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14.2009.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 gennaio 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i quali aveva in definitiva patteggiato la pena. La vertenza penale aveva altresì coinvolto l'opponente -in particolare riguardo all'esistenza di accordi in

merito alla spartizione dei ricavi ottenuti e versati sul conto sequestrato- poi

finita, anche in quel caso, con il patteggiamento della pena. La sequestrante

ha quindi prodotto un parere legale e un'attestazione a riprova della sua legittimazione

attiva. In sede penale i principali imputati -tra cui il debitore sequestrato S__________,

ma anche __________, __________ e __________ - avevano confermato l'uso abusivo

dei conti bancari di cosiddetti clienti “privilegiati” quali appunto quello

dell'opponente. Scopo della liquidazione sottoscritta fra le parti nel 2007 era

quello di regolarizzare la posizione dell'opponente, rinunciando quindi a

procedere nei suoi confronti. Ciò lasciava nondimeno aperta la questione con gli

altri imputati principali, fra cui quella del debitore sequestrato S__________.

E, visto che gli averi depositati sul conto bloccato erano riconducibili a quest'ultimo,

il legame con la Svizzera era indubbiamente dato.

L'opponente

ha ribadito i suoi argomenti ed escluso che i conti bancari a lui intestati siano

serviti per occultare operazioni bancarie eseguite dal debitore sequestrato S__________

e da __________. Decretando il dissequestro penale, la magistratura aveva di

fatto ammesso che quanto depositato sugli stessi era solo di sua proprietà. Ciò

posto, il patteggiamento del debitore sequestrato S__________ e le risultanze

della sede penale, non aveva più alcuna rilevanza in proposito. Anche il

pagamento di Euro 4'000'000.– giusta la liquidazione del 2007, era prova dell'appartenenza

a lui di quei beni. Peraltro, pure la sequestrante aveva patteggiato un risarcimento

di Euro 94.2 milioni. La controparte non aveva infine la legittimazione attiva.

Visto poi che i beni non appartenevano al debitore sequestrato S__________, non

era neanche data la causa del sequestro.

Per la

sequestrante, che ha riconfermato il suo punto di vista, i vari patteggiamenti ottenuti

dal debitore sequestrato S__________ e dagli altri in ambito penale, costituivano

un'ammissione di fatti. Per il resto, secondo il rapporto 2006 della __________,

i beni bloccati non erano dell'opponente. Per contro il patteggiamento che lei

aveva ottenuto si riferiva a una sanzione amministrativa di risarcimento

imputatole per carenze organizzative interne, fatto questo ben distinto da

quello che era una responsabilità penale.

D. Ritenendo

ampiamente verosimili i presupposti del sequestro, la sequestrante si è opposta

alla richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF. Inoltre, seppur bloccati, i

conti bancari erano investiti ad un tasso d'interesse del 3.9%. Nulla indicava

quindi una parvenza di danno. Invece, per l'opponente, il sequestro non era

giustificato da elementi oggettivi, motivo che doveva indurre il Pretore a

concedere d'ufficio la prestazione della garanzia. E, con un capitale di Euro

7'000'000.–, il ricavo ottenibile poteva essere ben superiore al tasso d'interesse

del 3.9%.

E. Con

sentenza 13 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e

confermato il sequestro. Sulla base della documentazione agli atti, la pretesa carenza

di legittimazione attiva della sequestrante era infondata. In effetti, __________

-titolare delle posizioni attive e passive oggetto della vertenza in esame- con

atto 26 giugno 2007 aveva trasferito l'intera azienda (rapporti attivi e

passivi) alla neo costituita AO 1. L'efficacia del trasferimento era stata inoltre

estesa a __________, società formatasi dalla fusione di __________ con __________.

Il credito della sequestrante era quello da lei vantato nei confronti del

debitore sequestrato S__________, rimasto incontestato dall'opponente e che in base

ai procedimenti penali in corso in Italia risultava verosimile. E, sotto questo

profilo, che i beni sequestrati fossero o no dell'opponente era irrilevante, così

come il riferimento alla liquidazione conclusa nel 2007 dalle parti.

Il

credito della sequestrante aveva un legame sufficiente con la Svizzera (art.

271 cpv. 1 n. 4 LEF) in quanto era riconducibile ad attività illecite imputate

al debitore sequestrato S__________ -con domicilio all'estero- tramite utilizzo

di conti bancari in Ticino. Visto poi che quanto si trovava in deposito sui quei

conti era di spettanza del debitore sequestrato S__________, anche la causa del

trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) era realizzata. Dalla vertenza

penale contro il debitore sequestrato S__________ ma anche contro __________ e __________,

per reati contro il patrimonio era emerso che i tre operavano su conti di

clienti “privilegiati” -fra cui l'opponente appunto- con i quali erano stati concordati

delle modalità di spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui

risultava che quel conto era intestato all'opponente, costituivano soltanto delle

dichiarazioni scritte di parte. Peraltro, l'accordo con cui nel 2007 le parti

avevano pattuito il versamento di Euro 4'000'000.– a titolo di liquidazione di

ogni e qualsiasi pretesa, riservava espressamente il diritto per la sequestrante

di far valere le pretese contro gli altri debitori o condebitori solidali

dell'opponente. E, il sequestro era appunto inteso a garantire un credito che lei

rivendicava dal debitore sequestrato S__________. Ciò posto, anche l'appartenenza

dei beni sequestranti a quest'ultimo era verosimile.

Il

Pretore, ha invece respinto la richiesta di prestazione di una garanzia in

quanto non vi era la prova del danno. Il primo giudice ha altresì estromesso

dall'incarto dei documenti che l'opponente aveva prodotto in modo irrito e che,

ad ogni modo, erano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio da emettere.

F. Con

il presente appello AP 1 chiede la conferma dell'opposizione e l'annullamento

del sequestro. I documenti di apertura del conto nominativo n. __________

-quello n. __________ era stato estinto- come pure quelli aggiornati di

recente, non erano delle allegazioni di parte ma veri e propri contratti

attestanti della sua esclusiva appartenenza di quanto depositatovi, peraltro debitamente

dichiarato al fisco. E, per prassi di questa Camera, ciò bastava a provare

l'appartenenza di quei beni. L'appellante ha quindi dichiarato di avere personalmente

eseguito investimenti su quel conto, escludendo di avere agito quale prestanome

o in virtù di rapporti fiduciari. La sequestrante aveva confermato ciò nell'ambito

dell'inc. 15.2008.29 pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti

-di cui richiama la produzione agli atti- e per la quale aveva quindi valore di

fatto notorio. Presupposto dell'accordo 2007 riguardante la liquidazione di Euro

4'000'000.– era il dissequestro penale del conto bloccato e la sua consegna

all'opponente, donde l'esclusiva appartenenza a quest'ultimo dello stesso. Il

medesimo debitore sequestrato S__________ si era dichiarato estraneo a quei

beni. Nel caso contrario, accettando quel versamento la sequestrante si sarebbe

resa passibile di illecito civile e penale. Nessuna delle sue relazioni

bancarie era poi stata impiegata per fini illeciti.

L'appellante

ha altresì ribadito di avere contestato l'esistenza del credito che la sequestrante

rivendicava dal debitore sequestrato S__________. __________ non aveva ceduto

alla sequestrante tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda ma solo una

parte di essi, che non includeva il credito per risarcimento danno verso il

debitore sequestrato S__________. Di modo che, anche la legittimazione attiva non

era data. Il decreto di sequestro poi indicava l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quale

causa. Ma, senza un rapporto tra il contestato credito verso il debitore

sequestrato -e quindi verso ogni ipotesi di illecito- e gli averi bancari

sequestrati, bisognava altresì escludere il legame con la Svizzera.

Delle

osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad

art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere

impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.

278.

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c

LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.

L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle

condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-

è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del

provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione

del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente

confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.

482).

2.

Le

decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla

procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono

tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio

attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et

des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.

con rif.; Artho von Gunten, Die

Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice

non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente

in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta

stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità

(Hohl, La réalisation du droit et

les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho

von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.;

Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art.

272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti che considerano determinanti.

3.

In

virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso

contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la

giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;

30.

ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed

eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di

primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti

nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono

anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.

Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti

e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase

dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],

consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono

applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

Sono

quindi di per sé ammissibili sia i nuovi documenti (doc. A-E in appello) che l'appellante

produce insieme al suo ricorso che il plico (doc. 1/II-13/II) di quelli allegati

alle osservazioni della sequestrante. Invero, il ricorrente richiama altresì

agli atti dalla Camera di esecuzione e fallimenti l'incarto n. 15.2008.29 -segnatamente

la pagina 11 primo capoverso del memoriale di ricorso interposto dalla

sequestrante- rammentando peraltro che quanto emerso in quel contesto valeva

per questa Camera alla stregua di un fatto notorio (appello, pag. 7 n.

