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Decisione

14.2009.93

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova in senso proprio

30 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'262.30 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 14 ottobre 2009 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza del 28 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha

dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo giovedì 29 ottobre alle ore

10.00.

D. Con

l’appello la AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto,

producendo una ricevuta del 30 ottobre 2009 dell’UE di __________ relativa al

versamento di fr. 1'554.65 a favore della AO 1 a saldo dell’esecuzione n. 1349905 (doc. D). L’appellante sostiene poi di avere pagato tutte le

ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, inoltrando diverse ricevute

emesse dall’UE di __________ (doc. da E a I), per cui chiede l’annullamento del

fallimento ai sensi dell’art. 195 cpv. 1 cifra 1 LEF (recte art. 174 cpv. 2

LEF).

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172)-.

b) L’appellante ha dimostrato di avere estinto il debito in

oggetto producendo una ricevuta del 30 ottobre 2009 dell’UE di __________

relativa al pagamento di fr. 1'554.65 a saldo dell’esecuzione in esame n. __________

(doc. D), per cui trattasi di un fatto avveratosi successivamente al fallimento

(echtes Novum) che adempie il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

(estinzione del debito compressi gli interessi e le spese), ritenuto che

l’appellante deve altresì rendere verosimile la sua solvibilità. A questo

proposito va rilevato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di __________

al 9 novembre 2009 si evince che le uniche due esecuzioni ancora pendenti nei

confronti dell’appellante sono state saldate, il che dimostra che AP 1 dispone

della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Dal citato estratto

emerge inoltre che l’appellante non ha attestati di carenza di beni. Il requisito

della solvibilità può quindi essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.

Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento della AP 1 va annullato.

2.

L'appello

va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia:

I. L'appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 29 ottobre 2009 pronunciata dal Pretore del __________,

inc. EF. __________, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico della AP 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico della AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico della AP 1.

III. Intimazione a:

- AP 1, __________, per il

tramite dell’avv. PA 1, __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

__________, __________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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