero che in virtù

dell'art. 181 cpv. 1 CO i soci uscenti restano obbligati verso terzi per

ulteriori tre anni. Inoltre, il socio uscente non poteva sottrarsi agli effetti

di contratti chiusi prima dello scioglimento della società (art. 544 cpv. 3 CO)

a meno di un accordo specifico con il terzo, posto come quelli stipulati tra

soci non erano opponibili a quest'ultimo. Di modo che, l'escussa risultava

debitrice dell'istante a cui la società semplice “__________” aveva

commissionato le opere di cui al contratto d'appalto agli atti.

Il

Pretore ha altresì considerato infondata l'eccezione di non corretto

adempimento al contratto sollevata con riferimento a presunti difetti e

sorpasso di costi. Sottoscrivendo l'accordo 1° ottobre 2008, i committenti

avevano confermato che i lavori si erano conclusi il 20 luglio 2007 a loro

piena soddisfazione e che la liquidazione finale era stata approvata dalla

direzione lavori, loro rappresentante. La prima volta con scritto 8 maggio 2009

era stata evocata l'esistenza di difetti, ma senza darne alcuna spiegazione. E,

d'altra parte, non vi erano riscontri oggettivi di un'impossibilità a procedere

con l'ordinaria verifica alla consegna dell'opera, e neppure del fatto che quei

difetti erano nascosti.

Il

primo giudice ha infine respinto l'eccezione di inesigibilità del credito.

Secondo l'accordo 1° ottobre 2008, a seguito del mancato pagamento della

seconda rata, la pretesa era diventata esigibile il 1° dicembre 2008. L'istante

aveva poi concesso una dilazione del termine di pagamento fino al 9 aprile

2009, con scritto datato 24 marzo 2009 indirizzato a tutti i condebitori. Per

contro, l'ulteriore proroga fino al 20 maggio 2009 era valida solo nei

confronti di R__________ ed E__________, essendo stata inviata unicamente al

patrocinatore legale di questi ultimi. Ciò posto, nel momento in cui

l'esecuzione era stata promossa, il credito verso la convenuta era da tempo

esigibile.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente la convenuta, affermando che

l'istante aveva concesso una proroga fino al 20 maggio 2009 e che non vi era

prova alcuna agli atti del fatto che l'esecuzione fosse stata introdotta dopo

tale data. In particolare, l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto

che la proroga fino al 20 maggio 2009 aveva effetti solo per R__________ e per

E__________ e che nei confronti dell'escussa quel credito era già esigibile dal

9 aprile 2009. Di fatto, l'istante non ha provato con documenti -e meglio la

domanda di esecuzione- che il credito era esigibile prima dell'esecuzione. A

suo modo di vedere, la proroga fino al 20 maggio 2009 era da intendersi estesa

anche a lei, in quanto indicava quale oggetto “__________”, non

specificava i soli nominativi di R__________ ed E__________ ed è stata trasmessa

per conoscenza anche agli altri singoli soci, fermo restando che la proroga

fino al 9 aprile 2009 era stata inviata a loro personalmente ritenuto che a

quel momento l'istante ancora non sapeva che gli interessi di questi ultimi

erano tutelati da un professionista. Inoltre, solo l'8 maggio 2009, e per il

tramite del loro rappresentante legale, R__________ e E__________ avevano

comunicato chiaramente all'istante di essere unici titolari di diritti e

obblighi della società semplice “__________”. Peraltro poi, se in effetti quel

credito fosse stato esigibile dal 9 aprile 2009, non era dato di vedere perché

l'istante avrebbe atteso fino a giugno per dare avvio all'esecuzione. Ciò

posto, tutte queste logiche spiegazioni rendono verosimile l'eccezione da lei

sollevata. Il Pretore poi ha disconosciuto che in sede di udienza l'istante non

aveva contestato che la proroga al 20 maggio 2009 fosse valida anche per la

convenuta, ma si era limitata ad affermare che il precetto esecutivo era stato

intimato il 3 giugno 2009.

Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

F. Una

parallela procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, per il medesimo

credito e -in sostanza- per i medesimi motivi, riguarda l'esecuzione n. __________

promossa nei confronti della condebitrice solidale El__________, i cui

interessi sono altresì curati dal legale dell'escussa, ed è oggetto di separato

giudizio (inc. 14.2009.86).

