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Decisione

14.2010.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2. La tassa di giustizia

in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico dei parte

convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 780.- a titolo di

indennità.

3. omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta,

che con atto di appello del 29 novembre 2010 chiede la reiezione dell’istanza,

con protesta di spese e indennità per entrambe le sedi;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________

del 19/21 aprile 2010, la ditta AO 1, __________, ha escusso la società AP 1, __________,

per l’incasso di fr. 83'959.30 oltre interessi e spese esecutive (come pure di

fr. 200.- per le spese dei precedenti precetti esecutivi n. __________ e __________),

indicando quale titolo di credito diverse fatture emesse a carico della

debitrice (doc. I; v. anche doc. H);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza 9 giugno

2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a fr.

76'674.75 più spese e interessi;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulle offerte menzionanti qualità,

quantità e prezzo degli oggetti ordinati, debitamente sottoscritte dal

direttore della convenuta, corredate dalle relative fatture di cui ai doc. da A

a E2, in relazione con la fattura 25 settembre 2009 relativa a modifiche di

stampo (doc. F) e con l’estratto conto dal quale si evince l’importo dedotto in

esecuzione (doc. F);

che

all’udienza di discussione del 24 agosto 2010 la parte istante si è confermata

nella propria domanda;

che,

dal canto suo, la convenuta vi si è opposta, sostenendo che agli atti non vi

sarebbe un formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF,

rispettivamente che, in particolare, i doc. da A a E non conterrebbero la

volontà di pagare una somma determinata, rispettivamente che gli oggetti ivi

menzionati non sarebbero stati consegnati, tanto che l’escussa avrebbe dovuto

procedere in via giudiziale per ottenere la consegna di alcune matrici

necessarie per la produzione (doc. 2 e 3), rispettivamente che soltanto per

l’offerta doc. B sarebbe presente il bollettino di consegna debitamente firmato

dalla convenuta, ritenuto tuttavia che tale matrice non sarebbe però, poi,

stata accettata dalla convenuta, la quale non avrebbe pagato il secondo

acconto, ciò che sarebbe dovuto avvenire alla consegna, rispettivamente che per

tutte le altre “offerte di massima”, non vi sarebbe alcuna prova formale della

consegna, né del pagamento della seconda rata, rispettivamente che dal doc. C

risulterebbe come la convenuta non sia riuscita ad eseguire un determinato

stampo, fatturandone poi la modifiche;

che

in replica la procedente ha ribadito la valenza di riconosci- mento di debito

dei documenti agli atti, in quanto validamente sottoscritti dal rappresentante

della convenuta, come da sua stessa ammissione, per poi asserire che tutte le

prestazioni di cui alle offerte sarebbero state correttamente eseguite e che le

matrici di cui al precetto esecutivo civile sarebbero state ritornate

dall’istante alla convenuta per l’esecuzione di modifiche da lei stessa volute,

modifiche successivamente non eseguite causa inadempienza della controparte,

per tacere del fatto che eventuali reclami per le prestazioni fornite avrebbero

dovuto essere presentati entro 5 giorni dalla consegna, ciò che non è mai

avvenuto;

che

in duplica la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, rilevando che quelle

che controparte chiama modifiche sarebbero in realtà difetti e che comunque gli

oggetti non sarebbero in suo possesso;

che

con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________,

ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 74'173.05 oltre interessi;

che

il primo giudice – premesso che, come nella fattispecie, un contratto di

appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per la mercede ivi menzionata e richiamata la prassi basilese

relativa alle condizioni in cui il rigetto può essere concesso a fronte delle

Considerandi

eccezioni del committente sulla corretta esecuzione del contratto da parte

dell’appaltatore - ha per finire ritenuto che la documentazione prodotta dalla

procedente costituisce indubbiamente valido riconoscimento di debito per gli

importi di cui alle offerte ed alle fatture di cui ai doc. da A a E2, ritenuto

che per quanto attiene invece alla fattura doc. F non vi è alcuna conferma

d‘ordine atteso che quella effettuata via fax non può assurgere a

riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, in difetto del requisito inderogabile

della firma del debitore;

che,

in particolare, quanto alle eccezioni in merito alla carente esecuzione o non

esecuzione dei contratti sollevate dalla committenza per la prima volta

all’udienza di discussione, le stesse – ha puntualizzato il Pretore – sono

rimaste allo stadio di puro parlato, così da non risultare atte a infirmare la

validità delle pretese di parte istante;

che

contro tale sentenza, la convenuta è insorta con il presente tempestivo atto di

appello, con cui chiede la riforma dell’impu- gnata sentenza nel senso di

respingere l’istanza;

che

a mente dell’appellante, non solo non sono adempiute le condizioni poste dalla

giurisprudenza in ambito di contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto

dalle parti che impone il pagamento di una somma di denaro e prova

dell’adempimento della controprestazione, assenza di contestazione dei

difetti), ma nella fattispecie i documenti prodotti da controparte, in partico-

lare le offerte, sono stati sottoscritti da persona non abilitata a

rappresentare e a validamente impegnare la società convenuta;

che

in seno alla AP 1, D__________ D__________, che ha sottoscritto le offerte,

possiede infatti esclusivamente procura collettiva a due, come risulta

dall’estratto RC prodotto con l’appello;

che

tale persona, prosegue l’appellante, se poteva certo procedere con ordinazioni

o sottoscrivere ricevute di consegna di merce come del resto ogni dipendente di

qualsivoglia azienda, ciò non significa tuttavia che egli, singolarmente, possa

validamente vincolare la società e, in particolare, sottoscrivere un formale

riconoscimento di debito a nome di AP 1;

che

questa circostanza è però stata trascurata dal Pretore, cui spettava in ogni

stadio di causa l’onere di accertare se la documentazione prodotta costituisce

o meno valido ricono- scimento di debito;

che

l’appello non è stato intimato alla procedente per osservazioni, il gravame

potendo essere evaso facendo capo alla procedura semplificata di cui all’art.

313bis CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF;

che

nella misura in cui asserisce che non vi sarebbe agli atti alcun valido

riconoscimento di debito, siccome le ordinazioni di cui ai doc. A-E recano

soltanto la firma del suo direttore, che tuttavia da solo non è abilitato a

vincolare la società, dato che questi possiede soltanto una procura collettiva

a due, come risulta dall’estratto del registro di commercio allegato

all’appello, l’insorgente muove un’obiezione inammissibile;

che,

infatti, davanti al Pretore, lo si ricordi, la convenuta, difesa peraltro da un

avvocato, non ha in alcun modo eccepito che le ordinazioni all’origine della

presenta causa fossero state sottoscritte e gestite da persona non abilitata a

farlo, motivo per cui essa non può porre rimedio alla sua passività con il

presente gravame, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, pure applicabile anche’esso in

virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF, vietando alle parti di addurre in

sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni;

che

alla mancata contestazione sui poteri di rappresentanza del suo direttore in

occasione del contradditorio - e anche prima - l’appellante non può nemmeno

supplire invocando il principio, secondo cui il giudice è comunque tenuto a

esaminare d’ufficio se esiste valido riconoscimento di debito, dato che – come

visto - nessuno aveva mai messo in discussione la correttezza della procedura

di ordinazione di cui ai doc. A-E2;

che,

del resto, l’argomento ricorsuale è ai limiti del pretesto, dal fascicolo

processuale risultando che la convenuta ha in parte persino adempiuto ai propri

obblighi, procedendo al versamento di acconti, come risulta dalle tabelle riassuntive

relative alla situazione di dare ed avere esibite dalla procedente, a dimostra-zione

del fatto che il suo direttore era pienamente abilitato a rappresentare e a

vincolare la società;

che

nella misura in cui l’appellante parrebbe anche eccepire che in ogni modo non

sarebbero adempiute le condizioni poste dalla giurisprudenza in ambito di

contratti sinallagmatici (contratto sottoscritto dalle parti che impone il

pagamento di una determinata somma di denaro, prova dell’adempimento della contro

prestazione, rispettivamente assenza di difetti), l’appello è di nuovo destinato

a un giudizio di inammissibilità per carenza di motivazione, l’insorgente non

spiegando i motivi che l’hanno spinta, dandosene il caso, a giungere a una tale

conclusione,

che ne discende

in definitiva l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono perciò la

soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la LEF

pronuncia:

1. L’appello

è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 450.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo

carico.

3. Intimazione a:

- avv. PA

1, __________,

- avv. PA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 74’173.05,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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