14.2010.100
Rigetto definitivo dell'opposizione. Parcella notarile
17 novembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.100
Data decisione, Autorità:
17.11.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Parcella notarile
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 27 cpv. 1 LTN
Incarto n.
14.2010.100
Lugano
17 novembre 2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 27 settembre 2010 presentata dal
notaio AO 1, __________
Contro
AP 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 24 settembre 2010 per
l’importo di fr. 10'322.70 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 29 ottobre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
§ Di conseguenza
l’opposizione interposta da AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________ è respinta in via definitiva per l’importo di fr.
10'322.70 oltre interessi al 55 dal 21 settembre 2010 e fr. 100.- di spese
esecutive.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dall’istante, sono poste
a carico delle convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 800.- a titolo
di ripetibili.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla
parte convenuta, che con atto di appello del 4/10 novembre 2010 chiede la
riconsiderazione dell’impugnato giudizio;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________ il notaio AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr. 10'322.70 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo di credito “parcella notarile n. __________ del 29.07.2010”;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo con istanza del 27 settembre 2010, fondandola sulla parcella
notarile da lui emanata il 29 luglio 2010 per complessivi fr. 10'322.70 (doc.
A);
che
all’udienza di contradditorio del 28 ottobre 2010, il procedente si è
confermato nella propria istanza producendo, tra l’altro, il rogito (contratto
di compravendita immobiliare stipulato in data 10 febbraio 2010 tra P__________
W__________ AG e AP 1) sfociato nella citata parcella notarile, rimasta
incontestata, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo di non avere
mai dato incarico al notaio di allestire il rogito e di avere, comunque, già
pagato le tasse di spettanza dell’ente pubblico, confermando nondimeno di non
avere contestato entro quindici giorni la parcella notarile in questione e
rilevando di non volere saldare la parcella poiché l’appartamento acquistato
non sarebbe in ordine, ritenuto anche che al riguardo il notaio si era
impegnato a parlare con la venditrice, senza però ottenere alcun riscontro;
che
esplicitamente interpellata dal giudice, la convenuta ha dichiarato di non
avere documentazione da produrre;
che
con sentenza del 29 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;
che
nella fattispecie - ricordato che secondo gli art. 80 cpv. 2 LEF e 28 LALEF
sono parificate a sentenze esecutive, entro il territorio cantonale, le
Considerandi
decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate
sul diritto pubblico, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze
esecutive – il Pretore ha spiegato che il procedente ha fondato la propria
pretesa sulla parcella notarile n. __________ emessa il 29 luglio 2010 per
complessivi fr. 10'322.70, la quale, giusta gli art. 80 e 81 LEF e 27 cpv. 1 LTN
(Legge sulla tariffa notarile), redatta e intimata conformemente alla legge e
non contestata, è parificata a sentenza esecutiva e costituisce perciò titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione (v. Rep. 1989, p. 116);
che
giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, ha proseguito il primo giudice, quando il credito
sia fondato su una sentenza esecutiva di una autorità della Confederazione o
del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata ove
l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la
sentenza o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non
dimostri che è prescritto;
che
in relazione alle eccezioni sollevate dalla convenuta in occasione dell’udienza
di discussione, sempre secondo il Pretore, l’art. 27 cpv. 2 LTN prevede che le
parcelle notarili sono solidalmente dovute dai contraenti, salvo regresso tra
di loro e che in concreto il contratto notarile di compravendita del 10
febbraio 2010, sottoscritto anche dalla convenuta personal- mente, unitamente
alla venditrice, prevedeva a pag. 15 sub V 2, che “onorari e spese notarili,
tasse e spese di iscrizione nel registro fondiario ed ogni altra relativa sono
a carico della parte acquirente”, ossia di AP 1 (doc. C);
che
per il resto, ha puntualizzato il primo giudice, la convenuta non è legittimata
a rifiutare il pagamento della parcella notarile, sollevando eccezioni relative
al contratto di compravendita/ appalto dell’appartamento, eccezioni che vanno
semmai propo- ste nei confronti della controparte P__________ W__________ AG;
che
ricevuta la sentenza di primo grado, con scritto del 4 novembre 2010 AP 1 si è
rivolta al Pretore, facendo presente che la comunicazione in occasione
dell’udienza non è funzionata, dato che non ha potuto parlare e che, in ogni
modo, il notaio si è sbagliato nella quantificazione del credito, ritenuto che
dovesse essersi verificato un doppio pagamento da parte sua, ciò è
riconducibile a un errore;
che
il 9 novembre 2010 il Pretore ha risposto alla convenuta, osservando che gli
esborsi riportarti a pag. 2 della parcella notarile riguardano la tassa
dell’Ufficio registri per l’atto di compravendita (fr. 5'213.-) e la tassa di
bollo dell’Archivio Notarile (fr. 1'419.-), mentre che da informazioni da lui
assunte, la somma di fr. 2'680.- da lei pagata il 27 agosto 2010 si riferisce
alla tassa dell’Ufficio registri per l‘emissione di una cartella ipotecaria e
che non si tratta perciò di un doppio pagamento;
che,
nel contempo, il Pretore ha chiesto alla convenuta di comunicare se il suo
scritto 4 novembre 2010 è da intendere come ricorso contro la sentenza 29
ottobre 2010;
che
il 10 novembre 2010 AP 1 ha di nuovo scritto al Pretore, manifestando la sua
intenzione di ricorrere, ossia rilevando che a fronte di spese quantificabili
in fr. 9’312.- (fr. 5'213.-+ fr. 1'419.- + fr. 2'680.-), il notaio ha emanato
una parcella superiore a fr. 10'000.- e facendo di nuovo carico allo stesso
giudice di avere consentito al solo notaio di esprimersi;
che il
gravame non ha formato oggetto di intimazione;
che
nella misura in cui l’insorgente parrebbe dolersi della violazione del diritto
di essere sentito per non averle il primo giudice consentito di esprimersi in
occasione dell’udienza di discussione, la critica cade nel vuoto, dal verbale
di udienza del 28 ottobre 2010 risultando invece l’esatto contrario, ossia che
alla convenuta è stata garantita sotto ogni aspetto la facoltà di fare valere
le proprie ragioni;
che
per il resto, si può senz’altro rinviare alle pertinenti conside- razioni
contenute nella sentenza impugnata, e riferite sia alla natura esecutiva
(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione) della parcella notarile 29
luglio 2010 (doc. A), la stessa non essendo stata contestata entro il termine
di quindici giorni indicato in calce alla parcella stessa con riferimento
all’art. 27 cpv. 1 LTN (circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta), sia
all’inammissibilità delle eccezioni proposte dall’escussa, con riferimento
all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che,
in particolare, la somma di fr. 2’680.- ricordata dalla convenuta nello scritto
10.
novembre 2010, esula dalla parcella notarile, i cui addendi son invece
riferiti ad altre prestazioni (tra cui l’onorario spettante al notaio);
che
del resto il notaio AO 1 ha affrontato lo specifico argomento nello scritto
indirizzato alla convenuta il 29 luglio 2010 (doc. A/annesso), al quale ha
allegato, sulla base di un preteso accordo previo, la fattura dell’Ufficio dei
registri ammontante a fr. 2'680.- per le tasse relative all’emissione della
cartella ipotecaria richiesta dalla banca finanziatrice (nella parcella
notarile figura invece solo la somma di fr. 360.- per l’istanza di emissione di
cartelle ipotecarie), banca la quale l’avrebbe invitata a saldare
immediatamente tale costo;
che
nel citato scritto lo stesso notaio ha dipoi quantificato in complessivi fr.
6'532.- quanto da lui anticipato all’Ufficio registri per complessivi fr.
6'632.- (fr. 5'213.- a titolo di tassa di compravendita, e fr. 1'419.- a titolo
di bollo Archivio Notarile) ed oggetto di richiesta di rimborso alla cliente,
senza quindi pretendere il recupero della somma di 2'680.-;
che
l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome manifestamente infondato;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che l’appellante
non è assistita da un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, mentre
non si assegnano indennità alla controparte, cui l’atto di appello non è stato
intimato;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia, né si assegnato indennità.
3. Intimazione
a:
- AP 1, __________;
- avv. AO
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10’332.70, non raggiunge il limite
di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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