Considerandi

in diritto: 1. Con le sue osservazioni l'istante produce per la prima volta

davanti a questa Camera due nuovi documenti (doc. H e I). Se non che -e invero come lei medesima rileva (osservazioni, pag.

3)- in appello, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF), salvo i casi di

fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4

LALEF). Come tali, gli stessi sono pertanto inammissibili.

2.

Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

L'esigibilità

del credito deve essere data già al momento dell'invio della domanda

d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto:

il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un

credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell'invio della

domanda d'esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando

l'esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto

(Cometta, op. cit., p. 347).

Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF, 5 settembre 2001 [14.01.62],

consid. 3.3), ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (STF 11 aprile

2002.

[5P.36/2002]), il procedente che chiede il rigetto provvisorio

dell'opposizione deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art.

82.

cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare con documenti l'esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 77 ad art. 82, Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 77 ad

art. 82; cfr. da ultimo CEF 29 luglio 2008 [14.2008.36] consid. 1; CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

3.

Per l'art. 82 cpv. 2 LF il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore

sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il

riconosci- mento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente,

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid.

4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

4.

L'accordo

1° ottobre 2008 su cui l'istante fonda il suo credito è stato da lei concluso

con i signori R__________, AP 1, F__________, A__________, El__________ -tutti

soci della società semplice “__________”- ed E__________, quali committenti

dell'esecuzione di opere da impresario costruttore presso la Residenza __________

a __________, oggetto del contratto d'appalto 30 novembre 2004 cui rinvia

esplicitamente (doc. C1/C2/C3/C4, clausola n. 1 e doc. A). In particolare, il

documento specifica che R__________, AP 1, F__________, A__________, El__________

ed E__________ si riconoscono debitori in solido nei confronti della ditta

istante per il pagamento del saldo di fr. 971'000.– e meglio fr. 555'500.–

entro il 31 ottobre 2008, fr. 138'500.– entro il 30 novembre 2008 e fr.

277'000.– a saldo entro il 30 gennaio 2009 e precisa altresì che il

mancato rispetto di una scadenza renderà esigibile l'intero importo ancora

scoperto oltre interessi di mora al 5% (doc. C1/C2/C3/C4, clausola n. 3).

Le parti appena citate hanno tutte sottoscritto questo documento (doc.

C1/C2/C3/C4, pag. 2 in basso e doc. C5). Il conteggio riassuntivo delle fatture

e dei pagamenti intervenuti dal 1° gennaio 2008 in poi dà atto al 16 marzo 2009

di un importo residuo ancora da pagare da parte dei committenti di fr.

308'500.– (doc. D). Con scritto raccomandato del 24 marzo 2009 inviato a R__________,

AP 1, F__________, A__________, El__________ ed E__________, preso atto che i

termini per il versamento delle rate così pattuite con l'accordo 1° ottobre

2008.

erano ormai da tempo trascorsi, l'istante ha concesso una proroga al

pagamento di quell'importo, fissandone la scadenza al 9 aprile 2009 (doc. E).

Il credito è così esigibile dal 10 aprile 2009, e lo era quindi anche all'avvio

dell'esecuzione di cui al precetto esecutivo emesso il 28 maggio 2008 e

notificato il 3 giugno 2009, come accertato dal Pretore.

5.

L'appellante,

che peraltro non solleva nemmeno più dubbi circa la sua qualità di debitrice

(come si è visto provata: sopra, consid. 4) dell'importo rivendicato

dall'istante e men che meno accenna più a eventuali difetti d'opera, rimprovera

al Pretore di avere -a torto- considerato che l'ulteriore proroga di pagamento

fino al 20 maggio 2009 aveva efficacia solo per R__________ e E__________

mentre, rispetto a lei, il credito posto in esecuzione era diventato esigibile

il 9 aprile 2009 (appello, n. 5).

a) L'interessata

spiega di avere beneficiato, insieme a tutti gli altri condebitori, della

proroga di pagamento fino al 20 maggio 2009 concessa con scritto 8 maggio 2009,

circostanza questa che peraltro l'istante non aveva contestato (appello, n. 4).

