Lexipedia

Decisione

14.2009.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti di acconti intervenuti dopo il 1° ottobre 2008 specificavano tutti

in modo chiaro le generalità di ogni socio. Dal collaudo dell'opera non era

emerso alcun difetto fermo restando che ad ogni modo la società semplice “__________”

beneficiava in proposito di una garanzia assicurativa di fr. 417'340.–. Per il

resto, lo scritto che accennava a presunti difetti nemmeno spiegava in che cosa

essi consistevano. Infondata per finire la pretesa inesigibilità del suo

credito visto che il precetto esecutivo era stato intimato alla convenuta il 3

giugno 2009.

L'escusso

ha ribadito i suoi argomenti, sottolineando che l'esistenza dei difetti era

circostanza ben nota a controparte. L'istante poi non aveva provato che la

domanda di esecuzione era stata inviata dopo il 20 maggio 2009, ritenuto che la

data sul precetto esecutivo corrispondeva a quella in cui l'Ufficio di

esecuzione aveva allestito il medesimo: in effetti, era notorio che tra il

giorno di invio della prima e quello di emissione del secondo potevano

trascorrere anche diversi giorni.

D. Con

sentenza del 28 settembre 2009 il Pretore __________ ha accolto l'istanza. L'accordo

1° ottobre 2008 -successivo al contratto d'appalto sottoscritto in qualità di

committente dalla società semplice “__________”- con cui R__________, M__________,

F__________, A__________ e AP 1, in qualità di soci della società semplice “__________”,

insieme a E__________, si erano dichiarati debitori solidali nei confronti dell'istante

di fr. 971'000.– a saldo della mercede ancora dovuta (fr. 555'500.– entro il 31

ottobre 2008, fr. 138'500.– entro il 30 novembre 2008 e fr. 277'000.– a saldo

entro il 30 gennaio 2009), costituiva un valido riconoscimento di debito. Il

primo giudice ha così respinto la pretesa carente identità dell'escussa quale

debitrice dell'importo posto in esecuzione. In effetti, se era vero che le

parti avevano proceduto allo scioglimento della società semplice “__________”

era altresì vero che in virtù dell'art. 181 cpv. 1 CO i soci uscenti restano

obbligati verso terzi per ulteriori tre anni. E, se il socio uscente è una società

iscritta a RC -come appunto l'escussa- la sua responsabilità trova riscontro

anche nell'art. 75 LFus. Inoltre, il socio uscente non poteva sottrarsi agli

effetti di contratti chiusi prima dello scioglimento della società (art. 544

cpv. 3 CO) a meno di un accordo specifico con il terzo, posto come quelli

stipulati tra soci non erano opponibili a quest'ultimo. Di modo che, l'escussa risultava

debitrice dell'istante a cui la società semplice “__________” aveva

commissionato le opere di cui al contratto d'appalto agli atti.

Il

Pretore ha altresì considerato infondata l'eccezione di non corretto

adempimento al contratto sollevata con riferimento a presunti difetti e

sorpasso di costi. Sottoscrivendo l'accordo 1° ottobre 2008, i committenti

avevano confermato che i lavori si erano conclusi il 20 luglio 2007 a loro

piena soddisfazione e che la liquidazione finale era stata approvata dalla

direzione lavori, loro rappresentante. La prima volta con scritto 8 maggio 2009

era stata evocata l'esistenza di difetti, ma senza darne alcuna spiegazione. E,

d'altra parte, non vi erano riscontri oggettivi di un'impossibilità a procedere

con l'ordinaria verifica alla consegna dell'opera, e neppure del fatto che quei

difetti erano nascosti.

Il

primo giudice ha infine respinto l'eccezione di inesigibilità del credito.

Secondo l'accordo 1° ottobre 2008, a seguito del mancato pagamento della

seconda rata, la pretesa era diventata esigibile il 1° dicembre 2008. L'istante

aveva poi concesso una dilazione del termine di pagamento fino al 9 aprile 2009,

con scritto datato 24 marzo 2009 indirizzato a tutti i condebitori. Per contro,

l'ulteriore proroga fino al 20 maggio 2009 era valida solo nei confronti di R__________

ed E__________, essendo stata inviata unicamente al patrocinatore legale di

questi ultimi. Ciò posto, nel momento in cui l'esecuzione era stata promossa, il

credito verso la convenuta era da tempo esigibile.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente la società convenuta, affermando che

l'istante aveva concesso una proroga fino al 20 maggio 2009 e che non vi era

prova alcuna agli atti del fatto che l'esecuzione fosse stata introdotta dopo

tale data. In particolare, l'appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto

che la proroga fino al 20 maggio 2009 aveva effetti solo per R__________ e per

E__________ e che nei confronti dell'escussa quel credito era già esigibile dal

9 aprile 2009. Di fatto, l'istante non ha provato con documenti -e meglio la

domanda di esecuzione- che il credito era esigibile prima dell'esecuzione. A suo

modo di vedere, la proroga fino al 20 maggio 2009 era da intendersi estesa

anche a lei, in quanto indicava quale oggetto “__________”, non

specificava i soli nominativi di R__________ ed E__________ ed è stata trasmessa

per conoscenza anche agli altri singoli soci, fermo restando che la proroga

fino al 9 aprile 2009 era stata inviata a loro personalmente ritenuto che a quel

momento l'istante ancora non sapeva che gli interessi di questi ultimi erano

tutelati da un professionista. Inoltre, solo l'8 maggio 2009, e per il tramite

del loro rappresentante legale, R__________ e E__________ avevano comunicato chiaramente

all'istante di essere unici titolari di diritti e obblighi della società

semplice “__________”. Peraltro poi, se in effetti quel credito fosse stato esigibile

dal 9 aprile 2009, non era dato di vedere perché l'istante avrebbe atteso fino

a giugno per dare avvio all'esecuzione. Ciò posto, tutte queste logiche spiegazioni

rendono verosimile l'eccezione da lei sollevata. Il Pretore poi ha disconosciuto

che in sede di udienza l'istante non aveva contestato che la proroga al 20

maggio 2009 fosse valida anche per la convenuta, ma si era limitata ad

affermare che il precetto esecutivo era stato intimato il 3 giugno 2009.

Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

F. Una

parallela procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, per il medesimo

credito e -in sostanza- per i medesimi motivi, riguarda l'esecuzione n. __________

promossa nei confronti della condebitrice solidale M__________, i cui interessi

sono altresì curati dal legale dell'escussa, ed è oggetto di separato giudizio

(inc. 14.2009.85).

Considerandi

in diritto: 1. Con le sue osservazioni l'istante produce per la prima volta

davanti a questa Camera due nuovi documenti (doc. H e I). Se non che -e invero come lei medesima rileva (osservazioni, pag.

3)- in appello, è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per rinvio dell'art. 25 LALEF), salvo i casi di

fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF) (art. 22 cpv. 4

LALEF). Come tali, gli stessi sono pertanto inammissibili.

2.

Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331).

L'esigibilità

del credito deve essere data già al momento dell'invio della domanda

d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto:

il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un

credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell'invio della

domanda d'esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando

l'esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell'istanza di

rigetto (Cometta, op. cit., p.

347). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF, 5 settembre 2001

[14.01.62], consid. 3.3), ritenuta non arbitraria dal Tribunale federale (STF

11.

aprile 2002 [5P.36/2002]), il procedente che chiede il rigetto provvisorio

dell'opposizione deve non solo produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art.

82.

cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare con documenti l'esigibilità del credito posto

in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 77 ad art. 82, Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 77 ad

art. 82; cfr. da ultimo CEF 29 luglio 2008 [14.2008.36] consid. 1; CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

3.

Per l'art. 82 cpv. 2 LF il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore

sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il

riconosci- mento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente,

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid.

4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

4.

L'accordo

1° ottobre 2008 su cui l'istante fonda il suo credito è stato da lei concluso

con i signori R__________, M__________, F__________, A__________, AP 1 -tutti soci

della società semplice “__________”- ed E__________, quali committenti dell'esecuzione

di opere da impresario costruttore presso la Residenza __________ a __________,

oggetto del contratto d'appalto 30 novembre 2004 cui rinvia esplicitamente

(doc. C1/C2/C3/C4, clausola n. 1 e doc. A). In particolare, il documento

specifica che R__________, M__________, F__________, A__________, AP 1 ed E__________

si riconoscono debitori in solido nei confronti della ditta istante per il

pagamento del saldo di fr. 971'000.– e meglio fr. 555'500.– entro il 31 ottobre

2008, fr. 138'500.– entro il 30 novembre 2008 e fr. 277'000.– a saldo entro il

30.

gennaio 2009 e precisa altresì che il mancato rispetto di una

scadenza renderà esigibile l'intero importo ancora scoperto oltre interessi di

mora al 5% (doc. C1/C2/C3/C4, clausola n. 3). Le parti appena citate hanno

tutte sottoscritto questo documento (doc. C1/C2/C3/C4, pag. 2 in basso e doc.