6). A prescindere nondimeno dal fatto che in quel contesto il ruolo assunto da

questa Camera è quello di autorità di vigilanza, con funzione e competenza ben diverse

rispetto a quelle che reggono il caso in esame, l'interessato omette che per i

principi di celerità e di concentrazione che caratterizzano la procedura di

sequestro, le parti devono sostanziare i propri argomenti con rinvii puntuali e

d'immediato riscontro nei documenti agli atti (sopra, consid. 2). E, nel caso

specifico, limitandosi a rinviare a un passaggio del memoriale di ricorso

contenuto nell'incarto di cui richiama ora la produzione, l'appellante non ha

certo assolto a questo suo onere. Non ravvisandosi motivi validi per cui ci si

debba scostare dai principi testé citati, la richiesta non è ricevibile e va

quindi disattesa.

4.

Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Fra

le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge

riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è

altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la

Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

Nel

caso specifico l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della

sequestrante. Esclude poi che quel credito abbia un legame sufficiente con la

Svizzera, donde l'assenza della causa per la quale il sequestro è stato

concesso. Non si giustifica per contro l'esame del trafugamento di beni (art.

271.

cpv. 1 n. 2 LEF) che -come evidenzia l'appellante- non trova riscontro nel

decreto di sequestro. Per finire, a detta del ricorrente, i beni sequestrati appartengono

a lui e non al debitore sequestrato S__________.

Esistenza

del credito

5.

Per

l'appellante, la sequestrante non è legittimata ad agire in quanto non è titolare

della pretesa da lei rivendicata. A suo dire, i contestati crediti per

risarcimento danno verso il debitore sequestrato S__________, non fanno parte

di quel ramo di azienda che __________, già __________, le aveva trasferito (appello,

pag. 12 n. 11). Invece, per il Pretore la documentazione agli atti comprovava a

sufficienza l'avvenuta cessione alla sequestrante di tutti i rapporti attivi e

passivi di __________ (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 2).

6.

Ora,

riguardo alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa

è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il

principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice,

Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il

procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna

2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto

secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex

causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit

international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ

2000.

II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op.

cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle

pretese rivendicate (Olgiati, op.

cit., pag. 329).

7.

In

concreto, non è contestato che la sequestrante fa valere un credito verso il

debitore sequestrato Spinelli riconducendolo a reati illeciti da lui commessi,

prima nella sua funzione di dirigente di __________ e poi quale consulente

esterno, come attestato dal procedimento penale in corso in Italia e dalla relativa

causa di merito per risarcimento danni.

a) L'art. 16 cpv. 1

LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio

fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato

alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si

applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF

10.

aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid.

5.

). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di

procedura (sopra, consid. 2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto

che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in

questo senso (Gilliéron, op.

cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero

(art. 16 cpv. 2 LDIP).

b) Nel caso

specifico, la sequestrante ha prodotto il verbale di assemblea straordinaria

e ordinaria di società quotata del 2 giugno 2005 (n. __________ del notaio __________)

con cui, secondo la normativa italiana, __________ ha -fra l'altro- modificato

la sua denominazione in __________, cui è succeduta in diritto (doc. A, pag.

34: art. 1 dello Statuto). Con atto di conferimento di ramo d'azienda

bancaria del 26 giugno 2007 (n. __________ del notaio __________), quest'ultima

ha conferito a __________ -AO 1 dal 1° luglio 2007- il ramo d'azienda

relativo all'attività bancaria di titolarità della Conferente [ossia __________]

medesima quale descritto e stimato nella relazione di stima allegata (doc.

B, pag. 4 n. 1). Nello stesso documento inoltre si puntualizza che le

elencazioni contenute nel presente atto, suoi allegati e nella relazione di

stima di cui sopra hanno, peraltro, valore puramente indicativo, intendendosi

che per effetto del conferimento come sopra effettuato, la Conferitaria [ovvero

__________ e, dal 1° luglio 2007, la sequestrante] subentri di pieno diritto

e nel modo più ampio e generale alla Conferente in tutto il patrimonio

costituente quanto oggetto del conferimento, e che in questo contesto

rientrano pure i rapporti contenziosi, attivi e passivi (doc. B, pag. 6

n. 5). A ciò si aggiunga che dalla data di efficacia del Conferimento, la

Conferitaria subentrerà nel possesso e godimento del ramo d'azienda, sia quanto

agli utili e frutti sia quanto a oneri ed ai rischi dei beni compresi in esso e

nella titolarità dei rapporti contrattuali ed esso afferenti (doc. B, pag.

8.

n. 8).

L'efficacia

del conferimento è stata fissata al 1° luglio 2007 ed era subordinata alla

condizione sospensiva della fusione -anche in questo caso valida dal 1° luglio

2007- tra __________ e __________, con conseguente costituzione della nuova

società __________ (doc. B, pag. 8 n. 8. che rinvia a pag. 1 lett. a). Presupposto

questo adempiuto come risulta dal relativo atto di fusione datato 27

giugno 2007 (n. __________ del notaio __________) con cui -sempre in base alle norme

di legge italiana- __________ subentra di pieno diritto al __________ ed a__________,

in tutte le sue attività e passività facenti capo alle stesse, attività e

passività da intendersi pertanto trasferite ipso iure al __________ (doc.

C, pag. 17 n. 14).

c) In relazione al

suo subingresso nelle posizioni attive e passive di __________ [recte: __________],

la sequestrante ha altresì integrato la citata documentazione (verbale, pag.

16) con il parere legale 9 giugno 2008 dell'avv. __________ (doc. P1) e la

dichiarazione 9 giugno 2008 con cui __________ riconosce alla sequestrante la

titolarità dei crediti riferiti alla causa di merito per responsabilità

risarcitoria e/o restitutoria promossa nei confronti del sig. S__________

-ossia il debitore sequestrato- davanti al Tribunale __________ (doc. Q1,

pag. 2). E, in merito, al contraddittorio l'appellante si è limitato ad

osservare che gli stessi sono senza valore probatorio, tanto più quando

riferiscono cose non vere (verbale, pag. 19); peraltro davanti a questa

Camera egli nemmeno tenta più di proporre obiezioni. La censura, infondata, va così

respinta.

8.

L'appellante

nega poi di non avere sollevato critiche in merito al credito che la

sequestrante rivendica dal debitore sequestrato S__________ (appello, pag. 11

n. 10). A suo dire, i documenti agli atti non rendono verosimile la pretesa di Euro

105'315'000.– (ossia fr. 168'579'827.–), trattandosi di documenti unilateralmente

allestiti dalla sequestrante (appello, pag. 12 n. 10). Ma invano.

a) Anzitutto, nella

misura in cui si limita a rinviare alle censure sollevate e chiaramente

proposte davanti al Pretore, rinunciando però a riproporle in questa sede

(appello, pag. 11 n. 10), l'appello non sufficientemente sostanziato, deve

essere dichiarato irricevibile (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1 lett. f combinato

con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF).

b) Inoltre, per l'appellante

i doc. G, H, I, L, M, U, V, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1 e H1 -considerati dal

Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4)- non evidenziano alcunché in

merito al credito di Euro 105'315'000.–, rispettivamente al suo controvalore di

fr. 168'579'827.–, a carico del debitore sequestrato S__________ (appello, pag.

12.

n. 10). Ciò non toglie che le risultanze del procedimento penale avviato su

denuncia nel 2005 (doc. G, H, I e L), hanno indotto il Pubblico Ministero a

disporre il 25 luglio 2007 il rinvio a giudizio del debitore sequestrato S__________,

consulente esterno, ex dirigente di __________, in quanto sostanzialmente

promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa individuando operazioni

immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, creando

strutture societarie sia italiane che estere quale “schermo”, curando

l'apertura di conti esteri e la costituzione di società off-shore da utilizzare

per occultare il provento, individuando tra la clientela “storica” di __________

una serie di clienti “privilegiati” cui far aprire conti correnti, e curando

materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni

circolari (doc. M, pag. 13). E, di fatto, in quel contesto l'importo a lui

imputato a titolo di appropriazione indebita assomma a complessivi Euro

101'850'000.– (doc. M, pag. 27 cap. K e pag. 28 cap. L).

D'altra

parte poi, con l'atto di citazione 21 dicembre 2007 inoltrato davanti al

Tribunale __________ -notificato all'appellante- la sequestrante -successore in

diritto come visto di __________ (sopra, consid. 7)- ha chiesto di riconoscere

il debitore sequestrato S__________ responsabile della indebita appropriazione

di somme di pertinenza dell'attrice, nonché della commissione degli illeciti

civili e penali indicati in narrativa, e/o inadempimento dei doveri

contrattuali assunti, e condannarlo al risarcimento del danno patito da

parte attrice e/o alla restituzione delle somme tutte oggetto di indebita

appropriazione, e così al pagamento di complessivi Euro 158'428'660.– (doc.

H1, pag. 107 e 110 seg.), come evidenziato nell'istanza di sequestro. Certo, autrice

di questo memoriale è la stessa sequestrante. Nondimeno, esso espone nel

dettaglio le poste di danno determinati in base agli accertamenti esperiti (74'913'716.07+82'664'944+

850'000: doc. H1, par. II e III pag. 27-71, par. V pag.

72-91, par. VI pag. 92-94 e pag. 107). Ciò posto,

limitarsi in siffatte circostanze a pretendere solo per questo motivo che lo

stesso non abbia alcun valore oggettivo (appello, pag. 12 n. 10) è, anche a un

esame di mera verosimiglianza, al limite del pretesto. A ciò si aggiunga per il

resto che, la corrispondenza tra Euro 105'315'000.– e fr. 168'579'827.– trova

riscontro nel tasso di cambio applicato l'11 febbraio 2008 e che la

sequestrante ha prodotto agli atti quale doc. T. In definitiva, pure sotto

questo profilo l'appello si rivela infondato.

Causa

del sequestro

9.

Il

Pretore -con riferimento al doc. H- ha ritenuto verosimile la causa di cui

all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, in quanto il debitore sequestrato S__________ era

domiciliato all'estero, i conti bancari sequestrati appartenevano di fatto a

lui e il credito della sequestrante aveva avuto origine in attività illecite

che egli aveva svolto in Svizzera (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 5). L'appellante

esclude invece questa eventualità non ravvisando fra le accuse rivolte al

debitore sequestrato e gli averi bancari un legame. Con riferimento alla vertenza

penale in Italia e alla relativa richiesta di assistenza giudiziaria inviata al

Ministero pubblico ticinese, i doc. 8 e 13 evidenziavano che sui beni ora

oggetto del provvedimento in esame, di fatto in Svizzera -su ordine delle

competenti autorità italiane- era stato disposto il dissequestro penale (appello,

pag. 14 n. 12). Questo escludeva a priori non solo le ipotesi di illecito a

carico del debitore sequestrato S__________, ma anche una loro relazione con

quanto si trovava ancora depositato su quei conti (appello, pag. 15 n. 12).

10.

Ora,

le ipotesi di reato e le attività illecite ascritte al debitore sequestrato S__________

appaiono senz'altro verosimili in base ai documenti agli atti (sopra, consid.

8). E, altresì verosimile è inoltre l'utilizzo da parte di quest'ultimo del conto

-sequestrato- intestato all'opponente presso __________. In particolare, la richiesta

di assistenza giudiziaria inviata alle autorità ticinesi (doc. H) parla di conti

accesi specialmente presso __________ e riferibili a persone disponibili a far

gestire le proprie relazioni bancarie dall'organizzazione (pag. 5 in alto), e con riferimento all'appellante di mettere a disposizione di __________ e S__________

[quest'ultimo il debitore sequestrato] e dell'organizzazione, il suo

conto in essere presso __________ ma in realtà riferibile ad una società di

fatto tra __________, S__________ ed altri, conto sul quale venivano eseguite,

anche tramite gli affidamenti concessi numerose operazioni di trading mobiliare,

anche non di mercato ed utilizzato per realizzare ingenti plusvalenze, così

ostacolando l'identificazione della provenienza e titolarità del denaro (pag.

11.

in mezzo). Più specificatamente si parla di un conto AP 1 [ossia

l'opponente appunto] presso __________ precisando che il conto era

stato utilizzato in precedenza per acquistare azioni che avevano generato

ingenti plusvalenze, che il conto era stato aperto su presentazione di S__________,

che nei verbali d'interrogatorio vi erano ampi riscontri sul pieno

coinvolgimento di __________ -S__________ -__________ unitamente ad altri

indagati, nella gestione del conto AP 1 (pag. 18 in alto), che l'appellante aveva un doppio ruolo ossia da un lato partecipa in prima persona

alla divisione dei guadagni illeciti derivanti dalle operazioni effettuate con

affidamenti irregolari e dall'altro, copre i guadagni di __________ e S__________

che non vogliono e non possono, ovviamente, comparire in prima persona nel

rapporto bancario (pag. 19 in alto) e -per esplicita ammissione dello

stesso debitore sequestrato- che fra i clienti con i quali vi era un accordo

di retrocessione dei capital gains vi era AP 1 (con riferimento

soprattutto al conto estero) (pag. 21). Tutti elementi questi, che denotano

un evidente nesso causale fra il credito della sequestrante e il conto in

Svizzera intestato all'opponente.

Certo,

i sequestri penali disposti nel Canton Ticino sono poi stati revocati. Diversamente

da quanto sembra sottointendere l'appellante però, non perché in definitiva ciò

di cui era accusato il debitore sequestrato S__________ così come il ruolo

centrale avuto dal conto bancario intestato all'appellante, erano risultati infondati

e privi di pertinenza. Il ricorrente omette in effetti di rammentare di avere chiesto

che gli importi ancora oggetto di sequestro siano dissequestrati, a fronte

dell'accordo intervenuto con la parte offesa del procedimento in oggetto, __________,

per la transazione e il risarcimento, nonché dell'accordo intervenuto con la

Procura __________ per l'applicazione concordata della pena (doc. 13). È quindi

solo in questo contesto che le autorità ticinesi hanno poi emesso l'ordine

di dissequestro come disposto dall'autorità rogante (doc. 8). Ciò non

toglie che, in definitiva, il sequestro penale così revocato non annulla né gli

atti imputati al debitore sequestrato S__________ né l'uso del conto bancario -e

di cui il ricorrente rivendica la proprietà- situato in Svizzera. Men che meno,

il legame esistente tra di essi. Anche da questo punto di vista, l'appello va

quindi respinto.

Appartenenza

dei beni al debitore

11.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale

determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,

op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto

considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto

civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore

sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può

tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF

105.

III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di

cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome

di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 LEF e n. 25 e 26

ad art. 272 LEF).

12.

Ora,

sia i documenti relativi all'apertura del conto n. __________ (doc. 3, 5 e 6)

-il conto n. __________ (doc. 4) essendo estinto (doc. 15)- che quelli prodotti

in appello (doc. B e C in appello), attestano del fatto che intestatario di

quella relazione bancaria è l'appellante e non il debitore sequestrato S__________.

Occorre pertanto stabilire se dagli atti risultano sufficienti elementi per

ritenere che, a differenza di quanto formalmente indicato dagli stessi, i beni

oggetti di sequestro in realtà appartengono al debitore S__________.

13.

Anzitutto, con rinvio alla prassi di questa Camera, segnatamente alla

sentenza 20 gennaio 2009 [14.2008.83] riferita a fattispecie e provvedimento

analogo, l'appellante obietta che trattandosi di documenti che -diversamente da

quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2)- presuppongono

l'esistenza di un vero e proprio contratto, era sufficiente fondarsi su di loro

per dimostrare la proprietà di quei beni (appello, pag. 4 segg. e pag. 6 n. 5).

Ma, invano. Intanto, è semplicemente perché ci si trova confrontati con il

sequestro di un bene registrato a nome di un terzo, che da quei documenti risulta

che formalmente quel conto bancario è intestato all'opponente. Non per questo

però, si deve prescindere dall'esaminare se -come preteso dalla sequestrante- altri

indizi ne rendono almeno verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S__________.

Per il resto poi, se è vero che nella citata sentenza cui il ricorrente rinvia,

questa Camera ha stabilito che il conto bancario in questione apparteneva a una

società terza e non al debitore sequestrato, è altresì vero che in quel preciso

contesto, nessuno degli elementi addotti dalla sequestrante collegava i beni e

la loro appartenenza a quel debitore. L'unico legame si riassumeva in una sorta

di “prestito” a suo tempo concesso su suo ordine, la cui restituzione

-precedente l'apertura del procedimento penale- oltre che accertata trovava

conferma nei documenti prodotti dalla stessa sequestrante (CEF, 20 gennaio 2009

[14.2008.83] consid. 9).

