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Decisione

14.2010.1

Contenuti dell'istanza di rigetto dell'opposizione. Documento pubblico ex art. 9 CC. Opposizione e notifica del PE nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Cartella ipotecari quale titolo di

22 febbraio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ del 23 giugno/1°

luglio 2009 dell’__________ la CC 1, composta di AO 1, AO 3, AO 2 e AO 4,

ha escusso AP 1, nella sua qualità di terza proprietaria del pegno, per l’incasso

di fr. 150'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2003, indicando quale

titolo di credito: “Convenzione tra __________ e __________. Cartella ipotecaria

di nominali fr. 100'000.--, d.g. __________, gravante in 8° grado il fol. PPP __________

fb __________ RF __________ di proprietà AP 1.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la propria pretesa sulla “Convenzione” non datata e prodotta

agli atti quale doc. B, mediante la quale, a saldo di ogni pretesa di __________

nei confronti __________ a seguito della vendita del pacchetto azionario della __________,

__________ e la __________ si sono impegnati a versare a __________ l’importo

di fr. 150'000.00 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2003. Il pagamento sarebbe

dovuto avvenire nella misura di fr. 100'000.00 alla vendita della PPP n. __________

RFD di __________ di proprietà di __________ e nella misura di fr. 50'000.00

oltre agli interessi entro il 31 dicembre 2003. Se entro questa data la PPP n. __________

RFD di __________ non fosse stata venduta, al 31 dicembre 2003 __________ e la __________

avrebbero dovuto versare a __________ l’intero importo di fr. 150'000.00 oltre

agli interessi. In caso di mancato pagamento le parti hanno incaricato l’avv. __________,

al quale è stata consegnata fiduciariamente una cartella ipotecaria al

portatore di fr. 100'000.-- gravante in VIII° rango della PPP n. __________ RFD

di __________, di promuovere contro __________ una procedura esecutiva in via

di realizzazione del pegno immobiliare.

La

procedente produce la fotocopia della cartella ipotecaria (doc. C), il

certificato ereditario 24 agosto 2007 -dal quale emerge che eredi di __________,

nel frattempo deceduto, sono AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 - (doc. D) e la disdetta

18 marzo 2008, mediante la quale la procedente ha notificato all’escussa “la

disdetta sia del pegno che del prestito per il 30 giugno 2008”

(doc. F).

C.

All’udienza di contraddittorio

l’escussa si è opposta all’istanza eccependo che AO 4 non sarebbe erede del

compianto __________ avendo rinunciato all’eredità: per questo motivo l’istanza

sarebbe irricevibile a causa dell’errata indicazione della composizione del

litisconsorzio istante. A mente dell’escussa l’istanza sarebbe irricevibile

anche perché difetterebbe di petitum.

Nel

merito la convenuta contesta che __________ sia debitore dei procedenti: per

questo motivo cadrebbe il diritto di pegno quale accessorio della pretesa.

D. Con

sentenza 22 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, Sezione 5,

ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e respingendo le eccezioni sollevate

dall’escussa.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 sostenendo che,

avendo interposto opposizione sia contro il credito che l’esistenza del diritto

di pegno (art. 85 RFF), la procedente doveva formulare chiaramente il suo

petitum e chiedere al Pretore il rigetto dell’opposizione sia contro il credito

che contro il diritto di pegno. Questo in concreto non sarebbe stato fatto

mancando l’istanza di un qualsiasi petitum: per questo motivo il primo giudice

avrebbe dovuto respingere l’istanza.

Nel

merito la ricorrente rileva che la cartella ipotecaria di fr. 100'000.00 di

VIII° rango sarebbe di proprietà di __________, che l’avrebbe data in pegno a __________:

per questo motivo l’opposizione non potrebbe essere respinta in una procedura

in via di realizzazione del pegno immobiliare.

AP

1 ribadisce che AO 4 non sarebbe erede del compianto __________ perché egli

avrebbe personalmente escluso la sua qualità di erede dichiarando di aver

rinunciato all’eredità (doc. 2).

F. Con osservazioni 29 aprile 2009 la CC 1 si è opposta al gravame, chiedendo

di dichiarare l’appello temerario e di riconoscerle ripetibili maggiorate

perché AP 1 avrebbe proposto dei nova in sede di appello, non avrebbe

sufficientemente motivato le proprie allegazioni e neppure avrebbe argomentato

perché le conclusioni del Pretore sarebbero errate.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 19 LALEF, nei casi senza l’obbligo del contraditorio, il giudice

competente pronuncia su istanza scritta succintamente motivata e corredata dei

documenti o su notifcazione dell’ufficiale. Nei casi in cui le parti o terzi

devono invece essere sentiti – ad esempio a seguito della presentazione di una

istanza di rigetto provvisorio o definitio dell’opposizone - costoro vengono

citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF). All’udienza le

parti potranno poi esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le

eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, totto pena di perenzione, i

documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati

prodotti (art. 20 cpv. 2 LALEF). Tali norme non prescrivono però che l’istanza scritta

(di rigetto dell’opposizione) debba contenere una precisa e dettagliata domanda

di causa (petitum). Sennonché, secondo l’art. 25 LALEF, nei casi non previsti

dalla LALEF stessa e in assenza di norma specifica, valgono come diritto

suppletorio le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC). Ora, l’art.

115.

cpv. 1 CPC stabilisce che, salvo che la legge disponga alrimenti, gli

atti scritti devono indicare - oltre l’autorità giudiziaria cui sono diretti,

le parti e il loro domicilio - anche i motivi della domanda e le conclusioni.

Al riguardo può tornare utile richiamare, mutatis mutandis, l’art.

165.

cpv. 2 lett. g CPC, secondo cui la petizione - e nel caso specifico per

analogia l’istanza di rigetto dell’opposizione - deve contenere le domande

formulate in termini precisi e distinti. Tale rigore formale va però

attenutato, prescindendo finanche dal rinviare l’atto alla parte interessata

con l’invito a porvi rimedio (art. 115 cpv. 3 CPC), quando dal contesto dell’atto

scritto formalmente incompleto gli intendimenti della parte risultano

ugualmente chiari, segnatamente – per quanto riguarda una fattispecie come

quella in esame - risulta evidentente la volontà della parte procedente di

ottenere il rigetto dell’opposizione interposta ad un precetto esecutivo e quando

il convenuto dall’irregolarità formale non subisce un pregiudizio (cfr. mutatis

mutandis Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.

333.

ad analogiam). Il divieto del formalismo eccessivo impone infatti di

ritenere quale valida domanda di rigetto l’istanza nella quale il creditore ha

omesso per svista di formulare lo specifico petitum volto al rigetto

dell’opposizione, purché tale richiesta sia desumibile chiaramente dalla

motivazione dell’istanza (cfr. mutatis mutandis Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 2000 n. 13 ad art. 165

ad analogiam), ciò che in concreto si realizza, avendo AO1 AO2, AO3, AO4

nell’istanza del 22 luglio 2009 manifestato chiaramente la volontà di ottenere

il rigetto. In concreto dunque la mancanza di petitum non ha influito sulla

validità della procedura e, in ogni modo, non ha causato alcun pregiudizio a

controparte; perciò l'istanza non doveva essere respinta in ordine, e nemmeno

andava inviata alla creditrice per essere completata, ma andava, come

correttamente fatto dal primo giudice, vagliata nel merito una volta sentite le

parti all’udienza di contadditorio.

Comunque

in sede di udienza la convenuta neppure ha ritenuto di dover sollevare la

questione.

Su

questo punto l’appello va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato.

2.

L’affermazione

secondo cui AO 4 non sarebbe erede del compianto __________ è chiara- mente in

contrasto con il certificato ereditario emesso il 24 agosto 2007 dalla Pretura __________,

da cui risulta in termini inequivocabili che AO 4 è erede di __________. Per

l’art. 9 cpv. 1 CC siffatto riscontro pubblico fa piena prova del fatto che

attesta, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto. Lo scritto

trasmesso da AO 4 al patrocinatore dell’appellante il 5 settembre 2009 (doc. 2),

quindi dopo l’emissione del certificato ereditario e la conseguente

accettazione dell’eredità da parte di questo erede, non è sufficiente supporto

probatorio atto a dimostrare l’inesattezza del certificato ereditario e la

circostanza che AO 4 avrebbe rinunciato all’eredità di __________, tanto più

che il contenuto di questo scritto è stato smentito dallo stesso AO 4 solo due

mesi più tardi, quando ha sottoscritto una procura a favore dell’__________ PA

2.

affinché lo rappresentasse nella procedura che lo oppone a __________ e aAP 1.

3.

3.1

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale pure

nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che per

il diritto di pegno (cfr. art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 13

ad § 33; Bernheim/Känzig, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 7 ad art. 153a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 56 ss. ad art. 153).

3.2

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972

in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF

8.

aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il

creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e

nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti

prodotti) (cfr. Cometta, op. cit.,

p. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 e

n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c) nonché, nell'esecuzione in via di

realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno

indicato nel precetto esecutivo (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,

l'opposizione è in effetti, nel diritto vigente dal 1° gennaio 1997, presunta diretta

sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85

RFF).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

3.3

A

statuire sulla questione dell’esistenza di un diritto di pegno, sia esso

manuale o immobiliare, è competente il giudice del rigetto dell’opposizione e

non l’Autorità di vigilanza adita mediante ricorso ex art. 17 LEF (Jaques, Exécution forcée spéciale des

cédules hypothécaires in BlSchK 2001, p. 206 n. 2.2). Il giudice del rigetto è

pure esclusivamente competente a statuire sul tipo di diritto di pegno (manuale

o immobiliare) spettante al creditore procedente.

3.4

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con

riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico

redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le

cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

3.5

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §

1.

n. 7 p. 3).

4.

4.1

L’appellante

ha evidenziato che nell’esecuzione in via di realizzazione del

pegno, salvo menzione contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il

credito, sia contro l’esistenza del pegno. In concreto nell’istanza di rigetto

dell’opposizione, la creditrice avrebbe omesso di formulare duplice petitum

volto a rimuovere entrambe le opposizioni. Per questo motivo l’istanza doveva

essere respinta.

4.2

In

virtù dell’art. 85 RFF nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno

"salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta

contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno". Una

motivazione non è necessaria (Ammon/Gasser, op. cit., § 33 n. 11 p. 265). Il giudice del rigetto accerta

pertanto d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello)

non solo se vi è riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ma anche se esiste un

diritto di pegno (Cometta, op.

cit., p. 331).

4.3

È

controversa la questione di sapere se tecnicamente il dispositivo della sentenza

di rigetto debba contenere due dispositivi separati, uno per il credito e uno

per il diritto di pegno (in tal senso: Stücheli,

op. cit., p. 209) oppure uno solo “uno actu” (cfr. Staehelin, op. cit., n.

166.

ad art. 82). Il contenuto del dispositivo dipende in realtà dalla

formulazione delle domande poste nell’istanza, laddove la domanda tendente alla

reiezione “dell’opposizione” senza ulteriore precisione è da presumere riferita

sia al credito sia al diritto di pegno (cfr. Stücheli, op. cit. loc. cit.). Inoltre, il

procedente - di regola - non ha la possibilità di determinare prima

dell’udienza di discussione se l’opposizione sia diretta contro il credito e/o

contro il diritto di pegno, dato che dal 1° gennaio 1997 l’escusso non è più

tenuto a indicare se l’opposizione concerne anche il diritto di pegno (cfr.

art. 85 RFF). Di conseguenza, il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio

(cfr. Staehelin, op. cit., n. 50

ad art. 84) l’esistenza di un valido titolo di rigetto sia per il credito che

per il diritto di pegno quando né l’opposizione né l’istanza sono espressamente

limitate all’una o all’altra ipotesi (a prescindere dalla questione

dell’ammissibilità di una sentenza che rigetterebbe l’opposizione solo per il

credito o solo per il diritto di pegno: per una risposta negativa, cfr. Staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82; Stücheli,

op. cit. loc. cit.; apparentemente contra: Amonn/Walther, op. cit., n. 13 ad § 33). Riservati i casi di

manifesta inavvertenza, la sentenza in cui il rigetto viene concesso senza

specificarne l’oggetto va pertanto presunta riferita sia al credito sia al

diritto di pegno (cfr. CEF 5 settembre 2003 [15.03.127]).

5.

Nell’esecuzione

in via di realizzazione del pegno, il PE deve essere notificato, oltre che

all’escusso, anche all’eventuale terzo proprietario del pegno, rispettivamente

al coniuge dell’escusso o/e del terzo proprietario personalmente, e ciò se il

pegno grava l’abitazione della famiglia ai sensi dell’art. 169 CC (art. 153

cpv. 2 LEF). Norma che vale anche se il diritto del terzo o del coniuge viene a

conoscenza dell’ufficio esecuzione solo più tardi, salvo che tale diritto sia

stato acquisito dopo l’annotazione della restrizione del diritto di disporre

(art. 88 cpv. 1 e 2, 100 cpv. 1 e 2 RFF). Sia il terzo, sia il coniuge possono

interporre opposizione e far valere tanto le eccezioni che spettano loro

personalmente (in particolare per il coniuge quella derivante dall’art. 169

CC), quanto quelle riferite all’esistenza, alla validità e all’esten- sione del

diritto di pegno, nonché all’esistenza, alla validità e all’importo del credito

garantito. L’esecuzione contro il terzo o il coniuge non può essere proseguita

prima che lo possa essere quella promossa contro l’escusso (art. 88 cpv. 3

RFF). Non vale invece l’inverso; tuttavia la realizzazione del pegno non potrà

in ogni caso aver luogo prima che il precetto diretto contro il terzo o contro

il coniuge sia passato in forza (cfr. art. 98 cpv. 3 e 100 cpv. 1 RFF) (cfr.

anche Bernheim/ Känzig, op. cit.,

n. 19-26 ad art. 153).

6.

La

cartella ipotecaria costituisce un “credito personale garantito da pegno

immobiliare” (art. 842 CC). Si caratterizza, relativamente agli altri due tipi

di pegno immobiliare ammessi in diritto svizzero (ipoteca e rendita fondiaria),

con il fatto che essa costituisce una cartavalore che incorpora sia il credito

sia il diritto di pegno immobiliare che ne è l’accessorio (cfr. Steinauer, La cédule hypothécaire, Fiche

juridique suisse n. 639, del 1. febbraio 1999, Ginevra, p. 2, I.A).

La cartella incorpora quindi un credito – qualificato di “astratto” (perché non

menziona la sua causa, cfr. art. 17 CO – indipendente dal rapporto giuridico di

base – all’origine del credito detto “causale” – che giustifica la costituzione

o il trasferimento della cartella.

Vi

sono principalmente tre modi di garantire un credito mediante una cartella

ipotecaria (cfr. DTF 119 II 326 ss, cons. 2a; Zobl, Zur Sicherungsübereignung von

Schuldbriefen, ZBGR 1987, p. 285-286, ad IV ; Bär, Der indirekte Hypothekar–kredit – Zur Sicherungsübereignung

und Verpfändung von Schuldbriefen, in: Theorie und Praxis der

Grundpfandrechte, Berna 1996, p. 106 ss., ad I; Staehelin,

Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, AJP 1994, p. 1256-7; Steinauer, A propos de la constitution des cédules

hypothécaires, ZBGR 1997, p. 290 ss., ad B; Foëx,

Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in: Les gages

immobiliers, Basilea 1999, p. 116-140; Jaques,

op. cit., p. 203 s.):

a. il

trasferimento o la costituzione del titolo in “piena proprietà” (“garanzia

diretta”) a favore del creditore (causale), il quale acquisisce la qualità di

creditore pignoratizio immobiliare e, salvo convenzione contraria, perde il

credito causale che si estingue per novazione (art. 855 cpv. 1 CC);

b. la

consegna della cartella quale pegno manuale (“garanzia indiretta”), che

conferisce al creditore (causale) la qualità di creditore pignoratizio

mobiliare, lasciando sussistere il credito causale (cfr. art. 855 cpv. 2 CC:

esclusione convenzionale della novazione);

c. il

trasferimento o la costituzione fiduciaria della cartella a scopo di garanzia

(“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”), che, pur lasciando sussistere

il credito causale (assenza di novazione), conferisce al creditore (causale) la

piena titolarità del credito astratto – e quindi la qualità di creditore

pignoratizio immobiliare –, obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta

misura necessaria al pagamento del credito causale, in particolare a restituire

al debitore (fiduciante) un’eventuale eccedenza (CEF, 9 gennaio 2004

[14.2003.52], consid. 4.2c e 4.3 con riferimenti).

7.

In

casu nella convenzione di cui al doc. B le parti hanno incaricato l’__________

“di detenere fiduciariamente la cartella ipotecaria” e, in caso di

mancata corresponsione entro il 31 dicembre 2003 dell’intero importo di CHF

150'000.--, di “promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno

immobiliare” (sottolineatura del redattore). Ne consegue che la cartella ipotecaria

di nominali fr. 100'000.-- gravante in 8° grado la PPP n. __________ RFD di ____________________,

è stata trasferita a __________ in proprietà a titolo fiduciario (cfr. supra

cons. 6c).

8.

La

cartella ipotecaria di cui al doc. C, la cui conformità all’originale è stata

verificata dal primo giudice all'udienza di contraddittorio, costituisce

pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo

capitale di fr. 100'000.-- per il tipo di esecuzione scelta dall’appellata

tanto nei confronti di __________ che nei confronti di AP 1 quale terza

proprietaria del pegno. Questo perché, rivestendo solo il ruolo di

interveniente nella lite che oppone il debitore alla creditrice, essa deve

lasciarsi opporre i titoli sottoscritti da quest’ultimo (Stücheli, op. cit., p. 212).

Ciò sebbene, quale terza proprietaria del pegno, AO 1non risponde del

debito posto in esecuzione coll’intero suo patrimonio, ma solo limitatamente

all’oggetto del pegno.

9.1

Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (per tutte: CEF 6 giugno 2003 [14.02.115-118],

cons. 4.4c), la cartella ipotecaria sulla quale figura un tasso

d’interesse fisso costituisce, in un’esecuzione in via di realizzazione del

pegno immobiliare fondata sul credito astratto, un titolo di rigetto per gli

interessi scaduti di 3 anni (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC) e per quelli decorsi

dall’ultima scadenza.

9.2

In

concreto -in base alla cartella ipotecaria- “sul capitale è dovuto l'interesse

annuo del 10% a partire dalla data di emissione, pagabile semestralmente il 30

giugno e al 31 dicembre di ogni anno” (doc. C, pag. 1). Si tratta di un tasso

d'interesse fisso, poiché non rinvia a convenzioni separate pattuite o da

pattuire tra le parti per la fissazione di quello effettivo. Esso corrisponde

peraltro a quello iscritto a registro fondiario (doc. E, pag. 2): nella

medesima cartella ipotecaria si rinvia poi all'art. 818 CC. Di conseguenza, nel

caso specifico, il rigetto provvisorio può essere concesso oltre che per il

capitale, anche per gli interessi convenzionali scaduti del 10% per gli ultimi

tre anni, ossia 30'000.– (fr. 100'000.-- x 10% x 3 anni).

9.3

Una volta scaduto il termine di disdetta, siccome il contratto è

decaduto, possono poi essere richiesti gli interessi di mora (art. 818 cpv. 1

n. 2 CC) al tasso convenzionale eventualmente superiore al tasso legale del 5%

(cfr. art. 104 cpv. 2 CO). Nella convenzione di cui al doc. B le parti hanno

pattuito interessi convenzionali del 5%: di conseguenza, al credito astratto vanno

ad aggiungersi anche gli interessi di mora del 5% su fr. 100'000.– (cfr.

art. 105 cpv. 3 CO) dal 30 giugno 2008. Questo giorno in effetti

è il termine ultimo di pagamento assegnato dalla procedente (doc. F).

9.4

Riassumendo

pertanto, rispetto all'importo indicato sul precetto esecutivo, la cartella ipotecaria rappresenta valido titolo di rigetto

dell'opposizione per l'importo complessivo di fr. 130'000.– (fr. 100’000.– +

fr. 30'000.–), oltre interessi di mora al 5% su fr. 100'000.– dal 30 giugno 2008.

Questa circostanza giustifica il parziale

accoglimento dell'appello e la conseguente riforma del giudizio del Pretore. Tassa di giustizia e indennità in prima sede ed in sede di appello seguono

il vicendevole grado di soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Il parziale accoglimento dell’appello implica -al di là della

circostanza che le censure rivolte a tale atto dall’appellata si appalesano

d’acchito infondate- che lo stesso non può reputarsi temerario.

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 17, 82 cpv. 1, 153 cpv. 2, 153a LEF; 9 cpv. 1, 169, 842, 855 cpv. 1 e

2.

CC; 17, 104 cpv. 2, 105 cpv. 3 CO; 85, 88, 98 cpv. 3, 100 cpv. 1 e 2 RFF; 115

cpv. 2, 165 cpv. 2 lett. g, CPC; 25 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della

sentenza 22 dicembre 2009 del Pretore __________ sono così riformati:

“1. L'istanza 22 luglio 2009 di rigetto

dell'opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l'opposizione

interposta da AP 1, __________ __________, al precetto esecutivo n.__________

dell'Ufficio __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 130'000.– oltre interessi di mora al 5% su fr. 100'000.– dal 30 giugno 2008”.

2.

La

tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico

per 2/3 della parte convenuta e per 1/3 della parte istante. AP 1 rifonderà

all’istante fr. 400.-- per parte di indennità."

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata dall’appellante,

è a carico per 2/3 di AO 1 e per 1/3AP 1. AO 1rifonderà allaAP 1 fr. 400.-- per

parte di indennità.

III. Intimazione

a:

__________. PA 1, __________;

__________. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 150'000.–, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).