14.2009.99
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della decisione di fallimento. Appello inammissibile per tardività
15 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2009.99
Data decisione, Autorità:
15.12.2009, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della decisione di fallimento. Appello inammissibile per tardività
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2009.99
Lugano
15 dicembre
2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
10 settembre 2009 presentata da
AO 1
contro
AP 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 30 ottobre 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 2 novembre
2009 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 19 novembre 2009 ne postula
l’annullamento;
ritenuto che sono dati gli estremi per procedere
ai sensi dell’art. 313 bis CPC;
preso atto che con decreto presidenziale 24
novembre 2009 all’appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ a AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamanto di fr. 8'462.05 oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 21 ottobre 2009 nessuno è
comparso.
C. Con
sentenza del 30 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 2 novembre 2009 alle ore
10.00.
D. Con
appello del 19 novembre 2009 la AP 1 asserisce che la decisione pretorile di
fallimento del 30 settembre 2009 (recte: 30 ottobre 2009), intimata al suo
recapito, non è stata ritirata per motivi sconosciuti, rimanendo pertanto in
giacenza fino al 9 novembre 2009. Da tale data ha iniziato a decorre il termine
di 10 giorni per presentare appello, che l’appellante reputa tempestivo, essendo
stato inoltrato il 19 novembre 2009.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la
decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Dall’estratto
del Registro di commercio risulta che il recapito della AP 1 si trova in V__________
S. F__________ __________, 6900 Lugano, presso l’avv. __________.
Dalla
ricerca postale effettuata dalla Pretura del Distretto di __________, risulta
che la raccomandata contenente il decreto di fallimento in esame è stata
inviata all’indirizzo di V__________ S. F__________ __________, C__________ p__________
__________ c/o avv. __________ ed è stata ritirata il 2 novembre 2009 alle ore
08.17.48
da tale “D__________”. Entro il termine assegnato dal Presidente di
questa Camera al patrocinatore dell’appellante, per pronunciarsi in merito alla
predetta notifica, questi ha rilevato che la sua mandante gli ha raccontato una
versione dei fatti non corrispondente alla realtà e che chi ha ritirato la
raccomandata non ha avvertito l’amministratore. Premesso che l’escussa ha
saldato tutti i suoi debiti, egli si è per finire appellato alla clemenza della
Camera.
Orbene,
l’appellante non ha eccepito l’irritualità della notifica, segnatamente non ha
preteso che la raccomandata andava intimata a un recapito diverso e nemmeno ha
preteso che la persona che ha ritirato la raccomandata non agisse validamente
per conto della persona abilitata a ricevere l’atto giudiziario in rassegna. In
ogni modo, il decreto di fallimento è stato inviato correttamente al recapito ufficiale
della società presso l’avv. __________ ed è stato ritirato il 2 novembre 2009
nell’ambito di tale procedura di notifica, come tale – come visto – non
contestata. La pretesa carente trasmissione dell’invio raccomandato
all’amministratore della società è una questione interna ininfluente ai fini di
questo giudizio. Di conseguenza essendo stato il decreto di fallimento notificato
il 2 novembre 2009, il termine di 10 giorni per impugnarlo è scaduto il 12
ottobre 2009. L’appello del 19 ottobre 2009 è pertanto inammissibile per
tardività.
2.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo all’appello, il fallimento va pronunciato di nuovo.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non
essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.L’appello è inammissbile.
1.1.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento
della AP 1, __________, a far tempo da
giovedì
17 dicembre 2009 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 120.-- del
presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della AP 1.
3.Intimazione:
-
avv. PA 1, __________;
-
AO 1, __________ Ufficio esecuzione di __________,
__________
-
Ufficio fallimenti di __________ __________
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________ __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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