A suo dire, è anzitutto assolutamente verosimile che la lettera di proroga di

cui al doc. 5 inviata dall'istante era da intendersi estesa anche nei suoi

confronti visto che la richiesta di pagamento riguardava la Residenza __________

e non specificava affatto di essere unicamente riferita a R__________ ed E__________

(appello, n. 9 in alto). Ma, già ad un mero raffronto della stessa con la

lettera 24 marzo 2009 con cui l'istante aveva concesso la prima proroga fino al

9.

aprile 2009, questa sua tesi si rivela infondata. Allora, in effetti, lo

scritto era stato indirizzato per invio raccomandato a ogni singolo membro

della società semplice “__________” e a E__________ specificando appunto di fissarvi

un ultimo termine scadente il 9 aprile 2009 (doc. E pag. 2). Per contro,

nella lettera 8 maggio 2009 dichiarandosi disposta ad attendere il pagamento

di quanto le è dovuto sino al 20 maggio 2009, l'istante ha preso posizione

su una precisa richiesta telefonica dell'avv. __________ (doc. 5). E, che solo

R__________ ed E__________ quali unici titolari di diritti e di obblighi

precedentemente di pertinenza di tutti i soci [della società semplice “__________”]

fossero patrocinati dal suo studio legale risulta dagli stessi

documenti prodotti dall'escussa ed è quindi circostanza da ritenersi pacifica

(doc. 2 pag. 1 n. 1). Sotto questo profilo, l'appello è quindi infondato.

b) Certo, la

lettera 8 maggio 2009 con cui l'istante ha concesso la proroga fino al 20

maggio 2009 è stata altresì trasmessa per “conoscenza” anche agli altri soci

(doc. 5 in calce). Tuttavia, che l'istante per necessità logica avesse

un'esigenza in tal senso e che quindi -come parrebbe ipotizzare la

ricorrente (appello, n. 9 verso l'alto)- da ciò si dovesse dedurre che la sua

efficacia era da intendersi anche nei loro confronti, è circostanza priva di

riscontro oggettivo. Proprio in virtù della coerenza in effetti, in quel caso

l'escussa l'avrebbe a ben vedere intestata menzionando i nominativi dei soci

indicati in calce alla stessa. Oltretutto, nemmeno risulta che una siffatta

richiesta sia mai stata formulata dagli stessi, né dal loro rappresentante

legale.

Invero,

l'appellante tenta di giustificare l'avvenuto invio quale “copia per

conoscenza” sostenendo che solo l'8 maggio 2009 -quindi il medesimo giorno-

l'avv. __________ aveva provveduto ad informare chiaramente l'istante

dell'avvenuto scioglimento della società “__________”, del fatto che oramai

unici titolari di diritti e obblighi di spettanza di quest'ultima erano i suoi

assistiti (quindi R__________ e E__________) e, pertanto, di rivolgersi a lui

per ogni evenienza del caso (appello n. 9 verso il basso). Se non che, già con

missiva del 20 aprile 2009 inviata al patrocinatore dell'escussa, l'istante

aveva attirato l'attenzione sul fatto che l'accordo di riconoscimento di

debito in solido era firmato non solo da R__________ e E__________ ma anche da

F__________, AP 1 e El__________, specificando oltretutto in modo esplicito

che gli accordi di scioglimento di società semplice da lei menzionati non

la riguardavano minimamente (doc. G). Circostanza questa evidenziata

peraltro anche in sede di udienza (verbale, pag. 1). Ciò posto, la censura deve

essere respinta.

c) L'appellante

obietta altresì che la lettera 24 marzo 2009 con cui l'istante aveva per la

prima volta prorogato la scadenza del termine di pagamento al 9 aprile 2009,

era stata inviata singolarmente a tutti i membri della società semplice “__________”

e a E__________ in quanto a quel momento nessuno di loro aveva comunicato al

patrocinatore legale dell'istante di essere a loro volta tutelati da un

professionista (appello, n. 9 nel mezzo). Come tale però l'allegazione non

cambia la sostanza visto che, in quel caso, la lettera sarebbe stata comunque e

semplicemente indirizzata al legale di riferimento cui ogni singolo membro

aveva affidato i propri interessi. Per il resto è infine irrilevante che,

appurata l'esigibilità della pretesa dal 10 aprile 2009, di fatto l'istante

abbia comunque atteso l'inizio di giugno per avviare l'esecuzione nei

confronti della qui appellante (appello, n. 9 in basso). Anche in proposito

l'appello va quindi respinto.

