14.2009.97
Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione di tassazione quale titolo di rigetto - notifica per posta semplice desumibile da indizi e circostanze - documenti prodotti al contraddittorio - decision
19 gennaio 2010Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.97
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione di tassazione quale titolo di rigetto - notifica per posta semplice desumibile da indizi e circostanze - documenti prodotti al contraddittorio - decisione cresciuta in giudicato
CRESCITA IN GIUDICATO
DECISIONE AMMINISTRATIVA
ESIGIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
ONERE DELLA PROVA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 28 LALEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 3 LEF
art. 189 cpv. 1 LT
art. 190 cpv. 3 LT
art. 241 cpv. 3 LT
art. 241 cpv. 4 LT
art. 244 cpv. 3 LT
art. 275 LT
art. 276 cpv. 2 LT
art. 14 cpv. 1 let. a RLT
art. 15 let. d RLT
art. 20 cpv. 1 RLT
Incarto n.
14.2009.97
Lugano
19 gennaio
2010
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 luglio 2009 da
AO 1
(rappr. dall'RA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 18/21 febbraio 2009
dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 29 ottobre 2009 (EF.2009.204), ha così deciso:
“1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza è rigettata
in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto AP 1 contro il
precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________ per l'importo di fr.
18'785.50 oltre interessi al 3% dal 1° aprile 2009, fr. 2'066.35 di interessi
aggiornati al 31 marzo 2009 e fr. 100.– di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 320.–, da
anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà
all'istante fr. 300.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 12 novembre 2009 ne postula la riforma nel senso di
annullarla, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante non ha formulato
osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________
del 18/21 febbraio 2009 dell'UEF __________, lo AO 1 ha escusso AP 1 per il pagamento della somma capitale di fr. 18'785.50 oltre interessi al 3% dal 14
febbraio 2009 (1), di fr. 1'992.75 (2) e di fr. 30.– (3). Quale titolo di
credito ha indicato: “Imposta cantonale 2005+interessi 3% dal 01.06.2005 risp.
01.05.2007”, e meglio “(1) imposta cantonale 2005, (2) interessi aggiornati
sino al 13.02.2009 e (3) tassa di diffida (31.07.2007)” (doc. A).
Interposta tempestiva opposizione, il procedente ha chiesto il
rigetto definitivo dell'opposizione per l'imposta cantonale 2005 di fr.
18'785.50 oltre interessi al 3% dal 1° aprile 2009, per gli interessi
aggiornati sino al 31 marzo 2009 di fr. 2'066.35 e per la tassa di diffida di
fr. 30.–.
Fatti
B. L'istante fonda la sua pretesa sul conteggio
12 aprile 2009 riferito all'imposta cantonale 2005 (doc. B), sulla decisione di
tassazione per l'anno fiscale 2005 datata 28 febbraio 2007, completa del
calcolo dell'imponibile (doc. C), sullo scritto raccomandato 23 luglio 2008
inviato all'escusso da parte dell'Ufficio circondariale di tassazione __________
(doc. D, pag. 1), sulla lettera 22 luglio 2008 indirizzata a quest'ultimo
ufficio da parte dell'autorità comunale di domicilio dell'escusso (doc. D, pag.
2) e sullo scritto e-mail del 12 marzo 2007 trasmesso dall'escusso a quella
stessa autorità comunale (doc. D, pag. 3).
C. All'udienza di contraddittorio 7 ottobre 2009, cui l'istante non ha
partecipato, l'escusso ha contestato di avere ricevuto la decisione di
tassazione datata 28 febbraio 2007, evidenziando come la certificazione 21
luglio 2009 apposta dall'RA 1 non ne provava affatto l'avvenuta notifica. Il
convenuto ha inoltre contestato di non avere effettuato alcun pagamento di
acconti per il periodo 2005.
D. Con sentenza 29 ottobre 2009 il Pretore __________ ha rilevato che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato
formale, che presupposto era quindi la sua regolare intimazione al destinatario
e l'assenza di una sua impugnativa nei termini stabiliti, che l'onere probatorio
incombeva all'istante e che la prova della notifica poteva anche desumersi da indizi
e circostanze. Ora, dagli atti risultava che l'escusso aveva chiesto per e-mail
una dilazione di pagamento del conguaglio d'imposta comunale per il 2005 e, di
fatto, la richiesta di versamento di un conguaglio d'imposta era sempre
successiva all'intimazione della decisione di tassazione definitiva. Peraltro,
nel medesimo e-mail, il convenuto accennava al debito fiscale verso il Cantone,
senza nulla eccepire sul calcolo del conguaglio. Alla luce di queste
circostanze, il Pretore non ha ritenuto credibile che una persona potesse chiedere
di pagare a rate un conguaglio d'imposta senza essere in possesso della relativa
notifica di tassazione indispensabile per verificarne la correttezza. Per il resto poi, nulla agli atti comprovava l'avvenuta estinzione del debito
tramite pagamento di acconti. Di qui, l'accoglimento dell'istanza.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Anzitutto
si duole della violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art.
29 cpv. 2 Cost. per non avere mai ricevuto la decisione di tassazione relativa
al periodo fiscale 2005, che quindi non aveva potuto impugnare. A suo dire,
l'istante non aveva provato il contrario, motivo per cui quella decisione non
costituiva certo un valido titolo di rigetto. Il doc. D non gli era stato
mostrato né in sede d'udienza né in seguito, onere questo che incombeva al
giudice vista la particolare rilevanza conferita al documento. E, ad ogni modo,
l'istante aveva l'obbligo di presentare tutte le prove al contraddittorio. Di
fatto, l'appellante aveva invece saputo dell'esistenza di quel documento leggendo
la sentenza impugnata. Peraltro, nell'e-mail inviato all'autorità del suo
domicilio con cui aveva postulato una dilazione nel pagamento dell'imposta
comunale, egli ipotizzava soltanto di dovere far fronte ad un'imposta cantonale
di oltre fr. 10'000.–. Ma questo non provava certo la notifica della decisione
di tassazione. Ciò posto, senza un valido titolo di rigetto definitivo,
l'opposizione andava mantenuta con conseguente reiezione dell'istanza di
rigetto.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il
credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Entro il territorio
cantonale, sono segnatamente considerate tali le decisioni di autorità
amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.
2.
n. 3 LEF; art. 28 LALEF). Più particolarmente, le decisioni
di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate
dell'applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1)
esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (art. 244
cpv. 3 LT).
2.
Il giudice del
rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa -e ciò a prescindere
dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle
ragioni da loro sostenute (Rep. 1972, pag. 344, consid. 6; Rep. 1975, pag. 101)-
se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i
requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
3.
Una sentenza o una decisione amministrativa diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,
op. cit., n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 35 seg. e 38 seg.
ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag.
213.
seg. e 221 segg.). L'autorità
preposta ad apporre l'attestazione di crescita in giudicato è quella che ha
rilasciato la relativa decisione (Staehelin,
op. cit., n. 137 ad art. 80). Tuttavia, non necessariamente la crescita
in giudicato di una decisione deve fondarsi su una formale attestazione; in
effetti, essa può anche dedursi da un insieme di circostanze ad esempio se
dalla decisione in questione è oramai trascorso del tempo e l'escusso non
pretende di avervi interposto ricorso (Staehelin,
op. cit., n. 137 ad art. 80). Per il resto, il
giudice del rigetto è legato all'attestazione di crescita in giudicato, salvo
che la sua erroneità emerga dagli atti (Staehelin,
op. cit., n. 137 ad art. 80).
Nondimeno,
presupposto essenziale affinché una decisione possa ritenersi cresciuta in
giudicato è che sia stata validamente notificata al destinatario, prova questa a
carico dell'autorità amministrativa e che è sottoposta all'esame d'ufficio del
giudice del rigetto (Staehelin, op.
cit., n. 124 ad art. 80). Come tale l'attestazione di
crescita in giudicato non è atta a sanare un'eccezione di mancata notifica di
una decisione di tassazione (DTF 105 III 45 consid. 2b; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Ciò non
toglie che, trattandosi di un invio per posta semplice, la prova della notifica
-come già precisato dal Pretore- può fondarsi su indizi ed essere desunta
dall'insieme delle circostanze, e segnatamente da un versamento effettuato, dallo
scambio di corrispondenza intercorso con l'autorità di tassazione o ancora dal comportamento
assunto dal debitore: in proposito spetta ad esempio a quest'ultimo l'onere di reagire
e difendersi per tempo all'invio di diffide e/o fatture -a salvaguardia dei
propri interessi- senza attendere l'avvio di una procedura esecutiva (DTF 105
III 46 consid. 3). Principio questo -del resto- valido anche in materia
tributaria (cfr. CDT dell'11 ottobre 1996 [80.1996.167] pubblicata in RDAT (ora
RtiD) 21t /I-1997, pag. 462).
4.
La decisione di tassazione 28 febbraio 2007 prodotta quale doc. C
quantifica in fr. 18'785.50 l'imposta cantonale per il periodo
d'assoggettamento dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, è intestata
all'escusso e alla di lui moglie presso il suo indirizzo attuale (cfr. appello,
pag. 1) conformemente all'art. 190 cpv. 3 LT) ed è provvista dell'indicazione
dei rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT). In calce alla stessa figura poi il
timbro 21 luglio 2009 che certifica che è cresciuta in giudicato e che è
stata regolarmente intimata all'interessato (doc. C, pag. 1 in basso). Tuttavia,
a detta dell'appellante, la decisione di tassazione non
gli sarebbe mai stata notificata (appello, pag. 2 n. 1). Ma invano.
Anzitutto,
con riferimento all'imposta cantonale 2005, il conteggio 12 aprile 2009 dà
riscontro di un invio del conguaglio in data 31 marzo 2007, seguito da un
richiamo di pagamento il 31 maggio 2007 e poi da una diffida in data 31 luglio
2007.
(doc. B, pag. 1). E, in sede di contraddittorio, riguardo a queste
risultanze l'escusso non ha mai preteso di non averle ricevute. Dagli atti poi risulta
che con raccomandata del 23 luglio 2008 -trasmessa all'indirizzo presso il
quale era già stata inviata la controversa notifica di tassazione (doc. D, pag.
1.
in alto)- l'Ufficio circondariale di tassazione __________ ha informato
l'escusso che “con la presente annulliamo la reintimazione [del 17
luglio 2008] della decisione di tassazione citata a margine [del 2005],
in quanto la richiesta di una dilazione di pagamento per le imposte comunali
2005.
presuppone la ricezione della prima decisione intimata il 28 febbraio
2007, che viene confermata” (doc. D, pag. 1). Tale scritto faceva in
particolare seguito alla dichiarazione con cui l'autorità comunale di domicilio
dell'escusso informava l'istante di avere “ricevuto la sua comunicazione del
17.07.2008
e ci permettiamo farle presente che in data 12 marzo 2007 il
contribuente ci ha inviato un mail chiedendo una dilazione di pagamento in
merito al conguaglio imposta comunale 2005” e che “considerato come lo stesso sia stato desunto dalla decisione di tassazione datata 28 febbraio 2007
si ritiene che il contribuente abbia ricevuto tale decisione di tassazione” (doc.
D, pag. 2). Lo stesso era peraltro accompagnato dal relativo invio e-mail datato
12.
marzo 2007, con cui l'escusso postulava appunto la concessione di “una
dilazione del conguaglio del pagamento dell'imposta comunale 2005” a motivo che “per lo stesso termine dovrei versare un importo superiore ai 10000.–
franchi al cantone” (doc. D, pag. 3). Ciò posto, di fatto e come ritenuto
dal Pretore, l'allestimento del conguaglio presuppone l'esistenza di una
tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 e 4 LT), principio valido per analogia
anche per l'imposta comunale (art. 275 LT), che viene calcolata applicando il
moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT). Quantomeno
e, in ogni caso, il convenuto aveva di certo saputo dell'esistenza della “decisione
di tassazione 2005” con lo scritto raccomandato del 23 luglio 2008
inviatogli dall'Ufficio circondariale __________.
5.
L'appellante
obietta invero che quel doc. D non gli era mai stato mostrato, di avere saputo
dello stesso soltanto una volta ricevuta e letta la sentenza impugnata, dolendosi
quindi della violazione del suo diritto di essere sentito (appello, pag. 3 n.
2). La contestazione deve però essere respinta. In effetti, è all'udienza -cui
il convenuto ha pacificamente partecipato (verbale d'udienza, pag. 1)- che le
parti devono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e
devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le
rispettive ragioni e che già non sono stati prodotti unitamente all'istanza
scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF). A quel momento però tutti i citati documenti
-compreso anche il doc. D- erano appunto agli atti come si evince dal timbro
datato 21 luglio 2009 -giorno cui risale l'istanza di rigetto- che la Pretura
ha apposto sui medesimi (istanza di rigetto pag. 1, doc. A, B pag. 1, C e D
pag. 1/2/3). Ciò posto, considerato che non sussiste nemmeno l'obbligo per il
creditore di produrre il titolo di rigetto e i documenti che suffragano la sua
tesi, contestualmente all'inoltro della sua domanda (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 84), anche il fatto che il
doc. D non era indicato, come tale, quale annesso in calce alla stessa non
soccorre l’appellante, che del resto non solleva nessuna censura al riguardo, e
nemmeno pretende che per questo solo motivo il documento non poteva essere
preso in considerazione dal primo giudice. Sullo specifico argomento il gravame
è silente. Certo, per il resto poi, il debitore non deve solo essere sentito in
merito all'istanza e ai relativi documenti, ma anche su ogni altra circostanza
rilevante, compresi eventuali documenti assunti d'ufficio agli atti (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 84).
Tuttavia -come detto- a differenza di quanto sembra ipotizzare l'escusso, quel
preciso documento non è affatto stato prodotto dopo l'udienza di discussione. Non
da ultimo, è opportuno rammentare all'appellante che all'udienza egli era
debitamente patrocinato da un legale che aveva quindi l'onere di tutelare
opportunamente i suoi interessi, e che -in tali circostanze- non spettava certo
al giudice del rigetto sopperire a sue eventuali lacune (cfr. Stücheli, op. cit., pag. 130 seg.).
6.
Stabilito
che la decisione di tassazione è stata notificata all'escusso si tratta ora di
stabilire se la stessa è cresciuta in giudicato. Invero, nel caso concreto, la
decisione di tassazione è stata emessa dall'Ufficio circondariale __________ che
è l'autorità di tassazione (art. 14 cpv. 1 lett. a e 15 lett. d RLT), mentre il
timbro datato 21 luglio 2009 che la dichiara cresciuta in giudicato appartiene
all'RA 1 che è autorità di riscossione (art. 20 cpv. 1 RLT). Nondimeno, tale attestazione trova riscontro agli atti. Per i
motivi esposti, si deve in effetti ritenere che la decisione di tassazione -datata
28.
febbraio 2007- è stata notificata all'escusso e che al più tardi egli era
stato informato della sua esistenza con l'invio raccomandato del 28 luglio
2008.
Ciò posto, il convenuto non ha mai sostenuto e preteso di avere in
precedenza anche solo tentato di interporre ricorso, e nemmeno di essersi in
qualche modo attivato o avere reagito a quello scritto. Non v'è in definitiva
motivo per ritenere che la decisione di tassazione 2005 che stabilisce in
complessivi fr. 18'785.50 l'imposta cantonale per l'anno 2005 (doc. C) -importo
pacificamente esigibile- insieme al conteggio dettagliato 12 aprile 2009 che
quantifica in fr. 1'992.75 gli interessi maturati fino al 13 febbraio 2009
(doc. B, pag. 2) e in fr. 30.– la tassa di diffida 31 luglio 2007 (doc. B, pag.
1), non sia cresciuta in giudicato e non costituisca pertanto un valido titolo
di rigetto definitivo per l'importo posto in esecuzione.
7.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante (art. 48,
49, 61 cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità, la controparte non avendo
formulato osservazioni all'appello.
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 n. 3 LEF, 28 LALEF, 244 cpv. 3 LT, 48, 49 e 61 cpv.
1.
OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 480.–, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
18'875.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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