14.2009.91
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Onere della prova della produzione del titolo di rigetto
14 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2009.91
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Onere della prova della produzione del titolo di rigetto
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 20 cpv. 3 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2009.91
Lugano
14 dicembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will ed Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 ottobre 2009 da
AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr.
13'230.- oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza del 21 ottobre 2009 (EF.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico dell’istante.
Non si assegnano indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’istante, che con atto del 27 ottobre 2009 chiede che il caso venga
rivisto.
Ritenuto e in fatto e considerato in diritto:
che
con istanza del 5 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto al Pretore della Giurisdizione
di __________ il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
per la somma di fr. 13'230.- a titolo di mancato pagamento del canone di
locazione (1.01.2008-30.09.2009) per un appartamento sito in via __________;
che
con sentenza del 21 ottobre 2009 il Pretore, premesso che all’udienza di
contradditorio appuntata per il giorno 20 ottobre 2009 nessuna della parti è
comparsa, ha respinto l’istanza rilevando che agli atti dell’incarto non è
stato prodotto nessun valido riconoscimento di debito, segnatamente non è stato
prodotto il contratto di locazione;
che
con scritto del 27 ottobre 2007 – riferito agli incarti della Pretura EF.__________0
ed EF.__________1-__________1) - AP 1 si è rivolta al primo giudice,
contestando la reiezione dell’istanza riferita all’incarto EF.__________, sia
perché con lettera del 14 ottobre 2009 l’avvocato F__________ A__________ “ha
chiesto di posticipare l’udienza di AO 1 e M__________”, ciò che è però
avvenuto solo per la seconda udienza, ancorché a rigore di logica i due casi
erano da trattare in una sola udienza (il che ha ingenerato un malinteso, così
da escludere un suo voluto assenteismo all’udienza), sia perché incombeva ed
Considerandi
incombe comunque (anche) alla controparte produrre gli atti, “in modo
particolare quando gli stessi sono stati sottratti dall’appartamento vale a
dire, il dossier è sparito”, sia perché se gli affitti sono stati pagati fino a
una certa data, significa che la occupazione degli spazi non è stata concessa
gratuitamente, a meno che si dimostri il contrario;
che
ritenendo lo scritto quale ricorso (appello) la Pretura lo ha trasmesso alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello per competenza;
che
il 2 novembre 2009 AP 1 - riferendosi ad ambedue gli incarti EF. __________0 e
EF __________1 - ha comunicato alla Pretura di ritirare l’istanza in quanto,
per forza maggiore, non è in grado di produrre gli atti necessari, puntuallizzando
che la cosa va risolta in altra sede;
che
tale scritto è stato pure trasmesso a questa Camera per competenza;
che
di per sé non sarebbe stato fuori luogo ritenere che con quest’ultima
iniziativa AP 1 si proponesse di ritirare non soltanto l’istanza di cui alla
causa EF.____________________1(verosimilmente quella promossa contro M__________),
ma anche quella concernente la causa EF.__________1 (ossia quella promossa
contro AO 1, pendente davanti al Tribunale di appello), dato il riferimento
nello scritto 2 novembre 2009 ad entrambi gli incarti (EF.__________ ed EF __________1)
e data la conclamata impossibilità, nello stesso scritto, di produrre gli atti
necessari, al punto da asserire che la cosa va risolta in altra sede;
che
avendo però successivamente, ossia il 9 novembre 2009, AP 1 versato l’anticipo
richiesto a copertura degli oneri processuali della procedura di appello, con
scritto del 12 novembre 2009 il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello ha chiesto alla stessa insorgente se essa ha
veramente inteso ritirare ambedue le citate istanze o soltanto quella
riguardante la causa EF.__________1 (causa proposta contro M__________),
mantenendo perciò l’istanza (e quindi l’appello) nella causa EF.__________0
riguardante AO 1, benché confrontata con i medesimi problemi incontrati nella
causa parallela EF.__________1 (impossibilità di produrre i documenti a
sostegno dell’istanza);
che
tuttavia AP 1 non ha risposto a tale specifica richiesta e nemmeno si è
attivata di fronte al successivo scritto 23 novembre 2009 del presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con il quale veniva
sollecitata una presa di posizione da parte sua;
che
non avendo per finire AP 1 confermato, rispettivamente comunicato a questa
Camera la sua intenzione di ritirare anche la causa oggetto del suo scritto del
27.
ottobre 2009 alla Pretura, e da questa trasmesso a questa Camera per
competenza (ossia come ricorso nella causa inc. EF.__________0 intentata contro
AO 1) ), e avendo la stessa AP 1 poi versato l’anticipo spese richiesto per la
procedura di appello (fr. 480.-), l’ipotesi più verosimile è che l’insorgente intenda
mantenere il gravame;
che
nella misura in cui asserisce che con scritto 14 ottobre 2009 l’avv. F__________
A__________ avrebbe chiesto di posticipare l’udienza di “AO 1 e M__________” e
che la Pretura ha posticipato soltanto la seconda udienza, ancorché a rigore di
logica i due casi fossero da trattare insieme in una sola udienza, con il che
nessun voluto assenteismo da parte sua, l’appellante si avvale di una
circostanza che non trova conforto negli atti riguardanti la causa EF.__________0
concernente lei personalmente (in quanto non assistita da un legale) e AO 1
(pure sprovvista dell’assistenza di un legale), ritenuto in ogni modo che
spettava a lei verificare se l’udienza appuntata per martedì 20 ottobre alle
ore 15.20, per procedere al contraddittorio - circostanza che le era nota -
fosse veramente stata rinviata, visto che nessuna comunicazione in tale senso
le era giunta da parte della Pretura;
che
l’appello è votato all’insuccesso anche nella misura in cui l’appellante
assevera che non spettava soltanto a lei, ma anche alla controparte produrre
gli atti al processo, in modo particolare quando gli stessi sono stati
sottratti dall’appartamento, vale a dire il dossier è sparito;
che,
infatti, spettava invece a lei produrre il titolo (contratto di locazione)
posto a fondamento della sua istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e
non certo alla convenuta (art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF);
che,
infine, l’appello si rivela privo di pregio anche nella misura in cui l’appellante
sostiene che se un affitto veniva pagato fino a una certa data, questo conferma
che la locazione degli spazi non era concessa gratuitamente, a meno che si
dimostri il contrario, trattandosi di una allegazione non soltanto proposta per
la prima volta in questa sede e, perciò, in modo inammissibile, così come disposto
dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF, ma fondata su
una mera asserzione di parte non sorretta da alcun riscontro;
che
ne discende pertanto la reiezione dell’appello, con addebito della tassa di
giustizia – tenuto conto della particolarità del caso, in maniera più contenuta
rispetto all’anticipo di fr. 480.- richiesto - all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione
a: - __________, __________, __________;
-
AO 1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13’230.-
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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