14.2009.93
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova in senso proprio
30 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2009.93
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova in senso proprio
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 agg. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.93
Lugano
30 novembre
2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
20 agosto 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 28 ottobre 2009 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 29 ottobre 2009 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP
1 che con atto
4 novembre 2009 ne postula l’annullamento;
preso atto che alla parte appellata non sono state
richieste osservazioni;
rilevato con decreto presidenziale 9 novembre 2009
all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'262.30 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 14 ottobre 2009 nessuno è comparso.
C. Con
sentenza del 28 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha
dichiarato il fallimento della AP 1 a far tempo giovedì 29 ottobre alle ore
10.00.
D. Con
l’appello la AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto,
producendo una ricevuta del 30 ottobre 2009 dell’UE di __________ relativa al
versamento di fr. 1'554.65 a favore della AO 1 a saldo dell’esecuzione n. 1349905 (doc. D). L’appellante sostiene poi di avere pagato tutte le
ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti, inoltrando diverse ricevute
emesse dall’UE di __________ (doc. da E a I), per cui chiede l’annullamento del
fallimento ai sensi dell’art. 195 cpv. 1 cifra 1 LEF (recte art. 174 cpv. 2
LEF).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172)-.
b) L’appellante ha dimostrato di avere estinto il debito in
oggetto producendo una ricevuta del 30 ottobre 2009 dell’UE di __________
relativa al pagamento di fr. 1'554.65 a saldo dell’esecuzione in esame n. __________
(doc. D), per cui trattasi di un fatto avveratosi successivamente al fallimento
(echtes Novum) che adempie il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
(estinzione del debito compressi gli interessi e le spese), ritenuto che
l’appellante deve altresì rendere verosimile la sua solvibilità. A questo
proposito va rilevato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di __________
al 9 novembre 2009 si evince che le uniche due esecuzioni ancora pendenti nei
confronti dell’appellante sono state saldate, il che dimostra che AP 1 dispone
della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Dal citato estratto
emerge inoltre che l’appellante non ha attestati di carenza di beni. Il requisito
della solvibilità può quindi essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.
Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento della AP 1 va annullato.
2.
L'appello
va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 29 ottobre 2009 pronunciata dal Pretore del __________,
inc. EF. __________, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico della AP 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della AP 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico della AP 1.
III. Intimazione a:
- AP 1, __________, per il
tramite dell’avv. PA 1, __________;
- AO
1, __________;
- Ufficio
__________, __________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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