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Decisione

14.2009.88

Rigetto provvisorio dell'opposizione: riconoscimento di debito causale quale titolo di credito - onere della prova - mancata titolarità ed estinzione del credito rese verosimili

30 novembre 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul riconoscimento di debito designato quale “Schuldanerkennung”

sottoscritto a __________ il 7 maggio 2009, con cui AP 1 si è dichiarato

debitore nei confronti dell'istante di complessivi Euro 1'025'336.69 oltre

interessi, cifra da restituire tramite versamenti rateali di importo e scadenze

prefissate (doc. C). Agli atti figura poi il giustificativo attestante il tasso

di conversione Euro/CHF valido al 6 agosto 2009 (doc. D, E).

C. All'udienza di contraddittorio del 7 ottobre 2009 l'istante ha

confermato la sua richiesta, precisando di avere applicato un tasso di cambio

Euro/CHF di 1.52 valido il 6 agosto 2009, giorno della domanda di esecuzione. L'escusso

si è opposto all'istanza del procedente. Evasa la questione legata alle

modalità di calcolo relative al cambio Euro/CHF del credito posto in

esecuzione, l'istante doveva comunque provare l'esistenza di quel credito in

quanto il riconoscimento di debito da lui prodotto rinviava ad una causa specifica.

Pertanto, nella misura in cui vi era un chiaro riferimento al mutuo (“Guthaben

aus gewährten Darlehen”), egli doveva dimostrare che la somma a suo tempo

mutuata gli era stata effettivamente trasferita, incombenza cui però non aveva

adempiuto. D'altra parte, nemmeno l'indicazione “fideiussione __________” (“Bürgschaft

__________”), a lui non identificabile, dimostrava l'esistenza del credito.

Ciò posto, in mancanza di altri elementi, il doc. C non legittimava il rigetto

provvisorio della sua opposizione. In via subordinata, ha poi evidenziato come l'estratto

conto 1° maggio 2009, cui rinviava il riconoscimento di debito, era stato

sostituito da un estratto conto al 1° giugno 2009 -sempre firmato dall'istante

(doc. 3)- che attestava il saldo residuo complessivo a Euro 940'536.69. Di modo

che, la differenza di Euro 84'800.– rispetto a quanto precedentemente dovuto

(Euro 1'025'336.69) copriva quindi il contestato credito di fr. 15'960.– rivendicato

dall'istante. Con ricevuta (“Quittung”) del 12 giugno 2009 oltretutto,

l'istante dava atto di avere incassato dall'escusso la somma di fr. 27'000.–

(doc. 4), cifra ben superiore della pretesa oggetto dell'esecuzione.

Per

il procedente l'importo di Euro 940'536.69 non era altro che un saldo della

cifra capitale di Euro 1'205'336.69. Risultava per contro ben chiaro che le tre

rate scadute rispettivamente il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio 2009 non

erano state pagate. La ricevuta datata 12 giugno 2009 attestava un diverso importo

e, priva di una specifica causa, nulla indicava che fosse riferita al

riconoscimento di debito 7 maggio 2009.

L'escusso

ha ribadito i suoi argomenti evidenziando l'assenza di documenti atti a

comprovare l'effettiva erogazione di un mutuo (Euro 246'706.69.–) e del credito

alla base della fideiussione (Euro 1'053'630.–). Nonostante la contestazione

di controparte, la ricevuta 12 giugno 2009 era firmata dall'istante: e, la

stessa dava appunto atto del pagamento a quest'ultimo di fr. 27'000.–, importo

da computare sul credito -in ogni caso contestato- che ora rivendicava.

D. Con

sentenza del 19 ottobre 2009 il Pretore __________ ha accolto l'istanza. Il

riconoscimento di debito era stato sottoscritto da entrambe le parti dinanzi a

un notaio preposto all'autenticazione della firma, mentre l'identità del

creditore, del debitore e del credito risultava pacificamente dagli atti. A

detta del primo giudice era per contro infondata la tesi dell'avvenuto

pagamento delle tre rate di complessivi fr. 15'960.– oggetto dell'esecuzione. In

effetti, né dal doc. 3 (estratto conto al 1° giugno 2009) né dal doc. 4

(ricevuta del 12 giugno 2009) era possibile dedurre che il predetto importo era

stato pagato. Anzi –rinviando al doc. 3- ha perfino evidenziato che nei

confronti dell'istante il convenuto aveva altri debiti cui i pretesi pagamenti

potevano essere imputabili. Ha poi ritenuto che il riconoscimento di debito prodotto

