14.2009.96
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della censura relativa all'asserita carente notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza
15 dicembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2009.96
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della censura relativa all'asserita carente notifica della citazione all'udienza di discussione dell'istanza
CITAZIONE
art. 124 cpv. 1 CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2009.96
Lugano
15 dicembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla procedura sommaria
appellabile promossa con istanza 10 agosto 2009 da
AO 1, __________
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da parte del convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________, notificato in data 03.06.2009 per il
pagamento di fr. 21'722.- ed interessi relativi, oltre le spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 4 novembre 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 100.00 a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal
convenuto, che con atto di appello del 13 novembre 2009 chiede un riesame della
sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con sentenza del 4 novembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha
respinto in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, fattogli intimare dal AO 1
per la somma complessiva di fr. 21'722.- oltre accessori e spese, a titolo di
imposta cantonale e comunale del 2005, “gemäss Schlussrechnung vom 3.2.1009”
(act. A).
che
con scritto 18 novembre 2009 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________,
“di voler riesaminare la vostra sentenza e di concedermi un po’ del vostro
tempo per illustrarvi le mie ragioni”, asserendo che la convocazione
all’udienza del 4 novembre non gli è pervenuta e adducendo che sono ormai anni
che egli si batte contro lo strapotere della AO 1 per fare valere le sue
ragioni e che da tempo egli si aspettava di potere finalmente esprimere di
persona a un giudice del C__________ T__________ i motivi che lo hanno spinto a
ritenere sbagliate e indegne le decisioni dell’autorità fiscale e giudiziaria
zurighese (act. B, C e D);
che
Considerandi
esposte le proprie ragioni e pur riconoscendo la correttezza della sentenza di
primo grado in quanto “non ci si può opporre ad un precetto esecutivo basato
su una sentenza cresciuta in giudicato”, egli reitera – sempre nel citato
scritto - nel chiedere al primo giudice che gli venga data la possibilità di
esporre il quadro completo della situazione e, quindi, di illustrare gli errori
commessi dall’autorità fiscale z__________, in modo da consentirgli di rivedere
la sua sentenza.
che
la Pretura del Distretto di __________ ha considerato il citato scritto quale
impugnativa, trasmettendolo pertanto alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello – unitamente all’incarto - per competenza, ossia per essere
trattato come atto di appello, dandone comunicazione alla controparte;
che
il gravame non è stato notificato alla parte istante per osservazioni.
che
l’asserzione dell’appellante di non avere ricevuto la convocazione all’udienza
di contraddittorio del 4 novembre, si rivela infruttuosa;
che
in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola,
mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in
conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù
dell’art. 25 LALEF);
che
un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni
stabilito al numero 2.3.7b delle “condizioni generali Servizi postali” della
Posta, edizione aprile 2008 (cfr. anche DTF 127 I 31 consid. 2a/aa);
che
l’invio raccomandato contenente la citazione all’udienza di contraddittorio
indetta per mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 14.00 è stato spedito al
domicilio dell’appellante (__________) l’11 agosto 2009, per rimanere
infruttuosamente in giacenza fino al 19 agosto 2009 presso l’ufficio postale di
C__________, che l’ha quindi ritornato alla Pretura di del Distretto di __________
con la menzione “Non ritirato”;
che
la citazione va di conseguenza considerata notificata il 19 agosto 2009.
ritenuto del resto che l’escusso non pretende che il funzionario postale incaricato
di recapitargli la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo
avviso di ritiro (foglio giallo);
che,
invero, con scritto 18 novembre 2009 M__________ e U__________ M__________, in
nome e per conto del figlio AP 1 (appellante) assente all’estero in quanto
partito per le vacanze, hanno comunicato al Pretore che un loro amico,
particolarmente competente in materia per una lunga attività professionale
specifica, ha fatto loro presente che “importante per l’eventuale giudizio di
rinvio è che FAP 1 sostenga di non aver trovato in bucalettere l’avviso postale
giallo di ritiro della raccomandata” e che tale circostanza è stata loro
confermata dal proprio figlio per telefono, con la giustificazione che
l’asserzione che la raccomandata “non gli è pervenuta” fosse identica a “non ho
trovato l’avviso giallo”;
che
tale allegazione, ritenuta dai mittenti quale informazione a complemento di
quanto scritto dal loro figlio al Pretore il 13 novembre 2009, non giova
all’appellante poiché proposta irritualmente, ossia non da lui medesimo, ma dai
suoi genitori, non abilitati a rappresentarlo in giudizio, e poiché nemmeno
credibile poiché proposta soltanto in un secondo tempo e, per di più, su
suggerimento di una terza persona particolarmente cognita in materia contatta
dagli stessi mittenti, con il chiaro intento di consentire allo stesso
appellante di rientrare in partita;
che,
pertanto, non può essere accolta la richiesta dell’appellante di essere
ricitato a una nuova udienza di contraddittorio, al fine di esporre le proprie
ragioni al Pretore, in modo da convincerlo a rivedere la propria decisione;
che,
del resto, ci si può finanche seriamente interrogare sull’utilità di una
richiesta del genere, ove si consideri che la prospettata udienza non servirebbe
all’appellante per contestare dal profilo esecutivo la sentenza impugnata,
della cui correttezza egli ha dato perfino atto rilevando che non ci si può
opporre a un precetto esecutivo basato su una sentenza passata in giudicato (v.
gravame pag. 2), ma unicamente per denunciare gli errori in cui sarebbero a suo
modi di vedere cadute le autorità fiscali e giudiziarie z__________ che si sono
occupate (in modo definitivo) del suo caso, e quindi, per finire, per solo
manifestare il suo totale disappunto per i pretesi torti subiti, senza però
pretendere di potere con ciò invalidare le decisioni poste dall’istante a
fondamento della procedura esecutiva in rassegna, da egli medesimo ritenute di
fatto, come visto, valido titolo di rigetto dell’opposizione;
che
dato però quanto precede (ossia l’accertata validità della citazione da parte
della Pretura), la questione può tuttavia essere lasciata indecisa;
che
l’appello va pertanto disatteso, con addebito della tassa di giustizia
all’appellante (art. 48 e 49 OTLEF)
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-, anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione
a: - AP 1, __________;
- AO
1, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
21'722.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 72 e segg. LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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