In

concreto, il Pretore ha considerato verosimile l'appartenenza al debitore

sequestrato S__________ dei beni depositati su quel conto bancario formalmente

intestato all'opponente, in base alle risultanze del procedimento penale

avviato nei suoi confronti dalla Procura __________. Il medesimo debitore

sequestrato S__________, in occasione dei suoi interrogatori, aveva confermato di

avere agito utilizzando conti intestati a clienti “consenzienti” -tra cui quello

dell'opponente appunto- concedendo loro in contropartita una partecipazione

alla divisione degli utili così conseguiti. Ed è proprio per tali operazioni

illecite che è poi stato disposto il suo rinvio a giudizio, obbligando parimenti

la sequestrante ad avviare una causa per la restituzione di quanto

indebitamente sottratto, rispettivamente per il risarcimento dei danni così provocati

(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6.1). Tutte circostanze queste che trovano

conferma agli atti (sopra, consid. 10). Di modo che, l'importanza a che l'opponente

figurasse quale unico titolare e beneficiario del conto sequestrato al solo

scopo di evitare un collegamento con il debitore S__________, risulta per

finire assai verosimile. Sotto questo profilo, come tale, la censura è pertanto

infondata.

14.

L'appellante

afferma di avere personalmente eseguito le operazioni bancarie sul conto in

Svizzera, e di non avere agito in virtù di non meglio specificati rapporti

fiduciari con altre persone o entità o ancora quale prestanome (appello, pag. 7

n. 6). Ma anche questa tesi non gli è d'aiuto. L'interessato dimentica in

effetti che il procedimento penale in corso in Italia ha coinvolto anche lui.

In sostanza era stato quale cliente della sequestrante presso cui lavorava il

debitore sequestrato S__________ che aveva conosciuto quest'ultimo,

consentendogli poi di utilizzare suoi conti bancari -fra cui quello oggetto del

provvedimento in esame- allo scopo di appropriarsi indebitamente e secondo

varie modalità -in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio

nonché dei vincoli contrattuali- di risorse della banca e ricevendo

quale contropartita una partecipazione ai profitti così ottenuti (doc. M, pag.

27.

cap. K). E, di fatto, nei suoi confronti (doc. O1; doc. 2/II in appello) -ma

anche in quelli del debitore sequestrato (doc. 2/II in appello)- la vertenza

penale si era conclusa con il patteggiamento della pena. Ciò posto, nella

misura in cui è dato riscontro di una sua responsabilità in merito alle operazioni

illecite eseguite su quel conto, che egli ne sia stato personalmente l'autore, non

è argomento tale da rendere meno verosimile l'appartenenza dei beni sequestrati

al debitore S__________. Di qui, la reiezione dell'appello.

15.

Per il ricorrente il Pretore ha interpretato in modo arbitrario l'accordo

sulla liquidazione raggiunta dalle parti nel 2007 e dove -a suo dire- si

attestava in modo esplicito che i fondi depositati sul conto sequestrato gli

appartenevano a titolo esclusivo e che, pagati Euro 4'000'000.–, erano a sua

libera disposizione. In particolare egli rinvia al doc. 7 (“proposta di

transazione per la sequestrante”) rispettivamente al doc. 10 (“accettazione

della transazione da parte della sequestrante”) (appello, pag. 7 n. 7).

Per il Pretore l'accordo è irrilevante visto che la sequestrante non

agisce a tutela di un credito verso l'opponente ma di uno nei confronti del

debitore sequestrato S__________, ritenuto comunque sia che le si riservava in

modo esplicito il diritto di agire verso gli altri debitori (sentenza

impugnata, pag. 8 seg. consid. 6.2).

Ora, l'accordo stabiliva che la sequestrante può avanzare nei

confronti del AP 1 [ossia l'opponente] pretese risarcitorie con

riferimento ai fatti di cui alle predette imputazioni, con particolare riguardo

ad operazioni emerse nello stesso procedimento penale (doc. 10, pag. 3 in mezzo) e aveva lo scopo di prevenire e definire in via transattiva ogni possibile vertenza

per qualsivoglia pretesa dedotta e/o deducibile nei suoi confronti in quanto

direttamente o indirettamente connessa con i fatti di causa (doc. 10, pag. 3 in basso). In questo contesto il versamento di Euro 4'000'000.– era da ritenersi a saldo e

stralcio di qualsivoglia pretesa, richiesta o azione nei confronti del AP 1 per

le responsabilità derivanti dai fatti contestati, fatto salvo nondimeno eventuali

diritti nei confronti d'altri debitori e d'altri condebitori solidali (doc.

10, pag. 5 n. 1). Certo, l'accordo condizionava quel versamento al dissequestro

penale del conto bancario così che l'opponente potesse disporre di tutte le

somme di danaro e di tutti gli strumenti finanziari depositati sui suddetti

conti a lui appartenenti (doc. 10, pag. 6 n. 3), ma questo perché - come

visto (sopra, consid. 12)- egli ne è il formale intestatario. Di fatto, quella

liquidazione aveva natura parziaria, riguardando unicamente le

responsabilità addebitabili al sottoscritto AP 1, consentendo alla

sequestrante di agire contro ogni altro soggetto, anche in ipotesi

solidalmente responsabile con AP 1 e non soltanto con riguardo alle circostanze

e agli illeciti di cui alle imputazioni rivolte al AP 1 (doc. 10, pag. 8 n.

8). Accettata la proposta, la sequestrante ha peraltro specificato che la

transazione viene esplicitamente limitata nei propri effetti soggettivi al

proponente [ossia l'opponente] e che della stessa non potranno avvalersi

gli eventuali condebitori solidali, ritenuto che all'opponente resta

esclusa qualsiasi azione di regresso nei confronti dei medesimi condebitori

solidali, in modo da consentirle le azioni di recupero per i maggiori danni nei

confronti degli stessi (doc. 10, pag. 11). In specie -come detto (sopra,

consid. 8)- il provvedimento in esame è appunto inteso a salvaguardare solo il

credito della sequestrante verso il debitore sequestrato S__________. In questo

senso, prescinde quindi dall'efficacia dell'accordo concluso con l'opponente (cfr.

appello, pag. 11 n. 9). Pertanto, come ritenuto dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 9 consid. 6.2), da questo punto di vista la transazione

conclusa nel 2007 non ha alcuna rilevanza. La censura va così respinta.

16.

Secondo l'appellante, il debitore sequestrato S__________ aveva confermato

dal profilo giuridico e da quello economico la sua estraneità ai conti

sequestrati, e questo in virtù del doc. 18 (appello, pag. 8 n. 7 in basso). Dal canto suo il Pretore ha accertato che in segno di prova della titolarità dei beni,

la sequestrante aveva prodotto i verbali d'interrogatorio del debitore

sequestrato S__________ (doc. N1), insieme a quelli di altri imputati (doc. R1,

S1, T1, U1 e V1) (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2).

Ora, nel doc. 18 il debitore sequestrato dichiara la sua completa

estraneità sia formale (titolarità), sia sostanziale (economica) in relazione

ai conti bancari (ed agli eventuali averi che vi fossero depositati).

Trattasi nondimeno di uno scritto di parte, allestito e redatto il 25 marzo

2008.

dal suo patrocinatore legale, e che già solo per il fatto che propone una

tesi difensiva diametralmente opposta a quella emersa contestualmente alle

risultanze penali -a un esame di mera verosimiglianza- non inficia in alcun

modo le dichiarazioni che egli medesimo aveva rilasciato in occasione dei suoi

interrogatori, è di cui v'è riscontro agli atti. Di modo che, anche al riguardo

l'appello va respinto.

17.

Per il ricorrente, si volesse persino ammettere che i beni sul

conto bloccato appartengono in realtà al debitore sequestrato S__________, accettando

il pagamento di Euro 4'000'000.– la sequestrante sarebbe incorsa in un illecito

civile e penale (appello, pag. 9 n. 7). Ora, che solo l'opponente fosse

legittimato a disporre di quei conti e quindi a effettuare quel versamento è

pacifico, visto che formalmente egli ne è l'unico intestatario. Ciò posto, sul conto

in questione venivano depositati i guadagni ottenuti attraverso le operazioni

illecite svolte dal debitore sequestrato S__________ insieme ad altri, e questo

di comune accordo -e per quanto di rilevanza ai fini della presente vertenza-

con l'opponente; in merito ai ricavi così ottenuti vi erano poi dei precisi

accordi di spartizione (sopra, consid. 10). In definitiva, a un giudizio di

mera verosimiglianza, non v'è quindi motivo per non ritenere che il saldo

ancora presente su quel conto non appartenga -foss'anche solo in parte- al

debitore sequestrato S__________. Ancora una volta, l'appello va così respinto.

18.

Alla luce delle risultanze penali di cui gli atti danno riscontro (sopra,

consid. 10), si rivela altresì infondato l'appello laddove l'opponente persiste

(appello, pag. 10 n. 8) ad oltranza nel negare che le sue relazioni bancarie -fra

cui appunto il conto bancario sequestrato- siano state uno strumento inteso a conseguire

fini illeciti.

19.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 17'000.–.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza è di fr. 12'013'922.– (art. 11 lett. a CPC),

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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