dall'istante era valido anche se privo di una causale (art. 17 CO) e quindi

senza necessità per l'istante di portarne la prova. Pertanto, spettava all'escusso

di rendere verosimile con documenti il mancato versamento del prestito

concessogli dall'istante, onere cui non aveva però adempiuto. Di modo che, le eccezioni

del convenuto (mancanza del documento relativo al mutuo e quello attestante la

fideiussione) non erano tali da inficiare il riconoscimento di debito e andavano

semmai ridiscusse nell'ambito di una causa di merito.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente l'escusso. A suo dire, il

riconoscimento di debito indica quale causa “diversi prestiti e operazioni” (“Verschiedenen

Darlehen und Geschäften”) e distingue fra l'importo di Euro 246'706.69

dovuto a titolo di “Guthaben aus gewährten Darlehen” e quello di Euro

1'053'630.– quale “Bürgschaft __________”. Diversamente da quanto

ritenuto dal Pretore quel riconoscimento di debito non era quindi astratto ma

causale, con la conseguenza che l'onere della prova circa l'esistenza del

credito era a carico dell'istante. Quest'ultimo pertanto, nella misura in cui faceva

riferimento al mutuo, doveva dimostrare che la somma reclamata era stata in

effetti trasferita. Il riconoscimento di debito però accennava solo all'importo,

alla causa, agli interessi, alle rate mensili e relative scadenze oltre che al

foro giuridico. Per l'escusso poi, nulla indicava che egli si era altresì assunto

l'impegno che scaturiva dalla pretesa fideiussione (“Bürgschaft __________”),

peraltro riguardante una società terza. Il Pretore, contrariamente alla prassi

di questa Camera, aveva così rovesciato l'onere della prova sull'istante.

Il

primo giudice aveva altresì omesso di considerare che il 1° giugno 2009

l'istante aveva sottoscritto un nuovo estratto conto che riduceva a Euro

940'536.69 (ossia Euro 84'800.– in meno) il contestato saldo a suo favore. Tale

riduzione era quindi da intendere nel senso che le tre rate di Euro 3'500.–

cadauna (Euro 10'500.–) scadenti il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio 2009

erano da ritenersi estinte già solo per questo motivo. Agli atti figurava oltretutto

una ricevuta di pagamento del 12 giugno 2009 per l'importo di fr. 27'000.–. La

pretesa dell'istante era pertanto estinta anche sulla base di questo

giustificativo, fermo restando che semmai incombeva a quest'ultimo l'onere di provare

che quella cifra era stata versata per altre finalità.

Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente

deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in

esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (CEF, 19

giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

2.

Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore

sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il

riconosci- mento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente,

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413

consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, vol. I, n. 87 seg. ad art. 82; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

3.

Il

documento su cui l'istante fonda il suo credito, è designato quale

riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) ed è stato da lui sottoscritto

a __________, in qualità di creditore, e dall'escusso -quest'ultimo con firma

autenticata da un notaio il 7 maggio 2009- in qualità di debitore (doc. C, pag.

1.

e pag. 2 in basso). In tale scritto, l'escusso conferma di essere debitore

nei confronti dell'istante in base a diversi prestiti e operazioni come da

estratto conto -allegato 1 al riconoscimento di debito- per la somma di Euro

1'025'336.69 (“AP 1 bestätigt, AO 1 aus verschiedenen Darlehen und

Geschäften, gemäss dem als Anlage 1 beigefügten Kontoauszug, den Betrag von

Euro 1'025'336.69 zu schulden”: doc. C, pag. 1 n. 1). L'allegato n. 1

consiste poi in un estratto conto allestito al 1° maggio 2009 (“Kontoauszug

per 1. Mai 2009”: doc. C, pag. 2) da cui si evince che l'ammontare

complessivo dovuto all'istante assomma a Euro 1'300'336.69 (di cui: Euro

246'706.69 quale “Guthaben aus gewährten Darlehen” e Euro

1'053'630.– quale “Bürgschaft __________”) che, diminuiti di Euro

275'000.– (ossia: Euro 180'000.– per “Zession gegenüber __________ v.

16.3

”; Euro 20'000.– per “Zession gegenüber __________ v. 16.3.09”

e Euro 75'000.– per “Zession gegenüber __________ v. 23.4.09”), portano

ad un saldo residuo ancora dovuto di Euro 1'025'336.69 appunto.

Per

quel che ne è delle modalità di rimborso, il riconoscimento di debito

stabilisce che la restituzione del prestito avverrà tramite versamenti rateali

prefissati a scadenza mensile, la prima volta il 31 maggio 2009 e l'ultima il

31.

agosto 2010. Di modo che, il 6 agosto 2009, giorno di invio della domanda di

esecuzione (verbale, pag. 1), le rate esigibili erano quelle di Euro 3'500.– scaduta

il 31 maggio 2009, di Euro 3'500.– scaduta il 30 giugno 2009 e di Euro 3'500.– scaduta

il 31 luglio 2009 (“Di Ruckzahlung des Darlehens erfolgt gemäss

nachfolgender Aufstellung: a) am 31. Mai 2009 Euro 3'500.–, b) am 30. Juni 2009

Euro 3'500.–, c) am 31. Juli 2009 Euro 3'500.–, …”: doc. C, pag. 1 n. 4).

Ciò posto, il credito capitale di Euro 10'500.– al tasso di cambio Euro/CHF di

1.52

(doc. D ed E) -rimasto incontestato- corrisponde appunto a fr. 15'960.–,

cifra per la quale di per sé il titolo di rigetto esiste.

4.

L'appellante

-diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- afferma invero che il

riconoscimento di debito 7 maggio 2009 è causale (appello, n. 4.1). Con rinvio alla

prassi di questa Camera (segnatamente: sentenza 20 settembre 2007 [14.2007.21],

consid. 2c) rammenta che dandosi un riconoscimento di debito astratto l'onere

probatorio non è a carico del creditore ma del debitore (appello, n. 4.2). Nondimeno,

come aveva evidenziato in sede di udienza, in concreto il riconoscimento di

debito agli atti non è astratto, motivo per cui quell'onere probatorio andava

invertito. Pertanto, nel caso specifico, spettava all'istante provare

l'esistenza del contratto di mutuo e del trasferimento di Euro 246'706.69,

oltre che, in relazione all'importo di Euro 1'053'630.–, della relativa fideiussione

(appello, n. 4.3).

È

tuttavia a torto che l'appellante giustifica la sua tesi difensiva

riconducendosi alla citata prassi di questa Camera. Certo, in quel caso,

l'istanza di rigetto era fondata su un riconoscimento di debito astratto e, con

rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 105 II 183 consid. 4a), si

è in effetti ritenuto che non spettava al creditore provare la causale del

credito ma che l'onere di dimostrare quale era la causa di quell'obbligazione, che

la stessa non era valida o che non poteva essere invocata, era a carico del

debitore (CEF, 20 settembre 2007 [14.2007.21] consid. 2c). Tuttavia, diversamente

da quanto sembra avere inteso l'interessato, non è la distinzione tra

“astratto” e “causale” a determinare se l'onere probatorio deve essere

addossato al creditore o al debitore, in quanto è l'esistenza stessa del

riconoscimento di debito -astratto o causale che sia- a sancire il principio

secondo cui spetta a chi vi si oppone portare la prova di una sua pretesa

inefficacia (cfr. Hunkeler, Kurzkommentar

zum SchKG, Basilea 2009, n. 3 ad art. 82, che rinvia a DTF 131 III 273 consid.

3.

). In particolare, dandosi un riconoscimento di debito causale, l'esistenza

della causa e la sua validità risulta provata per il solo fatto che,

sottoscrivendo quel documento -prodotto appunto dal creditore- il medesimo

debitore ne dà implicitamente conferma. Nel caso specifico quindi, la prova

circa l'esistenza a priori di un contratto di mutuo valido -compreso il

trasferimento dell'importo così mutuato- e di una fideiussione valida, la si

desume dal riconoscimento di debito prodotto quale doc. C: è in effetti lo

stesso escusso, con tanto di firma autenticata il 7 maggio 2009 apposta in

calce, che ne attesta il contenuto, e quindi anche di quello che implicano espressioni

quali “Guthaben aus gewährten Darlehen” e “Bürgschaft __________”.

E, per il resto, egli non ha reso verosimile né che i rapporti giuridici di

base fossero inesistenti, nulli, invalidi o simulati (cfr. DTF 131 III 273

consid. 3.2). Da questo punto di vista, pertanto, la censura va disattesa.

5.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere minimamente considerato l'estratto conto

allestito il 1° giugno 2009 da lui prodotto in sede di udienza (appello, n.

4.

). Essendo il relativo saldo inferiore di Euro 84'800.– rispetto a quello

risultante dall'estratto conto valido al 1° maggio 2009 -allegato n. 1 al

riconoscimento di debito- le tre rate rivendicate dal creditore dovevano

considerarsi già pagate e quindi estinte.

a) Ora,

nell'estratto conto al 1° giugno 2009 (doc. 3), non vi è uno specifico rinvio

al riconoscimento di debito di cui al doc. C. Nondimeno, esso indica che il

saldo “zu Gunsten AO 1” al 1° maggio assomma a Euro 1'025'336.69 -ossia

proprio il saldo di cui al doc. C- ed è indubbiamente stato sottoscritto

dall'istante (corrispondenza delle firme apposte sul doc. 3 e sul doc. C).

Peraltro, quanto al suo contenuto, in sede di contraddittorio quest'ultimo si è

limitato a dar atto di quel nuovo saldo senza sollevare alcuna obiezione

(verbale, pag. 1). Non può quindi esservi dubbio -quantomeno è verosimile- sul

fatto che lo stesso costituisca un complemento aggiornato della situazione

contabile riferita a quel documento. Da questo nuovo estratto risulta poi che, al

1° giugno 2009, dal predetto importo bisognava dedurre Euro 1'500.– (“Storno

Kosten Notaio __________ v. 22.5.09”), Euro 1'450.– (“Barzahlung v. AP 1”

(CHF 2200)”) ed infine Euro 1'850.– (“Barzahlung v. AP 1 (CHF 2800)”).

Di modo che, perlomeno limitatamente alla prima rata scaduta il 31 maggio 2009

(ammontante a fr. 3'500.--), l'escusso ha certamente reso verosimile l'eccepita

estinzione del credito rivendicato dall'istante.

b) Invero, l'appellante

ha sollevato l'eccezione di estinzione anche con riferimento alle altre due

rate, entrambe di Euro 3'500.–, diventate esigibili rispettivamente il 30

giugno e il 31 luglio 2009. E, in effetti, dall'estratto conto al 1° giugno

2009.

emerge che, oltre ai già citati pagamenti (sopra, consid. 5a), il saldo a

favore dell'istante andava ulteriormente ridotto di Euro 80'000.– a motivo di

una “Zession __________”. Ciò non toglie che, di per sé, a quel momento le

due rate non erano ancora scadute. Nondimeno, riguardo alla posta contabile

appena citata, il medesimo documento precisa che: “Die Zahlungen der

kommenden Monate werden direkt an Herrn __________ geleistet bis der

Zessionsbetrag vollständig amortisiert ist.”, e concludere poi affermando che:

“Danach leistet AP 1 wieder regelmässige Zahlungen, gemäss

Rückzahlunsvereinbarung, an AO 1.”. Di modo che, avendolo firmato, è lo

stesso istante ad escludere a priori di essere titolare fino a un importo

massimo di Euro 80'000.– di un credito in restituzione secondo le rate mensili prefissate

nel doc. C, qualità questa che riconosce anzi in modo esplicito a quella terza

persona.

c) Se ne deduce

pertanto che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di rigetto in

quanto il creditore non risulta titolare della pretesa rivendicata (sopra,

consid. 5b) e, nella misura in cui lo è, la stessa è comunque sia da ritenersi

estinta (sopra, consid. 5a). La censura dell'appellante, fondata, merita così

accoglimento. Visto che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione deve

essere respinta già per questo motivo, si può soprassedere all'esame

dell'ulteriore eccezione di estinzione del credito sollevata dal ricorrente

(appello, n. 4.5) e fondata sulla ricevuta 12 giugno 2009 (doc. 4).

6.

L'appello

merita quindi di essere accolto, con conseguente riforma del giudizio pretorile,

nel senso di respingere l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia 1. L'appello

è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 19 ottobre 2009

del Pretore __________, è così riformata:

“1. L'istanza è respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.–, da anticipare

dall'istante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________,

fr. 220.– a titolo di indennità.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 230.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, che rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di

fr. 300.–.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

15'960.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

72.

e segg. LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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