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Decisione

14.2009.96

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della censura relativa all'asserita carente notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza

15 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2009.96

Data decisione, Autorità:

15.12.2009, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della censura relativa all'asserita carente notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza

CITAZIONE

art. 124 cpv. 1 CPC-TI

art. 25 LALEF

art. 84 LEF

Incarto n.

14.2009.96

Lugano

15 dicembre

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla procedura sommaria

appellabile promossa con istanza 10 agosto 2009 da

AO 1, __________

contro

AO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta da parte del convenuto al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato in data 03.06.2009 per il

pagamento di fr. 21'722.- ed interessi relativi, oltre le spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,

con sentenza 4 novembre 2009 (EF.__________) ha così deciso:

“1. L’istanza è

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto

esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La tassa di giustizia in fr. 250.00, da anticipare

dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 100.00 a titolo di indennità.

3. omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal

convenuto, che con atto di appello del 13 novembre 2009 chiede un riesame della

sentenza impugnata;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con sentenza del 4 novembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha

respinto in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, fattogli intimare dal AO 1

per la somma complessiva di fr. 21'722.- oltre accessori e spese, a titolo di

imposta cantonale e comunale del 2005, “gemäss Schlussrechnung vom 3.2.1009”

(act. A).

che

con scritto 18 novembre 2009 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________,

“di voler riesaminare la vostra sentenza e di concedermi un po’ del vostro

tempo per illustrarvi le mie ragioni”, asserendo che la convocazione

all’udienza del 4 novembre non gli è pervenuta e adducendo che sono ormai anni

che egli si batte contro lo strapotere della AO 1 per fare valere le sue

ragioni e che da tempo egli si aspettava di potere finalmente esprimere di

persona a un giudice del C__________ T__________ i motivi che lo hanno spinto a

ritenere sbagliate e indegne le decisioni dell’autorità fiscale e giudiziaria

zurighese (act. B, C e D);

che

Considerandi

esposte le proprie ragioni e pur riconoscendo la correttezza della sentenza di

primo grado in quanto “non ci si può opporre ad un precetto esecutivo basato

su una sentenza cresciuta in giudicato”, egli reitera – sempre nel citato

scritto - nel chiedere al primo giudice che gli venga data la possibilità di

esporre il quadro completo della situazione e, quindi, di illustrare gli errori

commessi dall’autorità fiscale z__________, in modo da consentirgli di rivedere

la sua sentenza.

che

la Pretura del Distretto di __________ ha considerato il citato scritto quale

impugnativa, trasmettendolo pertanto alla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello – unitamente all’incarto - per competenza, ossia per essere

trattato come atto di appello, dandone comunicazione alla controparte;

che

il gravame non è stato notificato alla parte istante per osservazioni.

che

l’asserzione dell’appellante di non avere ricevuto la convocazione all’udienza

di contraddittorio del 4 novembre, si rivela infruttuosa;

che

in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola,

mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in

conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù

dell’art. 25 LALEF);

che

un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è

considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni

stabilito al numero 2.3.7b delle “condizioni generali Servizi postali” della

Posta, edizione aprile 2008 (cfr. anche DTF 127 I 31 consid. 2a/aa);

che

l’invio raccomandato contenente la citazione all’udienza di contraddittorio

indetta per mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 14.00 è stato spedito al

domicilio dell’appellante (__________) l’11 agosto 2009, per rimanere

infruttuosamente in giacenza fino al 19 agosto 2009 presso l’ufficio postale di

C__________, che l’ha quindi ritornato alla Pretura di del Distretto di __________

con la menzione “Non ritirato”;

che

la citazione va di conseguenza considerata notificata il 19 agosto 2009.

ritenuto del resto che l’escusso non pretende che il funzionario postale incaricato

di recapitargli la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo

avviso di ritiro (foglio giallo);

che,

invero, con scritto 18 novembre 2009 M__________ e U__________ M__________, in

nome e per conto del figlio AP 1 (appellante) assente all’estero in quanto

partito per le vacanze, hanno comunicato al Pretore che un loro amico,

particolarmente competente in materia per una lunga attività professionale

specifica, ha fatto loro presente che “importante per l’eventuale giudizio di

rinvio è che FAP 1 sostenga di non aver trovato in bucalettere l’avviso postale

giallo di ritiro della raccomandata” e che tale circostanza è stata loro

confermata dal proprio figlio per telefono, con la giustificazione che

l’asserzione che la raccomandata “non gli è pervenuta” fosse identica a “non ho

trovato l’avviso giallo”;

che

tale allegazione, ritenuta dai mittenti quale informazione a complemento di

quanto scritto dal loro figlio al Pretore il 13 novembre 2009, non giova

all’appellante poiché proposta irritualmente, ossia non da lui medesimo, ma dai

suoi genitori, non abilitati a rappresentarlo in giudizio, e poiché nemmeno

credibile poiché proposta soltanto in un secondo tempo e, per di più, su

suggerimento di una terza persona particolarmente cognita in materia contatta

dagli stessi mittenti, con il chiaro intento di consentire allo stesso

appellante di rientrare in partita;

che,

pertanto, non può essere accolta la richiesta dell’appellante di essere

ricitato a una nuova udienza di contraddittorio, al fine di esporre le proprie

ragioni al Pretore, in modo da convincerlo a rivedere la propria decisione;

che,

del resto, ci si può finanche seriamente interrogare sull’utilità di una

richiesta del genere, ove si consideri che la prospettata udienza non servirebbe

all’appellante per contestare dal profilo esecutivo la sentenza impugnata,

della cui correttezza egli ha dato perfino atto rilevando che non ci si può

opporre a un precetto esecutivo basato su una sentenza passata in giudicato (v.

gravame pag. 2), ma unicamente per denunciare gli errori in cui sarebbero a suo

modi di vedere cadute le autorità fiscali e giudiziarie z__________ che si sono

occupate (in modo definitivo) del suo caso, e quindi, per finire, per solo

manifestare il suo totale disappunto per i pretesi torti subiti, senza però

pretendere di potere con ciò invalidare le decisioni poste dall’istante a

fondamento della procedura esecutiva in rassegna, da egli medesimo ritenute di

fatto, come visto, valido titolo di rigetto dell’opposizione;

che

dato però quanto precede (ossia l’accertata validità della citazione da parte

della Pretura), la questione può tuttavia essere lasciata indecisa;

che

l’appello va pertanto disatteso, con addebito della tassa di giustizia

all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF)

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-, anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

3. Intimazione

a: - AP 1, __________;

- AO

1, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

21'722.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 72 e segg. LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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