Lexipedia

Decisione

14.2009.87

Opposizione a sequestro: motivazione della sentenza e doppio grado di giurisdizione - verosimiglianza del credito fondato su decreto ingiuntivo, giustificativi prodotti in quel contesto e conteggio de

11 dicembre 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28

agosto 2009, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come

richiesto.

C. Il 9

settembre 2009 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro. Egli ha anzitutto

spiegato di avere deciso nel 2000 insieme ad AO 1 di aprire un sushi-bar a __________

e, a questo scopo, di avere appunto costituito la __________ Srl -di cui al

decreto ingiuntivo- cui la banca __________, aveva concesso un mutuo. Per divergenze

insorte fra le parti si era poi arrivati al fallimento della società e, se AO 1

era rimasta proprietaria della licenza e di quel locale, egli non aveva mai recuperato

il denaro che aveva investito. Il debito di Euro 128'500.– era anzi stato

ridotto grazie alla realizzazione di una sua polizza assicurativa costituita in

pegno alla banca. Per cui, avendo egli saldato oltre la metà del debito a

carico di __________ Srl, era semmai la sequestrante a dovere a lui dei soldi. Peraltro,

il saldo residuo ancora scoperto e a carico della “debitrice principale __________

Srl” era di Euro 51'962.23, motivo per cui da lui la sequestrante poteva pretendere

al massimo la metà, ossia Euro 26'000.–. Ad ogni modo, il decreto ingiuntivo

era inefficace e non costituiva un valido titolo esecutivo, in quanto non gli era

stato validamente notificato in ossequio all'art. 644 CPCit. I tentativi del 10

aprile 2006, del 26 aprile 2006 (giusta l'art. 140 CPCit) e 29 gennaio 2008

erano stati eseguiti in via __________, luogo dove però egli non risiedeva più

da anni. Solo il 7 febbraio 2008 -a giusta ragione in applicazione dell'art.

143 CPCit- quel decreto era stato correttamente notificato. Ma, a quel momento,

il termine di 60 giorni dell'art. 644 CPCit era ormai ampiamente decorso. Oltretutto,

bastava una semplice ricerca in internet per reperire l'effettivo indirizzo in via

__________, luogo dove egli aveva il suo atelier e la sua abitazione.

Anche nell'ordinamento

ticinese la notifica in via edittale era possibile solo se le indagini volte a

determinare il recapito del destinatario erano state infruttuose, pena la sua

nullità. L'impiego della massima diligenza era altresì imposto dalla Convenzione

di Lugano (CL), laddove la mancata notifica esclude la delibazione della

decisione estera per violazione del diritto di essere sentito del destinatario

e dell'ordine pubblico. Inoltre, la sequestrante non aveva prodotto i documenti

necessari per tale delibazione (art. 25 segg. CL e art. 46 e 47 CL). Il decreto

ingiuntivo era persino privo della formula esecutiva dell'autorità giudiziaria

italiana. E, trattandosi di fattispecie connessa solo con l'Italia, si doveva

escludere anche l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Di modo

che, né il presupposto del credito (capitale e interessi) né quello della causa

del sequestro erano adempiuti. Incontestata era per contro l'appartenenza dei

beni sequestranti.

Per

finire, l'opponente ha preteso dal sequestrante il deposito di una garanzia ex art.

273 cpv. 1 LEF di fr. 40'000.–, a copertura di oneri processuali e ripetibili.

D. Al

contraddittorio del 5 ottobre 2009 l'opponente ha ribadito il suo punto di

vista. La sequestrante ha contestato tali allegazioni, confermando la richiesta

di sequestro e producendo un parere legale 28 settembre 2009 redatto dal patrocinatore

che si era occupato in Italia del procedimento di ingiunzione. Ciascuna delle

parti ha quindi mantenuto la rispettiva posizione.

E. Con

sentenza 6 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Il credito trovava riscontro nel decreto ingiuntivo, prodotto

agli atti in originale. Certo, l'opponente contestava poi l'efficacia del

decreto ingiuntivo dolendosi di una notifica irrituale. Ma, secondo i documenti

dell'anagrafe prodotti (certificato di residenza), la sua dimora nota era tuttora

in via __________, l'opponente non avendo mai comunicato alcuna modifica di residenza.

Non si poteva quindi pretendere che la sequestrante rintracciasse altrimenti il

luogo della sua dimora. Stabilito che il decreto ingiuntivo era stato

correttamente notificato, non vi era motivo per dubitare della sua validità ed

esecutività. Visto poi che anche gli altri presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n.

4 LEF erano adempiuti, segnatamente la dimora all'estero, l'opponente

risiedendo in __________, insieme al legame del credito con la Svizzera, data l'esistenza

di averi sequestrati a __________, l'opposizione al sequestro era da respingere.

Il Pretore ha nondimeno ritenuto la richiesta di una garanzia ex art. 273 cpv.

1 LEF fondata nella misura di fr. 5'000.–.

F. Con

il presente appello AP 1 rimprovera al Pretore -invero, a differenza delle

richieste di giudizio, a titolo preliminare- il mancato esame di tutte le

eccezioni da lui sollevate e, a tutela del doppio grado di giurisdizione, chiede

il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Nel merito, l'appellante rileva di

essere stato informato del decreto ingiuntivo solo nell'ambito dell'esecuzione

del sequestro in Svizzera e per il tramite del suo consulente bancario. E, per

l'art. 644 CPCit, in difetto di una valida notifica, un decreto ingiuntivo

diventa inefficace nel termine di 60 giorni dalla sua pronuncia. Di quattro

tentativi eseguiti, rispettivamente in data 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29

gennaio 2008 presso la residenza anagrafica in via __________, ed infine quello

del 7 febbraio 2008 giusta l'art. 143 CPCit, solo quest'ultimo era da ritenersi

corretto. Se non che, il termine di cui all'art. 644 CPCit era scaduto il 20

maggio 2006, donde l'inefficacia del decreto che pertanto non costituiva più un

valido titolo esecutivo. Mentre l'esatto recapito era rintracciabile inserendo

il suo nominativo in un qualsiasi motore di ricerca internet. La notifica

peraltro non era nemmeno conforme al diritto ticinese, e anche sotto il profilo

del diritto internazionale (e meglio della Convenzione di Lugano: CL), la

mancata notifica di un atto impediva il riconoscimento della decisione estera

per lesione del diritto di essere sentito e dell'ordine pubblico svizzero.

Inoltre mancava la documentazione necessaria per la delibazione della decisione

(art. 25 segg., art. 46 e 47 CL), e segnatamente la prova della esecutività del

decreto ingiuntivo. D'altra parte, l'esistenza di un deposito o di un conto

bancario in Svizzera, non costituiva certo un legame sufficiente con questo

paese. La sequestrante non poteva comunque rivendicare alcun credito, posto

come un eventuale diritto era ad ogni modo da ritenersi compensato dai vantaggi

che la stessa aveva tratto da tutta l'operazione. In definitiva, in difetto dei

presupposti per confermare il sequestro, lo stesso era da revocare, con

conseguente conferma dell'opposizione.

Delle

osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. In via preliminare, l'appellante postula l'annullamento della

decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio a salvaguardia

del doppio grado di giudizio: a suo modo di vedere la motivazione contenuta nella

sentenza impugnata è quella meno atta a confermare il sequestro, posto

oltretutto come parte delle eccezioni da lui sollevate non sono affatto state

considerate dal primo giudice (appello, n. 13).

Per

l'art. 326 CPC (applicabile per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF),

l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per nuovo

giudizio ha luogo se in pregiudizio della parte che lo chiede sono stati fatti

degli atti nulli (art. 142-146) o se le è stata negata ingiustamente una

restituzione in intero. Ora, giusta l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, pena la

nullità, una sentenza deve fra l'altro contenere l'esposizione dei motivi di

fatto o di diritto. Invero, la giurisprudenza non impone però al giudice di

pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni

sollevate, ma unicamente di occuparsi delle circostanze rilevanti per il

giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel

caso concreto, la sentenza impugnata adempie a questi requisiti, visto che di

per sé -quand'anche non condivisi dall'opponente- riassume i fatti essenziali e

le ragioni -pur telegrafiche che siano- ritenute dal Pretore per respingere l'opposizione

e confermare il sequestro. E, per il resto, l'appellante non accenna ad altri motivi

di nullità. A ciò si aggiunga che, premessa una motivazione puntuale (sotto, consid.

3) e la facoltà di addurre nuovi fatti (sotto, consid. 4), questa Camera

verifica comunque in base alle allegazioni e ai documenti se la realizzazione

delle condizioni del sequestro contestate dalla controparte, raggiunge ancora

il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento

conservativo (sotto, consid. 2). La richiesta va così respinta.

2.

La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad

art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c

LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.

L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle

condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-

è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del

provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione

del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente

confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

3.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg.

con rif.; Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a

ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il giudice può

accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (Hohl, La réalisation du

droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre, i principi di

celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze

di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono

sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei

documenti che considerano determinanti.

4.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di

addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di

prova (Vogel/Spühler, op. cit.,

n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla

decisione. Per evidenti ragioni

pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni

nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio

degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).

Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in

materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce con le sue

osservazioni (doc. N, O e P1-P10).

5.

Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Fra

le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge

riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è

altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la

Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

In

concreto, non è oggetto di controversia l'appartenenza dei beni al debitore.

Quest'ultimo, per contro, contesta l'esistenza del credito a favore della

sequestrante. Anche le condizioni legali dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non sono

adempiute: notificato tardivamente il decreto ingiuntivo è diventato inefficace

e privo di qualsiasi validità, ritenuto oltretutto che agli atti non figura la

documentazione necessaria per la sua delibazione in Svizzera; il credito

infine, non ha un legame sufficiente con la Svizzera.

Esistenza

del credito

6.

Per

l'appellante, la sequestrante non vanta alcun credito nei suoi confronti, fermo

restando che comunque sia solo una procedura ordinaria poteva portare

sufficiente chiarezza negli intricati rapporti in essere fra le parti e riconducibili

all'apertura del sushi-bar insieme alla costituzione della società __________

Srl (appello, n. 25 seg.).

In

concreto, il credito si fonda sul decreto ingiuntivo emesso in data 24 febbraio

2006.

con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha imposto all'opponente

di pagare alla sequestrante nel termine di quaranta giorni dalla sua

notificazione i seguenti importi (istanza di sequestro, n. 4.1): Euro

80'379.71 oltre interessi e Euro 1'871.– oltre IVA, CPA e 12.5% di

rimborso forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti e onorari (doc. C/H,

pag. 4). Ora, il credito capitale di Euro 80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF

di 1.52220 valido il 28 agosto 2009 (doc. A) -rimasto incontestato- corrisponde

a fr. 122'354.–. Il conteggio allestito e prodotto per conto della stessa sequestrante

aggiunge poi all'importo di Euro 1'871.–, Euro 363.50 per l'IVA (doc. F pag.

2), Euro 35.64 per CPA del 2% su complessivi Euro 1'782.– (694+890+198:

doc. F, pag. 2, allegato 6 e allegato 8) ed infine Euro 198.– per il 12.50%

di rimborso forfettario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro

1'584.– (694+890: doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8) attestando, per

finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 (istanza di sequestro, n. 4.1)

che, al tasso di conversione EUR/CHF appena indicato (doc. A), corrisponde a fr.

3'757.05. Appare così verosimile il credito alla base della domanda di

sequestro e che la richiedente ha quantificato in fr. 122'354.– oltre interessi

e in fr. 3'757.05. Certo, con la sua opposizione, l'escusso aveva contestato gli

importi, tanto del credito asserito quanto degli interessi proposti, e

contestato pure il prelievo dell'IVA (opposizione, n. 26). Ma al contraddittorio,

non ha minimamente spiegato dove e perché le modalità di calcolo appena

illustrate e che la sequestrante -fondandosi su documenti- aveva indicato assai

dettagliatamente nel conteggio da lei proposto, dovevano considerarsi errate.

7.

