14.2010.110
Contratto di lavoro quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di compensazione
20 gennaio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2010.110
Data decisione, Autorità:
20.01.2011, CEF
Titolo:
Contratto di lavoro quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di compensazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2010.110
Lugano
20 gennaio 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 21 luglio 2010 da
AO 1 __________
patrocinato dall’ PA 2 __________
contro
AP 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18/21 giugno 2010 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 23 novembre 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia
in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 3 dicembre 2010 postula in via principale la reiezione
dell’istanza e in via subordinata la reiezione dell’istanza limitatamente a fr.
9'062.--, con protesta di spese e ripetibili;
lette le osservazioni della parte appellata;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 18/21 giugno 2010 dell’UE di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 19'943.75
oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2010, indicando quale titolo di credito: “Contratto di lavoro, salario impagato”. Interposta tempestiva opposizione
dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su di un contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti il 16 gennaio 2010, con cui all’istante è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'875.-- rispettivamente netto di fr. 4'216.-- al
mese (doc. B), uno scritto del 18 maggio 2010 inviato da AP 1 all’istante in merito a stipendi arretrati (doc. C) e un conteggio relativo alla sua
rivendicazione di salari per il periodo dal 16 gennaio al 31 maggio 2010 ammontanti a complessivi fr. 19'943.75, del seguente tenore (doc. D):
“ Tipo salario Base Tasso
Importo
Salario lordo versamento Marzo 2'475.00
parziale fr. 2'400
Salario lordo Aprile
4'875.00
Salario lordo Maggio
4'875.00
Salario per straordinari
equivalente a 15 giorni 2'437.50
Salario lordo conteggio
finale 5'281.25
Totale 19'943.75”
L’istante
ha presentato pure un conteggio dei giorni liberi, delle vacanze e dei festivi
(doc. E), una diffida di pagamento del 12 maggio 2010 inviata alla convenuta in merito agli stipendi per marzo e aprile (doc. F) e un comunicato di AP 1 ai suoi
dipendenti relativo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, in cui viene
ringraziato per l’opera svolta (doc. I).
C. All’udienza
di contraddittorio del 23 novembre 2010 il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre la convenuta ha sostenuto che il procedente non dispone di
un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione di fr. 19'443.75,
che il salario netto mensile concordato ammontava a fr. 4'154.-- al mese, che
nello scritto del 18 maggio 2010 ha riconosciuto solo lo scoperto relativo al
mese di marzo 2010 pari a fr. 754.-- e lo scoperto del mese di aprile 2010 pari
a fr. 4'154.--, complessivamente fr. 4'908.-- e che questo importo è stato
comunque saldato, così come il salario del mese di maggio 2010. L’escussa ha
poi sollevato l’eccezione di compensazione, già fatta valere con lettera del 2 giugno 2010 (doc. 2), con
una
contropretesa derivante dalla sottrazione di merce da parte dell’istante.
Con la
replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, mentre con la
duplica l’escussa si è riconfermata nelle sue argomentazioni ed eccezioni.
D. Con
sentenza 23 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto
l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito,
atteso che la convenuta nemmeno ha sostenuto che l’istante non ha eseguito la
sua prestazione lavorativa nel periodo per il quale pretende il pagamento del salario.
Il primo giudice ha poi rilevato che l’affermazione della convenuta secondo cui
l’intero debito nei confronti dell’istante sarebbe stato saldato, è rimasta
allo stadio di puro parlato, per cui l’estinzione del debito non è stata
ritenuta provata. Pure l’eccezione di compensazione del credito posto in
esecuzione con una contropretesa della convenuta per merce asseritamente
sottratta dall’istante è stata respinta, l’escussa non avendo fornito alcun
riscontro oggettivo in tal senso, la produzione di uno scritto del suo patrocinatore
costituendo una dichiarazione di parte. In prima sede è stato infine osservato
che la pretesa sottrazione di merce da parte dell’istante risulta in stridente
contrasto con gli apprezzamenti per l’operato dell’istante espressi dalla
convenuta nel suo comunicato ai dipendenti.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta
sostenendo che al massimo può essere riconosciuto all’istante uno scoperto di
fr. 754.-- relativo al mese di marzo 2010 e di fr. 4'154.-- per il mese di
aprile 2010, come emerge dallo scritto del 18 maggio 2010 (doc. C), oltre al salario per il mese di maggio 2010 di fr. 4'154.--, complessivamente fr. 9'602.--,
ritenuto che il conteggio prodotto dall’istante relativo alla rivendicazione
dei salari (doc. D) è un documento di parte, mai da lei sottoscritto, per cui
non può costituire riconoscimento di debito
nei suoi confronti. L’appellante rileva poi che nemmeno il conteggio
dei giorni liberi, delle vacanze e dei festivi reca la sua firma. D’altro canto
nessun credito per salari arretrati può essere riconosciuto all’istante,
ritenuto che con scritto del 2 giugno 2010 (doc. 2) è stata sollevata da parte sua l’eccezione di compensazione con le indennità per abbandono ingiustificato
del posto di lavoro e la sottrazione di merce e mobilio. L’appellante sostiene
infine che il fatto che abbia espresso la sua soddisfazione per il lavoro
svolto da AO 1, non significa che abbia rinunciato a far valere la
compensazione con le sue predette contropretese.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in in
seguito.
considerato
Considerandi
1.
Se
il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli
elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989
pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331; da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
Un
contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio
concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,
comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed
è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o
impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit.,
pag. 341; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP; vol I,
Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).
La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve
permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare
ed avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione:
un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del
giudice del rigetto (Cometta, op.
cit. pag. 339).
Il
contratto di lavoro in esame costituisce, in via di principio, valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario netto mensile – dedotti gli
oneri sociali - di fr. 4'216.-- ivi previsto (doc. B), ritenuto che la convenuta
non ha sostenuto che il suo dipendente AO 1 non ha fornito la sua prestazione
lavorativa per il periodo in cui era suo dipendente e non ha prodotto alcun
documento comprovante che il suo salario mensile era stato diminuito a fr.
4’154. Avendo l’istante riconosciuto nella sua rivendicazione dei salari, per
il periodo dal 16 gennaio al 31 maggio 2010 (doc. D), un versamento parziale di fr. 2'400.-- per il mese di marzo 2010, l’importo complessivo ancora dovuto è il
seguente: marzo 2010: fr. 4'216.-- dedotti fr. 2'400.-- = fr. 1'816.--, aprile
2010.
fr. 4'216.--, maggio 2010 fr. 4'216.--, complessivamente fr. 10'248.--.
Nella citata rivendicazione l’istante chiede pure il pagamento di fr. 2'437.50
quale “salario per straordinari equivalente a 15 giorni” (doc. D) rispettivamente
di fr. 5'281.25 quale “salario lordo conteggio finale” (doc. D). Il contratto
di lavoro non fornisce tuttavia gli elementi necessari per calcolare questi
importi, per i quali di conseguenza non costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. D’altro canto l’istante
non ha prodotto ulteriori documenti atti a costituire un valido riconoscimento
di debito da parte dell’escussa per le predette rivendicazioni.
2.
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997,
n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
L’escussa
ha sollevato l’eccezione di compensazione con sue contropretese per indennità derivanti
dall’abbandono ingiustificato del posto di lavoro rispettivamente per la
sottrazione di merce da parte del procedente.
L’eccezione
di estinzione del debito per compensazione deve essere accolta nella misura in
cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, §
36.
n. 1 e segg. pag. 80 e segg.; Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine
spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui
l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente
chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 e 2, pag. 81).
L’eccezione
di compensazione sollevata dall’escussa con l’atto di
appello con una sua contropretesa per indennità derivanti dall’abbandono ingiustificato
del posto di lavoro è irricevibile per il divieto previsto dall’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC di addurre, la prima volta in sede di appello, nuovi fatti, prove
ed eccezioni.
D’altro
canto la contropretesa fatta valere dall’appellante per l’asserita sottrazione
di merce non è stata resa attendibile, ritenuto che non si fonda su alcun
riscontro oggettivo, ma solo su uno scritto del patrocinatore della convenuta
(doc. 2 ) e che non è stato fornito alcun importo in merito. Questo asserito
credito, come rilevato in prima sede, si pone inoltre in netto contrasto con
la comunicazione della convenuta ai suoi dipendenti, in cui l’istante viene ringraziato
e ne viene apprezzato il suo operato (doc. I).
L’istanza
va pertanto accolta limitatamente all’importo di fr. 10'248.-- oltre interessi
al 5% dal 17 giugno 2010.
3.
Ne discende il parziale accoglimento
dell’appello.
Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82
LEF
pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 novembre 2010 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così
riformati:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio __________ è respinta in via provvisoria limitatamente
a fr. 10'248.-- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2010.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le indennità.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 320.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le indennità.
III. Intimazione: - avv.
PA 1, __________
- avv. PA 2, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr.
19'943.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. A LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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