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Decisione

14.2009.91

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Onere della prova della produzione del titolo di rigetto

14 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.91

Data decisione, Autorità:

14.12.2009, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Onere della prova della produzione del titolo di rigetto

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 20 cpv. 2 LALEF

art. 20 cpv. 3 LALEF

art. 84 LEF

Incarto n.

14.2009.91

Lugano

14 dicembre

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Roggero-Will ed Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

promossa con istanza 5 ottobre 2009 da

AP 1

contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr.

13'230.- oltre accessori;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,

con sentenza del 21 ottobre 2009 (EF.__________), ha così deciso:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico dell’istante.

Non si assegnano indennità.

3. omissis”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello

dall’istante, che con atto del 27 ottobre 2009 chiede che il caso venga

rivisto.

Ritenuto e in fatto e considerato in diritto:

che

con istanza del 5 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto al Pretore della Giurisdizione

di __________ il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

per la somma di fr. 13'230.- a titolo di mancato pagamento del canone di

locazione (1.01.2008-30.09.2009) per un appartamento sito in via __________;

che

con sentenza del 21 ottobre 2009 il Pretore, premesso che all’udienza di

contradditorio appuntata per il giorno 20 ottobre 2009 nessuna della parti è

comparsa, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti dell’incarto non è

stato prodotto nessun valido riconoscimento di debito, segnatamente non è stato

prodotto il contratto di locazione;

che

con scritto del 27 ottobre 2007 – riferito agli incarti della Pretura EF.__________0

ed EF.__________1-__________1) - AP 1 si è rivolta al primo giudice,

contestando la reiezione dell’istanza riferita all’incarto EF.__________, sia

perché con lettera del 14 ottobre 2009 l’avvocato F__________ A__________ “ha

chiesto di posticipare l’udienza di AO 1 e M__________”, ciò che è però

avvenuto solo per la seconda udienza, ancorché a rigore di logica i due casi

erano da trattare in una sola udienza (il che ha ingenerato un malinteso, così

da escludere un suo voluto assenteismo all’udienza), sia perché incombeva ed

Considerandi

incombe comunque (anche) alla controparte produrre gli atti, “in modo

particolare quando gli stessi sono stati sottratti dall’appartamento vale a

dire, il dossier è sparito”, sia perché se gli affitti sono stati pagati fino a

una certa data, significa che la occupazione degli spazi non è stata concessa

gratuitamente, a meno che si dimostri il contrario;

che

ritenendo lo scritto quale ricorso (appello) la Pretura lo ha trasmesso alla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello per competenza;

che

il 2 novembre 2009 AP 1 - riferendosi ad ambedue gli incarti EF. __________0 e

EF __________1 - ha comunicato alla Pretura di ritirare l’istanza in quanto,

per forza maggiore, non è in grado di produrre gli atti necessari, puntuallizzando

che la cosa va risolta in altra sede;

che

tale scritto è stato pure trasmesso a questa Camera per competenza;

che

di per sé non sarebbe stato fuori luogo ritenere che con quest’ultima

iniziativa AP 1 si proponesse di ritirare non soltanto l’istanza di cui alla

causa EF.____________________1(verosimilmente quella promossa contro M__________),

ma anche quella concernente la causa EF.__________1 (ossia quella promossa

contro AO 1, pendente davanti al Tribunale di appello), dato il riferimento

nello scritto 2 novembre 2009 ad entrambi gli incarti (EF.__________ ed EF __________1)

e data la conclamata impossibilità, nello stesso scritto, di produrre gli atti

necessari, al punto da asserire che la cosa va risolta in altra sede;

che

avendo però successivamente, ossia il 9 novembre 2009, AP 1 versato l’anticipo

richiesto a copertura degli oneri processuali della procedura di appello, con

scritto del 12 novembre 2009 il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla stessa insorgente se essa ha

veramente inteso ritirare ambedue le citate istanze o soltanto quella

riguardante la causa EF.__________1 (causa proposta contro M__________),

mantenendo perciò l’istanza (e quindi l’appello) nella causa EF.__________0

riguardante AO 1, benché confrontata con i medesimi problemi incontrati nella

causa parallela EF.__________1 (impossibilità di produrre i documenti a

sostegno dell’istanza);

che

tuttavia AP 1 non ha risposto a tale specifica richiesta e nemmeno si è

attivata di fronte al successivo scritto 23 novembre 2009 del presidente della

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con il quale veniva

sollecitata una presa di posizione da parte sua;

che

non avendo per finire AP 1 confermato, rispettivamente comunicato a questa

Camera la sua intenzione di ritirare anche la causa oggetto del suo scritto del

27.

ottobre 2009 alla Pretura, e da questa trasmesso a questa Camera per

competenza (ossia come ricorso nella causa inc. EF.__________0 intentata contro

AO 1) ), e avendo la stessa AP 1 poi versato l’anticipo spese richiesto per la

procedura di appello (fr. 480.-), l’ipotesi più verosimile è che l’insorgente intenda

mantenere il gravame;

che

nella misura in cui asserisce che con scritto 14 ottobre 2009 l’avv. F__________

A__________ avrebbe chiesto di posticipare l’udienza di “AO 1 e M__________” e

che la Pretura ha posticipato soltanto la seconda udienza, ancorché a rigore di

logica i due casi fossero da trattare insieme in una sola udienza, con il che

nessun voluto assenteismo da parte sua, l’appellante si avvale di una

circostanza che non trova conforto negli atti riguardanti la causa EF.__________0

concernente lei personalmente (in quanto non assistita da un legale) e AO 1

(pure sprovvista dell’assistenza di un legale), ritenuto in ogni modo che

spettava a lei verificare se l’udienza appuntata per martedì 20 ottobre alle

ore 15.20, per procedere al contraddittorio - circostanza che le era nota -

fosse veramente stata rinviata, visto che nessuna comunicazione in tale senso

le era giunta da parte della Pretura;

che

l’appello è votato all’insuccesso anche nella misura in cui l’appellante

assevera che non spettava soltanto a lei, ma anche alla controparte produrre

gli atti al processo, in modo particolare quando gli stessi sono stati

sottratti dall’appartamento, vale a dire il dossier è sparito;

che,

infatti, spettava invece a lei produrre il titolo (contratto di locazione)

posto a fondamento della sua istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e

non certo alla convenuta (art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF);

che,

infine, l’appello si rivela privo di pregio anche nella misura in cui l’appellante

sostiene che se un affitto veniva pagato fino a una certa data, questo conferma

che la locazione degli spazi non era concessa gratuitamente, a meno che si

dimostri il contrario, trattandosi di una allegazione non soltanto proposta per

la prima volta in questa sede e, perciò, in modo inammissibile, così come disposto

dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF, ma fondata su

una mera asserzione di parte non sorretta da alcun riscontro;

che

ne discende pertanto la reiezione dell’appello, con addebito della tassa di

giustizia – tenuto conto della particolarità del caso, in maniera più contenuta

rispetto all’anticipo di fr. 480.- richiesto - all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

3. Intimazione

a: - __________, __________, __________;

-

AO 1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13’230.-

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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