Per

l'appellante il rimborso chiesto è infondato, dovendosi ammettere sulla base

dei doc. 4 e 5 che il saldo scoperto presso la banca __________ era di soli

Euro 51'962.23, e con la conseguenza che la pretesa semmai era giustificata limitatamente

alla sua metà ossia Euro 26'000.–. In ogni caso, quel debito era stato ridotto

da Euro 128'500.– a Euro 51'962.23, con la realizzazione di una sua polizza

assicurativa data in pegno alla banca, di modo che era la controparte a dovere

a lui dei soldi (appello, n. 27 e seg.). A titolo abbondanziale -data

l'esistenza di un decreto ingiuntivo sufficientemente chiaro in proposito- giova

rilevare che con le osservazioni la sequestrante allega i giustificativi prodotti

al Giudice unico del Tribunale di __________ e attestanti l'avvenuto pagamento

da parte della stessa di un importo di Euro 160'759.42 (osservazioni, pag. 6 e

doc. P1-P10) -fra cui il saldo appunto di Euro 51'962.23 versato in data 20

febbraio 2004 (doc. P1)- in base ai quali egli ha ritenuto fondata la pretesa

che lei rivendicava per metà (ossia per Euro 80'379.71: sopra, consid. 6). Risulta

peraltro vana la tesi difensiva messa in atto dall'appellante con riferimento al

doc. 4 (scritto banca/escusso del 16 gennaio 2003) e al doc. 5 (scritto banca/escusso

del 5 febbraio 2003). In effetti, identici scritti sono stati spediti alla

sequestrante (doc. N e O) e -come la stessa spiega nelle sue osservazioni (pag.

5)- comprovano che la banca ha realizzato i contratti assicurativi che loro le

avevano dato in pegno e che, nell'uno (doc. O) come nell'altro caso (doc. 5), era

stato ricavato un utile di Euro 38'299.99. Quell'istituto di credito ha poi direttamente

imputato quell'utile -evidentemente moltiplicato per due- sul debito ancora

dovuto, da cui la diminuzione dai circa Euro 128'500.– (appello, n. 28; doc. N

e 4) al saldo residuo di Euro 51'962.23 (attestato dai doc. O e 5) e -come detto-

pagato dalla sequestrante. Al riguardo, pertanto, l'appello è del tutto

infondato.

Causa

del sequestro

8.

Per

il Pretore il decreto ingiuntivo su cui la sequestrante fonda la sua richiesta

era stato validamente notificato in via __________, corrispondente alla

residenza anagrafica che risultava dai documenti da lei prodotti, non potendosi

da lei pretendere che in siffatte circostanze, rintracciasse altrimenti la

nuova dimora dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Per contro, l'appellante reputa irrita la predetta notifica, donde l'inefficacia e

quindi l'assenza di un titolo esecutivo, sia secondo il diritto italiano che

quello svizzero e internazionale (appello, n. 14). Ma, invano.

a) Il concetto di

sentenza esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di titolo di

rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni

italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e

rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano

del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del

sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla

verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 78 ad art. 271; Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 438 seg.).

b) Ora, che il decreto ingiuntivo del

diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art. 25 CL, è pacifico (CEF,

6.

novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2b; 27 luglio 2001 [14.2001.30] con

rinvii; Jametti Greiner, Der

Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen

Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution

des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles

d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures

conservatoires, in: SJ 1997 pag. 567). La norma

presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso

dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II

CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126], consid. 4 con rinvio, in: Rep. 1995

n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10).

Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato,

l'escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la

conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit

sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen

im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und

SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und

Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti

Greiner, loc. cit.), oppure decide di formulare opposizione (“effettivo

contraddittorio”) dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno

potere cognitivo (Markus, loc.

cit.; Jametti Greiner, loc. cit.;

Picardi, Codice di procedura

civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).

c) L'appellante

afferma anzitutto di avere saputo dell'esistenza del decreto ingiuntivo 24

febbraio 2006 “soltanto per il tramite del proprio consulente bancario […],

allorquando gli ha comunicato l'esistenza del sequestro ticinese, e ciò nella

primavera del 2009”, donde la pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo (appello,

n. 15). Ma, per il diritto italiano, “l'inefficacia del decreto in

conseguenza della sua mancata notificazione nel termine prescritto, non può

essere rilevata d'ufficio” e prevede che “l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti

notizia del decreto può, con ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit:

Picardi, op. cit., pag. 2798],

chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale

inefficacia” (Picardi, op.

cit., n. 3 ad art. 644, pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere

comunque avuto conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante

nemmeno accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia

del decreto d'ingiunzione. Sotto questo profilo pertanto, l'appello va

disatteso.

d) Il ricorrente contesta

poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006,

depositato presso la cancelleria del Tribunale di __________ in data 21 marzo

2006, nel termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente il 20

maggio 2006 (appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008

-preceduta da altri tre tentativi irriti (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e

29.

gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit (“notificazione a persona di

residenza , dimora e domicilio sconosciuti”) era da ritenersi corretta e valida

(appello, n. 17 e 19). Egli non considera però che -sempre secondo il diritto

italiano- “qualora il decreto venga ritualmente notificato oltre il termine

di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto

dichiarare l'inefficacia, questa non è rilevabile d'ufficio” e che in tal

caso “le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia

del titolo possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei

modi e nei termini di cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata” (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 644,

pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non allude né -come già detto- a un procedimento

di dichiarazione d'inefficacia, né ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza

la quale il medesimo decreto stabilisce che “diventerà definitivamente

esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc.

C/H, pag. 4). Pertanto, a prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito

alle modalità di esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta

(appello, n. 18, 20 e 21), a un esame limitato alla verosimiglianza -quale quello

che regge la procedura di sequestro- e nella misura in cui è egli stesso a confermare

l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in data 7 febbraio 2008, non v'è motivo

per scostarsi dalla dichiarazione di esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a

tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di

mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi

assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando

ne siano legalmente richiesti”, apposta sul decreto ingiuntivo dal

Cancelliere del Tribunale ordinario di __________ (doc. C/H, pag. 9 sul retro).

In effetti, in mancanza di riscontri oggettivi che l'appellante nemmeno tenta

di documentare, nulla indica che tale formula non corrisponda a quella “esecutiva

che l'autorità giudiziaria italiana ordina, su istanza della parte ricorrente” (appello,

n. 30). Di modo che l'appello, infondato, va respinto.

9.

L'appellante

rimprovera alla sequestrante di non avere prodotto la documentazione necessaria

e atta a consentire la delibazione in Svizzera del decreto ingiuntivo, in

ossequio a quanto prescritto dagli art. 46 e 47 CL (appello, n. 29). Omette

tuttavia di considerare che agli atti figura la copia conforme all'originale di

quel provvedimento attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4). Lo

stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in

originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al

quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H,

pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H,

pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine). A

ciò basti aggiungere che, trattandosi di decisione estera di condanna al

pagamento di una somma di denaro, spetta al giudice del rigetto

dell'opposizione -che in tal senso non è affatto pregiudicato dall'esame

esperito dal giudice del sequestro (cfr. Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 439 in alto)- pronunciarsi sulla effettiva e definitiva dichiarazione di

esecutività di quel provvedimento (procedura di exequatur, art. 32 CL), contesto

nel quale diventa d'obbligo la trasmissione dei documenti

specificati agli art. 46 e 47 CL (CEF, 6 novembre 2006

[14.2005.109] consid. 1 e 3; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002

del 20 novembre 2002; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,

n. 59 e 68 e 70 ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). La

censura deve così essere, in concreto, disattesa.

10.

L'appellante

contesta infine che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera

(appello, n. 31 segg.), presupposto questo che il Pretore ha considerato

adempiuto “data l'esistenza degli averi sequestrati a __________” (sentenza

impugnata, pag. 3 in alto). Tuttavia, dovendosi già ritenere verosimile che il

credito si fondi sua una sentenza esecutiva, diventa inutile esprimersi anche

sulla questione a sapere se -per l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF- il credito abbia

altresì un legame sufficiente con la Svizzera.

11.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere ad AO 1, __________, un'indennità di fr. 1'000.–.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto

che il valore litigioso della vertenza è di fr. 126'111.05 (fr. 122'354.– e fr.

3'757.05), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.

98.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster