14.2010.104
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tendente alla concessione di tempo supplementare per la designazione di un patrocinatore "serio". Appello irricevibile in quanto tardivo e privo di motiva
26 novembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2010.104
Data decisione, Autorità:
26.11.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tendente alla concessione di tempo supplementare per la designazione di un patrocinatore "serio". Appello irricevibile in quanto tardivo e privo di motivazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 308 cpv. 1 let. f CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
14.2010.104
Lugano
26 novembre
2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da
istanza 7 giugno 2010 di
AP
1, __________
contro
AO
1, __________ patrocinato
dall’avv. PA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza 3 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così deciso:
“1. Le
domande di rinvio del 19 ottobre e 2 novembre 2010 sono respinte.
2. Le
domande di assunzione di testi e di perizia sono respinte.
3. L’istanza
di rigetto provvisorio è respinta
4. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 340.-, già anticipata dall’istante, restano a carico di quest’ultimo, il
quale rifonderà alla controparte fr. 730.- di indennità.
5. omissis”.
Visto lo scritto 18 novembre 2010, con il quale AP 1 ha dichiarato di ricorrere contro la sentenza pretorile, asserendo che per la motivazione del
gravame egli necessita di un avvocato “serio” e pregando nel contempo
l’autorità di ricorso a tenere in sospeso la procedura;
esaminati
gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con istanza del 7 giugno 2010 AP 1, __________, ha chiesto il rigetto
provvisorio - limitatamente a fr. 24'487.50 - dell’opposizione interposta da AO
1, __________, al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, notificato a quest’ultimo il 6 novembre 2009 per
l’incasso della somma di fr. 47'487,50 oltre interessi e spese;
che
con sentenza del 3 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________
ha respinto l’istanza dopo avere respinto sia le due ultime domande di rinvio
dell’udienza indetta per il 2 novembre 2010, sia le domande di assunzione di
testi e di perizia presentate dall’istante;
Considerandi
che
il primo giudice, dopo avere rinviato in ben due occasioni l’udienza su
richiesta dell’istante, ha invece ritenuto intempestivi e fuori luogo i
successivi tentativi messi in atto dallo stesso soggetto per rinviare
l’udienza, con la motivazione che gli necessitava ancora del tempo per reperire
un patrocinatore che lo assistesse, dato che - secondo il giudice - l’istanza
di rigetto dell’opposizione era stata presentata già da tempo, ossia il 7
giugno 2010 e, in ogni modo, dato che agli atti non vi è alcun riscontro
attestante ricerche infruttuose da parte del procedente;
che
per il resto, ha osservato il primo giudice, non vi è agli atti alcun titolo di
rigetto provvisorio, così che l’istanza non può trovare accoglimento;
che
contro la sentenza pretorile, AP 1 si è aggravato con scritto del 18 novembre
2010, denominato “Ricorso”, con il quale ha però chiesto, in buona sostanza,
del tempo per presen- tare la motivazione del gravame in quanto sarebbe ancora
alla ricerca di un avvocato “serio”, postulando la sospensione della
procedura;
che
tale scritto non è stato intimato alla controparte per osservazioni, il rimedio
dovendo essere dichiarato irricevibile per le considerazioni che seguono;
che
secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per l’appellazione, per il ricorso in
cassazione e per la presentazione delle osservazione è di dieci giorni, ridotto
a cinque in materia cambiaria;
che,
nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la sentenza impugnata,
intimata alle parti il 3 novembre 2010, è stato ritirato dall’istante sabato 6
novembre 2010 (cfr. Track & Trace), per cui il termine utile per ricorrere,
iniziato a decorrere il giorno successivo (7 novembre 2010), è venuto a scadere
martedì 16 novembre 2010;
che
inoltrato soltanto il 18 novembre 2010, il “Ricorso” proposto dalla parte
istante è da considerare, comunque sia, tardivo, ciò che ne comporta l’irriceviblità;
che
del resto, il gravame andrebbe dichiarato irricevibile per carenza di
motivazione, l’art. 308 cpv. 1 lett. f CPC (cfr. il rinvio di cui all’art. 24
LALEF) richiedendo che nell’appello figurino indicati i motivi di fatto e di
diritto sui quali esso si fonda;
che,
come visto, il gravame è sprovvisto di qualsiasi motivazione;
che,
evidentemente, l’appellante non può contare di ovviare a tale prescrizione,
proponendosi di motivare il gravame più avanti, segnatamente dopo che il
termine per ricorre è infruttuosamente scaduto, chiedendo la sospensione della
procedura in attesa di reperire un avvocato che lo assista in questa incombenza;
che
un’iniziativa del genere andrebbe, caso mai, messa in atto mediante la
presentazione di un’istanza di restituzione in intero per inosservanza del
termine per ricorrere previa soddisfazione delle condizioni richieste dall’art.
137.
CPC (cfr. art. 24 LALEF), secondo cui ciò sarebbe il caso se l’istante o il
suo patrocinatore dimostrasse di essere stato impedito di agire, di comparire o
di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine
oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile
l’osservanza (art. 137 lett. a CPC), rispettivamente perché l’impedimento di
compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non
poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC);
che
l’insorgente non allega (né tanto meno documenta) alcun motivo che
giustificherebbe il ripristino del termine per appellare;
che
si rinvia per il resto alle pertinenti ragioni che hanno spinto il primo
giudice a rifiutare gli ultimi due tentativi dell’istante di ottenere il rinvio
dell’udienza di discussione con la motivazione che era ancora alla ricerca di
un patrocinatore;
che,
in ogni modo, di fronte alla totale assenza nei documenti agli atti del
processo di un titolo di rigetto (provvisorio) dell’opposizione, non si vede
come l’esito del procedimento di prima sede potrebbe essere sovvertito qualora
l’istante presentasse più avanti un atto di appello motivato, dandosene il
caso, con l’assistenza di un legale;
che
ne consegue pertanto l’irricevibilità del “Ricorso” 18 novembre 2010;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere
posti a carico del ricorrente (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF),
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che l’insorgente
non è assistito da un avvocato, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo, mentre
non si assegnano indennità alla controparte, cui il ricorso non è stato
intimato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
“Ricorso” 18 novembre 2003 è irricevibile.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
AP 1, __________;
-
AO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’487.50, non raggiunge il limite
di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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