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Decisione

14.2010.108

Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziale. Prescrizione

21 gennaio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2010 AO 1, __________, ha

escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 50'000.- oltre interessi e di

fr. 1'945.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “1)

Decreto di stralcio 30.05.2003 del Vicepresidente del Tribunale distrettuale di

Moesa, 6535 Roveredo. 2) Interessi scaduti (5% su fr. 50'000.-- al 01.06.03 al

20.02.2004 + 5% su fr. 17'000.-- dal 20.02.04 al 05.05.04)”. Interposta

opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 settembre 2010 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo. In estrema sintesi, essa ha

fondato la propria domanda sul decreto del 30 maggio 2003, con il quale il Vicepresidente

del Tribunale distrettuale Moesa ha stralciato dai ruoli la causa (in materia

di contratto di locazione) a procedura accelerata promossa con istanza del

15/18 novembre 2002 dalla qui istante nei confronti della qui convenuta, con

riferimento alla transazione giudiziale conclusa dai contendenti il 27 maggio

2003 e dichiarata parte integrante del dispositivo di stralcio stesso, mediante

la quale, tra l’altro, la convenuta si impegnava a versare alla controparte la

somma complessiva di fr. 100'000.- in due rate di fr. 50'000.-, la prima entro

il 31 dicembre 2003 e la seconda entro il 31 agosto 2004, ritenuto che in caso

di mancato pagamento alle scadenze fissate la debitrice avrebbe versato

interessi di mora del 5% a decorrere dal 1°giugno 2003 (cfr. doc. B/N,

transazione, punto 3). L’importo posto in esecuzione, ha fatto presente

l’istante, si riferisce alla differenza tra quanto pattuito nella transazione

(fr. 100’000.--) e gli importi di fr. 33'000.- e 17'000.- versati dalla

convenuta il 20 febbraio 2004 e il 5 maggio 2004 (doc. C, D).

B. All’udienza

di discussione del 10 novembre 2010 la parte istante si è confermata nella

propria richiesta, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo in

primo luogo che l’accordo doc. N (v. anche doc. B) non ha comportato un effetto

novatorio sulle pretese di controparte, nel senso che il credito ivi menzionato

si prescrive come il credito iniziale, ovvero in cinque anni giusta l’art. 128

CO. La transazione in rassegna, ha proseguito la convenuta, non ha valenza di

“Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, giacché nel caso concreto il

giudice non ha accertato alcunché e nemmeno è chiarito quale sarebbe stato il

tenore e il contenuto della procedura giudiziale nell’ambito della quale è

stata stipulata la sentenza. Pur riconoscendo che dal profilo formale la

transazione in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art.

80 LEF, la convenuta ha preteso che la stessa non può essere equiparata dal

punto di vista dell’art. 187 (recte: 137) a un giudizio di merito, ovvero ad

accertamenti operati da un giudice. Ciò posto, ha concluso la convenuta, si

deve ritenere che il credito posto in esecuzione sia prescritto al più tardi

dal 5 maggio 2009, ovvero cinque anni dopo il pagamento dell’ultimo acconto.

In

replica l’istante ha insistito per la prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2

CO, obiettando che le parti hanno concluso una transazione giudiziale che è

stata integrata nel decreto di stralcio del 30 maggio 2003; in questo modo la

transazione ha acquistato effetto di sentenza passata in giudicato, come del

resto rilevabile dall’art. 114 del Codice di procedura civile grigionese. Il

medesimo art. 80 cpv. 2 LEF precisa del resto che sono parificate a sentenze

esecutive le transazioni giudiziali; non vi è perciò dubbio, ha obietttato la

procedente, che il titolo di rigetto presentato possa fare oggetto di un titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione, rispettivamente che costituisce una

sentenza ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO. In ogni modo, ha puntualizzato

l’istante, la transazione – come si può evincere anche dagli atti della

procedura grigionese - concerne importi scaduti, ossia non riguarda prestazioni

periodiche a valere per il futuro. Già per questo motivo non entra in

considerazione la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO. Del

resto, con la nota transazione le parti hanno sciolto con effetto immediato il

contratto di locazione, ad ulteriore comprova che non si sono stabilite

prestazioni periodiche a valere per il futuro ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 n.

1 CO. Nella misura in cui sono accertati crediti scaduti fa poi stato la

prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO. Con scritto 4 settembre 2009, ha infine osservato l’istante, parte escussa ha rinunciato a prevalersi di una eventuale

prescrizione (doc. F).

In

duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, prendendo altresì

atto che il tema dell’azione proposta davanti al Tribunale distrettuale Moesa

fosse la nullità della disdetta e non il pagamento di somme di denaro. Per

quanto riguarda lo scritto doc. F, ha obiettato la convenuta, esso è datato 4

settembre 2009, ossia a quando la prescrizione quinquennale era già

intervenuta. Essa ha infine contestato il calcolo degli interessi, e più

precisamente la loro capitalizzazione, i pretesi interessi sugli interessi e la

data a partire dalla data dalla quale decorrerebbero.

C. Con

sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione dell’escussa

secondo cui il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. Premesso che per

sentenza secondo l’art. 137 cpv. 2 CO si intende una decisione di un tribunale

che attesti l’esistenza dell’obbligo di effettuare una prestazione scatente dal

diritto civile federale e che costituisce certamente sentenza nel senso di tale

norma una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro, il primo

giudice ha ritenuto di dovere attribuire tale prerogativa anche al decreto di

stralcio emesso nell’ambito di un’azione condannatoria – che termina con un

giudizio di condanna al pagamento di una somma di denaro o con la reiezione

della domanda – il quale attesti che le parti hanno riconosciuto che il

debitore è condannato a versare determinate somme di denaro; anche una tale

decisone, egli ha puntualizzato, attesta infatti l’esistenza di un obbligo di

pagamento di un importo di denaro. Sentenza ex art. 137 cpv. 2 CO, sempre

secondo il Pretore, è qualsiasi decisione che constati l’esistenza dell’obbligo

di pagare una somma e che sia quindi un titolo esecutivo e non soltanto una

decisione su una questione preliminare. Ciò posto, ha concluso il primo

giudice, a partire dal decreto di stralcio del 30 maggio 2003 il termine di

prescrizione dei crediti ivi attestati e soltanto in parte onorati dall’escussa

è di 10 anni, così che non è subentrata ancora alcuna prescrizione.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta, insistendo

nell’affermare che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il decreto

di stralcio 30 maggio 2003 e l’annessa transazione 27 maggio 2003 non hanno

valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, in quanto nel caso

specifico il giudice grigionese non ha accertato alcunché. La procedura sfociata

nel decreto di stralcio, prosegue l’appellante, aveva per oggetto soltanto la

validità, rispettivamente la nullità della disdetta inoltrata dalla appellante.

Non si tratta pertanto, essa obietta, di un decreto di stralcio emesso

nell’ambito di una azione condannatoria. Se dal profilo formale la transazione

in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, dal

punto di vista dell’art. 137 cpv. 2 CO la stessa non è certo assimilabile a un

giudizio di merito. Del resto, assevera dipoi l’escussa, al momento della

sottoscrizione della transazione l’intero importo di fr. 100’000.- non era

ancora nemmeno esigibile. Ciò posto, conclude l’insorgente, se a seguito della

sottoscrizione della menzionata transazione, ripresa nel decreto di stralcio,

vi è stata interruzione della prescrizione ex art, 137 cpv. 1 CO, non ha però

iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale ex art. 137

cpv. 2 CO, ma soltanto una nuova prescrizione quinquennale ex art. 128 cpv. 1

n. 1 CO, che tuttavia è subentrata il 5 maggio 2009, ossia ben prima dell’avvio

della presente procedura esecutiva.

E. Con

osservazioni la parte istante ha chiesto la reiezione dell’appello, ritenendo corretta

la decisione impugnata.

considerato

in

diritto:

1. Se il credito

è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 vLEF). Sono tra l’altro

parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali

(art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF).

Considerandi

2.

Se il

credito è fondato sui una sentenza esecutive di un’autorità della

Confederazione o del Canone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la

sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 vLEF). Se la

sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro cantone, l’escusso può

inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente

rappresentato (art. 81 cpv. 2 vLEF).

3.

Nella

fattispecie l’appellante riconosce che la transazione giudiziale conclusa tra

le parti il 27 maggio 2003 e riportata nel decreto di stralcio emanato il 30

maggio 2003 dal Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa nell’ambito

della causa inc. no. ord. 19.02 a procedura accelerata promossa con istanza

processuale 15/18 novembre 2002 dalla procedente nei confronti dell’escussa,

costituisce sentenza esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF e, pertanto, valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (appello, pag. 3). A giusta

ragione, considerato in particolare che al punto 5 dell‘accordo, le parti hanno

espressamente pattuito che la transazione sarebbe stata trasmessa al Tribunale

distrettuale Moesa a valere quale transazione giudiziale e che la firma apposta

in calce vale quale richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02

pendente presso quel Tribunale. Richiesta in seguito trasmessa al Tribunale,

che l’ha quindi formalizzata con l’emanazione, come visto, del relativo decreto

di stralcio 30 maggio 2003, passato in giudicato in data 3 luglio 2003 (v.

attestazione a tergo). Dal profilo dell’applicazione dell’art. 80 vLEF, la

sentenza impugnata si rivela pertanto corretta.

4.

L’appellante

ritiene nondimeno giustificato avvalersi di una delle eccezioni previste

dall’art. 81 cpv. 1 vLEF, segnatamente sostenendo che il credito posto in

esecuzione sarebbe prescritto in virtù dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO, a mente

del quale si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per mercedi di

pigione, noli ed affitti, interessi di capitale ed altre prestazioni

periodiche, e, con riferimento alla fattispecie, le prestazioni dipendenti da

contratto di locazione. Pur riconoscendo che con la sottoscrizione della

transazione 27 maggio 2003, ripresa nel decreto di stralcio 30 maggio 2003, vi

sia stata una interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 137 cpv. 1 CO,

l’appellante dissente tuttavia dall’opinione del Pretore, secondo cui tale atto

interruttivo avrebbe comportato la decorrenza di un nuovo termine di

prescrizione di dieci anni. Quanto sfociato nel citato decreto di stralcio

unitamente all’annessa transazione giudiziale, secondo l’appellante, non

avrebbe valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, la procedura

a monte del decreto di stralcio avendo avuto per oggetto soltanto la validità,

rispettivamente la nullità della disdetta allora inoltrata dalla convenuta e

non una azione condannatoria.

5.

Secondo

l’art. 137 cvp. 1 CO coll’interruzione della prescrizione incomincia a

decorrere una nuova prescrizione. Ove il credito sia riconosciuto mediante il

rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo

termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO).

6.

L’obiezione

dell’appellante secondo cui il credito sarebbe prescritto è priva di pregio. Ci

si potrebbe anzitutto chiedere se già il solo fatto di essersi impegnata in un

secondo momento, segnatamente al punto 5 dell’accordo 27 maggio 2003, a versare alla controparte la somma di fr. 100'000.-, e più recisamente fr. 50’000.- entro il

31.

dicembre 2003 e fr. 50'000.-- entro il 31 agosto 2004, ossia un importo

esattamente cifrato, con l’aggiunta che in caso di mancato pagamento alle

scadenze fissate la conduttrice avrebbe versato interessi di mora del 5%

decorrenti dal 1° giugno 2003, costituisca una manifestazione di volontà

contenuta in un titolo (documento) per lo meno suscettibile di applicazione, mutatis

mutandis, dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e tale quindi da comportare, comunque

sia, la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la somma figurante

nel titolo (cfr. CR CO I - pichonnaz,

n. 2 ad art. 137; engel, Traité

des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 120; DTF 113 II 264, 268).

La questione non ha da essere vagliata oltre, dato che il documento in

questione, ossia la transazione conclusa il 27 maggio 2003, e il successivo suo

inserimento nel decreto di stralcio che ha posto fine alla lite tra le parti in

causa, hanno un significato ben maggiore, ossia proprio quello inteso dal

legislatore nell’art. 137 cpv. 2 CO con riferimento alle sentenze. Ne da

anzitutto indirettamente atto l’appellante stessa, nella misura in cui una

volta riconosciuto che dal profilo formale la transazione in rassegna, ripresa

per l’appunto nel decreto di stralcio, può essere equiparata a una sentenza

esecutiva ex art. 80 vLEF, non esita ad ammettere che tale atto ha comportato

un’interruzione della prescrizione ex art. 137 cpv. 1 CO. Se però tale

interruzione è stato determinata da una sentenza, come riconosciuto

dall’appellante, il termine di prescrizione, a rigor di logica, non può che

essere quello decennale (CR CO I - pichonnaz,

n. 4 e 5 ad art. 137).

E,

nella fattispecie, non potrebbe del resto essere altrimenti. Con la menzionata

transazione - esposti gli accadimenti a monte del contenzioso che le opponeva,

segnatamente: lo scritto 29 maggio 2002 con il quale la conduttrice notificava

alla locatrice la disdetta con effetto immediato del contatto di locazione

avente per oggetto l’__________, __________; lo scritto con il quale la

locatrice eccepiva la nullità della disdetta e la sua successiva contestazione

sulla validità della stessa (rendendo così pendente la causa innanzi

all’autorità di conciliazione in materia di locazione); il successivo inoltro

dell’azione (15 novembre 2002) da parte della locatrice presso il Tribunale

distrettuale Moesa al fine di contestare la relativa decisione dell’autorità di

conciliazione e l’avvenuta sottoscrizione in data 2 dicembre 2002 di un accordo

parziale tra le stesse parti – le parti hanno chiaramente espresso la volontà

di volere dirimere definitivamente ogni contestazione sorta tra di loro in

relazione alla locazione dell’__________ (v. transazione, pag. 1). Volontà che

esse hanno poi concretamente messo in atto mediante la stipulazione dei singoli

punti 1 (scioglimento del contratto di locazione), 2 (modalità di restituzione

dell’ente locato), 3 (importo forfettario di fr. 100’000.- dovuto alla

locatrice per pigioni scadute, spese accessorie e sistemazione degli interventi

effettuati dalla conduttrice), 4 (riconoscimento di non più nulla reciprocamente

doversi oltre a quanto pattuito e annullamento del precedente accordo 2

dicembre 2002), e, 5 (impegno a trasmettere la transazione al Tribunale distrettuale

Moesa quale transazione giudiziale, ritenuto che la firma in calce alla stessa

vale quale espressa richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02

pendente innanzi allo stesso Tribunale). Tale accordo è in seguito stato

effettivamente trasmesso al giudice per le sue incombenze, il che ha comportato

nel punto 1 del relativo decreto, lo stralcio della causa dal ruolo e, in

particolare, la menzione che la transazione 27 maggio 2003, annessa, viene

dichiarata parte integrante del dispositivo. Orbene, non vi è dubbio che

dichiarando l’accordo concluso tra le parti nell’ambito della procedura

giudiziaria dipendente da istanza processuale proposta il 15/18 novembre 2002

dalla locatrice parte integrante del dispositivo di stralcio, il vicepresidente

del Tribunale distrettuale Moesa ha – ove ciò si fosse reso necessario - creato

le premesse, affinché l’impegno della conduttrice a versare entro determinate

scadenze la somma complessiva di fr. 100'000.- a valere quale liquidazione

delle rispettive pretese e contropretese dipendenti dal contratto di locazione

oggetto del contendere, fosse soggetto alle stesse garanzie riservate al

creditore in un dispositivo di condanna, benché ciò non risultasse formalmente

dal dispositivo stesso. La necessità di una formale condanna della convenuta al

pagamento della somma in rassegna, del resto nemmeno richiesta nell’allegato di

causa introduttivo, non si rivelava infatti necessaria alla luce dell’accordo

sottoscritto dalle parti, accordo che rendeva evidentemente superfluo un

intervento del giudice in questo senso una volta inserito nel dispositivo di

stralcio l’impegno della convenuta a pagare l’importo poi posto in esecuzione.

E’

vero che, come visto, l’azione giudiziaria oggetto dell’istanza processuale

15/8 novembre 2002 verteva sulla validità della disdetta e non sul quantum

spettante alla locatrice a titolo di pigione. Il rilievo non giova però

all’appellante, le parti avendo di comune accordo deciso di risolvere anche

questo aspetto, che dipendeva del resto dalla questione a sapere se la disdetta

del contratto di locazione da parte della conduttrice fosse valida (v. istanza,

doc. L, punto 8).

7.

Da

quanto precede discende che accogliendo l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione, il Pretore non ha disatteso l’art. 137 cpv. 2 CO. Per il

resto si rinvia alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza

impugnata, con riferimento, tra l’altro, al Commentario bernese, art. 137 CO,

n. 3 e nelle osservazioni all’appello con riferimento, tra l’altro, all’art.

114.

CPC-GR. Ne discende perciò la reiezione dell’appello, ricordando

all’insorgente che le transazioni giudiziali servono per dirimere le liti e non

per farle proseguire.

8.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49,

61.

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamata

la OTLEF

Pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- di indennità.

3.

Intimazione

a:

- __________, __________,

-

__________, __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

51’1945, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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