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Decisione

14.2010.110

Contratto di lavoro quale titolo di rigetto provvisorio. Eccezione di compensazione

20 gennaio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 18/21 giugno 2010 dell’UE di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 19'943.75

oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2010, indicando quale titolo di credito: “Contratto di lavoro, salario impagato”. Interposta tempestiva opposizione

dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su di un contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti il 16 gennaio 2010, con cui all’istante è stato riconosciuto un salario lordo di fr. 4'875.-- rispettivamente netto di fr. 4'216.-- al

mese (doc. B), uno scritto del 18 maggio 2010 inviato da AP 1 all’istante in merito a stipendi arretrati (doc. C) e un conteggio relativo alla sua

rivendicazione di salari per il periodo dal 16 gennaio al 31 maggio 2010 ammontanti a complessivi fr. 19'943.75, del seguente tenore (doc. D):

“ Tipo salario Base Tasso

Importo

Salario lordo versamento Marzo 2'475.00

parziale fr. 2'400

Salario lordo Aprile

4'875.00

Salario lordo Maggio

4'875.00

Salario per straordinari

equivalente a 15 giorni 2'437.50

Salario lordo conteggio

finale 5'281.25

Totale 19'943.75”

L’istante

ha presentato pure un conteggio dei giorni liberi, delle vacanze e dei festivi

(doc. E), una diffida di pagamento del 12 maggio 2010 inviata alla convenuta in merito agli stipendi per marzo e aprile (doc. F) e un comunicato di AP 1 ai suoi

dipendenti relativo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, in cui viene

ringraziato per l’opera svolta (doc. I).

C. All’udienza

di contraddittorio del 23 novembre 2010 il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre la convenuta ha sostenuto che il procedente non dispone di

un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione di fr. 19'443.75,

che il salario netto mensile concordato ammontava a fr. 4'154.-- al mese, che

nello scritto del 18 maggio 2010 ha riconosciuto solo lo scoperto relativo al

mese di marzo 2010 pari a fr. 754.-- e lo scoperto del mese di aprile 2010 pari

a fr. 4'154.--, complessivamente fr. 4'908.-- e che questo importo è stato

comunque saldato, così come il salario del mese di maggio 2010. L’escussa ha

poi sollevato l’eccezione di compensazione, già fatta valere con lettera del 2 giugno 2010 (doc. 2), con

una

contropretesa derivante dalla sottrazione di merce da parte dell’istante.

Con la

replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, mentre con la

duplica l’escussa si è riconfermata nelle sue argomentazioni ed eccezioni.

D. Con

sentenza 23 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto

l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito,

atteso che la convenuta nemmeno ha sostenuto che l’istante non ha eseguito la

sua prestazione lavorativa nel periodo per il quale pretende il pagamento del salario.

Il primo giudice ha poi rilevato che l’affermazione della convenuta secondo cui

l’intero debito nei confronti dell’istante sarebbe stato saldato, è rimasta

allo stadio di puro parlato, per cui l’estinzione del debito non è stata

ritenuta provata. Pure l’eccezione di compensazione del credito posto in

esecuzione con una contropretesa della convenuta per merce asseritamente

sottratta dall’istante è stata respinta, l’escussa non avendo fornito alcun

riscontro oggettivo in tal senso, la produzione di uno scritto del suo patrocinatore

costituendo una dichiarazione di parte. In prima sede è stato infine osservato

che la pretesa sottrazione di merce da parte dell’istante risulta in stridente

contrasto con gli apprezzamenti per l’operato dell’istante espressi dalla

convenuta nel suo comunicato ai dipendenti.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta

sostenendo che al massimo può essere riconosciuto all’istante uno scoperto di

fr. 754.-- relativo al mese di marzo 2010 e di fr. 4'154.-- per il mese di

aprile 2010, come emerge dallo scritto del 18 maggio 2010 (doc. C), oltre al salario per il mese di maggio 2010 di fr. 4'154.--, complessivamente fr. 9'602.--,

ritenuto che il conteggio prodotto dall’istante relativo alla rivendicazione

dei salari (doc. D) è un documento di parte, mai da lei sottoscritto, per cui

non può costituire riconoscimento di debito

nei suoi confronti. L’appellante rileva poi che nemmeno il conteggio

dei giorni liberi, delle vacanze e dei festivi reca la sua firma. D’altro canto

nessun credito per salari arretrati può essere riconosciuto all’istante,

ritenuto che con scritto del 2 giugno 2010 (doc. 2) è stata sollevata da parte sua l’eccezione di compensazione con le indennità per abbandono ingiustificato

del posto di lavoro e la sottrazione di merce e mobilio. L’appellante sostiene

infine che il fatto che abbia espresso la sua soddisfazione per il lavoro

svolto da AO 1, non significa che abbia rinunciato a far valere la

compensazione con le sue predette contropretese.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in in

seguito.

considerato

Considerandi

1.

Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989

pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331; da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).

Un

contratto di lavoro può costituire riconoscimento di debito per lo stipendio

concordato, dedotti gli oneri sociali, quando è steso in forma scritta,

comprende gli elementi negoziali essenziali, è firmato dal datore di lavoro ed

è incontestato che vi è stata prestazione lavorativa da parte del lavoratore o

impedimento imputabile esclusivamente al datore di lavoro (Cometta, op. cit.,

pag. 341; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 126 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP; vol I,

Losanna 1999, n. 44 e 57 ad art. 82).

La

documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve

permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare

ed avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione:

un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del

giudice del rigetto (Cometta, op.

cit. pag. 339).

Il

contratto di lavoro in esame costituisce, in via di principio, valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario netto mensile – dedotti gli

oneri sociali - di fr. 4'216.-- ivi previsto (doc. B), ritenuto che la convenuta

non ha sostenuto che il suo dipendente AO 1 non ha fornito la sua prestazione

lavorativa per il periodo in cui era suo dipendente e non ha prodotto alcun

documento comprovante che il suo salario mensile era stato diminuito a fr.

4’154. Avendo l’istante riconosciuto nella sua rivendicazione dei salari, per

il periodo dal 16 gennaio al 31 maggio 2010 (doc. D), un versamento parziale di fr. 2'400.-- per il mese di marzo 2010, l’importo complessivo ancora dovuto è il

seguente: marzo 2010: fr. 4'216.-- dedotti fr. 2'400.-- = fr. 1'816.--, aprile

2010.

fr. 4'216.--, maggio 2010 fr. 4'216.--, complessivamente fr. 10'248.--.

Nella citata rivendicazione l’istante chiede pure il pagamento di fr. 2'437.50

quale “salario per straordinari equivalente a 15 giorni” (doc. D) rispettivamente

di fr. 5'281.25 quale “salario lordo conteggio finale” (doc. D). Il contratto

di lavoro non fornisce tuttavia gli elementi necessari per calcolare questi

importi, per i quali di conseguenza non costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. D’altro canto l’istante

non ha prodotto ulteriori documenti atti a costituire un valido riconoscimento

di debito da parte dell’escussa per le predette rivendicazioni.

2.

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di

dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo

la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997,

n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

L’escussa

ha sollevato l’eccezione di compensazione con sue contropretese per indennità derivanti

dall’abbandono ingiustificato del posto di lavoro rispettivamente per la

sottrazione di merce da parte del procedente.

L’eccezione

di estinzione del debito per compensazione deve essere accolta nella misura in

cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, §

36.

n. 1 e segg. pag. 80 e segg.; Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF). A tal fine

spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la

compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del

credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui

l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente

chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 36 n. 1 e 2, pag. 81).

L’eccezione

di compensazione sollevata dall’escussa con l’atto di

appello con una sua contropretesa per indennità derivanti dall’abbandono ingiustificato

del posto di lavoro è irricevibile per il divieto previsto dall’art. 321 cpv. 1

lett. b CPC di addurre, la prima volta in sede di appello, nuovi fatti, prove

ed eccezioni.

D’altro

canto la contropretesa fatta valere dall’appellante per l’asserita sottrazione

di merce non è stata resa attendibile, ritenuto che non si fonda su alcun

riscontro oggettivo, ma solo su uno scritto del patrocinatore della convenuta

(doc. 2 ) e che non è stato fornito alcun importo in merito. Questo asserito

credito, come rilevato in prima sede, si pone inoltre in netto contrasto con

la comunicazione della convenuta ai suoi dipendenti, in cui l’istante viene ringraziato

e ne viene apprezzato il suo operato (doc. I).

L’istanza

va pertanto accolta limitatamente all’importo di fr. 10'248.-- oltre interessi

al 5% dal 17 giugno 2010.

3.

Ne discende il parziale accoglimento

dell’appello.

Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art.

48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82

LEF

pronuncia:

I. L’appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 novembre 2010 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________), sono così

riformati:

“1. L’istanza è

parzialmente accolta: l’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n.

__________ dell’Ufficio __________ è respinta in via provvisoria limitatamente

a fr. 10'248.-- oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2010.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le indennità.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 320.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le indennità.

III. Intimazione: - avv.

PA 1, __________

- avv. PA 2, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza, di fr.

19'943.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. A LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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