C5). Il conteggio riassuntivo delle fatture e dei pagamenti intervenuti dal 1°

gennaio 2008 in poi dà atto al 16 marzo 2009 di un importo residuo ancora da

pagare da parte dei committenti di fr. 308'500.– (doc. D). Con scritto

raccomandato del 24 marzo 2009 inviato a R__________, M__________, F__________,

A__________, AP 1 ed E__________, preso atto che i termini per il versamento

delle rate così pattuite con l'accordo 1° ottobre 2008 erano ormai da tempo trascorsi,

l'istante ha concesso una proroga al pagamento di quell'importo, fissandone la

scadenza al 9 aprile 2009 (doc. E). Il credito è così esigibile dal 10 aprile

2009, e lo era quindi anche all'avvio dell'esecuzione di cui al precetto

esecutivo emesso il 28 maggio 2008 e notificato il 3 giugno 2009, come

accertato dal Pretore.

5.

L'appellante,

che peraltro non solleva nemmeno più dubbi circa la sua qualità di debitrice

(come si è visto provata: sopra, consid. 4) dell'importo rivendicato

dall'istante e men che meno accenna più a eventuali difetti d'opera, rimprovera

al Pretore di avere -a torto- considerato che l'ulteriore proroga di pagamento

fino al 20 maggio 2009 aveva efficacia solo per R__________ e E__________

mentre, rispetto a lei, il credito posto in esecuzione era diventato esigibile

il 9 aprile 2009 (appello, n. 5).

a) L'interessata

spiega di avere beneficiato, insieme a tutti gli altri condebitori, della

proroga di pagamento fino al 20 maggio 2009 concessa con scritto 8 maggio 2009,

circostanza questa che peraltro l'istante non aveva contestato (appello, n. 4).

A suo dire, è anzitutto assolutamente verosimile che la lettera di proroga di

cui al doc. 5 inviata dall'istante era da intendersi estesa anche nei suoi

confronti visto che la richiesta di pagamento riguardava la Residenza __________

e non specificava affatto di essere unicamente riferita a R__________ ed E__________

(appello, n. 9 in alto). Ma, già ad un mero raffronto della stessa con la

lettera 24 marzo 2009 con cui l'istante aveva concesso la prima proroga fino al

9.

aprile 2009, questa sua tesi si rivela infondata. Allora, in effetti, lo

scritto era stato indirizzato per invio raccomandato a ogni singolo membro

della società semplice “__________” e a E__________ specificando appunto di fissarvi

un ultimo termine scadente il 9 aprile 2009 (doc. E pag. 2). Per contro,

nella lettera 8 maggio 2009 dichiarandosi disposta ad attendere il pagamento

di quanto le è dovuto sino al 20 maggio 2009, l'istante ha preso posizione

su una precisa richiesta telefonica dell'avv. __________ (doc. 5). E, che solo

R__________ ed E__________ quali unici titolari di diritti e di obblighi

precedentemente di pertinenza di tutti i soci [della società semplice “__________”]

fossero patrocinati dal suo studio legale risulta dagli stessi

documenti prodotti dall'escussa ed è quindi circostanza da ritenersi pacifica

(doc. 2 pag. 1 n. 1). Sotto questo profilo, l'appello è quindi infondato.

b) Certo, la

lettera 8 maggio 2009 con cui l'istante ha concesso la proroga fino al 20

maggio 2009 è stata altresì trasmessa per “conoscenza” anche agli altri soci

(doc. 5 in calce). Tuttavia, che l'istante per necessità logica avesse

un'esigenza in tal senso e che quindi -come parrebbe ipotizzare la

ricorrente (appello, n. 9 verso l'alto)- da ciò si dovesse dedurre che la sua

efficacia era da intendersi anche nei loro confronti, è circostanza priva di

riscontro oggettivo. Proprio in virtù della coerenza in effetti, in quel caso

l'escussa l'avrebbe a ben vedere intestata menzionando i nominativi dei soci

indicati in calce alla stessa. Oltretutto, nemmeno risulta che una siffatta

richiesta sia mai stata formulata dagli stessi, né dal loro rappresentante legale.

Invero,

l'appellante tenta di giustificare l'avvenuto invio quale “copia per

conoscenza” sostenendo che solo l'8 maggio 2009 -quindi il medesimo giorno-

l'avv. __________ aveva provveduto ad informare chiaramente l'istante

dell'avvenuto scioglimento della società “__________”, del fatto che oramai

unici titolari di diritti e obblighi di spettanza di quest'ultima erano i suoi

assistiti (quindi R__________ e E__________) e, pertanto, di rivolgersi a lui

per ogni evenienza del caso (appello n. 9 verso il basso). Se non che, già con

missiva del 20 aprile 2009 inviata al patrocinatore dell'escussa, l'istante

aveva attirato l'attenzione sul fatto che l'accordo di riconoscimento di

debito in solido era firmato non solo da R__________ e E__________ ma anche da

F__________, M__________ e AP 1, specificando oltretutto in modo esplicito

che gli accordi di scioglimento di società semplice da lei menzionati non

la riguardavano minimamente (doc. G). Circostanza questa evidenziata

peraltro anche in sede di udienza (verbale, pag. 1). Ciò posto, la censura deve

essere respinta.

c) L'appellante

obietta altresì che la lettera 24 marzo 2009 con cui l'istante aveva per la

prima volta prorogato la scadenza del termine di pagamento al 9 aprile 2009,

era stata inviata singolarmente a tutti i membri della società semplice “__________”

e a E__________ in quanto a quel momento nessuno di loro aveva comunicato al

patrocinatore legale dell'istante di essere a loro volta tutelati da un

professionista (appello, n. 9 nel mezzo). Come tale però l'allegazione non

cambia la sostanza visto che, in quel caso, la lettera sarebbe stata comunque e

semplicemente indirizzata al legale di riferimento cui ogni singolo membro

aveva affidato i propri interessi. Per il resto è infine irrilevante che,

appurata l'esigibilità della pretesa dal 10 aprile 2009, di fatto l'istante

abbia comunque atteso l'inizio di giugno per avviare l'esecuzione nei

confronti della qui appellante (appello, n. 9 in basso). Anche in proposito

l'appello va quindi respinto.

6.

In

questa sede, l'appellante si duole del fatto che agli atti non figura la

domanda di esecuzione, documento questo che avrebbe permesso di stabilire il

giorno di invio della domanda di esecuzione (appello, n. 4 e n. 7). Omette

tuttavia di considerare che davanti al Pretore lei stessa ha specificato che il

credito era inesigibile in quanto prorogato fino al 20 maggio 2009 (verbale,

pag. 4). Come si è visto però (sopra, consid. 5), tale circostanza non è

suffragata da elementi oggettivi, posto come nei suoi confronti il credito è scaduto

il 9 aprile 2009. Che quindi parte istante non sia stata in grado di

produrre la prova che la domanda di esecuzione fosse stata inviata dopo il 20

maggio 2009 ritenuto che di norma l'Ufficio di esecuzione necessita di

qualche giorno per emettere il precetto esecutivo (verbale, pag. 2), è

del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio.

Invero,

per l'appellante, l'istante non ha neppure contestato che la proroga del

pagamento fino al 20 maggio 2009 era da ritenersi valida anche nei confronti

dell'escussa, limitandosi ad affermare che il precetto esecutivo era stato

intimato il 3 giugno 2009. E, visto che per l'art. 170 cpv. 2 CPC i fatti non

chiaramente contestati si presumono ammessi, a torto il Pretore aveva costruito

il suo ragionamento basandosi su un elemento di fatto estraneo al processo (appello,

n. 10). La ricorrente però non considera che il tenore dell'art. 170 cpv. 2 CPC

va completato nel senso che: “i fatti non chiaramente contestati si presumono

ammessi, salvo contrarie risultanze di causa”. In altre parole, questo

significa che l'obbligo della controparte di contestare chiaramente fatti, pena

la loro ammissione, non va confuso con quello che è l'onere probatorio che

compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 170). Più precisamente, l'art.

170.

cpv. 2 seconda frase CPC va intesa nel senso che nonostante una

contestazione insufficiente, un fatto non può valere come ammesso allorquando

dall'istruttoria emerge una diversa realtà (Cocchi/Trezzini,

op. cit., Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 170).

In

concreto, nella sua istanza la procedente ha sostenuto che vi è uno scoperto

di fr. 308'500.– a favore della AO 1 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 2009 (istanza,

pag. 2 in basso) e ha quindi prodotto la lettera di proroga fino al 9 aprile

2009.

(doc. E) affermando che ogni sollecito è risultato inutile, insieme

al precetto esecutivo (istanza, pag. 3 in alto). Peraltro, anche davanti

a questa Camera la stessa persevera nel ribadire che il credito è diventato

esigibile al più tardi il 31 gennaio 2009 (osservazioni, pag. 2 in basso). Per

contro, al contraddittorio, è stata l'escussa a eccepire l'inesigibilità del

credito posto in esecuzione facendo riferimento al doc. 5 e pretendendo che,

come tutti gli altri soci, anche lei beneficiava di una proroga di pagamento

fino al 20 maggio 2009 (verbale, pag. 4). Trattandosi di un fatto da lei

allegato -per i motivi di cui si è appena detto- l'onere di renderlo perlomeno oggettivamente

verosimile era solo a suo carico. Ma, come si è visto, a tale incombenza non

risulta che la stessa abbia adempiuto (sopra, consid. 5). Di modo che, per

finire, che davanti al Pretore l'istante si sia limitata a osservare che questa

eccezione [ossia la pretesa inesigibilità] risulta destituita di ogni

fondamento in quanto il PE è stato intimato alla convenuta il 3 giugno 2009 (verbale,

pag. 2 verso l'alto), non può certo essere considerato alla stregua di una

ammissione. La censura deve così essere disattesa.

7.

L'appellante

si duole infine del fatto che nel dispositivo il Pretore ha respinto provvisoriamente

l'opposizione riferendosi al precetto esecutivo n. __________ quando in realtà

lei aveva interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________ (appello,

n. 11). Si tratta con evidenza di un errore di redazione, in quanto la

decisione impugnata specifica appunto che la richiesta di rigetto provvisorio

dell'opposizione era rivolta a quella interposta dalla convenuta al precetto

esecutivo n. __________ (sentenza impugnata, pag. 1 nel mezzo), fermo restando

che l'esecuzione n. __________ è oggetto della parallela vertenza (sopra,

consid. F), e che onde evitare equivoci e malintesi futuri è opportuno correggere.

Ora, in mancanza di un appello, la domanda di rettifica avrebbe dovuto essere

trattata nella forma prevista per l'interpretazione delle sentenze (art. 339

cpv. 2 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC

massimato e annotato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 339). Pendente l'appello, e

limitatamente a questo punto, spetta per contro a questa Camera provvedere alla

necessaria rettifica.

8.

L'appello

deve in definitiva essere parzialmente accolto nel senso che il rigetto

dell'opposizione concesso in via provvisoria per l'importo di fr. 308'500.–

oltre interessi di mora del 5% a decorrere dal 10 aprile 2009 di cui al dispositivo

n. 1 della sentenza impugnata, deve essere riferito al precetto esecutivo n. __________

e non a quello n. __________. Ciò non giustifica per contro una modifica del dispositivo

n. 2 sugli oneri processuali di primo grado che rimane quindi invariato. Davanti

a questa Camera, la tassa di giustizia e le indennità, quest'ultima commisurata

all'impegno richiesto per la redazione delle osservazioni sostanzialmente identiche

a quelle formulate con riferimento all'inc. 14.2009.85, seguono la pressoché

integrale soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di

conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 28 settembre 2009 del Pretore __________

(EF.2009.254), è così riformato:

“1. L'istanza è accolta: l'opposizione

interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione

e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria per l'importo di

fr. 308'500.– oltre ad interessi di mora del 5% a decorrere dal 10 aprile 2009.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1'500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 600.–.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

308'500, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster