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Decisione

14.2010.109

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pseudonova (nova in senso improprio)

13 dicembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 11'900.55 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 10 novembre 2010 è comparso solo l’istante che si è confermato

nella sua domanda di fallimento.

C.

Con sentenza 26

novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 29 novembre 2010 alle ore 10.00.

D. Con

l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti del

creditore anteriormente alla pronuncia del fallimento, producendo una

dichiarazione di AO 1 del 30 novembre 2010, in cui quest’ultimo conferma l’avvenuto pagamento in data 20 novembre 2010 del debito in oggetto ed esprime la sua

intenzione di chiedere la cancellazione dell’esecuzione (doc. D).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto. A sostegno del suo assunto

liberatorio esso ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.

Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo

dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di

conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174

cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante

in

ambedue le sedi (art. 49 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate

all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia: I. L’appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 26 novembre 2010 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________, __________, inc.EF.2010.__________, nei confronti di AP

1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di

rito, è posta a carico di AP 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante,

resta a suo carico.

III. Intimazione:

- avv. PA

2, __________;

- avv. PA

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del registro fondiario del Distretto di __________, __________,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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