14.2009.89
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 gennaio 2010Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.89
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro del terzo: nova - legittimazione attiva, titolarità, esistenza e esigibilità del credito verso il debitore resa verosimile - diritto applicabile - verosimile legame sufficiente con la Svizzera quale causa del sequestro - beni del terzo opponente, appartenenti al debitore
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAUSE DI SEQUESTRO
DIRITTO APPLICABILE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 22 LALEF
art. 16 cpv. 1 LDIP
art. 16 cpv. 2 LDIP
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.89
Lugano
7 gennaio
2010
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.522 della Pretura __________) promossa con opposizione 22
febbraio 2008 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 12 febbraio 2008 (inc. EF.2008.382)
(n° __________) richiesto nei confronti di S__________, da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 13 ottobre
2009, ha respinto sia l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro,
sia la contestuale richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di
complessivi fr. 6'000'000.–;
appellante AP 1 con allegato 26 ottobre 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'opposizione e annullare
quindi il sequestro;
lette le osservazioni 26 novembre 2009 con cui la
sequestrante chiede di respingere l'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 11 febbraio 2008 diretta contro S__________, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto
sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su
conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o cointestate a AP 1, segnatamente, ma non solo, il conto n. __________
ed il conto n. __________, siccome dagli atti risultanti in realtà averi di S__________”,
presso __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 168'579'827.–
(ossia Euro 105'315'000.– al tasso di conversione Euro/CHF valido per quel
giorno) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2005.
A detta
della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di
averi patrimoniali e risarcimento danni per atto illecito -quali appropriazione
indebita aggravata e reati di tipo societario- per violazioni contrattuali e anche
per indebito arricchimento, infrazioni che il debitore sequestrato S__________
avrebbe commesso -insieme ad altri- prima in veste di suo consulente esterno e
poi di suo ex-dirigente. Evidenti indizi in tal senso erano segnatamente emersi
nell'ambito del procedimento penale in corso in Italia e che il 25 luglio 2007
aveva -fra l'altro- visto il rinvio a giudizio del debitore sequestrato S__________
in relazione a un importo di almeno Euro 101'865'000.– (doc. M, pag. 28 seg.,
lett. K e L). Parallelamente, con atto di citazione 21 dicembre 2007 la
sequestrante aveva promosso nei confronti del debitore sequestrato e davanti al
Tribunale __________ un'azione di risarcimento quantificando il danno patito in
almeno Euro 158'428'660.– (doc. H, pag. 111). Ciò posto, con l'istanza di
sequestro in esame aveva limitato la sua richiesta ad un importo inferiore onde
non compromettere, con ulteriori poste di danno, la celerità della procedura e
la necessità probatoria (istanza di sequestro, pag. 11 n. 17).
B. Il 12
febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo
pari a fr. 168'579'827.– (Euro 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 13 dicembre
2005.
C. Il 22
febbraio 2008 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro. Con istanza separata
del medesimo giorno, egli ha altresì chiesto di obbligare la sequestrante a
prestare una garanzia ex art. 273 LEF di fr. 6'000'000.–, ritenuti i danni
patrimoniali a seguito dell'agire avversario e i costi del suo patrocinio in
ambito legale e giudiziale (istanza di presentazione di garanzia, pag. 2).
Al
contraddittorio del 12 giugno 2008, l'opponente ha proclamato la sua estraneità
a ogni ipotesi di illecito penale e/o civile rispettivamente di indebito
arricchimento. Ha escluso che il debitore sequestrato S__________ o altri
funzionari della banca -fra cui __________ e __________ - potessero disporre
liberamente dei conti bancari sequestrati, in quanto egli ne era unico titolare,
avente diritto economico, detentore del diritto di firma e beneficiario. Quanto
accreditato sugli stessi proveniva da regolari investimenti in borsa, mentre l'utile
conseguito dalla banca e dai suoi dipendenti corrispondeva alle commissioni
applicate per prassi in quel settore. Senza una sentenza o una decisione l'esistenza
del credito era rimasta una mera allegazione di parte. Oltretutto, la sequestrante
non era legittimata ad agire in quanto, la perizia di __________ aveva
stabilito che le pretese di risarcimento danni non erano contemplate in quella parte
di azienda trasferitale da __________, cui era succeduta in diritto. Quanto
depositato sui conti sequestrati non scaturiva da attività illecite ed egli non
aveva operato né a titolo fiduciario né quale prestanome. Certo, egli era stato
chiamato in causa nell'ambito del procedimento penale avviato contro __________,
__________ e il debitore sequestrato S__________. Ma, solo per ragioni di
opportunità, aveva concluso l'accordo 24 luglio/ 4 ottobre 2007 con cui si
impegnava a versare alla sequestrante Euro 4'000'000.– a liquidazione di ogni e
qualsiasi pretesa, cifra che egli aveva pagato una volta ottenuto il
dissequestro penale dei suoi beni. Ciò posto, la richiesta che la stessa
avanzava ora in questa sede, costituiva un manifesto abuso di diritto. Peraltro,
se gli averi sui suoi conti bloccati, e da cui provenivano gli Euro 4'000'000.–,
fossero in effetti appartenuti al debitore sequestrato S__________, firmando quell'accordo
la sequestrante avrebbe di fatto sottratto beni spettanti ad altri creditori. La
tesi del trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) era infondata in
quanto nulla consentiva di ricondurre al debitore sequestrato S__________ il conto
bancario bloccato n. __________ -gli altri erano stati estinti- e avente un saldo
di Euro 7'281'165.43 (fr. 12'013'922.–). Inoltre, senza una relazione fra il contestato
credito e i reati commessi sul territorio elvetico e imputati al debitore
sequestrato S__________, anche l'ipotesi del legame con la Svizzera (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF) era da scartare. Di qui, l'accoglimento dell'opposizione e la
revoca del sequestro.
Per
la sequestrante, era al solo scopo di evitare un collegamento fra le operazioni
bancarie operate su quel conto e il nominativo del debitore sequestrato S__________
o di __________, che lo stesso era stato intestato all'opponente. Il
provvedimento del sequestro era inteso a garantire il credito verso il debitore
sequestrato S__________, già oggetto di una causa di merito in Italia e contro
cui le indagini penali aveva rivelato coinvolgimento e responsabilità, atti per
Fatti
i quali aveva in definitiva patteggiato la pena. La vertenza penale aveva altresì coinvolto l'opponente -in particolare riguardo all'esistenza di accordi in
merito alla spartizione dei ricavi ottenuti e versati sul conto sequestrato- poi
finita, anche in quel caso, con il patteggiamento della pena. La sequestrante
ha quindi prodotto un parere legale e un'attestazione a riprova della sua legittimazione
attiva. In sede penale i principali imputati -tra cui il debitore sequestrato S__________,
ma anche __________, __________ e __________ - avevano confermato l'uso abusivo
dei conti bancari di cosiddetti clienti “privilegiati” quali appunto quello
dell'opponente. Scopo della liquidazione sottoscritta fra le parti nel 2007 era
quello di regolarizzare la posizione dell'opponente, rinunciando quindi a
procedere nei suoi confronti. Ciò lasciava nondimeno aperta la questione con gli
altri imputati principali, fra cui quella del debitore sequestrato S__________.
E, visto che gli averi depositati sul conto bloccato erano riconducibili a quest'ultimo,
il legame con la Svizzera era indubbiamente dato.
L'opponente
ha ribadito i suoi argomenti ed escluso che i conti bancari a lui intestati siano
serviti per occultare operazioni bancarie eseguite dal debitore sequestrato S__________
e da __________. Decretando il dissequestro penale, la magistratura aveva di
fatto ammesso che quanto depositato sugli stessi era solo di sua proprietà. Ciò
posto, il patteggiamento del debitore sequestrato S__________ e le risultanze
della sede penale, non aveva più alcuna rilevanza in proposito. Anche il
pagamento di Euro 4'000'000.– giusta la liquidazione del 2007, era prova dell'appartenenza
a lui di quei beni. Peraltro, pure la sequestrante aveva patteggiato un risarcimento
di Euro 94.2 milioni. La controparte non aveva infine la legittimazione attiva.
Visto poi che i beni non appartenevano al debitore sequestrato S__________, non
era neanche data la causa del sequestro.
Per la
sequestrante, che ha riconfermato il suo punto di vista, i vari patteggiamenti ottenuti
dal debitore sequestrato S__________ e dagli altri in ambito penale, costituivano
un'ammissione di fatti. Per il resto, secondo il rapporto 2006 della __________,
i beni bloccati non erano dell'opponente. Per contro il patteggiamento che lei
aveva ottenuto si riferiva a una sanzione amministrativa di risarcimento
imputatole per carenze organizzative interne, fatto questo ben distinto da
quello che era una responsabilità penale.
D. Ritenendo
ampiamente verosimili i presupposti del sequestro, la sequestrante si è opposta
alla richiesta di una garanzia ex art. 273 LEF. Inoltre, seppur bloccati, i
conti bancari erano investiti ad un tasso d'interesse del 3.9%. Nulla indicava
quindi una parvenza di danno. Invece, per l'opponente, il sequestro non era
giustificato da elementi oggettivi, motivo che doveva indurre il Pretore a
concedere d'ufficio la prestazione della garanzia. E, con un capitale di Euro
7'000'000.–, il ricavo ottenibile poteva essere ben superiore al tasso d'interesse
del 3.9%.
E. Con
sentenza 13 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Sulla base della documentazione agli atti, la pretesa carenza
di legittimazione attiva della sequestrante era infondata. In effetti, __________
-titolare delle posizioni attive e passive oggetto della vertenza in esame- con
atto 26 giugno 2007 aveva trasferito l'intera azienda (rapporti attivi e
passivi) alla neo costituita AO 1. L'efficacia del trasferimento era stata inoltre
estesa a __________, società formatasi dalla fusione di __________ con __________.
Il credito della sequestrante era quello da lei vantato nei confronti del
debitore sequestrato S__________, rimasto incontestato dall'opponente e che in base
ai procedimenti penali in corso in Italia risultava verosimile. E, sotto questo
profilo, che i beni sequestrati fossero o no dell'opponente era irrilevante, così
come il riferimento alla liquidazione conclusa nel 2007 dalle parti.
Il
credito della sequestrante aveva un legame sufficiente con la Svizzera (art.
271 cpv. 1 n. 4 LEF) in quanto era riconducibile ad attività illecite imputate
al debitore sequestrato S__________ -con domicilio all'estero- tramite utilizzo
di conti bancari in Ticino. Visto poi che quanto si trovava in deposito sui quei
conti era di spettanza del debitore sequestrato S__________, anche la causa del
trafugamento di beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) era realizzata. Dalla vertenza
penale contro il debitore sequestrato S__________ ma anche contro __________ e __________,
per reati contro il patrimonio era emerso che i tre operavano su conti di
clienti “privilegiati” -fra cui l'opponente appunto- con i quali erano stati concordati
delle modalità di spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui
risultava che quel conto era intestato all'opponente, costituivano soltanto delle
dichiarazioni scritte di parte. Peraltro, l'accordo con cui nel 2007 le parti
avevano pattuito il versamento di Euro 4'000'000.– a titolo di liquidazione di
ogni e qualsiasi pretesa, riservava espressamente il diritto per la sequestrante
di far valere le pretese contro gli altri debitori o condebitori solidali
dell'opponente. E, il sequestro era appunto inteso a garantire un credito che lei
rivendicava dal debitore sequestrato S__________. Ciò posto, anche l'appartenenza
dei beni sequestranti a quest'ultimo era verosimile.
Il
Pretore, ha invece respinto la richiesta di prestazione di una garanzia in
quanto non vi era la prova del danno. Il primo giudice ha altresì estromesso
dall'incarto dei documenti che l'opponente aveva prodotto in modo irrito e che,
ad ogni modo, erano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio da emettere.
F. Con
il presente appello AP 1 chiede la conferma dell'opposizione e l'annullamento
del sequestro. I documenti di apertura del conto nominativo n. __________
-quello n. __________ era stato estinto- come pure quelli aggiornati di
recente, non erano delle allegazioni di parte ma veri e propri contratti
attestanti della sua esclusiva appartenenza di quanto depositatovi, peraltro debitamente
dichiarato al fisco. E, per prassi di questa Camera, ciò bastava a provare
l'appartenenza di quei beni. L'appellante ha quindi dichiarato di avere personalmente
eseguito investimenti su quel conto, escludendo di avere agito quale prestanome
o in virtù di rapporti fiduciari. La sequestrante aveva confermato ciò nell'ambito
dell'inc. 15.2008.29 pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti
-di cui richiama la produzione agli atti- e per la quale aveva quindi valore di
fatto notorio. Presupposto dell'accordo 2007 riguardante la liquidazione di Euro
4'000'000.– era il dissequestro penale del conto bloccato e la sua consegna
all'opponente, donde l'esclusiva appartenenza a quest'ultimo dello stesso. Il
medesimo debitore sequestrato S__________ si era dichiarato estraneo a quei
beni. Nel caso contrario, accettando quel versamento la sequestrante si sarebbe
resa passibile di illecito civile e penale. Nessuna delle sue relazioni
bancarie era poi stata impiegata per fini illeciti.
L'appellante
ha altresì ribadito di avere contestato l'esistenza del credito che la sequestrante
rivendicava dal debitore sequestrato S__________. __________ non aveva ceduto
alla sequestrante tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda ma solo una
parte di essi, che non includeva il credito per risarcimento danno verso il
debitore sequestrato S__________. Di modo che, anche la legittimazione attiva non
era data. Il decreto di sequestro poi indicava l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quale
causa. Ma, senza un rapporto tra il contestato credito verso il debitore
sequestrato -e quindi verso ogni ipotesi di illecito- e gli averi bancari
sequestrati, bisognava altresì escludere il legame con la Svizzera.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad
art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere
impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art.
278.
cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c
LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–.
L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte-
è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag.
482).
2.
Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice
non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità
(Hohl, La réalisation du droit et
les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho
von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.;
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art.
272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3.
In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30.
ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti
nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono
anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione.
Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti
e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase
dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3],
consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono
applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi di per sé ammissibili sia i nuovi documenti (doc. A-E in appello) che l'appellante
produce insieme al suo ricorso che il plico (doc. 1/II-13/II) di quelli allegati
alle osservazioni della sequestrante. Invero, il ricorrente richiama altresì
agli atti dalla Camera di esecuzione e fallimenti l'incarto n. 15.2008.29 -segnatamente
la pagina 11 primo capoverso del memoriale di ricorso interposto dalla
sequestrante- rammentando peraltro che quanto emerso in quel contesto valeva
per questa Camera alla stregua di un fatto notorio (appello, pag. 7 n.
6). A prescindere nondimeno dal fatto che in quel contesto il ruolo assunto da
questa Camera è quello di autorità di vigilanza, con funzione e competenza ben diverse
rispetto a quelle che reggono il caso in esame, l'interessato omette che per i
principi di celerità e di concentrazione che caratterizzano la procedura di
sequestro, le parti devono sostanziare i propri argomenti con rinvii puntuali e
d'immediato riscontro nei documenti agli atti (sopra, consid. 2). E, nel caso
specifico, limitandosi a rinviare a un passaggio del memoriale di ricorso
contenuto nell'incarto di cui richiama ora la produzione, l'appellante non ha
certo assolto a questo suo onere. Non ravvisandosi motivi validi per cui ci si
debba scostare dai principi testé citati, la richiesta non è ricevibile e va
quindi disattesa.
4.
Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1.
del credito;
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
Nel
caso specifico l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della
sequestrante. Esclude poi che quel credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera, donde l'assenza della causa per la quale il sequestro è stato
concesso. Non si giustifica per contro l'esame del trafugamento di beni (art.
271.
cpv. 1 n. 2 LEF) che -come evidenzia l'appellante- non trova riscontro nel
decreto di sequestro. Per finire, a detta del ricorrente, i beni sequestrati appartengono
a lui e non al debitore sequestrato S__________.
Esistenza
del credito
5.
Per
l'appellante, la sequestrante non è legittimata ad agire in quanto non è titolare
della pretesa da lei rivendicata. A suo dire, i contestati crediti per
risarcimento danno verso il debitore sequestrato S__________, non fanno parte
di quel ramo di azienda che __________, già __________, le aveva trasferito (appello,
pag. 12 n. 11). Invece, per il Pretore la documentazione agli atti comprovava a
sufficienza l'avvenuta cessione alla sequestrante di tutti i rapporti attivi e
passivi di __________ (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 2).
6.
Ora,
riguardo alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa
è verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il
principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice,
Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto
secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex
causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ
2000.
II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op.
cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle
pretese rivendicate (Olgiati, op.
cit., pag. 329).
7.
In
concreto, non è contestato che la sequestrante fa valere un credito verso il
debitore sequestrato Spinelli riconducendolo a reati illeciti da lui commessi,
prima nella sua funzione di dirigente di __________ e poi quale consulente
esterno, come attestato dal procedimento penale in corso in Italia e dalla relativa
causa di merito per risarcimento danni.
a) L'art. 16 cpv. 1
LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio
fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato
alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si
applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF
10.
aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid.
5.
). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di
procedura (sopra, consid. 2), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto
che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in
questo senso (Gilliéron, op.
cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero
(art. 16 cpv. 2 LDIP).
b) Nel caso
specifico, la sequestrante ha prodotto il verbale di assemblea straordinaria
e ordinaria di società quotata del 2 giugno 2005 (n. __________ del notaio __________)
con cui, secondo la normativa italiana, __________ ha -fra l'altro- modificato
la sua denominazione in __________, cui è succeduta in diritto (doc. A, pag.
34: art. 1 dello Statuto). Con atto di conferimento di ramo d'azienda
bancaria del 26 giugno 2007 (n. __________ del notaio __________), quest'ultima
ha conferito a __________ -AO 1 dal 1° luglio 2007- il ramo d'azienda
relativo all'attività bancaria di titolarità della Conferente [ossia __________]
medesima quale descritto e stimato nella relazione di stima allegata (doc.
B, pag. 4 n. 1). Nello stesso documento inoltre si puntualizza che le
elencazioni contenute nel presente atto, suoi allegati e nella relazione di
stima di cui sopra hanno, peraltro, valore puramente indicativo, intendendosi
che per effetto del conferimento come sopra effettuato, la Conferitaria [ovvero
__________ e, dal 1° luglio 2007, la sequestrante] subentri di pieno diritto
e nel modo più ampio e generale alla Conferente in tutto il patrimonio
costituente quanto oggetto del conferimento, e che in questo contesto
rientrano pure i rapporti contenziosi, attivi e passivi (doc. B, pag. 6
n. 5). A ciò si aggiunga che dalla data di efficacia del Conferimento, la
Conferitaria subentrerà nel possesso e godimento del ramo d'azienda, sia quanto
agli utili e frutti sia quanto a oneri ed ai rischi dei beni compresi in esso e
nella titolarità dei rapporti contrattuali ed esso afferenti (doc. B, pag.
8.
n. 8).
L'efficacia
del conferimento è stata fissata al 1° luglio 2007 ed era subordinata alla
condizione sospensiva della fusione -anche in questo caso valida dal 1° luglio
2007- tra __________ e __________, con conseguente costituzione della nuova
società __________ (doc. B, pag. 8 n. 8. che rinvia a pag. 1 lett. a). Presupposto
questo adempiuto come risulta dal relativo atto di fusione datato 27
giugno 2007 (n. __________ del notaio __________) con cui -sempre in base alle norme
di legge italiana- __________ subentra di pieno diritto al __________ ed a__________,
in tutte le sue attività e passività facenti capo alle stesse, attività e
passività da intendersi pertanto trasferite ipso iure al __________ (doc.
C, pag. 17 n. 14).
c) In relazione al
suo subingresso nelle posizioni attive e passive di __________ [recte: __________],
la sequestrante ha altresì integrato la citata documentazione (verbale, pag.
16) con il parere legale 9 giugno 2008 dell'avv. __________ (doc. P1) e la
dichiarazione 9 giugno 2008 con cui __________ riconosce alla sequestrante la
titolarità dei crediti riferiti alla causa di merito per responsabilità
risarcitoria e/o restitutoria promossa nei confronti del sig. S__________
-ossia il debitore sequestrato- davanti al Tribunale __________ (doc. Q1,
pag. 2). E, in merito, al contraddittorio l'appellante si è limitato ad
osservare che gli stessi sono senza valore probatorio, tanto più quando
riferiscono cose non vere (verbale, pag. 19); peraltro davanti a questa
Camera egli nemmeno tenta più di proporre obiezioni. La censura, infondata, va così
respinta.
8.
L'appellante
nega poi di non avere sollevato critiche in merito al credito che la
sequestrante rivendica dal debitore sequestrato S__________ (appello, pag. 11
n. 10). A suo dire, i documenti agli atti non rendono verosimile la pretesa di Euro
105'315'000.– (ossia fr. 168'579'827.–), trattandosi di documenti unilateralmente
allestiti dalla sequestrante (appello, pag. 12 n. 10). Ma invano.
a) Anzitutto, nella
misura in cui si limita a rinviare alle censure sollevate e chiaramente
proposte davanti al Pretore, rinunciando però a riproporle in questa sede
(appello, pag. 11 n. 10), l'appello non sufficientemente sostanziato, deve
essere dichiarato irricevibile (sopra, consid. 2; art. 309 cpv. 1 lett. f combinato
con il cpv. 5 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF).
b) Inoltre, per l'appellante
i doc. G, H, I, L, M, U, V, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1 e H1 -considerati dal
Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4)- non evidenziano alcunché in
merito al credito di Euro 105'315'000.–, rispettivamente al suo controvalore di
fr. 168'579'827.–, a carico del debitore sequestrato S__________ (appello, pag.
12.
n. 10). Ciò non toglie che le risultanze del procedimento penale avviato su
denuncia nel 2005 (doc. G, H, I e L), hanno indotto il Pubblico Ministero a
disporre il 25 luglio 2007 il rinvio a giudizio del debitore sequestrato S__________,
consulente esterno, ex dirigente di __________, in quanto sostanzialmente
promuoveva ed organizzava l'associazione criminosa individuando operazioni
immobiliari e finanziarie dalle quali trarre illeciti profitti, creando
strutture societarie sia italiane che estere quale “schermo”, curando
l'apertura di conti esteri e la costituzione di società off-shore da utilizzare
per occultare il provento, individuando tra la clientela “storica” di __________
una serie di clienti “privilegiati” cui far aprire conti correnti, e curando
materialmente la spartizione degli utili con prelievi in contanti ed assegni
circolari (doc. M, pag. 13). E, di fatto, in quel contesto l'importo a lui
imputato a titolo di appropriazione indebita assomma a complessivi Euro
101'850'000.– (doc. M, pag. 27 cap. K e pag. 28 cap. L).
D'altra
parte poi, con l'atto di citazione 21 dicembre 2007 inoltrato davanti al
Tribunale __________ -notificato all'appellante- la sequestrante -successore in
diritto come visto di __________ (sopra, consid. 7)- ha chiesto di riconoscere
il debitore sequestrato S__________ responsabile della indebita appropriazione
di somme di pertinenza dell'attrice, nonché della commissione degli illeciti
civili e penali indicati in narrativa, e/o inadempimento dei doveri
contrattuali assunti, e condannarlo al risarcimento del danno patito da
parte attrice e/o alla restituzione delle somme tutte oggetto di indebita
appropriazione, e così al pagamento di complessivi Euro 158'428'660.– (doc.
H1, pag. 107 e 110 seg.), come evidenziato nell'istanza di sequestro. Certo, autrice
di questo memoriale è la stessa sequestrante. Nondimeno, esso espone nel
dettaglio le poste di danno determinati in base agli accertamenti esperiti (74'913'716.07+82'664'944+
850'000: doc. H1, par. II e III pag. 27-71, par. V pag.
72-91, par. VI pag. 92-94 e pag. 107). Ciò posto,
limitarsi in siffatte circostanze a pretendere solo per questo motivo che lo
stesso non abbia alcun valore oggettivo (appello, pag. 12 n. 10) è, anche a un
esame di mera verosimiglianza, al limite del pretesto. A ciò si aggiunga per il
resto che, la corrispondenza tra Euro 105'315'000.– e fr. 168'579'827.– trova
riscontro nel tasso di cambio applicato l'11 febbraio 2008 e che la
sequestrante ha prodotto agli atti quale doc. T. In definitiva, pure sotto
questo profilo l'appello si rivela infondato.
Causa
del sequestro
9.
Il
Pretore -con riferimento al doc. H- ha ritenuto verosimile la causa di cui
all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, in quanto il debitore sequestrato S__________ era
domiciliato all'estero, i conti bancari sequestrati appartenevano di fatto a
lui e il credito della sequestrante aveva avuto origine in attività illecite
che egli aveva svolto in Svizzera (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 5). L'appellante
esclude invece questa eventualità non ravvisando fra le accuse rivolte al
debitore sequestrato e gli averi bancari un legame. Con riferimento alla vertenza
penale in Italia e alla relativa richiesta di assistenza giudiziaria inviata al
Ministero pubblico ticinese, i doc. 8 e 13 evidenziavano che sui beni ora
oggetto del provvedimento in esame, di fatto in Svizzera -su ordine delle
competenti autorità italiane- era stato disposto il dissequestro penale (appello,
pag. 14 n. 12). Questo escludeva a priori non solo le ipotesi di illecito a
carico del debitore sequestrato S__________, ma anche una loro relazione con
quanto si trovava ancora depositato su quei conti (appello, pag. 15 n. 12).
10.
Ora,
le ipotesi di reato e le attività illecite ascritte al debitore sequestrato S__________
appaiono senz'altro verosimili in base ai documenti agli atti (sopra, consid.
8). E, altresì verosimile è inoltre l'utilizzo da parte di quest'ultimo del conto
-sequestrato- intestato all'opponente presso __________. In particolare, la richiesta
di assistenza giudiziaria inviata alle autorità ticinesi (doc. H) parla di conti
accesi specialmente presso __________ e riferibili a persone disponibili a far
gestire le proprie relazioni bancarie dall'organizzazione (pag. 5 in alto), e con riferimento all'appellante di mettere a disposizione di __________ e S__________
[quest'ultimo il debitore sequestrato] e dell'organizzazione, il suo
conto in essere presso __________ ma in realtà riferibile ad una società di
fatto tra __________, S__________ ed altri, conto sul quale venivano eseguite,
anche tramite gli affidamenti concessi numerose operazioni di trading mobiliare,
anche non di mercato ed utilizzato per realizzare ingenti plusvalenze, così
ostacolando l'identificazione della provenienza e titolarità del denaro (pag.
11.
in mezzo). Più specificatamente si parla di un conto AP 1 [ossia
l'opponente appunto] presso __________ precisando che il conto era
stato utilizzato in precedenza per acquistare azioni che avevano generato
ingenti plusvalenze, che il conto era stato aperto su presentazione di S__________,
che nei verbali d'interrogatorio vi erano ampi riscontri sul pieno
coinvolgimento di __________ -S__________ -__________ unitamente ad altri
indagati, nella gestione del conto AP 1 (pag. 18 in alto), che l'appellante aveva un doppio ruolo ossia da un lato partecipa in prima persona
alla divisione dei guadagni illeciti derivanti dalle operazioni effettuate con
affidamenti irregolari e dall'altro, copre i guadagni di __________ e S__________
che non vogliono e non possono, ovviamente, comparire in prima persona nel
rapporto bancario (pag. 19 in alto) e -per esplicita ammissione dello
stesso debitore sequestrato- che fra i clienti con i quali vi era un accordo
di retrocessione dei capital gains vi era AP 1 (con riferimento
soprattutto al conto estero) (pag. 21). Tutti elementi questi, che denotano
un evidente nesso causale fra il credito della sequestrante e il conto in
Svizzera intestato all'opponente.
Certo,
i sequestri penali disposti nel Canton Ticino sono poi stati revocati. Diversamente
da quanto sembra sottointendere l'appellante però, non perché in definitiva ciò
di cui era accusato il debitore sequestrato S__________ così come il ruolo
centrale avuto dal conto bancario intestato all'appellante, erano risultati infondati
e privi di pertinenza. Il ricorrente omette in effetti di rammentare di avere chiesto
che gli importi ancora oggetto di sequestro siano dissequestrati, a fronte
dell'accordo intervenuto con la parte offesa del procedimento in oggetto, __________,
per la transazione e il risarcimento, nonché dell'accordo intervenuto con la
Procura __________ per l'applicazione concordata della pena (doc. 13). È quindi
solo in questo contesto che le autorità ticinesi hanno poi emesso l'ordine
di dissequestro come disposto dall'autorità rogante (doc. 8). Ciò non
toglie che, in definitiva, il sequestro penale così revocato non annulla né gli
atti imputati al debitore sequestrato S__________ né l'uso del conto bancario -e
di cui il ricorrente rivendica la proprietà- situato in Svizzera. Men che meno,
il legame esistente tra di essi. Anche da questo punto di vista, l'appello va
quindi respinto.
Appartenenza
dei beni al debitore
11.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale
determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica
(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,
op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto
considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto
civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore
sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può
tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF
105.
III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di
cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome
di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 LEF e n. 25 e 26
ad art. 272 LEF).
12.
Ora,
sia i documenti relativi all'apertura del conto n. __________ (doc. 3, 5 e 6)
-il conto n. __________ (doc. 4) essendo estinto (doc. 15)- che quelli prodotti
in appello (doc. B e C in appello), attestano del fatto che intestatario di
quella relazione bancaria è l'appellante e non il debitore sequestrato S__________.
Occorre pertanto stabilire se dagli atti risultano sufficienti elementi per
ritenere che, a differenza di quanto formalmente indicato dagli stessi, i beni
oggetti di sequestro in realtà appartengono al debitore S__________.
13.
Anzitutto, con rinvio alla prassi di questa Camera, segnatamente alla
sentenza 20 gennaio 2009 [14.2008.83] riferita a fattispecie e provvedimento
analogo, l'appellante obietta che trattandosi di documenti che -diversamente da
quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2)- presuppongono
l'esistenza di un vero e proprio contratto, era sufficiente fondarsi su di loro
per dimostrare la proprietà di quei beni (appello, pag. 4 segg. e pag. 6 n. 5).
Ma, invano. Intanto, è semplicemente perché ci si trova confrontati con il
sequestro di un bene registrato a nome di un terzo, che da quei documenti risulta
che formalmente quel conto bancario è intestato all'opponente. Non per questo
però, si deve prescindere dall'esaminare se -come preteso dalla sequestrante- altri
indizi ne rendono almeno verosimile l'appartenenza al debitore sequestrato S__________.
Per il resto poi, se è vero che nella citata sentenza cui il ricorrente rinvia,
questa Camera ha stabilito che il conto bancario in questione apparteneva a una
società terza e non al debitore sequestrato, è altresì vero che in quel preciso
contesto, nessuno degli elementi addotti dalla sequestrante collegava i beni e
la loro appartenenza a quel debitore. L'unico legame si riassumeva in una sorta
di “prestito” a suo tempo concesso su suo ordine, la cui restituzione
-precedente l'apertura del procedimento penale- oltre che accertata trovava
conferma nei documenti prodotti dalla stessa sequestrante (CEF, 20 gennaio 2009
[14.2008.83] consid. 9).
In
concreto, il Pretore ha considerato verosimile l'appartenenza al debitore
sequestrato S__________ dei beni depositati su quel conto bancario formalmente
intestato all'opponente, in base alle risultanze del procedimento penale
avviato nei suoi confronti dalla Procura __________. Il medesimo debitore
sequestrato S__________, in occasione dei suoi interrogatori, aveva confermato di
avere agito utilizzando conti intestati a clienti “consenzienti” -tra cui quello
dell'opponente appunto- concedendo loro in contropartita una partecipazione
alla divisione degli utili così conseguiti. Ed è proprio per tali operazioni
illecite che è poi stato disposto il suo rinvio a giudizio, obbligando parimenti
la sequestrante ad avviare una causa per la restituzione di quanto
indebitamente sottratto, rispettivamente per il risarcimento dei danni così provocati
(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6.1). Tutte circostanze queste che trovano
conferma agli atti (sopra, consid. 10). Di modo che, l'importanza a che l'opponente
figurasse quale unico titolare e beneficiario del conto sequestrato al solo
scopo di evitare un collegamento con il debitore S__________, risulta per
finire assai verosimile. Sotto questo profilo, come tale, la censura è pertanto
infondata.
14.
L'appellante
afferma di avere personalmente eseguito le operazioni bancarie sul conto in
Svizzera, e di non avere agito in virtù di non meglio specificati rapporti
fiduciari con altre persone o entità o ancora quale prestanome (appello, pag. 7
n. 6). Ma anche questa tesi non gli è d'aiuto. L'interessato dimentica in
effetti che il procedimento penale in corso in Italia ha coinvolto anche lui.
In sostanza era stato quale cliente della sequestrante presso cui lavorava il
debitore sequestrato S__________ che aveva conosciuto quest'ultimo,
consentendogli poi di utilizzare suoi conti bancari -fra cui quello oggetto del
provvedimento in esame- allo scopo di appropriarsi indebitamente e secondo
varie modalità -in violazione delle procedure contabili e di antiriciclaggio
nonché dei vincoli contrattuali- di risorse della banca e ricevendo
quale contropartita una partecipazione ai profitti così ottenuti (doc. M, pag.
27.
cap. K). E, di fatto, nei suoi confronti (doc. O1; doc. 2/II in appello) -ma
anche in quelli del debitore sequestrato (doc. 2/II in appello)- la vertenza
penale si era conclusa con il patteggiamento della pena. Ciò posto, nella
misura in cui è dato riscontro di una sua responsabilità in merito alle operazioni
illecite eseguite su quel conto, che egli ne sia stato personalmente l'autore, non
è argomento tale da rendere meno verosimile l'appartenenza dei beni sequestrati
al debitore S__________. Di qui, la reiezione dell'appello.
15.
Per il ricorrente il Pretore ha interpretato in modo arbitrario l'accordo
sulla liquidazione raggiunta dalle parti nel 2007 e dove -a suo dire- si
attestava in modo esplicito che i fondi depositati sul conto sequestrato gli
appartenevano a titolo esclusivo e che, pagati Euro 4'000'000.–, erano a sua
libera disposizione. In particolare egli rinvia al doc. 7 (“proposta di
transazione per la sequestrante”) rispettivamente al doc. 10 (“accettazione
della transazione da parte della sequestrante”) (appello, pag. 7 n. 7).
Per il Pretore l'accordo è irrilevante visto che la sequestrante non
agisce a tutela di un credito verso l'opponente ma di uno nei confronti del
debitore sequestrato S__________, ritenuto comunque sia che le si riservava in
modo esplicito il diritto di agire verso gli altri debitori (sentenza
impugnata, pag. 8 seg. consid. 6.2).
Ora, l'accordo stabiliva che la sequestrante può avanzare nei
confronti del AP 1 [ossia l'opponente] pretese risarcitorie con
riferimento ai fatti di cui alle predette imputazioni, con particolare riguardo
ad operazioni emerse nello stesso procedimento penale (doc. 10, pag. 3 in mezzo) e aveva lo scopo di prevenire e definire in via transattiva ogni possibile vertenza
per qualsivoglia pretesa dedotta e/o deducibile nei suoi confronti in quanto
direttamente o indirettamente connessa con i fatti di causa (doc. 10, pag. 3 in basso). In questo contesto il versamento di Euro 4'000'000.– era da ritenersi a saldo e
stralcio di qualsivoglia pretesa, richiesta o azione nei confronti del AP 1 per
le responsabilità derivanti dai fatti contestati, fatto salvo nondimeno eventuali
diritti nei confronti d'altri debitori e d'altri condebitori solidali (doc.
10, pag. 5 n. 1). Certo, l'accordo condizionava quel versamento al dissequestro
penale del conto bancario così che l'opponente potesse disporre di tutte le
somme di danaro e di tutti gli strumenti finanziari depositati sui suddetti
conti a lui appartenenti (doc. 10, pag. 6 n. 3), ma questo perché - come
visto (sopra, consid. 12)- egli ne è il formale intestatario. Di fatto, quella
liquidazione aveva natura parziaria, riguardando unicamente le
responsabilità addebitabili al sottoscritto AP 1, consentendo alla
sequestrante di agire contro ogni altro soggetto, anche in ipotesi
solidalmente responsabile con AP 1 e non soltanto con riguardo alle circostanze
e agli illeciti di cui alle imputazioni rivolte al AP 1 (doc. 10, pag. 8 n.
8). Accettata la proposta, la sequestrante ha peraltro specificato che la
transazione viene esplicitamente limitata nei propri effetti soggettivi al
proponente [ossia l'opponente] e che della stessa non potranno avvalersi
gli eventuali condebitori solidali, ritenuto che all'opponente resta
esclusa qualsiasi azione di regresso nei confronti dei medesimi condebitori
solidali, in modo da consentirle le azioni di recupero per i maggiori danni nei
confronti degli stessi (doc. 10, pag. 11). In specie -come detto (sopra,
consid. 8)- il provvedimento in esame è appunto inteso a salvaguardare solo il
credito della sequestrante verso il debitore sequestrato S__________. In questo
senso, prescinde quindi dall'efficacia dell'accordo concluso con l'opponente (cfr.
appello, pag. 11 n. 9). Pertanto, come ritenuto dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 9 consid. 6.2), da questo punto di vista la transazione
conclusa nel 2007 non ha alcuna rilevanza. La censura va così respinta.
16.
Secondo l'appellante, il debitore sequestrato S__________ aveva confermato
dal profilo giuridico e da quello economico la sua estraneità ai conti
sequestrati, e questo in virtù del doc. 18 (appello, pag. 8 n. 7 in basso). Dal canto suo il Pretore ha accertato che in segno di prova della titolarità dei beni,
la sequestrante aveva prodotto i verbali d'interrogatorio del debitore
sequestrato S__________ (doc. N1), insieme a quelli di altri imputati (doc. R1,
S1, T1, U1 e V1) (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 6.2).
Ora, nel doc. 18 il debitore sequestrato dichiara la sua completa
estraneità sia formale (titolarità), sia sostanziale (economica) in relazione
ai conti bancari (ed agli eventuali averi che vi fossero depositati).
Trattasi nondimeno di uno scritto di parte, allestito e redatto il 25 marzo
2008.
dal suo patrocinatore legale, e che già solo per il fatto che propone una
tesi difensiva diametralmente opposta a quella emersa contestualmente alle
risultanze penali -a un esame di mera verosimiglianza- non inficia in alcun
modo le dichiarazioni che egli medesimo aveva rilasciato in occasione dei suoi
interrogatori, è di cui v'è riscontro agli atti. Di modo che, anche al riguardo
l'appello va respinto.
17.
Per il ricorrente, si volesse persino ammettere che i beni sul
conto bloccato appartengono in realtà al debitore sequestrato S__________, accettando
il pagamento di Euro 4'000'000.– la sequestrante sarebbe incorsa in un illecito
civile e penale (appello, pag. 9 n. 7). Ora, che solo l'opponente fosse
legittimato a disporre di quei conti e quindi a effettuare quel versamento è
pacifico, visto che formalmente egli ne è l'unico intestatario. Ciò posto, sul conto
in questione venivano depositati i guadagni ottenuti attraverso le operazioni
illecite svolte dal debitore sequestrato S__________ insieme ad altri, e questo
di comune accordo -e per quanto di rilevanza ai fini della presente vertenza-
con l'opponente; in merito ai ricavi così ottenuti vi erano poi dei precisi
accordi di spartizione (sopra, consid. 10). In definitiva, a un giudizio di
mera verosimiglianza, non v'è quindi motivo per non ritenere che il saldo
ancora presente su quel conto non appartenga -foss'anche solo in parte- al
debitore sequestrato S__________. Ancora una volta, l'appello va così respinto.
18.
Alla luce delle risultanze penali di cui gli atti danno riscontro (sopra,
consid. 10), si rivela altresì infondato l'appello laddove l'opponente persiste
(appello, pag. 10 n. 8) ad oltranza nel negare che le sue relazioni bancarie -fra
cui appunto il conto bancario sequestrato- siano state uno strumento inteso a conseguire
fini illeciti.
19.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 17'000.–.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza è di fr. 12'013'922.– (art. 11 lett. a CPC),
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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