14.2010.106
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Appello contro l'anticipo spese dichiarato tardivo
26 novembre 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2010.106
Data decisione, Autorità:
26.11.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Appello contro l'anticipo spese dichiarato tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
14.2010.106
Lugano
26 novembre
2010
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 6 agosto 2010 di
__________
AP 1
rappresentate
da AP 1
contro
AO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.__________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 4 agosto
2010, per il pagamento di fr. 8'080.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza del 17 settembre 2010 (EF.2010.325), ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in
via provvisoria.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 270.-, da anticipare dalla parte istante, e le
spese esecutive in fr. 70.-, sono poste a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis”
Sentenza impugnata da AP 1 con atto del 22 novembre
2010, con cui contesta l’addebito della tassa di giustizia di fr. 270.- fattale
recapitare il 15 novembre 2010 dalla Pretura;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con sentenza del 17 settembre 2010 il Pretore __________ in accoglimento
dell’istanza 6 agosto 2010 di __________ e AP 1, __________, ha respinto in via
provvisoria l’opposizione sollevata da AO 1 al precetto esecutivo n. __________,
fattogli notificare in data 4 agosto 2010 dall’UEF __________ per il pagamento
di fr. 8'080.- oltre interessi e spese;
che
per quanto riguarda gli oneri processuali il Pretore ha stabilito che le spese
e la tassa di giustizia per complessivi fr. 270.-, da anticipare dalla parte
istante, e le spese esecutive di fr. 70.-, sono poste a carico della parte
convenuta (AO 1), con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla controparte
(alle istanti) fr. 100.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2 della
sentenza);
che
con scritto del 22 novembre 2010 AP 1, istante e rappresentante delle istanti,
ha comunicato al Pretore di non condividere la fattura fattale pervenire il 15
novembre 2010 dalla Pretura per l’incasso della tassa di giustizia di fr. 270.-
relativa alla sentenza 17 settembre 2010;
che,
in estrema sintesi, essa ha obiettato che tale onere deve essere suddiviso in
parti eque tra i convenuti, concordando quindi di versare la propria quota
parte alla Pretura, mentre che la parte che spetta al debitore (AO 1), “se la
deve pagare lui stesso”;
che
del resto, ha proseguito AP 1, sarebbe un’illusione credere che il convenuto
rifonderà una indennità per le spese giuridiche, visto che in fin dei conti è
stato lui a sollevare opposizione al precetto esecutivo, per tacere del rischio
di dovere avviare una nuova procedura esecutiva nei confronti del soggetto per
l’incasso del credito;
che
la Pretura __________, considerando tale scritto come ricorso/appello, lo ha
trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per
competenza, dandone comunicazione alla controparte;
che
l’atto non è stato intimato al convenuto per osservazioni, risultando il
medesimo – qualora lo si volesse considerare come un’impugnativa del
dispositivo n. 2 della sentenza pretorile, come supposto dal Pretore -
irricevibile e, in ogni modo, infondato anche nel merito;
che,
secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF, il termine per l’appellazione e per il ricorso
in cassazione contro una sentenza di rigetto dell’opposizione è di dieci
giorni, ridotto a cinque in materia cambiaria;
che
dagli accertamenti eseguiti da questa Camera (Track & Trace) risulta che la
sentenza di primo grado, intimata alle parti il 17 settembre 2010, è stata
notificata a AP 1, rappresentante delle istanti, il 20 settembre 2010;
che
essendo il termine per ricorrere venuto così a scadere il 30 settembre 2010, la
contestazione sollevata il 22 novembre 2010 è manifestamente tardiva e, perciò,
irricevibile;
che,
in ogni modo, le obiezioni sollevate dall’insorgente sono con ogni evidenza
conseguenti a un malinteso, dal momento che la tassa di giustizia di fr. 270.-
è stata interamente posta a carico del convenuto, senza addebitare alcunché
alle istanti, alle quali è stata perfino riconosciuta una indennità di fr. 100.-;
che
la tassa di giustizia di fr. 270.- di cui alla fattura 15 novembre 2010 è stata
richiesta alla rappresentante delle istanti non perché la stessa è stata
caricata, in parte, a loro (v. dispositivo n. 2), ma perché esse erano tenute
ad anticiparla in base al diritto federale (cfr. art. 49 cpv. 2 OTLEF);
che
alle istanti rimane evidentemente aperto il diritto di rivalersi nei confronti
del convenuto per il recupero sia della somma di fr. 270.- (oggetto della
richiesta di anticipo del 15 novembre), sia delle spese esecutive di fr. 70.-,
come pure per l’incasso dell’indennità di fr. 100.-, ritenuto che le paventate
presumibili difficoltà di riscossione non giustificano di esentare le istanti
dall’anticipare la somma di fr. 270.- stabilita dal primo giudice nel
dispositivo n. 2 della sentenza;
che,
pertanto, il rimedio non solo è irricevible in quanto tardivo, ma è pure
destituito di fondamento;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente;
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la ricorrente non è
assistita da un avvocato, si rinuncia eccezional- mente a ogni prelievo, mentre
non si assegnano indennità alla controparte, cui l’impugnativa non è stata
intimata per osserva- zioni;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. L’appello
è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- AP 1;
- AO 1.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 8'080.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster