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Decisione

14.2010.100

Rigetto definitivo dell'opposizione. Parcella notarile

17 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.100

Data decisione, Autorità:

17.11.2010, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell'opposizione. Parcella notarile

TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 80 LEF

art. 27 cpv. 1 LTN

Incarto n.

14.2010.100

Lugano

17 novembre 2010

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile

dipendente da istanza 27 settembre 2010 presentata dal

notaio AO 1, __________

Contro

AP 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 24 settembre 2010 per

l’importo di fr. 10'322.70 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________

con sentenza 29 ottobre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta.

§ Di conseguenza

l’opposizione interposta da AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________

dell’UEF di __________ è respinta in via definitiva per l’importo di fr.

10'322.70 oltre interessi al 55 dal 21 settembre 2010 e fr. 100.- di spese

esecutive.

2. Le spese e la tassa

di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dall’istante, sono poste

a carico delle convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 800.- a titolo

di ripetibili.

3. omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla

parte convenuta, che con atto di appello del 4/10 novembre 2010 chiede la

riconsiderazione dell’impugnato giudizio;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________ il notaio AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr. 10'322.70 oltre interessi e spese, indicando quale

titolo di credito “parcella notarile n. __________ del 29.07.2010”;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il

rigetto definitivo con istanza del 27 settembre 2010, fondandola sulla parcella

notarile da lui emanata il 29 luglio 2010 per complessivi fr. 10'322.70 (doc.

A);

che

all’udienza di contradditorio del 28 ottobre 2010, il procedente si è

confermato nella propria istanza producendo, tra l’altro, il rogito (contratto

di compravendita immobiliare stipulato in data 10 febbraio 2010 tra P__________

W__________ AG e AP 1) sfociato nella citata parcella notarile, rimasta

incontestata, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo di non avere

mai dato incarico al notaio di allestire il rogito e di avere, comunque, già

pagato le tasse di spettanza dell’ente pubblico, confermando nondimeno di non

avere contestato entro quindici giorni la parcella notarile in questione e

rilevando di non volere saldare la parcella poiché l’appartamento acquistato

non sarebbe in ordine, ritenuto anche che al riguardo il notaio si era

impegnato a parlare con la venditrice, senza però ottenere alcun riscontro;

che

esplicitamente interpellata dal giudice, la convenuta ha dichiarato di non

avere documentazione da produrre;

che

con sentenza del 29 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;

che

nella fattispecie - ricordato che secondo gli art. 80 cpv. 2 LEF e 28 LALEF

sono parificate a sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le

Considerandi

decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate

sul diritto pubblico, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze

esecutive – il Pretore ha spiegato che il procedente ha fondato la propria

pretesa sulla parcella notarile n. __________ emessa il 29 luglio 2010 per

complessivi fr. 10'322.70, la quale, giusta gli art. 80 e 81 LEF e 27 cpv. 1 LTN

(Legge sulla tariffa notarile), redatta e intimata conformemente alla legge e

non contestata, è parificata a sentenza esecutiva e costituisce perciò titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione (v. Rep. 1989, p. 116);

che

giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ha proseguito il primo giudice, quando il credito

sia fondato su una sentenza esecutiva di una autorità della Confederazione o

del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata ove

l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la

sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non

dimostri che è prescritto;

che

in relazione alle eccezioni sollevate dalla convenuta in occasione dell’udienza

di discussione, sempre secondo il Pretore, l’art. 27 cpv. 2 LTN prevede che le

parcelle notarili sono solidalmente dovute dai contraenti, salvo regresso tra

di loro e che in concreto il contratto notarile di compravendita del 10

febbraio 2010, sottoscritto anche dalla convenuta personal- mente, unitamente

alla venditrice, prevedeva a pag. 15 sub V 2, che “onorari e spese notarili,

tasse e spese di iscrizione nel registro fondiario ed ogni altra relativa sono

a carico della parte acquirente”, ossia di AP 1 (doc. C);

che

per il resto, ha puntualizzato il primo giudice, la convenuta non è legittimata

a rifiutare il pagamento della parcella notarile, sollevando eccezioni relative

al contratto di compravendita/ appalto dell’appartamento, eccezioni che vanno

semmai propo- ste nei confronti della controparte P__________ W__________ AG;

che

ricevuta la sentenza di primo grado, con scritto del 4 novembre 2010 AP 1 si è

rivolta al Pretore, facendo presente che la comunicazione in occasione

dell’udienza non è funzionata, dato che non ha potuto parlare e che, in ogni

modo, il notaio si è sbagliato nella quantificazione del credito, ritenuto che

dovesse essersi verificato un doppio pagamento da parte sua, ciò è

riconducibile a un errore;

che

il 9 novembre 2010 il Pretore ha risposto alla convenuta, osservando che gli

esborsi riportarti a pag. 2 della parcella notarile riguardano la tassa

dell’Ufficio registri per l’atto di compravendita (fr. 5'213.-) e la tassa di

bollo dell’Archivio Notarile (fr. 1'419.-), mentre che da informazioni da lui

assunte, la somma di fr. 2'680.- da lei pagata il 27 agosto 2010 si riferisce

alla tassa dell’Ufficio registri per l‘emissione di una cartella ipotecaria e

che non si tratta perciò di un doppio pagamento;

che,

nel contempo, il Pretore ha chiesto alla convenuta di comunicare se il suo

scritto 4 novembre 2010 è da intendere come ricorso contro la sentenza 29

ottobre 2010;

che

il 10 novembre 2010 AP 1 ha di nuovo scritto al Pretore, manifestando la sua

intenzione di ricorrere, ossia rilevando che a fronte di spese quantificabili

in fr. 9’312.- (fr. 5'213.-+ fr. 1'419.- + fr. 2'680.-), il notaio ha emanato

una parcella superiore a fr. 10'000.- e facendo di nuovo carico allo stesso

giudice di avere consentito al solo notaio di esprimersi;

che il

gravame non ha formato oggetto di intimazione;

che

nella misura in cui l’insorgente parrebbe dolersi della violazione del diritto

di essere sentito per non averle il primo giudice consentito di esprimersi in

occasione dell’udienza di discussione, la critica cade nel vuoto, dal verbale

di udienza del 28 ottobre 2010 risultando invece l’esatto contrario, ossia che

alla convenuta è stata garantita sotto ogni aspetto la facoltà di fare valere

le proprie ragioni;

che

per il resto, si può senz’altro rinviare alle pertinenti conside- razioni

contenute nella sentenza impugnata, e riferite sia alla natura esecutiva

(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione) della parcella notarile 29

luglio 2010 (doc. A), la stessa non essendo stata contestata entro il termine

di quindici giorni indicato in calce alla parcella stessa con riferimento

all’art. 27 cpv. 1 LTN (circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta), sia

all’inammissibilità delle eccezioni proposte dall’escussa, con riferimento

all’art. 81 cpv. 1 LEF;

che,

in particolare, la somma di fr. 2’680.- ricordata dalla convenuta nello scritto

10.

novembre 2010, esula dalla parcella notarile, i cui addendi son invece

riferiti ad altre prestazioni (tra cui l’onorario spettante al notaio);

che

del resto il notaio AO 1 ha affrontato lo specifico argomento nello scritto

indirizzato alla convenuta il 29 luglio 2010 (doc. A/annesso), al quale ha

allegato, sulla base di un preteso accordo previo, la fattura dell’Ufficio dei

registri ammontante a fr. 2'680.- per le tasse relative all’emissione della

cartella ipotecaria richiesta dalla banca finanziatrice (nella parcella

notarile figura invece solo la somma di fr. 360.- per l’istanza di emissione di

cartelle ipotecarie), banca la quale l’avrebbe invitata a saldare

immediatamente tale costo;

che

nel citato scritto lo stesso notaio ha dipoi quantificato in complessivi fr.

6'532.- quanto da lui anticipato all’Ufficio registri per complessivi fr.

6'632.- (fr. 5'213.- a titolo di tassa di compravendita, e fr. 1'419.- a titolo

di bollo Archivio Notarile) ed oggetto di richiesta di rimborso alla cliente,

senza quindi pretendere il recupero della somma di 2'680.-;

che

l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente infondato;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che l’appellante

non è assistita da un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, mentre

non si assegnano indennità alla controparte, cui l’atto di appello non è stato

intimato;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia, né si assegnato indennità.

3. Intimazione

a:

- AP 1, __________;

- avv. AO

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10’332.70, non raggiunge il limite

di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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