6.

In

questa sede, l'appellante si duole del fatto che agli atti non figura la

domanda di esecuzione, documento questo che avrebbe permesso di stabilire il

giorno di invio della domanda di esecuzione (appello, n. 4 e n. 7). Omette

tuttavia di considerare che davanti al Pretore lei stessa ha specificato che il

credito era inesigibile in quanto prorogato fino al 20 maggio 2009 (verbale,

pag. 4). Come si è visto però (sopra, consid. 5), tale circostanza non è

suffragata da elementi oggettivi, posto come nei suoi confronti il credito è

scaduto il 9 aprile 2009. Che quindi parte istante non sia stata in grado di

produrre la prova che la domanda di esecuzione fosse stata inviata dopo il 20

maggio 2009 ritenuto che di norma l'Ufficio di esecuzione necessita di

qualche giorno per emettere il precetto esecutivo (verbale, pag. 2), è

del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio.

Invero,

per l'appellante, l'istante non ha neppure contestato che la proroga del

pagamento fino al 20 maggio 2009 era da ritenersi valida anche nei confronti

dell'escussa, limitandosi ad affermare che il precetto esecutivo era stato

intimato il 3 giugno 2009. E, visto che per l'art. 170 cpv. 2 CPC i fatti non

chiaramente contestati si presumono ammessi, a torto il Pretore aveva costruito

il suo ragionamento basandosi su un elemento di fatto estraneo al processo

(appello, n. 10). La ricorrente però non considera che il tenore dell'art. 170

cpv. 2 CPC va completato nel senso che: “i fatti non chiaramente contestati si

presumono ammessi, salvo contrarie risultanze di causa”. In altre parole,

questo significa che l'obbligo della controparte di contestare chiaramente

fatti, pena la loro ammissione, non va confuso con quello che è l'onere

probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 170). Più

precisamente, l'art. 170 cpv. 2 seconda frase CPC va intesa nel senso che

nonostante una contestazione insufficiente, un fatto non può valere come

ammesso allorquando dall'istruttoria emerge una diversa realtà (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 170).

In

concreto, nella sua istanza la procedente ha sostenuto che vi è uno scoperto

di fr. 308'500.– a favore della AO 1 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2009 (istanza,

pag. 2 in basso) e ha quindi prodotto la lettera di proroga fino al 9 aprile

2009.

(doc. E) affermando che ogni sollecito è risultato inutile, insieme

al precetto esecutivo (istanza, pag. 3 in alto). Peraltro, anche davanti

a questa Camera la stessa persevera nel ribadire che il credito è diventato

esigibile al più tardi il 31 gennaio 2009 (osservazioni, pag. 2 in basso). Per

contro, al contraddittorio, è stata l'escussa a eccepire l'inesigibilità del

credito posto in esecuzione facendo riferimento al doc. 5 e pretendendo che,

come tutti gli altri soci, anche lei beneficiava di una proroga di pagamento

fino al 20 maggio 2009 (verbale, pag. 4). Trattandosi di un fatto da lei

allegato -per i motivi di cui si è appena detto- l'onere di renderlo perlomeno

oggettivamente verosimile era solo a suo carico. Ma, come si è visto, a tale

incombenza non risulta che la stessa abbia adempiuto (sopra, consid. 5). Di

modo che, per finire, che davanti al Pretore l'istante si sia limitata a

osservare che questa eccezione [ossia la pretesa inesigibilità]

risulta destituita di ogni fondamento in quanto il PE è stato intimato alla

convenuta il 3 giugno 2009 (verbale, pag. 2 verso l'alto), non può certo

essere considerato alla stregua di una ammissione. La censura deve così essere

disattesa.

7.

L'appello

deve così essere respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa di

giustizia e le indennità, quest'ultima commisurata all'impegno richiesto per la

redazione delle osservazioni sostanzialmente identiche a quelle formulate con

riferimento all'inc. 14.2009.86, seguono la soccombenza dell'appellante (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr.

600.

–.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

308'500, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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