14.2010.108
Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale. Prescrizione
21 gennaio 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2010.108
Data decisione, Autorità:
21.01.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale. Prescrizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 137 cpv. 2 CO
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2010.108
Lugano
21 gennaio
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da
istanza 14 settembre 2010 di
AO 1, __________ patrocinata dall’avv. __________
contro
AP 1, __________
patrocinata
dall’__________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno, per gli importi di fr. 50’000.- oltre interessi e fr. 1'945.- oltre
spese esecutive;
sulla quale
istanza, con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna (EF.2010.443), ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta AP 1 al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno del
1°giugno 2010, è respinta in via definitiva per l’importo di fr.
50’000.- oltre interessi al 5% su fr. 50'000.- dal 1.6.2003, nonché per fr.
1'945.- di interessi scaduti e fr. 100.- di spese esecutive.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte
fr. 800.- di indennità.
3. omissis”.
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dalla parte convenuta con atto di appello
del 29 novembre 2010, con il quale postula la reiezione dell’istanza, con
protesta di spese e di indennità per entrambe le sede;
preso atto
che con osservazioni del 17 dicembre 2010 la parte appellata ha postulato la
reiezione dell’appello, protestate spese e indennità;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2010 AO 1, __________, ha
escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 50'000.- oltre interessi e di
fr. 1'945.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “1)
Decreto di stralcio 30.05.2003 del Vicepresidente del Tribunale distrettuale di
Moesa, 6535 Roveredo. 2) Interessi scaduti (5% su fr. 50'000.-- al 01.06.03 al
20.02.2004 + 5% su fr. 17'000.-- dal 20.02.04 al 05.05.04)”. Interposta
opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 settembre 2010 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo. In estrema sintesi, essa ha
fondato la propria domanda sul decreto del 30 maggio 2003, con il quale il Vicepresidente
del Tribunale distrettuale Moesa ha stralciato dai ruoli la causa (in materia
di contratto di locazione) a procedura accelerata promossa con istanza del
15/18 novembre 2002 dalla qui istante nei confronti della qui convenuta, con
riferimento alla transazione giudiziale conclusa dai contendenti il 27 maggio
2003 e dichiarata parte integrante del dispositivo di stralcio stesso, mediante
la quale, tra l’altro, la convenuta si impegnava a versare alla controparte la
somma complessiva di fr. 100'000.- in due rate di fr. 50'000.-, la prima entro
il 31 dicembre 2003 e la seconda entro il 31 agosto 2004, ritenuto che in caso
di mancato pagamento alle scadenze fissate la debitrice avrebbe versato
interessi di mora del 5% a decorrere dal 1°giugno 2003 (cfr. doc. B/N,
transazione, punto 3). L’importo posto in esecuzione, ha fatto presente
l’istante, si riferisce alla differenza tra quanto pattuito nella transazione
(fr. 100’000.--) e gli importi di fr. 33'000.- e 17'000.- versati dalla
convenuta il 20 febbraio 2004 e il 5 maggio 2004 (doc. C, D).
B. All’udienza
di discussione del 10 novembre 2010 la parte istante si è confermata nella
propria richiesta, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo in
primo luogo che l’accordo doc. N (v. anche doc. B) non ha comportato un effetto
novatorio sulle pretese di controparte, nel senso che il credito ivi menzionato
si prescrive come il credito iniziale, ovvero in cinque anni giusta l’art. 128
CO. La transazione in rassegna, ha proseguito la convenuta, non ha valenza di
“Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, giacché nel caso concreto il
giudice non ha accertato alcunché e nemmeno è chiarito quale sarebbe stato il
tenore e il contenuto della procedura giudiziale nell’ambito della quale è
stata stipulata la sentenza. Pur riconoscendo che dal profilo formale la
transazione in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art.
80 LEF, la convenuta ha preteso che la stessa non può essere equiparata dal
punto di vista dell’art. 187 (recte: 137) a un giudizio di merito, ovvero ad
accertamenti operati da un giudice. Ciò posto, ha concluso la convenuta, si
deve ritenere che il credito posto in esecuzione sia prescritto al più tardi
dal 5 maggio 2009, ovvero cinque anni dopo il pagamento dell’ultimo acconto.
In
replica l’istante ha insistito per la prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2
CO, obiettando che le parti hanno concluso una transazione giudiziale che è
stata integrata nel decreto di stralcio del 30 maggio 2003; in questo modo la
transazione ha acquistato effetto di sentenza passata in giudicato, come del
resto rilevabile dall’art. 114 del Codice di procedura civile grigionese. Il
medesimo art. 80 cpv. 2 LEF precisa del resto che sono parificate a sentenze
esecutive le transazioni giudiziali; non vi è perciò dubbio, ha obietttato la
procedente, che il titolo di rigetto presentato possa fare oggetto di un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, rispettivamente che costituisce una
sentenza ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO. In ogni modo, ha puntualizzato
l’istante, la transazione – come si può evincere anche dagli atti della
procedura grigionese - concerne importi scaduti, ossia non riguarda prestazioni
periodiche a valere per il futuro. Già per questo motivo non entra in
considerazione la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO. Del
resto, con la nota transazione le parti hanno sciolto con effetto immediato il
contratto di locazione, ad ulteriore comprova che non si sono stabilite
prestazioni periodiche a valere per il futuro ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 n.
1 CO. Nella misura in cui sono accertati crediti scaduti fa poi stato la
prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO. Con scritto 4 settembre 2009, ha infine osservato l’istante, parte escussa ha rinunciato a prevalersi di una eventuale
prescrizione (doc. F).
In
duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, prendendo altresì
atto che il tema dell’azione proposta davanti al Tribunale distrettuale Moesa
fosse la nullità della disdetta e non il pagamento di somme di denaro. Per
quanto riguarda lo scritto doc. F, ha obiettato la convenuta, esso è datato 4
settembre 2009, ossia a quando la prescrizione quinquennale era già
intervenuta. Essa ha infine contestato il calcolo degli interessi, e più
precisamente la loro capitalizzazione, i pretesi interessi sugli interessi e la
data a partire dalla data dalla quale decorrerebbero.
C. Con
sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione dell’escussa
secondo cui il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. Premesso che per
sentenza secondo l’art. 137 cpv. 2 CO si intende una decisione di un tribunale
che attesti l’esistenza dell’obbligo di effettuare una prestazione scatente dal
diritto civile federale e che costituisce certamente sentenza nel senso di tale
norma una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro, il primo
giudice ha ritenuto di dovere attribuire tale prerogativa anche al decreto di
stralcio emesso nell’ambito di un’azione condannatoria – che termina con un
giudizio di condanna al pagamento di una somma di denaro o con la reiezione
della domanda – il quale attesti che le parti hanno riconosciuto che il
debitore è condannato a versare determinate somme di denaro; anche una tale
decisone, egli ha puntualizzato, attesta infatti l’esistenza di un obbligo di
pagamento di un importo di denaro. Sentenza ex art. 137 cpv. 2 CO, sempre
secondo il Pretore, è qualsiasi decisione che constati l’esistenza dell’obbligo
di pagare una somma e che sia quindi un titolo esecutivo e non soltanto una
decisione su una questione preliminare. Ciò posto, ha concluso il primo
giudice, a partire dal decreto di stralcio del 30 maggio 2003 il termine di
prescrizione dei crediti ivi attestati e soltanto in parte onorati dall’escussa
è di 10 anni, così che non è subentrata ancora alcuna prescrizione.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta, insistendo
nell’affermare che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il decreto
di stralcio 30 maggio 2003 e l’annessa transazione 27 maggio 2003 non hanno
valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, in quanto nel caso
specifico il giudice grigionese non ha accertato alcunché. La procedura sfociata
nel decreto di stralcio, prosegue l’appellante, aveva per oggetto soltanto la
validità, rispettivamente la nullità della disdetta inoltrata dalla appellante.
Non si tratta pertanto, essa obietta, di un decreto di stralcio emesso
nell’ambito di una azione condannatoria. Se dal profilo formale la transazione
in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, dal
punto di vista dell’art. 137 cpv. 2 CO la stessa non è certo assimilabile a un
giudizio di merito. Del resto, assevera dipoi l’escussa, al momento della
sottoscrizione della transazione l’intero importo di fr. 100’000.- non era
ancora nemmeno esigibile. Ciò posto, conclude l’insorgente, se a seguito della
sottoscrizione della menzionata transazione, ripresa nel decreto di stralcio,
vi è stata interruzione della prescrizione ex art, 137 cpv. 1 CO, non ha però
iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale ex art. 137
cpv. 2 CO, ma soltanto una nuova prescrizione quinquennale ex art. 128 cpv. 1
n. 1 CO, che tuttavia è subentrata il 5 maggio 2009, ossia ben prima dell’avvio
della presente procedura esecutiva.
E. Con
osservazioni la parte istante ha chiesto la reiezione dell’appello, ritenendo corretta
la decisione impugnata.
considerato
in
diritto:
1. Se il credito
è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 vLEF). Sono tra l’altro
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali
(art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF).
Considerandi
2.
Se il
credito è fondato sui una sentenza esecutive di un’autorità della
Confederazione o del Canone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la
sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 vLEF). Se la
sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro cantone, l’escusso può
inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente
rappresentato (art. 81 cpv. 2 vLEF).
3.
Nella
fattispecie l’appellante riconosce che la transazione giudiziale conclusa tra
le parti il 27 maggio 2003 e riportata nel decreto di stralcio emanato il 30
maggio 2003 dal Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa nell’ambito
della causa inc. no. ord. 19.02 a procedura accelerata promossa con istanza
processuale 15/18 novembre 2002 dalla procedente nei confronti dell’escussa,
costituisce sentenza esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF e, pertanto, valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (appello, pag. 3). A giusta
ragione, considerato in particolare che al punto 5 dell‘accordo, le parti hanno
espressamente pattuito che la transazione sarebbe stata trasmessa al Tribunale
distrettuale Moesa a valere quale transazione giudiziale e che la firma apposta
in calce vale quale richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02
pendente presso quel Tribunale. Richiesta in seguito trasmessa al Tribunale,
che l’ha quindi formalizzata con l’emanazione, come visto, del relativo decreto
di stralcio 30 maggio 2003, passato in giudicato in data 3 luglio 2003 (v.
attestazione a tergo). Dal profilo dell’applicazione dell’art. 80 vLEF, la
sentenza impugnata si rivela pertanto corretta.
4.
L’appellante
ritiene nondimeno giustificato avvalersi di una delle eccezioni previste
dall’art. 81 cpv. 1 vLEF, segnatamente sostenendo che il credito posto in
esecuzione sarebbe prescritto in virtù dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO, a mente
del quale si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per mercedi di
pigione, noli ed affitti, interessi di capitale ed altre prestazioni
periodiche, e, con riferimento alla fattispecie, le prestazioni dipendenti da
contratto di locazione. Pur riconoscendo che con la sottoscrizione della
transazione 27 maggio 2003, ripresa nel decreto di stralcio 30 maggio 2003, vi
sia stata una interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 137 cpv. 1 CO,
l’appellante dissente tuttavia dall’opinione del Pretore, secondo cui tale atto
interruttivo avrebbe comportato la decorrenza di un nuovo termine di
prescrizione di dieci anni. Quanto sfociato nel citato decreto di stralcio
unitamente all’annessa transazione giudiziale, secondo l’appellante, non
avrebbe valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, la procedura
a monte del decreto di stralcio avendo avuto per oggetto soltanto la validità,
rispettivamente la nullità della disdetta allora inoltrata dalla convenuta e
non una azione condannatoria.
5.
Secondo
l’art. 137 cvp. 1 CO coll’interruzione della prescrizione incomincia a
decorrere una nuova prescrizione. Ove il credito sia riconosciuto mediante il
rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo
termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO).
6.
L’obiezione
dell’appellante secondo cui il credito sarebbe prescritto è priva di pregio. Ci
si potrebbe anzitutto chiedere se già il solo fatto di essersi impegnata in un
secondo momento, segnatamente al punto 5 dell’accordo 27 maggio 2003, a versare alla controparte la somma di fr. 100'000.-, e più recisamente fr. 50’000.- entro il
31.
dicembre 2003 e fr. 50'000.-- entro il 31 agosto 2004, ossia un importo
esattamente cifrato, con l’aggiunta che in caso di mancato pagamento alle
scadenze fissate la conduttrice avrebbe versato interessi di mora del 5%
decorrenti dal 1° giugno 2003, costituisca una manifestazione di volontà
contenuta in un titolo (documento) per lo meno suscettibile di applicazione, mutatis
mutandis, dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e tale quindi da comportare, comunque
sia, la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la somma figurante
nel titolo (cfr. CR CO I - pichonnaz,
n. 2 ad art. 137; engel, Traité
des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 120; DTF 113 II 264, 268).
La questione non ha da essere vagliata oltre, dato che il documento in
questione, ossia la transazione conclusa il 27 maggio 2003, e il successivo suo
inserimento nel decreto di stralcio che ha posto fine alla lite tra le parti in
causa, hanno un significato ben maggiore, ossia proprio quello inteso dal
legislatore nell’art. 137 cpv. 2 CO con riferimento alle sentenze. Ne da
anzitutto indirettamente atto l’appellante stessa, nella misura in cui una
volta riconosciuto che dal profilo formale la transazione in rassegna, ripresa
per l’appunto nel decreto di stralcio, può essere equiparata a una sentenza
esecutiva ex art. 80 vLEF, non esita ad ammettere che tale atto ha comportato
un’interruzione della prescrizione ex art. 137 cpv. 1 CO. Se però tale
interruzione è stato determinata da una sentenza, come riconosciuto
dall’appellante, il termine di prescrizione, a rigor di logica, non può che
essere quello decennale (CR CO I - pichonnaz,
n. 4 e 5 ad art. 137).
E,
nella fattispecie, non potrebbe del resto essere altrimenti. Con la menzionata
transazione - esposti gli accadimenti a monte del contenzioso che le opponeva,
segnatamente: lo scritto 29 maggio 2002 con il quale la conduttrice notificava
alla locatrice la disdetta con effetto immediato del contatto di locazione
avente per oggetto l’__________, __________; lo scritto con il quale la
locatrice eccepiva la nullità della disdetta e la sua successiva contestazione
sulla validità della stessa (rendendo così pendente la causa innanzi
all’autorità di conciliazione in materia di locazione); il successivo inoltro
dell’azione (15 novembre 2002) da parte della locatrice presso il Tribunale
distrettuale Moesa al fine di contestare la relativa decisione dell’autorità di
conciliazione e l’avvenuta sottoscrizione in data 2 dicembre 2002 di un accordo
parziale tra le stesse parti – le parti hanno chiaramente espresso la volontà
di volere dirimere definitivamente ogni contestazione sorta tra di loro in
relazione alla locazione dell’__________ (v. transazione, pag. 1). Volontà che
esse hanno poi concretamente messo in atto mediante la stipulazione dei singoli
punti 1 (scioglimento del contratto di locazione), 2 (modalità di restituzione
dell’ente locato), 3 (importo forfettario di fr. 100’000.- dovuto alla
locatrice per pigioni scadute, spese accessorie e sistemazione degli interventi
effettuati dalla conduttrice), 4 (riconoscimento di non più nulla reciprocamente
doversi oltre a quanto pattuito e annullamento del precedente accordo 2
dicembre 2002), e, 5 (impegno a trasmettere la transazione al Tribunale distrettuale
Moesa quale transazione giudiziale, ritenuto che la firma in calce alla stessa
vale quale espressa richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02
pendente innanzi allo stesso Tribunale). Tale accordo è in seguito stato
effettivamente trasmesso al giudice per le sue incombenze, il che ha comportato
nel punto 1 del relativo decreto, lo stralcio della causa dal ruolo e, in
particolare, la menzione che la transazione 27 maggio 2003, annessa, viene
dichiarata parte integrante del dispositivo. Orbene, non vi è dubbio che
dichiarando l’accordo concluso tra le parti nell’ambito della procedura
giudiziaria dipendente da istanza processuale proposta il 15/18 novembre 2002
dalla locatrice parte integrante del dispositivo di stralcio, il vicepresidente
del Tribunale distrettuale Moesa ha – ove ciò si fosse reso necessario - creato
le premesse, affinché l’impegno della conduttrice a versare entro determinate
scadenze la somma complessiva di fr. 100'000.- a valere quale liquidazione
delle rispettive pretese e contropretese dipendenti dal contratto di locazione
oggetto del contendere, fosse soggetto alle stesse garanzie riservate al
creditore in un dispositivo di condanna, benché ciò non risultasse formalmente
dal dispositivo stesso. La necessità di una formale condanna della convenuta al
pagamento della somma in rassegna, del resto nemmeno richiesta nell’allegato di
causa introduttivo, non si rivelava infatti necessaria alla luce dell’accordo
sottoscritto dalle parti, accordo che rendeva evidentemente superfluo un
intervento del giudice in questo senso una volta inserito nel dispositivo di
stralcio l’impegno della convenuta a pagare l’importo poi posto in esecuzione.
E’
vero che, come visto, l’azione giudiziaria oggetto dell’istanza processuale
15/8 novembre 2002 verteva sulla validità della disdetta e non sul quantum
spettante alla locatrice a titolo di pigione. Il rilievo non giova però
all’appellante, le parti avendo di comune accordo deciso di risolvere anche
questo aspetto, che dipendeva del resto dalla questione a sapere se la disdetta
del contratto di locazione da parte della conduttrice fosse valida (v. istanza,
doc. L, punto 8).
7.
Da
quanto precede discende che accogliendo l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione, il Pretore non ha disatteso l’art. 137 cpv. 2 CO. Per il
resto si rinvia alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza
impugnata, con riferimento, tra l’altro, al Commentario bernese, art. 137 CO,
n. 3 e nelle osservazioni all’appello con riferimento, tra l’altro, all’art.
114.
CPC-GR. Ne discende perciò la reiezione dell’appello, ricordando
all’insorgente che le transazioni giudiziali servono per dirimere le liti e non
per farle proseguire.
8.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49,
61.
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi
motivi,
richiamata
la OTLEF
Pronuncia:
1.
L’appello
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- di indennità.
3.
Intimazione
a:
- __________, __________,
-
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
51’1945, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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