14.2009.87
Opposizione a sequestro: motivazione della sentenza e doppio grado di giurisdizione - verosimiglianza del credito fondato su decreto ingiuntivo, giustificativi prodotti in quel contesto e conteggio de
11 dicembre 2009Italiano25 min
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Numero d'incarto:
14.2009.87
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: motivazione della sentenza e doppio grado di giurisdizione - verosimiglianza del credito fondato su decreto ingiuntivo, giustificativi prodotti in quel contesto e conteggio dettagliato - decreto ingiuntivo e relativa notifica quale causa considerati verosimilmente validi
ATTO NULLO / ATTI NULLI
CAUSE DI SEQUESTRO
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
SENTENZA
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 25segg. CL
art. 32 CL
art. 46 CL
art. 47 CL
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 326 CPC-TI
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 25 LALEF
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.87
Lugano
11 dicembre
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2009.683 della Pretura __________) promossa con opposizione 9
settembre 2009 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 28
agosto 2009 (inc. EF.2009.632) richiesto nei confronti dell'opponente da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 6 ottobre 2009, ha respinto l'opposizione confermando di conseguenza il sequestro, e fatto obbligo ad AO 1 di
depositare -nel termine di 15 giorni- una garanzia ai sensi dell'art. 273 LEF
di fr. 5'000.–;
appellante AP 1 con allegato 23 ottobre 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e
revocare il sequestro e, in via subordinata, annullarla previo rinvio degli
atti per nuovo giudizio al Pretore;
lette le osservazioni 23 novembre 2009 con cui la
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 agosto 2009 diretta contro AP 1, __________, AO 1,
__________, ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4
LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali di qualsiasi
natura, compresi crediti, titoli azionari, obbligazioni e simili, depositati
sulla relazione bancaria di cui al conto n. __________ intestato a AP 1, presso
la __________, rispettivamente presso la succursale di __________ della __________,
o comunque ad essa inerenti, nonché ogni altro avere patrimoniale di qualsiasi
natura intestato a AP 1 presso la medesima banca”, il tutto fino a concorrenza
dell'importo di Euro 80'379.71 corrispondenti a fr. 122'354.–, e Euro 2'468.17
corrispondenti a fr. 3'757.05, oltre interessi calcolati sull'importo di fr.
122'354.– pari al 3% dal 13 maggio 2002 al 31 dicembre 2003, al 2.5% dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e al 3% dal 1° gennaio 2008.
La
sequestrante fonda la sua richiesta sul decreto ingiuntivo (doc. C), prodotto altresì
in copia conforme all'originale (doc. H), pronunciato il 24 febbraio 2006 dal
Giudice Unico del Tribunale di __________ -da lei adito con ricorso del 9
febbraio 2006- il quale ha fatto obbligo all'escusso di versarle la somma
capitale di Euro 80'379.71 e, a titolo di spese, competenze e onorari, di Euro
1'871.–, insieme agli accessori. Il decreto ingiuntivo traeva in sostanza
origine da un'obbligazione fideiussoria solidale che la sequestrante e il
debitore avevano contratto per la società __________ Srl di cui erano soci
nella misura del 50%, presso la banca __________.
Fatti
B. Il 28
agosto 2009, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto.
C. Il 9
settembre 2009 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro. Egli ha anzitutto
spiegato di avere deciso nel 2000 insieme ad AO 1 di aprire un sushi-bar a __________
e, a questo scopo, di avere appunto costituito la __________ Srl -di cui al
decreto ingiuntivo- cui la banca __________, aveva concesso un mutuo. Per divergenze
insorte fra le parti si era poi arrivati al fallimento della società e, se AO 1
era rimasta proprietaria della licenza e di quel locale, egli non aveva mai recuperato
il denaro che aveva investito. Il debito di Euro 128'500.– era anzi stato
ridotto grazie alla realizzazione di una sua polizza assicurativa costituita in
pegno alla banca. Per cui, avendo egli saldato oltre la metà del debito a
carico di __________ Srl, era semmai la sequestrante a dovere a lui dei soldi. Peraltro,
il saldo residuo ancora scoperto e a carico della “debitrice principale __________
Srl” era di Euro 51'962.23, motivo per cui da lui la sequestrante poteva pretendere
al massimo la metà, ossia Euro 26'000.–. Ad ogni modo, il decreto ingiuntivo
era inefficace e non costituiva un valido titolo esecutivo, in quanto non gli era
stato validamente notificato in ossequio all'art. 644 CPCit. I tentativi del 10
aprile 2006, del 26 aprile 2006 (giusta l'art. 140 CPCit) e 29 gennaio 2008
erano stati eseguiti in via __________, luogo dove però egli non risiedeva più
da anni. Solo il 7 febbraio 2008 -a giusta ragione in applicazione dell'art.
143 CPCit- quel decreto era stato correttamente notificato. Ma, a quel momento,
il termine di 60 giorni dell'art. 644 CPCit era ormai ampiamente decorso. Oltretutto,
bastava una semplice ricerca in internet per reperire l'effettivo indirizzo in via
__________, luogo dove egli aveva il suo atelier e la sua abitazione.
Anche nell'ordinamento
ticinese la notifica in via edittale era possibile solo se le indagini volte a
determinare il recapito del destinatario erano state infruttuose, pena la sua
nullità. L'impiego della massima diligenza era altresì imposto dalla Convenzione
di Lugano (CL), laddove la mancata notifica esclude la delibazione della
decisione estera per violazione del diritto di essere sentito del destinatario
e dell'ordine pubblico. Inoltre, la sequestrante non aveva prodotto i documenti
necessari per tale delibazione (art. 25 segg. CL e art. 46 e 47 CL). Il decreto
ingiuntivo era persino privo della formula esecutiva dell'autorità giudiziaria
italiana. E, trattandosi di fattispecie connessa solo con l'Italia, si doveva
escludere anche l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Di modo
che, né il presupposto del credito (capitale e interessi) né quello della causa
del sequestro erano adempiuti. Incontestata era per contro l'appartenenza dei
beni sequestranti.
Per
finire, l'opponente ha preteso dal sequestrante il deposito di una garanzia ex art.
273 cpv. 1 LEF di fr. 40'000.–, a copertura di oneri processuali e ripetibili.
D. Al
contraddittorio del 5 ottobre 2009 l'opponente ha ribadito il suo punto di
vista. La sequestrante ha contestato tali allegazioni, confermando la richiesta
di sequestro e producendo un parere legale 28 settembre 2009 redatto dal patrocinatore
che si era occupato in Italia del procedimento di ingiunzione. Ciascuna delle
parti ha quindi mantenuto la rispettiva posizione.
E. Con
sentenza 6 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Il credito trovava riscontro nel decreto ingiuntivo, prodotto
agli atti in originale. Certo, l'opponente contestava poi l'efficacia del
decreto ingiuntivo dolendosi di una notifica irrituale. Ma, secondo i documenti
dell'anagrafe prodotti (certificato di residenza), la sua dimora nota era tuttora
in via __________, l'opponente non avendo mai comunicato alcuna modifica di residenza.
Non si poteva quindi pretendere che la sequestrante rintracciasse altrimenti il
luogo della sua dimora. Stabilito che il decreto ingiuntivo era stato
correttamente notificato, non vi era motivo per dubitare della sua validità ed
esecutività. Visto poi che anche gli altri presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n.
4 LEF erano adempiuti, segnatamente la dimora all'estero, l'opponente
risiedendo in __________, insieme al legame del credito con la Svizzera, data l'esistenza
di averi sequestrati a __________, l'opposizione al sequestro era da respingere.
Il Pretore ha nondimeno ritenuto la richiesta di una garanzia ex art. 273 cpv.
1 LEF fondata nella misura di fr. 5'000.–.
F. Con
il presente appello AP 1 rimprovera al Pretore -invero, a differenza delle
richieste di giudizio, a titolo preliminare- il mancato esame di tutte le
eccezioni da lui sollevate e, a tutela del doppio grado di giurisdizione, chiede
il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Nel merito, l'appellante rileva di
essere stato informato del decreto ingiuntivo solo nell'ambito dell'esecuzione
del sequestro in Svizzera e per il tramite del suo consulente bancario. E, per
l'art. 644 CPCit, in difetto di una valida notifica, un decreto ingiuntivo
diventa inefficace nel termine di 60 giorni dalla sua pronuncia. Di quattro
tentativi eseguiti, rispettivamente in data 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29
gennaio 2008 presso la residenza anagrafica in via __________, ed infine quello
del 7 febbraio 2008 giusta l'art. 143 CPCit, solo quest'ultimo era da ritenersi
corretto. Se non che, il termine di cui all'art. 644 CPCit era scaduto il 20
maggio 2006, donde l'inefficacia del decreto che pertanto non costituiva più un
valido titolo esecutivo. Mentre l'esatto recapito era rintracciabile inserendo
il suo nominativo in un qualsiasi motore di ricerca internet. La notifica
peraltro non era nemmeno conforme al diritto ticinese, e anche sotto il profilo
del diritto internazionale (e meglio della Convenzione di Lugano: CL), la
mancata notifica di un atto impediva il riconoscimento della decisione estera
per lesione del diritto di essere sentito e dell'ordine pubblico svizzero.
Inoltre mancava la documentazione necessaria per la delibazione della decisione
(art. 25 segg., art. 46 e 47 CL), e segnatamente la prova della esecutività del
decreto ingiuntivo. D'altra parte, l'esistenza di un deposito o di un conto
bancario in Svizzera, non costituiva certo un legame sufficiente con questo
paese. La sequestrante non poteva comunque rivendicare alcun credito, posto
come un eventuale diritto era ad ogni modo da ritenersi compensato dai vantaggi
che la stessa aveva tratto da tutta l'operazione. In definitiva, in difetto dei
presupposti per confermare il sequestro, lo stesso era da revocare, con
conseguente conferma dell'opposizione.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. In via preliminare, l'appellante postula l'annullamento della
decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio a salvaguardia
del doppio grado di giudizio: a suo modo di vedere la motivazione contenuta nella
sentenza impugnata è quella meno atta a confermare il sequestro, posto
oltretutto come parte delle eccezioni da lui sollevate non sono affatto state
considerate dal primo giudice (appello, n. 13).
Per
l'art. 326 CPC (applicabile per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF),
l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per nuovo
giudizio ha luogo se in pregiudizio della parte che lo chiede sono stati fatti
degli atti nulli (art. 142-146) o se le è stata negata ingiustamente una
restituzione in intero. Ora, giusta l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, pena la
nullità, una sentenza deve fra l'altro contenere l'esposizione dei motivi di
fatto o di diritto. Invero, la giurisprudenza non impone però al giudice di
pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni
sollevate, ma unicamente di occuparsi delle circostanze rilevanti per il
giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel
caso concreto, la sentenza impugnata adempie a questi requisiti, visto che di
per sé -quand'anche non condivisi dall'opponente- riassume i fatti essenziali e
le ragioni -pur telegrafiche che siano- ritenute dal Pretore per respingere l'opposizione
e confermare il sequestro. E, per il resto, l'appellante non accenna ad altri motivi
di nullità. A ciò si aggiunga che, premessa una motivazione puntuale (sotto, consid.
3) e la facoltà di addurre nuovi fatti (sotto, consid. 4), questa Camera
verifica comunque in base alle allegazioni e ai documenti se la realizzazione
delle condizioni del sequestro contestate dalla controparte, raggiunge ancora
il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento
conservativo (sotto, consid. 2). La richiesta va così respinta.
2.
La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.
L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-
è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
3.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
4.
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30.
ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce con le sue
osservazioni (doc. N, O e P1-P10).
5.
Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
In
concreto, non è oggetto di controversia l'appartenenza dei beni al debitore.
Quest'ultimo, per contro, contesta l'esistenza del credito a favore della
sequestrante. Anche le condizioni legali dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non sono
adempiute: notificato tardivamente il decreto ingiuntivo è diventato inefficace
e privo di qualsiasi validità, ritenuto oltretutto che agli atti non figura la
documentazione necessaria per la sua delibazione in Svizzera; il credito
infine, non ha un legame sufficiente con la Svizzera.
Esistenza
del credito
6.
Per
l'appellante, la sequestrante non vanta alcun credito nei suoi confronti, fermo
restando che comunque sia solo una procedura ordinaria poteva portare
sufficiente chiarezza negli intricati rapporti in essere fra le parti e riconducibili
all'apertura del sushi-bar insieme alla costituzione della società __________
Srl (appello, n. 25 seg.).
In
concreto, il credito si fonda sul decreto ingiuntivo emesso in data 24 febbraio
2006.
con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha imposto all'opponente
di pagare alla sequestrante nel termine di quaranta giorni dalla sua
notificazione i seguenti importi (istanza di sequestro, n. 4.1): Euro
80'379.71 oltre interessi e Euro 1'871.– oltre IVA, CPA e 12.5% di
rimborso forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti e onorari (doc. C/H,
pag. 4). Ora, il credito capitale di Euro 80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF
di 1.52220 valido il 28 agosto 2009 (doc. A) -rimasto incontestato- corrisponde
a fr. 122'354.–. Il conteggio allestito e prodotto per conto della stessa sequestrante
aggiunge poi all'importo di Euro 1'871.–, Euro 363.50 per l'IVA (doc. F pag.
2), Euro 35.64 per CPA del 2% su complessivi Euro 1'782.– (694+890+198:
doc. F, pag. 2, allegato 6 e allegato 8) ed infine Euro 198.– per il 12.50%
di rimborso forfettario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro
1'584.– (694+890: doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8) attestando, per
finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 (istanza di sequestro, n. 4.1)
che, al tasso di conversione EUR/CHF appena indicato (doc. A), corrisponde a fr.
3'757.05. Appare così verosimile il credito alla base della domanda di
sequestro e che la richiedente ha quantificato in fr. 122'354.– oltre interessi
e in fr. 3'757.05. Certo, con la sua opposizione, l'escusso aveva contestato gli
importi, tanto del credito asserito quanto degli interessi proposti, e
contestato pure il prelievo dell'IVA (opposizione, n. 26). Ma al contraddittorio,
non ha minimamente spiegato dove e perché le modalità di calcolo appena
illustrate e che la sequestrante -fondandosi su documenti- aveva indicato assai
dettagliatamente nel conteggio da lei proposto, dovevano considerarsi errate.
7.
Per
l'appellante il rimborso chiesto è infondato, dovendosi ammettere sulla base
dei doc. 4 e 5 che il saldo scoperto presso la banca __________ era di soli
Euro 51'962.23, e con la conseguenza che la pretesa semmai era giustificata limitatamente
alla sua metà ossia Euro 26'000.–. In ogni caso, quel debito era stato ridotto
da Euro 128'500.– a Euro 51'962.23, con la realizzazione di una sua polizza
assicurativa data in pegno alla banca, di modo che era la controparte a dovere
a lui dei soldi (appello, n. 27 e seg.). A titolo abbondanziale -data
l'esistenza di un decreto ingiuntivo sufficientemente chiaro in proposito- giova
rilevare che con le osservazioni la sequestrante allega i giustificativi prodotti
al Giudice unico del Tribunale di __________ e attestanti l'avvenuto pagamento
da parte della stessa di un importo di Euro 160'759.42 (osservazioni, pag. 6 e
doc. P1-P10) -fra cui il saldo appunto di Euro 51'962.23 versato in data 20
febbraio 2004 (doc. P1)- in base ai quali egli ha ritenuto fondata la pretesa
che lei rivendicava per metà (ossia per Euro 80'379.71: sopra, consid. 6). Risulta
peraltro vana la tesi difensiva messa in atto dall'appellante con riferimento al
doc. 4 (scritto banca/escusso del 16 gennaio 2003) e al doc. 5 (scritto banca/escusso
del 5 febbraio 2003). In effetti, identici scritti sono stati spediti alla
sequestrante (doc. N e O) e -come la stessa spiega nelle sue osservazioni (pag.
5)- comprovano che la banca ha realizzato i contratti assicurativi che loro le
avevano dato in pegno e che, nell'uno (doc. O) come nell'altro caso (doc. 5), era
stato ricavato un utile di Euro 38'299.99. Quell'istituto di credito ha poi direttamente
imputato quell'utile -evidentemente moltiplicato per due- sul debito ancora
dovuto, da cui la diminuzione dai circa Euro 128'500.– (appello, n. 28; doc. N
e 4) al saldo residuo di Euro 51'962.23 (attestato dai doc. O e 5) e -come detto-
pagato dalla sequestrante. Al riguardo, pertanto, l'appello è del tutto
infondato.
Causa
del sequestro
8.
Per
il Pretore il decreto ingiuntivo su cui la sequestrante fonda la sua richiesta
era stato validamente notificato in via __________, corrispondente alla
residenza anagrafica che risultava dai documenti da lei prodotti, non potendosi
da lei pretendere che in siffatte circostanze, rintracciasse altrimenti la
nuova dimora dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Per contro, l'appellante reputa irrita la predetta notifica, donde l'inefficacia e
quindi l'assenza di un titolo esecutivo, sia secondo il diritto italiano che
quello svizzero e internazionale (appello, n. 14). Ma, invano.
a) Il concetto di
sentenza esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di titolo di
rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni
italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e
rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano
del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del
sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla
verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 78 ad art. 271; Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 438 seg.).
b) Ora, che il decreto ingiuntivo del
diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art. 25 CL, è pacifico (CEF,
6.
novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2b; 27 luglio 2001 [14.2001.30] con
rinvii; Jametti Greiner, Der
Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen
Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution
des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles
d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures
conservatoires, in: SJ 1997 pag. 567). La norma
presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso
dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II
CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126], consid. 4 con rinvio, in: Rep. 1995
n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10).
Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato,
l'escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la
conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit
sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen
im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und
SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und
Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti
Greiner, loc. cit.), oppure decide di formulare opposizione (“effettivo
contraddittorio”) dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno
potere cognitivo (Markus, loc.
cit.; Jametti Greiner, loc. cit.;
Picardi, Codice di procedura
civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).
c) L'appellante
afferma anzitutto di avere saputo dell'esistenza del decreto ingiuntivo 24
febbraio 2006 “soltanto per il tramite del proprio consulente bancario […],
allorquando gli ha comunicato l'esistenza del sequestro ticinese, e ciò nella
primavera del 2009”, donde la pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo (appello,
n. 15). Ma, per il diritto italiano, “l'inefficacia del decreto in
conseguenza della sua mancata notificazione nel termine prescritto, non può
essere rilevata d'ufficio” e prevede che “l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti
notizia del decreto può, con ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit:
Picardi, op. cit., pag. 2798],
chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale
inefficacia” (Picardi, op.
cit., n. 3 ad art. 644, pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere
comunque avuto conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante
nemmeno accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia
del decreto d'ingiunzione. Sotto questo profilo pertanto, l'appello va
disatteso.
d) Il ricorrente contesta
poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006,
depositato presso la cancelleria del Tribunale di __________ in data 21 marzo
2006, nel termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente il 20
maggio 2006 (appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008
-preceduta da altri tre tentativi irriti (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e
29.
gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit (“notificazione a persona di
residenza , dimora e domicilio sconosciuti”) era da ritenersi corretta e valida
(appello, n. 17 e 19). Egli non considera però che -sempre secondo il diritto
italiano- “qualora il decreto venga ritualmente notificato oltre il termine
di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto
dichiarare l'inefficacia, questa non è rilevabile d'ufficio” e che in tal
caso “le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia
del titolo possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei
modi e nei termini di cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata” (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 644,
pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non allude né -come già detto- a un procedimento
di dichiarazione d'inefficacia, né ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza
la quale il medesimo decreto stabilisce che “diventerà definitivamente
esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc.
C/H, pag. 4). Pertanto, a prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito
alle modalità di esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta
(appello, n. 18, 20 e 21), a un esame limitato alla verosimiglianza -quale quello
che regge la procedura di sequestro- e nella misura in cui è egli stesso a confermare
l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in data 7 febbraio 2008, non v'è motivo
per scostarsi dalla dichiarazione di esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a
tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di
mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi
assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando
ne siano legalmente richiesti”, apposta sul decreto ingiuntivo dal
Cancelliere del Tribunale ordinario di __________ (doc. C/H, pag. 9 sul retro).
In effetti, in mancanza di riscontri oggettivi che l'appellante nemmeno tenta
di documentare, nulla indica che tale formula non corrisponda a quella “esecutiva
che l'autorità giudiziaria italiana ordina, su istanza della parte ricorrente” (appello,
n. 30). Di modo che l'appello, infondato, va respinto.
9.
L'appellante
rimprovera alla sequestrante di non avere prodotto la documentazione necessaria
e atta a consentire la delibazione in Svizzera del decreto ingiuntivo, in
ossequio a quanto prescritto dagli art. 46 e 47 CL (appello, n. 29). Omette
tuttavia di considerare che agli atti figura la copia conforme all'originale di
quel provvedimento attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4). Lo
stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in
originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al
quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H,
pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H,
pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine). A
ciò basti aggiungere che, trattandosi di decisione estera di condanna al
pagamento di una somma di denaro, spetta al giudice del rigetto
dell'opposizione -che in tal senso non è affatto pregiudicato dall'esame
esperito dal giudice del sequestro (cfr. Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 439 in alto)- pronunciarsi sulla effettiva e definitiva dichiarazione di
esecutività di quel provvedimento (procedura di exequatur, art. 32 CL), contesto
nel quale diventa d'obbligo la trasmissione dei documenti
specificati agli art. 46 e 47 CL (CEF, 6 novembre 2006
[14.2005.109] consid. 1 e 3; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002
del 20 novembre 2002; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n. 59 e 68 e 70 ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). La
censura deve così essere, in concreto, disattesa.
10.
L'appellante
contesta infine che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera
(appello, n. 31 segg.), presupposto questo che il Pretore ha considerato
adempiuto “data l'esistenza degli averi sequestrati a __________” (sentenza
impugnata, pag. 3 in alto). Tuttavia, dovendosi già ritenere verosimile che il
credito si fondi sua una sentenza esecutiva, diventa inutile esprimersi anche
sulla questione a sapere se -per l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF- il credito abbia
altresì un legame sufficiente con la Svizzera.
11.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere ad AO 1, __________, un'indennità di fr. 1'000.–.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto
che il valore litigioso della vertenza è di fr. 126'111.05 (fr. 122'354.– e fr.
3'757.05), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.
98.
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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