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Decisione

14.2010.104

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tendente alla concessione di tempo supplementare per la designazione di un patrocinatore "serio". Appello irricevibile in quanto tardivo e privo di motiva

26 novembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2010.104

Data decisione, Autorità:

26.11.2010, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tendente alla concessione di tempo supplementare per la designazione di un patrocinatore "serio". Appello irricevibile in quanto tardivo e privo di motivazione

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 308 cpv. 1 let. f CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

14.2010.104

Lugano

26 novembre

2010

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da

istanza 7 giugno 2010 di

AP

1, __________

contro

AO

1, __________ patrocinato

dall’avv. PA 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,

con sentenza 3 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:

“1. Le

domande di rinvio del 19 ottobre e 2 novembre 2010 sono respinte.

2. Le

domande di assunzione di testi e di perizia sono respinte.

3. L’istanza

di rigetto provvisorio è respinta

4. La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 340.-, già anticipata dall’istante, restano a carico di quest’ultimo, il

quale rifonderà alla controparte fr. 730.- di indennità.

5. omissis”.

Visto lo scritto 18 novembre 2010, con il quale AP 1 ha dichiarato di ricorrere contro la sentenza pretorile, asserendo che per la motivazione del

gravame egli necessita di un avvocato “serio” e pregando nel contempo

l’autorità di ricorso a tenere in sospeso la procedura;

esaminati

gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con istanza del 7 giugno 2010 AP 1, __________, ha chiesto il rigetto

provvisorio - limitatamente a fr. 24'487.50 - dell’opposizione interposta da AO

1, __________, al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________, notificato a quest’ultimo il 6 novembre 2009 per

l’incasso della somma di fr. 47'487,50 oltre interessi e spese;

che

con sentenza del 3 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha respinto l’istanza dopo avere respinto sia le due ultime domande di rinvio

dell’udienza indetta per il 2 novembre 2010, sia le domande di assunzione di

testi e di perizia presentate dall’istante;

Considerandi

che

il primo giudice, dopo avere rinviato in ben due occasioni l’udienza su

richiesta dell’istante, ha invece ritenuto intempestivi e fuori luogo i

successivi tentativi messi in atto dallo stesso soggetto per rinviare

l’udienza, con la motivazione che gli necessitava ancora del tempo per reperire

un patrocinatore che lo assistesse, dato che - secondo il giudice - l’istanza

di rigetto dell’opposizione era stata presentata già da tempo, ossia il 7

giugno 2010 e, in ogni modo, dato che agli atti non vi è alcun riscontro

attestante ricerche infruttuose da parte del procedente;

che

per il resto, ha osservato il primo giudice, non vi è agli atti alcun titolo di

rigetto provvisorio, così che l’istanza non può trovare accoglimento;

che

contro la sentenza pretorile, AP 1 si è aggravato con scritto del 18 novembre

2010, denominato “Ricorso”, con il quale ha però chiesto, in buona sostanza,

del tempo per presen- tare la motivazione del gravame in quanto sarebbe ancora

alla ricerca di un avvocato “serio”, postulando la sospensione della

procedura;

che

tale scritto non è stato intimato alla controparte per osservazioni, il rimedio

dovendo essere dichiarato irricevibile per le considerazioni che seguono;

che

secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per l’appellazione, per il ricorso in

cassazione e per la presentazione delle osservazione è di dieci giorni, ridotto

a cinque in materia cambiaria;

che,

nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza impugnata,

intimata alle parti il 3 novembre 2010, è stato ritirato dall’istante sabato 6

novembre 2010 (cfr. Track & Trace), per cui il termine utile per ricorrere,

iniziato a decorrere il giorno successivo (7 novembre 2010), è venuto a scadere

martedì 16 novembre 2010;

che

inoltrato soltanto il 18 novembre 2010, il “Ricorso” proposto dalla parte

istante è da considerare, comunque sia, tardivo, ciò che ne comporta l’irriceviblità;

che

del resto, il gravame andrebbe dichiarato irricevibile per carenza di

motivazione, l’art. 308 cpv. 1 lett. f CPC (cfr. il rinvio di cui all’art. 24

LALEF) richiedendo che nell’appello figurino indicati i motivi di fatto e di

diritto sui quali esso si fonda;

che,

come visto, il gravame è sprovvisto di qualsiasi motivazione;

che,

evidentemente, l’appellante non può contare di ovviare a tale prescrizione,

proponendosi di motivare il gravame più avanti, segnatamente dopo che il

termine per ricorre è infruttuosamente scaduto, chiedendo la sospensione della

procedura in attesa di reperire un avvocato che lo assista in questa incombenza;

che

un’iniziativa del genere andrebbe, caso mai, messa in atto mediante la

presentazione di un’istanza di restituzione in intero per inosservanza del

termine per ricorrere previa soddisfazione delle condizioni richieste dall’art.

137.

CPC (cfr. art. 24 LALEF), secondo cui ciò sarebbe il caso se l’istante o il

suo patrocinatore dimostrasse di essere stato impedito di agire, di comparire o

di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine

oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile

l’osservanza (art. 137 lett. a CPC), rispettivamente perché l’impedimento di

compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non

poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC);

che

l’insorgente non allega (né tanto meno documenta) alcun motivo che

giustificherebbe il ripristino del termine per appellare;

che

si rinvia per il resto alle pertinenti ragioni che hanno spinto il primo

giudice a rifiutare gli ultimi due tentativi dell’istante di ottenere il rinvio

dell’udienza di discussione con la motivazione che era ancora alla ricerca di

un patrocinatore;

che,

in ogni modo, di fronte alla totale assenza nei documenti agli atti del

processo di un titolo di rigetto (provvisorio) dell’opposizione, non si vede

come l’esito del procedimento di prima sede potrebbe essere sovvertito qualora

l’istante presentasse più avanti un atto di appello motivato, dandosene il

caso, con l’assistenza di un legale;

che

ne consegue pertanto l’irricevibilità del “Ricorso” 18 novembre 2010;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere

posti a carico del ricorrente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF),

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che l’insorgente

non è assistito da un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, mentre

non si assegnano indennità alla controparte, cui il ricorso non è stato

intimato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

“Ricorso” 18 novembre 2003 è irricevibile.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

AP 1, __________;

-

AO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’487.50, non raggiunge il limite

di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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