14.2010.107
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15 dicembre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2010.107
Data decisione, Autorità:
15.12.2010, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Contestazione, solo in sede d'appello, della legittimazione del direttore dell'escussa ad impegnare da solo la società. Carenza di motivazione per quanto riguarda l'asserito inadempimento delle controprestazioni
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 agg. 1 let. b CPC-TI
art. 25 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.107
Lugano
15 dicembre 2010
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 9 giugno 2010 di
AO 1, __________ patrocinata dall’avv. PA
2, __________
contro
AP 1, __________
patrocinata
dall’avv. PA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 21 aprile 2010 per
il pagamento complessivo di fr. 84'159.30 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
__________, con sentenza del 18 novembre 2010 (EF.2010.__________), ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta
nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr.
74'173.05 oltre interessi come al PE.
Fatti
2. La tassa di giustizia
in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico dei parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 780.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta,
che con atto di appello del 29 novembre 2010 chiede la reiezione dell’istanza,
con protesta di spese e indennità per entrambe le sedi;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
del 19/21 aprile 2010, la ditta AO 1, __________, ha escusso la società AP 1, __________,
per l’incasso di fr. 83'959.30 oltre interessi e spese esecutive (come pure di
fr. 200.- per le spese dei precedenti precetti esecutivi n. __________ e __________),
indicando quale titolo di credito diverse fatture emesse a carico della
debitrice (doc. I; v. anche doc. H);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 9 giugno
2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a fr.
76'674.75 più spese e interessi;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulle offerte menzionanti qualità,
quantità e prezzo degli oggetti ordinati, debitamente sottoscritte dal
direttore della convenuta, corredate dalle relative fatture di cui ai doc. da A
a E2, in relazione con la fattura 25 settembre 2009 relativa a modifiche di
stampo (doc. F) e con l’estratto conto dal quale si evince l’importo dedotto in
esecuzione (doc. F);
che
all’udienza di discussione del 24 agosto 2010 la parte istante si è confermata
nella propria domanda;
che,
dal canto suo, la convenuta vi si è opposta, sostenendo che agli atti non vi
sarebbe un formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF,
rispettivamente che, in particolare, i doc. da A a E non conterrebbero la
volontà di pagare una somma determinata, rispettivamente che gli oggetti ivi
menzionati non sarebbero stati consegnati, tanto che l’escussa avrebbe dovuto
procedere in via giudiziale per ottenere la consegna di alcune matrici
necessarie per la produzione (doc. 2 e 3), rispettivamente che soltanto per
l’offerta doc. B sarebbe presente il bollettino di consegna debitamente firmato
dalla convenuta, ritenuto tuttavia che tale matrice non sarebbe però, poi,
stata accettata dalla convenuta, la quale non avrebbe pagato il secondo
acconto, ciò che sarebbe dovuto avvenire alla consegna, rispettivamente che per
tutte le altre “offerte di massima”, non vi sarebbe alcuna prova formale della
consegna, né del pagamento della seconda rata, rispettivamente che dal doc. C
risulterebbe come la convenuta non sia riuscita ad eseguire un determinato
stampo, fatturandone poi la modifiche;
che
in replica la procedente ha ribadito la valenza di riconosci- mento di debito
dei documenti agli atti, in quanto validamente sottoscritti dal rappresentante
della convenuta, come da sua stessa ammissione, per poi asserire che tutte le
prestazioni di cui alle offerte sarebbero state correttamente eseguite e che le
matrici di cui al precetto esecutivo civile sarebbero state ritornate
dall’istante alla convenuta per l’esecuzione di modifiche da lei stessa volute,
modifiche successivamente non eseguite causa inadempienza della controparte,
per tacere del fatto che eventuali reclami per le prestazioni fornite avrebbero
dovuto essere presentati entro 5 giorni dalla consegna, ciò che non è mai
avvenuto;
che
in duplica la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, rilevando che quelle
che controparte chiama modifiche sarebbero in realtà difetti e che comunque gli
oggetti non sarebbero in suo possesso;
che
con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________,
ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 74'173.05 oltre interessi;
che
il primo giudice – premesso che, come nella fattispecie, un contratto di
appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per la mercede ivi menzionata e richiamata la prassi basilese
relativa alle condizioni in cui il rigetto può essere concesso a fronte delle
Considerandi
eccezioni del committente sulla corretta esecuzione del contratto da parte
dell’appaltatore - ha per finire ritenuto che la documentazione prodotta dalla
procedente costituisce indubbiamente valido riconoscimento di debito per gli
importi di cui alle offerte ed alle fatture di cui ai doc. da A a E2, ritenuto
che per quanto attiene invece alla fattura doc. F non vi è alcuna conferma
d‘ordine atteso che quella effettuata via fax non può assurgere a
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, in difetto del requisito inderogabile
della firma del debitore;
che,
in particolare, quanto alle eccezioni in merito alla carente esecuzione o non
esecuzione dei contratti sollevate dalla committenza per la prima volta
all’udienza di discussione, le stesse – ha puntualizzato il Pretore – sono
rimaste allo stadio di puro parlato, così da non risultare atte a infirmare la
validità delle pretese di parte istante;
che
contro tale sentenza, la convenuta è insorta con il presente tempestivo atto di
appello, con cui chiede la riforma dell’impu- gnata sentenza nel senso di
respingere l’istanza;
che
a mente dell’appellante, non solo non sono adempiute le condizioni poste dalla
giurisprudenza in ambito di contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto
dalle parti che impone il pagamento di una somma di denaro e prova
dell’adempimento della controprestazione, assenza di contestazione dei
difetti), ma nella fattispecie i documenti prodotti da controparte, in partico-
lare le offerte, sono stati sottoscritti da persona non abilitata a
rappresentare e a validamente impegnare la società convenuta;
che
in seno alla AP 1, D__________ D__________, che ha sottoscritto le offerte,
possiede infatti esclusivamente procura collettiva a due, come risulta
dall’estratto RC prodotto con l’appello;
che
tale persona, prosegue l’appellante, se poteva certo procedere con ordinazioni
o sottoscrivere ricevute di consegna di merce come del resto ogni dipendente di
qualsivoglia azienda, ciò non significa tuttavia che egli, singolarmente, possa
validamente vincolare la società e, in particolare, sottoscrivere un formale
riconoscimento di debito a nome di AP 1;
che
questa circostanza è però stata trascurata dal Pretore, cui spettava in ogni
stadio di causa l’onere di accertare se la documentazione prodotta costituisce
o meno valido ricono- scimento di debito;
che
l’appello non è stato intimato alla procedente per osservazioni, il gravame
potendo essere evaso facendo capo alla procedura semplificata di cui all’art.
313bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF;
che
nella misura in cui asserisce che non vi sarebbe agli atti alcun valido
riconoscimento di debito, siccome le ordinazioni di cui ai doc. A-E recano
soltanto la firma del suo direttore, che tuttavia da solo non è abilitato a
vincolare la società, dato che questi possiede soltanto una procura collettiva
a due, come risulta dall’estratto del registro di commercio allegato
all’appello, l’insorgente muove un’obiezione inammissibile;
che,
infatti, davanti al Pretore, lo si ricordi, la convenuta, difesa peraltro da un
avvocato, non ha in alcun modo eccepito che le ordinazioni all’origine della
presenta causa fossero state sottoscritte e gestite da persona non abilitata a
farlo, motivo per cui essa non può porre rimedio alla sua passività con il
presente gravame, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, pure applicabile anche’esso in
virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF, vietando alle parti di addurre in
sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che
alla mancata contestazione sui poteri di rappresentanza del suo direttore in
occasione del contradditorio - e anche prima - l’appellante non può nemmeno
supplire invocando il principio, secondo cui il giudice è comunque tenuto a
esaminare d’ufficio se esiste valido riconoscimento di debito, dato che – come
visto - nessuno aveva mai messo in discussione la correttezza della procedura
di ordinazione di cui ai doc. A-E2;
che,
del resto, l’argomento ricorsuale è ai limiti del pretesto, dal fascicolo
processuale risultando che la convenuta ha in parte persino adempiuto ai propri
obblighi, procedendo al versamento di acconti, come risulta dalle tabelle riassuntive
relative alla situazione di dare ed avere esibite dalla procedente, a dimostra-zione
del fatto che il suo direttore era pienamente abilitato a rappresentare e a
vincolare la società;
che
nella misura in cui l’appellante parrebbe anche eccepire che in ogni modo non
sarebbero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza in ambito di
contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto dalle parti che impone il
pagamento di una determinata somma di denaro, prova dell’adempimento della contro
prestazione, rispettivamente assenza di difetti), l’appello è di nuovo destinato
a un giudizio di inammissibilità per carenza di motivazione, l’insorgente non
spiegando i motivi che l’hanno spinta, dandosene il caso, a giungere a una tale
conclusione,
che ne discende
in definitiva l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono perciò la
soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la LEF
pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo
carico.
3. Intimazione a:
- avv. PA
1, __________,
- avv. PA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 74’173.05,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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