Lexipedia

Decisione

14.2009.97

Rigetto definitivo dell'opposizione: decisione di tassazione quale titolo di rigetto - notifica per posta semplice desumibile da indizi e circostanze - documenti prodotti al contraddittorio - decision

19 gennaio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante fonda la sua pretesa sul conteggio

12 aprile 2009 riferito all'imposta cantonale 2005 (doc. B), sulla decisione di

tassazione per l'anno fiscale 2005 datata 28 febbraio 2007, completa del

calcolo dell'imponibile (doc. C), sullo scritto raccomandato 23 luglio 2008

inviato all'escusso da parte dell'Ufficio circondariale di tassazione __________

(doc. D, pag. 1), sulla lettera 22 luglio 2008 indirizzata a quest'ultimo

ufficio da parte dell'autorità comunale di domicilio dell'escusso (doc. D, pag.

2) e sullo scritto e-mail del 12 marzo 2007 trasmesso dall'escusso a quella

stessa autorità comunale (doc. D, pag. 3).

C. All'udienza di contraddittorio 7 ottobre 2009, cui l'istante non ha

partecipato, l'escusso ha contestato di avere ricevuto la decisione di

tassazione datata 28 febbraio 2007, evidenziando come la certificazione 21

luglio 2009 apposta dall'RA 1 non ne provava affatto l'avvenuta notifica. Il

convenuto ha inoltre contestato di non avere effettuato alcun pagamento di

acconti per il periodo 2005.

D. Con sentenza 29 ottobre 2009 il Pretore __________ ha rilevato che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato

formale, che presupposto era quindi la sua regolare intimazione al destinatario

e l'assenza di una sua impugnativa nei termini stabiliti, che l'onere probatorio

incombeva all'istante e che la prova della notifica poteva anche desumersi da indizi

e circostanze. Ora, dagli atti risultava che l'escusso aveva chiesto per e-mail

una dilazione di pagamento del conguaglio d'imposta comunale per il 2005 e, di

fatto, la richiesta di versamento di un conguaglio d'imposta era sempre

successiva all'intimazione della decisione di tassazione definitiva. Peraltro,

nel medesimo e-mail, il convenuto accennava al debito fiscale verso il Cantone,

senza nulla eccepire sul calcolo del conguaglio. Alla luce di queste

circostanze, il Pretore non ha ritenuto credibile che una persona potesse chiedere

di pagare a rate un conguaglio d'imposta senza essere in possesso della relativa

notifica di tassazione indispensabile per verificarne la correttezza. Per il resto poi, nulla agli atti comprovava l'avvenuta estinzione del debito

tramite pagamento di acconti. Di qui, l'accoglimento dell'istanza.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Anzitutto

si duole della violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art.

29 cpv. 2 Cost. per non avere mai ricevuto la decisione di tassazione relativa

al periodo fiscale 2005, che quindi non aveva potuto impugnare. A suo dire,

l'istante non aveva provato il contrario, motivo per cui quella decisione non

costituiva certo un valido titolo di rigetto. Il doc. D non gli era stato

mostrato né in sede d'udienza né in seguito, onere questo che incombeva al

giudice vista la particolare rilevanza conferita al documento. E, ad ogni modo,

l'istante aveva l'obbligo di presentare tutte le prove al contraddittorio. Di

fatto, l'appellante aveva invece saputo dell'esistenza di quel documento leggendo

la sentenza impugnata. Peraltro, nell'e-mail inviato all'autorità del suo

domicilio con cui aveva postulato una dilazione nel pagamento dell'imposta

comunale, egli ipotizzava soltanto di dovere far fronte ad un'imposta cantonale

di oltre fr. 10'000.–. Ma questo non provava certo la notifica della decisione

di tassazione. Ciò posto, senza un valido titolo di rigetto definitivo,

l'opposizione andava mantenuta con conseguente reiezione dell'istanza di

rigetto.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il

credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Entro il territorio

cantonale, sono segnatamente considerate tali le decisioni di autorità

amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico

in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv.

2.

n. 3 LEF; art. 28 LALEF). Più particolarmente, le decisioni

di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate

dell'applicazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1)

esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva (art. 244

cpv. 3 LT).

2.

Il giudice del

rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa -e ciò a prescindere

dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle

ragioni da loro sostenute (Rep. 1972, pag. 344, consid. 6; Rep. 1975, pag. 101)-

se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80 e n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

3.

Una sentenza o una decisione amministrativa diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento

o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 35 seg. e 38 seg.

ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag.

213.

seg. e 221 segg.). L'autorità

preposta ad apporre l'attestazione di crescita in giudicato è quella che ha

rilasciato la relativa decisione (Staehelin,

op. cit., n. 137 ad art. 80). Tuttavia, non necessariamente la crescita

in giudicato di una decisione deve fondarsi su una formale attestazione; in

effetti, essa può anche dedursi da un insieme di circostanze ad esempio se

dalla decisione in questione è oramai trascorso del tempo e l'escusso non

pretende di avervi interposto ricorso (Staehelin,

op. cit., n. 137 ad art. 80). Per il resto, il

giudice del rigetto è legato all'attestazione di crescita in giudicato, salvo

che la sua erroneità emerga dagli atti (Staehelin,

op. cit., n. 137 ad art. 80).

Nondimeno,

presupposto essenziale affinché una decisione possa ritenersi cresciuta in

giudicato è che sia stata validamente notificata al destinatario, prova questa a

carico dell'autorità amministrativa e che è sottoposta all'esame d'ufficio del

giudice del rigetto (Staehelin, op.

cit., n. 124 ad art. 80). Come tale l'attestazione di

crescita in giudicato non è atta a sanare un'eccezione di mancata notifica di

una decisione di tassazione (DTF 105 III 45 consid. 2b; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Ciò non

toglie che, trattandosi di un invio per posta semplice, la prova della notifica

-come già precisato dal Pretore- può fondarsi su indizi ed essere desunta

dall'insieme delle circostanze, e segnatamente da un versamento effettuato, dallo

scambio di corrispondenza intercorso con l'autorità di tassazione o ancora dal comportamento

assunto dal debitore: in proposito spetta ad esempio a quest'ultimo l'onere di reagire

e difendersi per tempo all'invio di diffide e/o fatture -a salvaguardia dei

propri interessi- senza attendere l'avvio di una procedura esecutiva (DTF 105

III 46 consid. 3). Principio questo -del resto- valido anche in materia

tributaria (cfr. CDT dell'11 ottobre 1996 [80.1996.167] pubblicata in RDAT (ora

RtiD) 21t /I-1997, pag. 462).

4.

La decisione di tassazione 28 febbraio 2007 prodotta quale doc. C

quantifica in fr. 18'785.50 l'imposta cantonale per il periodo

d'assoggettamento dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, è intestata

all'escusso e alla di lui moglie presso il suo indirizzo attuale (cfr. appello,

pag. 1) conformemente all'art. 190 cpv. 3 LT) ed è provvista dell'indicazione

dei rimedi giuridici (art. 189 cpv. 1 LT). In calce alla stessa figura poi il

timbro 21 luglio 2009 che certifica che è cresciuta in giudicato e che è

stata regolarmente intimata all'interessato (doc. C, pag. 1 in basso). Tuttavia,

a detta dell'appellante, la decisione di tassazione non

gli sarebbe mai stata notificata (appello, pag. 2 n. 1). Ma invano.

Anzitutto,

con riferimento all'imposta cantonale 2005, il conteggio 12 aprile 2009 dà

riscontro di un invio del conguaglio in data 31 marzo 2007, seguito da un

richiamo di pagamento il 31 maggio 2007 e poi da una diffida in data 31 luglio

2007.

(doc. B, pag. 1). E, in sede di contraddittorio, riguardo a queste

risultanze l'escusso non ha mai preteso di non averle ricevute. Dagli atti poi risulta

che con raccomandata del 23 luglio 2008 -trasmessa all'indirizzo presso il

quale era già stata inviata la controversa notifica di tassazione (doc. D, pag.

1.

in alto)- l'Ufficio circondariale di tassazione __________ ha informato

l'escusso che “con la presente annulliamo la reintimazione [del 17

luglio 2008] della decisione di tassazione citata a margine [del 2005],

in quanto la richiesta di una dilazione di pagamento per le imposte comunali

2005.

presuppone la ricezione della prima decisione intimata il 28 febbraio

2007, che viene confermata” (doc. D, pag. 1). Tale scritto faceva in

particolare seguito alla dichiarazione con cui l'autorità comunale di domicilio

dell'escusso informava l'istante di avere “ricevuto la sua comunicazione del

17.07.2008

e ci permettiamo farle presente che in data 12 marzo 2007 il

contribuente ci ha inviato un mail chiedendo una dilazione di pagamento in

merito al conguaglio imposta comunale 2005” e che “considerato come lo stesso sia stato desunto dalla decisione di tassazione datata 28 febbraio 2007

si ritiene che il contribuente abbia ricevuto tale decisione di tassazione” (doc.

D, pag. 2). Lo stesso era peraltro accompagnato dal relativo invio e-mail datato

12.

marzo 2007, con cui l'escusso postulava appunto la concessione di “una

dilazione del conguaglio del pagamento dell'imposta comunale 2005” a motivo che “per lo stesso termine dovrei versare un importo superiore ai 10000.–

franchi al cantone” (doc. D, pag. 3). Ciò posto, di fatto e come ritenuto

dal Pretore, l'allestimento del conguaglio presuppone l'esistenza di una

tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 e 4 LT), principio valido per analogia

anche per l'imposta comunale (art. 275 LT), che viene calcolata applicando il

moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT). Quantomeno

e, in ogni caso, il convenuto aveva di certo saputo dell'esistenza della “decisione

di tassazione 2005” con lo scritto raccomandato del 23 luglio 2008

inviatogli dall'Ufficio circondariale __________.

5.

L'appellante

obietta invero che quel doc. D non gli era mai stato mostrato, di avere saputo

dello stesso soltanto una volta ricevuta e letta la sentenza impugnata, dolendosi

quindi della violazione del suo diritto di essere sentito (appello, pag. 3 n.

2). La contestazione deve però essere respinta. In effetti, è all'udienza -cui

il convenuto ha pacificamente partecipato (verbale d'udienza, pag. 1)- che le

parti devono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e

devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le

rispettive ragioni e che già non sono stati prodotti unitamente all'istanza

scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF). A quel momento però tutti i citati documenti

-compreso anche il doc. D- erano appunto agli atti come si evince dal timbro

datato 21 luglio 2009 -giorno cui risale l'istanza di rigetto- che la Pretura

ha apposto sui medesimi (istanza di rigetto pag. 1, doc. A, B pag. 1, C e D

pag. 1/2/3). Ciò posto, considerato che non sussiste nemmeno l'obbligo per il

creditore di produrre il titolo di rigetto e i documenti che suffragano la sua

tesi, contestualmente all'inoltro della sua domanda (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 84), anche il fatto che il

doc. D non era indicato, come tale, quale annesso in calce alla stessa non

soccorre l’appellante, che del resto non solleva nessuna censura al riguardo, e

nemmeno pretende che per questo solo motivo il documento non poteva essere

preso in considerazione dal primo giudice. Sullo specifico argomento il gravame

è silente. Certo, per il resto poi, il debitore non deve solo essere sentito in

merito all'istanza e ai relativi documenti, ma anche su ogni altra circostanza

rilevante, compresi eventuali documenti assunti d'ufficio agli atti (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 84).

Tuttavia -come detto- a differenza di quanto sembra ipotizzare l'escusso, quel

preciso documento non è affatto stato prodotto dopo l'udienza di discussione. Non

da ultimo, è opportuno rammentare all'appellante che all'udienza egli era

debitamente patrocinato da un legale che aveva quindi l'onere di tutelare

opportunamente i suoi interessi, e che -in tali circostanze- non spettava certo

al giudice del rigetto sopperire a sue eventuali lacune (cfr. Stücheli, op. cit., pag. 130 seg.).

6.

Stabilito

che la decisione di tassazione è stata notificata all'escusso si tratta ora di

stabilire se la stessa è cresciuta in giudicato. Invero, nel caso concreto, la

decisione di tassazione è stata emessa dall'Ufficio circondariale __________ che

è l'autorità di tassazione (art. 14 cpv. 1 lett. a e 15 lett. d RLT), mentre il

timbro datato 21 luglio 2009 che la dichiara cresciuta in giudicato appartiene

all'RA 1 che è autorità di riscossione (art. 20 cpv. 1 RLT). Nondimeno, tale attestazione trova riscontro agli atti. Per i

motivi esposti, si deve in effetti ritenere che la decisione di tassazione -datata

28.

febbraio 2007- è stata notificata all'escusso e che al più tardi egli era

stato informato della sua esistenza con l'invio raccomandato del 28 luglio

2008.

Ciò posto, il convenuto non ha mai sostenuto e preteso di avere in

precedenza anche solo tentato di interporre ricorso, e nemmeno di essersi in

qualche modo attivato o avere reagito a quello scritto. Non v'è in definitiva

motivo per ritenere che la decisione di tassazione 2005 che stabilisce in

complessivi fr. 18'785.50 l'imposta cantonale per l'anno 2005 (doc. C) -importo

pacificamente esigibile- insieme al conteggio dettagliato 12 aprile 2009 che

quantifica in fr. 1'992.75 gli interessi maturati fino al 13 febbraio 2009

(doc. B, pag. 2) e in fr. 30.– la tassa di diffida 31 luglio 2007 (doc. B, pag.

1), non sia cresciuta in giudicato e non costituisca pertanto un valido titolo

di rigetto definitivo per l'importo posto in esecuzione.

7.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante (art. 48,

49, 61 cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità, la controparte non avendo

formulato osservazioni all'appello.

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 80 cpv. 1 e cpv. 2 n. 3 LEF, 28 LALEF, 244 cpv. 3 LT, 48, 49 e 61 cpv.

1.

OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 480.–, già anticipata

dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

18'875.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster